Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica ° Direttive 81/602, 86/469 e 88/146 ° Normativa nazionale che comporta misure integrative ° Ammissibilità ° Limiti
(Direttive del Consiglio 81/602/CEE, 86/469/CEE e 88/146/CEE)
Massima
La direttiva 81/602, riguardante il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, la direttiva 88/146, concernente il divieto dell' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali e la direttiva 86/469, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, che contemplano il divieto di somministrare sostanze ad azione ormonica e tireostatica, di macellare e di immettere sul mercato animali a cui siano state somministrate sostanze di questo tipo o di immettere sul mercato carni provenienti da tali animali per il consumo umano o animale, debbono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro prescriva, oltre a tali divieti, misure integrative tali da rafforzarne l' efficacia e vieti di detenere o di avere in proprio possesso animali ai quali sia stata somministrata una qualsiasi di tali sostanze, purché tale divieto non impedisca l' applicazione delle deroghe relative alla detenzione degli animali in vista di un trattamento terapeutico previsto da tali direttive.
Parti
Nel procedimento C-143/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Breda (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Leendert van der Tas,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU L 222, pag. 32), della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU L 70, pag. 16), e della direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU L 275, pag. 36),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor L. van der Tas, dall' avv. L.J.L. Heukels,
° per il governo del Regno di Spagna, dal signor Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, e dal signor Antonio Hierro Hernandéz-Mora, abogado del Estado, in qualità di agenti,
° per il governo della Repubblica italiana, dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Francesco Guicciardi,
° per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Th. van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor L. van der Tas, del governo del regno di Spagna, del governo del regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J.W. de Zwann, e della Commissione, all' udienza del 7 maggio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 aprile 1991, pervenuta alla Corte il 28 maggio successivo, l' Arrondissementsrechtbank di Breda ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU L 222, pag. 32), della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU L 70, pag. 16), e della direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU L 275, pag. 36).
2 Tale questione è stata proposta nell' ambito di un procedimento penale intentato contro il signor Van der Tas, imputato di un' infrazione all' art. 3, n. 1, del "Verordening stoffen met hormonale werking (PVV) 1987" del Produktschap voor Vee en Vlees (regolamento relativo alle sostanze ad azione ormonica dell' organizzazione interprofessionale olandese per il bestiame e le carni fresche) del 9 dicembre 1987 (PBO 1988, pag. 12, in prosieguo: "regolamento nazionale").
3 Secondo il primo 'considerando' della citata direttiva 81/602, a causa dei residui da esse lasciati nelle carni, talune sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestagena possono costituire un pericolo per il consumatore e influire negativamente sulla qualità delle carni. Risulta dal secondo 'considerando' che, nell' interesse del consumatore, si deve, da un lato, vietare la somministrazione a tutti gli animali e, a tal fine, l' immissione sul mercato delle sostanze stilbeniche e tireostatiche nonché, dall' altro, disciplinare l' impiego delle altre sostanze.
4 In tale ottica, l' art. 2 della direttiva 81/602 vieta di somministrare agli animali da azienda sostanze ad azione tireostatica e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, l' immissione sul mercato o la macellazione degli animali da azienda ai quali siano state somministrate dette sostanze, l' immissione sul mercato delle carni di tali animali da azienda, la lavorazione di tali carni e l' immissione sul mercato dei prodotti a base di carne elaborati a partire da carni di questo tipo ovvero con le medesime. L' art. 3 della direttiva vieta l' immissione sul mercato di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica. In forza dell' art. 4, gli Stati membri possono ammettere deroghe all' art. 2, in particolare ai fini del trattamento terapeutico tramite talune sostanze ad azione ormonica.
5 La direttiva 81/602 è stata integrata dalla direttiva 88/146, il cui art. 2 vieta ogni utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, fermo restando che può essere autorizzata la somministrazione di talune sostanze a scopo terapeutico. L' art. 5 della direttiva dispone che gli Stati membri provvedano a che non siano spediti, dal loro territorio verso quello di un altro Stato membro, animali a cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonica, o carni provenienti da tali animali.
6 La direttiva 86/469 integra tali direttive attraverso l' armonizzazione delle modalità del controllo effettuato negli Stati membri in ordine alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, al fine di eliminare gli ostacoli agli scambi e la distorsione delle condizioni di concorrenza tra prodotti soggetti ad un' organizzazione comune di mercato. A tal fine, l' art. 9, n. 3, lett. b), stabilisce che qualora gli esami rilevino la presenza di sostanze vietate, gli animali non possono essere immessi sul mercato per il consumo umano o animale.
7 L' art. 3, n. 1, del regolamento nazionale prevede il divieto di detenere o di avere a disposizione, di vendere o di acquistare animali ai quali sia stata somministrata una qualsiasi sostanza ad azione estrogena, gestagena o tireostatica.
8 Il signor Van der Tas, commerciante di bestiame, è stato perseguito per infrazione all' art. 3, n. 1, del regolamento nazionale, dinanzi all' Economische Politierechter (giudice di polizia economica) dell' Arrondissementsrechtbank di Breda per aver detenuto o avuto in suo possesso, il 23 giugno 1989, tre o almeno parecchi bovini a cui era stato somministrato dell' etinilestradiolo 17 alfa, sostanza ad azione gestagena.
