Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ai regimi pensionistici convenzionali privati ° Accertamento nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 ° Efficacia limitata alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi alla data della pronuncia della suddetta sentenza ° Limitazione riguardante anche il valore delle prestazioni trasferite e delle prestazioni in capitale
(Trattato CEE, art. 119)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Contributi dei datori di lavoro versati nell' ambito di regimi pensionistici convenzionali a prestazioni definite, finanziati mediante capitalizzazione ° Esclusione
(Trattato CEE, art. 119)
Massima
1. Alla stregua della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi alla data della pronuncia della suddetta sentenza, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. Questa limitazione è valida anche quando si tratta di determinare il valore delle prestazioni trasferite o delle prestazioni in capitale nell' ambito di un regime pensionistico convenzionale privato.
2. La presa in considerazione per la determinazione del finanziamento mediante capitalizzazione di un regime pensionistico convenzionale a prestazioni definite di fattori attuariali diversi a seconda del sesso, come il fatto che le donne vivono in media più a lungo degli uomini, da cui deriva il versamento da parte del datore di lavoro di contributi più elevati per il lavoratore di sesso femminile che per quello di sesso maschile e che si traduce, nelle ipotesi di trasferimento dei diritti maturati e di commutazione della pensione in capitale, nel fatto che i lavoratori di sesso maschile hanno diritto a somme inferiori a quelle cui hanno diritto i lavoratori di sesso femminile, non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato.
Infatti, poiché sia la pensione di importo definito che il datore di lavoro s' impegna a versare sia i contributi dei lavoratori subordinati al regime contributivo rientrano nella nozione di retribuzione ai sensi dell' art. 119 e devono essere gli stessi per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, lo stesso deve dirsi per i contributi dei datori di lavoro destinati ad integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle pensioni promesse e garantirne il pagamento futuro.
Parti
Nel procedimento C-152/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Industrial Tribunal di Leeds (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
David Neath
e
Hugh Steeper Ltd,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE nonché della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signor H. von Holstein, vicecancelliere, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor David Neath, dall' Honourable Michael J. Beloff, QC, dal signor C. Lewis e dalla signora S. Moore, barristers;
° per la Hugh Steeper Ltd, dal signor D. Pannick, barrister;
° per il governo del Regno Unito, dai signori J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e S. Richards, barrister;
° per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per il governo irlandese, dai signori L.J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, e A. O' Caoimh, BL;
° per il governo danese, dal signor J. Moelde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signorina K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor D. Neath, della Hugh Steeper Ltd, del governo del Regno Unito, rappresentato da Sir Nicholas Lyell, QC, Attorney General, dai signori S. Richards e N. Paines, barristers, e dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, del governo olandese, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo tedesco, del governo irlandese, rappresentato dai signori J. Cooke, SC, e A. O' Caoimh, BL, in qualità di agenti, del governo danese e della Commissione all' udienza del 26 gennaio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 maggio 1991, pervenuta in cancelleria il 10 giugno seguente, l' Industrial Tribunal di Leeds ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 119 dello stesso Trattato nonché della sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889; in prosieguo: la "sentenza Barber"), per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor D. Neath e la società Hugh Steeper in merito alle modalità di concessione di una pensione convenzionale d' impresa nonché al trasferimento dei diritti pensionistici.
3 Il signor Neath ha lavorato alle dipendenze della Hugh Steeper dal 29 gennaio 1973 al 29 giugno 1990, data in cui è stato licenziato per motivi economici. Egli aveva allora 54 anni e undici mesi. Durante questo periodo egli è stato successivamente iscritto a due regimi pensionistici convenzionali privati gestiti dal suo datore di lavoro, poiché i diritti maturati nell' ambito del primo erano stati trasferiti al regime cui era iscritto al momento del licenziamento, regime che era "escluso per convenzione dal regime nazionale pensionistico collegato al reddito" ("contracted-out of State Earnings Related Pension Scheme").
