Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma a vantaggio solo dei primi ° Criterio di qualificazione
(Trattato CEE, artt. 12 e 95)
2. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Norme del Trattato ° Efficacia diretta
(Trattato CEE, artt. 12, 13 e 95)
3. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma a vantaggio solo dei primi ° Inclusione ° Presupposti ° Competenza dei giudici nazionali ° Portata
(Trattato CEE, artt. 92 e 93)
Massima
1. Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi ultimi, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la parte del suo importo destinata alla compensazione di cui godono i prodotti nazionali.
2. Gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato hanno efficacia diretta e attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
3. Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano l' onere che grava su questi ultimi, può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione della tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato, nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-144/91 e C-145/91,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Demoor Gilbert en Zonen NV e altri,
e
Stato belga,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12, 92 e 95 del Trattato CEE.
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J.L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per le imprese Demoor Gilbert en Zonen NV, Janssens en Zonen NV, Slachthuis BVBA e Westvlees NV, dall' avv. Denys, del foro di Bruxelles;
° per il governo italiano, dal signor I. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle imprese Demoor Gilbert en Zonen NV, Janssens en Zonen NV, Slachthuis BVBA e Westvlees NV, dello Stato belga, rappresentato dall' avv. A. Vastersavendts, del governo italiano, del governo tedesco, rappresentato dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 4 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze identiche 3 maggio 1991, pervenute in cancelleria il successivo 28 maggio, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 12, 92 e 95 del Trattato CEE.
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie tra talune imprese che commerciano in suini e lo Stato belga circa la legittimità di un contributo obbligatorio riscosso in Belgio alla macellazione e all' esportazione di bovini, vitelli e suini, a favore del "Fonds de la santé et de la production des animaux".
3 La legge belga 24 marzo 1987, in materia di sanità degli animali (Moniteur belge del 17 aprile 1987), mira, a tenore dell' art. 2, "a combattere le epizoozie allo scopo di promuovere la sanità pubblica e la prosperità economica di coloro che detengono animali".
4 L' art. 32, n. 2, della predetta legge dispone quanto segue:
"E' istituito presso il ministero dell' Agricoltura un 'Fonds de la santé et de la production des animaux' [Fondo per la sanità e per la produzione degli animali], in prosieguo denominato il 'Fondo' . Detto Fondo ha lo scopo di intervenire nel finanziamento degli indennizzi, delle sovvenzioni e di altre prestazioni relative alla lotta contro le epizoozie e al miglioramento delle condizioni di igiene, di sanità e di qualità degli animali e dei prodotti d' origine animale.
Il Fondo è alimentato mediante:
1) I contributi obbligatori a carico delle persone fisiche o giuridiche che producono, trasformano, trasportano, trattano, vendono o mettono in commercio animali;
(...)".
5 La stessa disposizione prescrive la fissazione, con regio decreto, dell' importo dei contributi obbligatori, delle modalità della loro riscossione e delle sanzioni in caso di mancato pagamento.
6 Il nono comma dello stesso articolo stabilisce che
"se il contributo obbligatorio è riscosso a carico di persone che trasformano, trasportano, trattano, vendono o mettono in commercio animali, esso viene riscosso in occasione di ciascuna operazione sino allo stadio del produttore (...)".
7 In applicazione di detta legge, il regio decreto 11 dicembre 1987 (Moniteur belge del 23 dicembre 1987), entrato in vigore il 1 gennaio 1988, stabilisce l' importo del contributo obbligatorio per bovino, vitello o suino macellato o esportato, dovuto dai mattatoi o dagli esportatori e destinato ad alimentare il Fondo.
8 Ai sensi dell' art. 4, primo comma, di detto decreto "i contributi obbligatori gravanti sui mattatoi e sugli esportatori vengono da questi addebitati al fornitore degli animali che, eventualmente, li addebita ai venditori fino allo stadio del produttore". Il secondo comma di detta disposizione prescrive la menzione separata del contributo di cui trattasi sulla fattura del mattatoio o dell' esportatore. Detto regio decreto stabilisce inoltre che, in caso di mancato versamento dei contributi dopo due solleciti, il mattatoio o l' esportatore inadempiente devono versare il doppio dell' importo dovuto.
