Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria ° Clausola compromissoria ° Nozione ° Attribuzione della competenza alla Corte prevista dalla disciplina comunitaria relativa alla fornitura dei prodotti destinati all' aiuto alimentare ° Inclusione
(Trattato CEE, art. 181; regolamento del Consiglio n. 3972/86; regolamento della Commissione n. 2200/87, art. 23)
2. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Aiuto alimentare ° Attuazione ° Sistema di aggiudicazione ° Ritardo nella consegna ° Sanzione ° Trattenuta operata sull' importo dovuto a titolo di pagamento delle forniture ° Illegittimità ° Diritto, salvo rinuncia o prescrizione, al rimborso degli importi trattenuti maggiorati di interessi
(Regolamento della Commissione n. 2200/87)
Massima
1. In forza del regolamento n. 3972/86, in materia di politica e gestione dell' aiuto alimentare, tale aiuto è fornito sulla scorta di impegni contrattuali stipulati tra la Commissione e i rispettivi aggiudicatari. Si deve escludere che i rapporti tra questi ultimi e la Commissione siano interamente disciplinati da norme comunitarie, in particolare alla luce del fatto che il prezzo della fornitura è funzione dell' offerta presentata dai partecipanti alla gara e della sua accettazione ad opera della Commissione. Poiché in forza dei regolamenti in base ai quali si è proceduto ad un' aggiudicazione le forniture sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2200/87, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, la clausola figurante nell' art. 23 di quest' ultimo regolamento, ai cui termini la Corte è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall' esecuzione, dalla non esecuzione o dall' interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente allo stesso regolamento, fa parte integrante dei contratti di fornitura e deve pertanto considerarsi clausola compromissoria ai sensi dell' art. 181 del Trattato.
2. Il regolamento n. 2200/87, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario, non consente alla Commissione di procedere a trattenute per il ritardo nelle consegne al momento del pagamento di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare. La circostanza che prima che la Corte avesse dichiarato illegittima questa prassi un aggiudicatario non si fosse mai opposto alle trattenute praticate dalla Commissione non può, salvo rinuncia o prescrizione, giustificare il rifiuto di procedere al rimborso degli importi trattenuti, maggiorati degli interessi previsti dallo stesso regolamento.
Parti
Nella causa C-142/91,
Cebag BV, società di diritto olandese, con sede in Zwolle (Paesi Bassi), con gli avv.ti J.M.E. Feije e H.J. Bronkhorst, del foro di 's-Gravenhage, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Robert Caspar Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 del Trattato CEE e 23 del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1), diretto ad ottenere il versamento degli importi trattenuti dalla Commissione al momento del pagamento di talune consegne relative ad aiuti alimentari nonché l' annullamento di una comunicazione via telex effettuata al riguardo in data 27 marzo 1991,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 maggio 1991, la società Cebag BV (in prosieguo: la "Cebag"), con sede in Zwolle (Paesi Bassi) ha proposto, in forza del combinato disposto degli artt. 181 del Trattato CEE e 23 del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1), un ricorso diretto, da un lato, a sentir condannare la Comunità, o quantomeno la Commissione, al versamento in suo favore di una somma pari a 104 508,61 ECU, corrispondente all' importo di una trattenuta operata dalla Commissione in applicazione dell' art. 22, n. 2, lett. b), del citato regolamento n. 2200/87, maggiorato degli interessi di mora previsti dall' art. 18 del medesimo regolamento, e, d' altro lato, all' annullamento della decisione della Commissione, risultante da un telex trasmesso in data 27 marzo 1991, con la quale quest' ultima aveva respinto la domanda di rimborso dei suddetti importi.
2 Con i regolamenti (CEE) 22 gennaio 1990, n. 151 (GU L 18, pag. 19), 19 febbraio 1990, n. 419 (GU L 44, pag. 10) e 2 aprile 1990, n. 840 (GU L 88, pag. 11), la Commissione indiceva, conformemente alle disposizioni del citato regolamento n. 2200/87, delle gare d' appalto relative, in particolare, alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo dell' aiuto alimentare in favore, rispettivamente, dell' Uganda (azione n. 401/89), del Mozambico (azioni nn. 759/89 e 760/89) e del Bangladesh (azione n. 904/89). Le condizioni relative alle suddette gare sono definite negli allegati dei citati regolamenti nn. 151/90, 419/90 e 840/90.
3 Nel corso del 1990 la Commissione aggiudicava alla Cebag le forniture di cui trattasi. Le garanzie di consegna prestate da quest' ultima nell' ambito di tali forniture, in conformità dell' art. 12 del regolamento n. 2200/87, venivano successivamente svincolate dalla Commissione.
4 Al momento del pagamento finale, effettuato, per quanto riguarda le forniture all' Uganda e al Mozambico, verso la fine dell' anno 1990 e, per quanto riguarda le forniture al Bangladesh, nel gennaio 1991, la Commissione procedeva, in conseguenza dei ritardi intervenuti nella consegna delle merci, in forza dell' art. 22, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2200/87, nel testo applicabile ai fatti di causa, a trattenute per un importo totale di 104 508,61 ECU.
5 Con cinque lettere in data 4 marzo 1991 la ricorrente chiedeva alla Commissione il rimborso degli importi trattenuti, maggiorati di interessi di mora, richiamandosi alla sentenza 12 dicembre 1990, causa C-172/89, Vandemoortele/Commissione (Racc. pag. I-4677), nella quale la Corte aveva statuito che il regolamento n. 2200/87 non consente alla Commissione di procedere a trattenute per il ritardo nelle consegne al momento del pagamento.