4 In forza delle norme di quest' ultimo regime i lavoratori di sesso maschile maturano il diritto ad una pensione d' impresa integrale solo al compimento del 65 anno di età, mentre i lavoratori di sesso femminile possono fruirne già al compimento del 60 anno di età.
5 Ogni iscritto può, tuttavia, con il consenso del datore di lavoro e degli amministratori del regime, andare in pensione anticipatamente, in qualunque momento dopo il compimento del 50 anno di età, con una pensione da corrispondersi immediatamente, ma ridotta in funzione della durata del periodo che lo separa dall' età normale prevista per il pensionamento. Se il datore di lavoro o gli amministratori vi si oppongono, ciò che si è verificato nel caso del signor Neath, l' iscritto avrà diritto solo al trasferimento dei diritti da lui maturati ad un altro regime pensionistico o ad una pensione differita da corrispondersi alla data normale del pensionamento, a meno che egli non opti in quel momento per la commutazione di una parte di questa pensione in un capitale.
6 Nell' effettuare questa scelta il signor Neath si è reso conto, in base ai dati numerici forniti dal regime pensionistico, che, nel caso in cui avesse optato per il trasferimento dei diritti da lui maturati, la sua situazione finanziaria sarebbe stata più favorevole se la sentenza Barber fosse stata interpretata nel senso che ogni lavoratore di sesso maschile che va in pensione, come lui, dopo il 17 maggio 1990, data della sentenza, ha diritto a che sia ricalcolata la sua pensione secondo gli stessi parametri delle sue colleghe donne, relativamente a tutta la sua carriera. L' interpretazione secondo la quale questo diritto può essere fatto valere solo per i periodi lavorativi successivi a questa data gli darebbe infatti diritto ad una somma meno rilevante.
7 Il signor Neath ha anche constatato che, qualunque sia l' interpretazione accolta, il valore del trasferimento sarà in ogni modo inferiore a quello che avrebbero conseguito le sue colleghe donne, a causa dell' utilizzazione, nella valutazione del capitale trasferito, di coefficienti attuariali, basati sulla durata media della vita, diversi per gli uomini e per le donne.
8 Allo stesso modo, se egli avesse optato per una pensione differita e ne avesse chiesto la commutazione di una parte in un capitale, avrebbe percepito, per effetto degli stessi indici attuariali, una somma inferiore a quella di cui fruirebbero le sue colleghe donne.
9 Basandosi sul principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sancito dall' art. 119 del Trattato e interpretato dalla Corte nella sentenza Barber, il signor Neath ha quindi proposto ricorso dinanzi all' Industrial Tribunal di Leeds, affinché gli fossero riconosciuti gli stessi diritti delle donne che si trovano nella stessa situazione. Nell' ambito di questo giudizio, l' Industrial Tribunal ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 119 e la sentenza Barber abbiano il solo effetto di attribuire ad un lavoratore dipendente di sesso maschile, il cui rapporto di lavoro si sia concluso il 17 maggio 1990 o successivamente a tale data, il diritto alla stessa pensione che egli avrebbe ricevuto se fosse stato di sesso femminile.
2) Se un analogo principio valga altresì con riguardo alle opzioni che egli esercita in base al regime pensionistico per
a) il trasferimento dei benefici pensionistici e
b) la scelta di un' indennità forfettaria.
3) In caso di soluzione negativa della questione n. 1), della questione n. 2), o di entrambe, quale rilevanza occorra eventualmente attribuire
a) al lavoro svolto dall' interessato prima del 17 maggio 1990 e
b) all' uso di indici attuariali ipotetici basati sul sesso nel regime pensionistico".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Le questioni pregiudiziali possono ricondursi a due problemi: da un lato, l' interpretazione della sentenza Barber per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo e, dall' altro, la compatibilità con l' art. 119 del Trattato dell' utilizzazione di indici attuariali, diversi a seconda del sesso, nel settore dei regimi pensionistici convenzionali privati.
Sull' interpretazione della sentenza Barber per quanto riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo
12 Con la prima e la seconda questione, nonché con la prima parte della terza questione, il giudice nazionale chiede chiarimenti in ordine all' esatta portata della limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber.