9 Emerge dal fascicolo che le attrici nella causa principale sono imprese belghe che importano suini da altri Stati membri ai fini della macellazione in Belgio. All' intimazione di pagamento dei contributi loro inviata dall' amministrazione belga hanno risposto adendo in via urgente il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles per ottenere che venisse vietato allo Stato belga di riscuotere contributi per gli animali importati, data l' incompatibilità della legge 24 marzo 1987 e del regio decreto 11 dicembre 1987 con gli artt. 92 e 95 del Trattato. Infatti i contributi in questione graverebbero pure sui suini importati in Belgio, mentre gli stanziamenti del Fondo sarebbero impiegati ad esclusivo vantaggio della produzione belga.
10 Così stando le cose, il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il Trattato CEE, in particolare gli artt. 92 e 95, e i regolamenti e le direttive comunitarie eventualmente applicabili debbano essere interpretati nel senso che non è vietato ad uno Stato membro istituire un contributo obbligatorio per finanziare un 'Fondo per la salute e per la produzione degli animali' ° Fondo che ha lo scopo di intervenire nel finanziamento di indennizzi, sovvenzioni e altre prestazioni per quanto riguarda la lotta contro le epizoozie e il miglioramento dell' igiene, della salute e della qualità degli animali e dei prodotti di origine animale ° da un lato, imponendo ai mattatoi di detto Stato membro, per ogni suino macellato, un contributo che, per legge può essere ripercosso in occasione di ciascuna compravendita fino alla fase del produttore ° il che può comportare e comporta che il contributo viene addebitato agli operatori che importano tali suini da un altro Stato membro ° e, dall' altro, imponendo ad ogni esportatore di suini un identico contributo, che del pari può essere ripercosso in occasione di ciascuna compravendita fino alla fase del produttore;
2) qualora la questione sub a) debba essere risolta affermativamente, se siffatto contributo ° dato lo scopo per il quale viene riscosso, come sopra descritto ° debba essere considerato tassa di effetto equivalente oppure tassa e/o sovvenzione riguardante attività svolte esclusivamente a vantaggio del prodotto nazionale considerato e sia quindi vietato;
3) qualora si debba risolvere affermativamente la questione sub b), se tale illegittimità possa essere fatta valere direttamente da un singolo dinanzi al giudice nazionale".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale di cui trattasi e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Con le sue questioni, il giudice nazionale mira in sostanza a far stabilire se gli artt. 12 e seguenti, 92 e 95 del Trattato ostino all' istituzione di un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale gravante indistintamente su prodotti nazionali e su quelli importati, secondo le stesse modalità di riscossione, ed è destinato ad alimentare un Fondo le cui attività vanno ad esclusivo vantaggio dei prodotti nazionali. Chiede pure se le dette disposizioni abbiano efficacia diretta.
13 Al fine di fornire una soluzione utile a dette questioni, si devono esaminare anzitutto le disposizioni degli artt. 12 e seguenti, e 95 del Trattato, poi quelle dell' art. 92.
Sugli artt. 12 e seguenti e 95 del Trattato
14 Poiché le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non possono essere applicate cumulativamente (v. sentenze 18 giugno 1975, causa 94/74, IGAV, Racc. pag. 699, e 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders, Racc. pag. I-3899), occorre definire la sfera d' applicazione di ciascuna di dette disposizioni.
15 Gli artt. 12 e 13 del Trattato vietano i dazi doganali all' importazione e all' esportazione nonché le tasse di effetto equivalente nel commercio fra Stati membri. Per quanto riguarda i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente all' importazione, la Corte ha rilevato (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc. pag. 611; 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 e C-83/90, Compagnie Commerciale de l' Ouest e Sanders, Racc. pag. I-1847 e Sanders, già citata) che, in via di principio, il divieto di cui trattasi si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell' importazione il quale colpisce specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse di effetto equivalente.
16 Nelle stesse sentenze la Corte ha precisato che nell' interpretazione della nozione di "tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione" può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Infatti, qualora un onere pecuniario o tributo sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca cionondimeno per l' una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l' altra costituisce in realtà una contropartita di vari vantaggi o sovvenzioni. Di conseguenza, il tributo che rientri in un regime generale di tributi interni gravante tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione qualora il suo gettito sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.