6 Con telex 27 marzo 1991 la Commissione respingeva le suddette richieste di rimborso relativamente alle azioni nn. 401/89, 759/89 e 760/89, rilevando che la citata sentenza Vandemoortele/Commissione non poteva essere fatta valere per le azioni il cui pagamento era intervenuto prima del 23 gennaio 1991, data di pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7 Nel controricorso la Commissione ha puntualizzato che essa considerava la domanda di rimborso delle trattenute relative all' azione n. 904/89 (Bangladesh) come tempestivamente inoltrata, dal momento che il saldo dovuto per quest' azione era stato versato il 21 gennaio 1991. Essa si è impegnata a versare alla ricorrente il richiesto importo di 39 415,51 ECU, maggiorato di interessi moratori pari a 1 775,31 ECU.
8 Nella memoria di replica la Cebag ha conseguentemente modificato le conclusioni del proprio ricorso, riducendo la propria pretesa al rimborso di un importo pari a 65 093,10 ECU, maggiorato degli interessi di mora di cui al citato art. 18 del regolamento n. 2200/87.
9 Per una più ampia illustrazione dei fatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
10 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso, argomentando che il rapporto giuridico che sorge tra la Commissione e l' aggiudicatario nell' ambito delle forniture di cui al regolamento n. 2200/87 viene disciplinato esclusivamente da regolamenti comunitari, onde l' art. 23 di questo regolamento, ai cui termini "La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall' esecuzione, dalla non esecuzione o dall' interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento" non potrebbe considerarsi alla stregua di una clausola compromissoria contrattuale ai sensi dell' art. 181 del Trattato.
11 Va rilevato, anzitutto, come in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 3972, in materia di politica e gestione dell' aiuto alimentare (GU L 370, pag. 1), tale aiuto sia fornito sulla scorta di impegni contrattuali. Invero, a mente dell' art. 6, primo comma, lett. c), la Commissione decide:
"le condizioni di fornitura dell' aiuto, in particolare:
° le clausole generali applicabili ai beneficiari,
° l' inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti".
12 Contrariamente a quanto asserisce la Commissione, i diritti ed obblighi rispettivi di quest' ultima e degli aggiudicatari non sono interamente disciplinati da regolamenti comunitari. E' sufficiente osservare, in proposito, che un elemento essenziale della fornitura, vale a dire il prezzo, è funzione dell' offerta presentata dai partecipanti alla gara e della sua accettazione ad opera della Commissione, come evincesi dalle disposizioni dell' art. 9, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2200/87, dianzi citato.
13 Ne consegue che le forniture di cui trattasi sono state eseguite in forza di contratti.
14 Deve poi rilevarsi che, in forza dei regolamenti con i quali la Commissione ha proceduto alla mobilitazione delle merci in questione, fondati in particolare sull' art. 6, primo comma, lett. c), del citato regolamento n. 3972/86 le forniture sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2200/87. Pertanto, la clausola figurante nell' art. 23 anzidetto fa parte integrante dei contratti di fornitura controversi e deve pertanto considerarsi clausola compromissoria ai sensi dell' art. 181 del Trattato.
15 L' eccezione d' irricevibilità va conseguentemente respinta.
Sul merito
16 Come la Corte ha statuito nelle sentenze Vandemoortele/Commissione, citata e 21 marzo 1991, causa C-226/89, Haniel Spedition/Commissione (Racc. pag. I-1599), le trattenute per il ritardo nella consegna operate al momento del pagamento sono illegittime.
17 La Commissione sostiene tuttavia che le trattenute relative alle azioni nn. 401/89, 759/89 e 760/89 sono state decise al momento del saldo finale pervenuto alla ricorrente prima della fine del 1990, sicché l' interessata non avrebbe più titolo per richiedere il rimborso dei relativi importi. Per giustificare il proprio rifiuto di procedere al rimborso richiesto dalla ricorrente, la Commissione si limita ad osservare che, prima della citata sentenza Vandemoortele/Commissione, la ricorrente non si era mai opposta alla controversa prassi in materia di trattenute e non aveva contestato l' esattezza materiale delle trattenute praticate per le tre azioni in questione.
18 Questo argomento non può essere accolto. Invero, solo la rinuncia al diritto al rimborso, che non è stata allegata dalla convenuta, ovvero la prescrizione di questo diritto, neanch' essa fatta valere dalla convenuta, potevano condurre al rigetto della domanda della ricorrente.
19 Per quanto riguarda la domanda relativa agli interessi di mora, va ricordato che, in forza dell' art. 18, n. 6, del regolamento n. 2200/87 le domande di pagamento relative a ciascuna gara devono essere presentate alla Commissione entro un termine di dodici mesi dallo scadere del periodo fissato nel bando di gara, e che il suddetto pagamento deve essere effettuato entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda completa di pagamento. Un pagamento effettuato oltre il termine anzidetto dà luogo ad interessi di mora, al saggio praticato dalla Commissione, fatta salva l' ipotesi in cui il ritardo sia motivato da perizie o indagini complementari.
20 Va rilevato che la Commissione non contesta il fatto che le domande di pagamento relative alle controverse azioni sono state formulate entro il termine di dodici mesi stabilito dalla summenzionata norma.
21 Di conseguenza, la domanda della ricorrente deve essere accolta e la Commissione va condannata a corrispondere all' interessata, oltre alla somma corrispondente alle trattenute in parola, interessi di mora computati al saggio praticato dalla Commissione, a far data dalla scadenza del termine di tre mesi dalla presentazione delle rispettive domande di pagamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a versare alla società Cebag BV, con sede in Zwolle, l' importo di 65 093,10 ECU, maggiorato degli interessi di mora computati al saggio praticato dalla Commissione, a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla presentazione delle rispettive domande di pagamento.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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