9 Dinanzi al giudice di rinvio, il signor Van der Tas ha sostenuto, in particolare, che il regolamento nazionale era incompatibile con le citate direttive o, quanto meno, eccedeva di molto la portata delle loro prescrizioni e, con ciò stesso, la portata delle norme vigenti in altri Stati membri.
10 In tale contesto il giudice a quo ha deciso di sospendere il giudizio sino alla pronuncia della Corte sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento relativo alle sostanze ad azione ormonica dell' organizzazione interprofessionale olandese per il bestiame e le carni fresche 9 dicembre 1987 sia conforme alle direttive CEE relative agli ormoni impiegati nel bestiame e nelle carni, ed in particolare alle direttive 81/602/CEE e 85/649/CEE concernenti l' uso di sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali e alla direttiva 86/649/CEE relativa alla ricerca di residui negli animali".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 In via preliminare, occorre ricordare che, anche se non spetta alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa di cui è investito (v. in particolare la sentenza 21 novembre 1990, causa C-373/89, Integrity, Racc. pag. I-4243, punto 9 della motivazione).
13 La questione pregiudiziale deve quindi essere intesa come vertente sul se le direttive 81/602, 88/146 e 86/469 debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la normativa di uno Stato membro contenga un divieto di detenere o di avere in proprio possesso animali a cui sia stata somministrata una qualsiasi sostanza ad azione estrogena, androgena, gestagena o tireostatica.
14 Al fine di risolvere tale questione, si deve osservare, innanzitutto, che, anche se le direttive di cui trattasi contemplano il divieto di somministrare sostanze ad azione ormonica, di macellare e di immettere sul mercato bovini a cui siano state somministrate sostanze di questo tipo o di immettere sul mercato carni provenienti da tali animali per il consumo umano o animale, esse non menzionano alcun divieto di detenere o di avere in proprio possesso animali trattati con sostanze ad azione ormonica.
15 Si deve poi ricordare che, qualora la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune (v. sentenza 2 febbraio 1989, causa C-274/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 229).
16 Tuttavia, i provvedimenti adottati dagli Stati membri per garantire la piena efficacia delle direttive comunitarie non costituiscono provvedimenti unilaterali qualora essi siano conformi allo scopo perseguito dalla direttiva che essi attuano. Infatti, risulta dall' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE, che le direttive vincolano qualsiasi Stato membro destinatario quanto al risultato da conseguire, lasciando agli organi nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi.
17 Al riguardo, occorre ricordare che le citate direttive 81/602, 88/146 e 86/469 sono dirette a vietare, nell' interesse dei consumatori e salvo talune deroghe, la somministrazione agli animali da azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena. Orbene, il divieto di detenere o di avere in proprio possesso animali trattati con sostanze di questo tipo costituisce un mezzo efficace per raggiungere l' obiettivo così perseguito.
18 D' altro canto, nei limiti in cui persegue gli obiettivi a cui tendono tali direttive, un divieto come quello di cui trattasi nella causa principale è non soltanto espressione della scelta della forma e dei mezzi lasciata alle autorità nazionali in forza dell' art. 189, ma mira altresì ad eseguire l' obbligo generale a carico degli Stati membri di adottare, nell' ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia delle direttive, conformemente agli scopi che esse perseguono (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, Racc. pag. I-4269, punto 18 della motivazione).
19 Per giunta, un siffatto divieto non contrasta con uno dei principi fondamentali della Comunità, nella fattispecie quello della libera circolazione delle merci, dato che ogni transazione relativa a bovini e a carni trattate con sostanze ad azione ormonica è vietata dalle direttive di cui sopra.
20 Tuttavia, tale divieto non deve eccedere la portata delle norme stesse delle direttive, in particolare quelle che contengono deroghe relative alla detenzione degli animali a cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonica a scopo terapeutico in rigorosa conformità alle direttive.
21 La questione sollevata dall' Arrondissementsrechtbank di Breda va pertanto risolta dichiarando che le citate direttive del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602, 7 marzo 1988, 88/146, e 16 settembre 1986, 86/469, debbono essere interpretate nel senso che non ostano a che la normativa di uno Stato membro vieti di detenere o di avere in proprio possesso animali ai quali siano state somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena o tireostatica, purché tale divieto non impedisca l' applicazione delle deroghe previste da tali direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dai governi del regno di Spagna, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arrondissementsrechtbank di Breda, con ordinanza 25 aprile 1991, dichiara:
La direttiva del Consiglio 31 luglio 1981, 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, la direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/146/CEE, concernente il divieto dell' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, e la direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, debbono essere interpretate nel senso che non ostano a che la normativa di uno Stato membro vieti di detenere o di avere in proprio possesso animali ai quali siano state somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena o tireostatica, purché tale divieto non impedisca l' applicazione delle deroghe previste da tali direttive.
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