17 L' art. 95 vieta, dal canto suo, che uno Stato membro applichi direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari o intese a proteggere altre produzioni nazionali. Il criterio di applicazione della disposizione di cui trattasi è, di conseguenza, il carattere discriminatorio o protezionistico di una misura di imposizione interna.
18 Per quanto riguarda un tributo che colpisca i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri, può essere necessario, secondo una costante giurisprudenza, tener conto della destinazione del gettito del tributo stesso. In effetti, quando il gettito è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria nella misura in cui l' onere fiscale gravante sui prodotti nazionali è neutralizzato da vantaggi che esso serve a finanziare, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenta un onere netto (sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 15 della motivazione, e Compagnie Commerciale de l' Ouest, citata, punto 26 della motivazione).
19 Dalle considerazioni che precedono risulta che, se i vantaggi risultanti dalla destinazione del gettito del contributo di cui trattasi compensano integralmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale all' atto della sua messa in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 12 e seguenti del Trattato. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell' onere che grava sul prodotto nazionale, la tassa di cui trattasi è disciplinata dall' art. 95 del Trattato. In quest' ultimo caso la tassa è incompatibile con l' art. 95 del Trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa parzialmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale ad esso assoggettato (v., da ultimo, sentenza Sanders, citata).
20 Spetta al giudice nazionale verificare se l' onere che grava sul prodotto nazionale sia integralmente o parzialmente compensato dall' utilizzazione del gettito della tassa di cui trattasi (sentenza Compagnie Commerciale de l' Ouest, citata, punto 28 della motivazione).
21 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere al giudice nazionale che un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato.
22 Si deve osservare infine che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato hanno efficacia diretta e attribuiscono ai singoli diritti che il giudice nazionale deve tutelare (sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, Racc. pag. 1; 19 giugno 1973, Capolongo, citata, e 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli, Racc. pag. 557).
Sugli artt. 92 e seguenti del Trattato
23 Il giudice nazionale chiede se una tassa parafiscale come quella di cui trattasi sia incompatibile con le disposizioni del Trattato che disciplinano gli aiuti di Stato.
24 Occorre osservare al riguardo come il fatto che la tassa parafiscale di cui trattasi possa essere vietata o dagli artt. 12 e 13 o dall' art. 95 del Trattato non escluda che la destinazione del suo gettito possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune se sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze Compagnie Commerciale de l' Ouest e Sanders, citate).
25 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, disponendo nell' art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all' esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su una eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, Iannelli, citata, e causa 78/76, Steinike e Weinlig, Racc. pag. 595, e sentenze Compagnie Commerciale de l' Ouest e Sanders, citate).
26 E' compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, che è sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato e che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure d' aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti. Detti giudici, qualora adottino una decisione al riguardo, non si pronunciano per questo sulla compatibilità delle misure di aiuto col mercato comune, in quanto per questa valutazione finale è competente esclusivamente la Commissione, sotto il sindacato della Corte di giustizia (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur, Racc. pag. I-5505, e Sanders, citata).
27 Spetta del pari ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli traendo tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure di aiuto di cui trattasi nonché la ripetizione degli aiuti finanziari erogati, qualora la Commissione accertasse, mediante decisione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, l' incompatibilità con il mercato comune di una misura di aiuto (sentenza Steinike e Weinlig, citata).
28 Si deve quindi rispondere al giudice a quo che una tassa parafiscale, come quella di cui trattasi nella causa principale, può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione di detta tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles, con ordinanze 3 maggio 1991, dichiara:
1) Un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e il cui gettito è stato usato a beneficio dei soli prodotti nazionali, di modo che i vantaggi che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato. Se tali vantaggi compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, una tassa del genere costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dell' art. 95 del Trattato.
2) Gli artt. 12, 13 e 95 del Trattato attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
3) Una tassa parafiscale del genere può costituire, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che per tale valutazione è competente la Commissione, secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato. A questo proposito, si deve anche tener conto delle competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza da parte dello Stato membro interessato, al momento dell' istituzione della tassa, degli obblighi imposti dall' art. 93, n. 3, del Trattato, nonché nel caso in cui una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato abbia accertato l' incompatibilità con il mercato comune della riscossione della tassa in quanto modo di finanziamento di un aiuto di Stato.
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