13 Come la Corte ha già affermato nella sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879), è sufficiente rilevare, al riguardo, che la suddetta limitazione è stata disposta nello specifico contesto di prestazioni (in particolare pensionistiche) previste da regimi convenzionali privati, che sono state qualificate retribuzioni ai sensi dell' art. 119 del Trattato.
14 Questa decisione teneva conto della particolarità di questa forma di retribuzione, consistente in una dissociazione nel tempo tra la costituzione del diritto a pensione, che matura gradualmente durante tutta la carriera del lavoratore, e l' effettiva erogazione della prestazione, che è invece rimandata al raggiungimento di un' età determinata.
15 La Corte ha anche preso in considerazione le peculiarità dei sistemi di finanziamento delle pensioni convenzionali e quindi i nessi contabili esistenti in ciascun caso particolare tra i contributi periodici e gli importi da pagare in futuro.
16 Tenuto conto altresì delle ragioni che hanno giustificato la limitazione dell' efficacia nel tempo della sentenza Barber, indicate nel punto 44 di questa, occorre precisare che la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati può essere fatta valere soltanto per le prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della sentenza, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale.
17 Per quanto riguarda le prestazioni trasferite e le prestazioni in capitale, di cui trattasi in particolare nella seconda questione, occorre considerare, fatto salvo quanto sarà precisato nel prosieguo, che, non potendo l' art. 119 essere fatto valere, in forza della sentenza Barber, per rimettere in discussione la base finanziaria dei diritti pensionistici maturati prima del 17 maggio 1990 in funzione di età di pensionamento diverse, il suo equivalente in capitale subisce necessariamente le conseguenze di questa limitazione nel tempo.
18 Occorre pertanto risolvere la questione posta dal giudice a quo nel senso che, alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. Il controvalore delle prestazioni trasferite e delle prestazioni in capitale ne viene influenzato in maniera analoga.
Sull' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso nel settore dei regimi pensionistici convenzionali privati
19 Dagli atti di causa risulta che il regime pensionistico convenzionale, al quale il signor Neath era iscritto alla data del suo licenziamento, è un regime a prestazioni definite (defined benefit/final salary scheme), che garantisce ai lavoratori subordinati che hanno raggiunto l' età per il pensionamento una pensione determinata pari ad un sessantesimo della loro ultima retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
20 Questo regime ha carattere contributivo, nel senso che è finanziato, oltre che dai contributi del datore di lavoro, anche da quelli dei lavoratori subordinati.
21 Questi ultimi contributi corrispondono ad una percentuale della loro retribuzione, identica per tutti i lavoratori di entrambi i sessi.
22 Al contrario, i contributi dei datori di lavoro, calcolati globalmente, variano nel tempo, in modo da coprire il saldo del costo delle pensioni promesse; inoltre, essi sono più elevati per i lavoratori di sesso femminile che per quelli di sesso maschile.
23 Questa variabilità e questa disparità sono dovute all' utilizzazione di indici attuariali nel meccanismo di finanziamento del regime. Infatti, poiché l' obiettivo di un regime pensionistico convenzionale è quello di provvedere al versamento futuro di pensioni periodiche, sarebbe importante adeguare le risorse finanziarie del regime, costituite attraverso capitalizzazione, alle pensioni che, secondo le previsioni, dovranno essere erogate. Le valutazioni che l' attuazione di questo sistema richiede sono basate su una serie di elementi oggettivi, quali in ispecie il tasso di rendimento degli investimenti del regime, la percentuale di aumento delle retribuzioni e talune ipotesi demografiche, in particolare quelle relative alla durata media della vita dei lavoratori.
24 Il fatto che le donne vivano in media più a lungo degli uomini è uno degli indici attuariali presi in considerazione per determinare il finanziamento del regime di cui trattasi. Ecco perché quest' ultimo esige che il datore di lavoro versi contributi più elevati per i propri dipendenti di sesso femminile che per quelli di sesso maschile.
25 La presa in considerazione di indici attuariali diversi, come è stato appena detto, si traduce, nelle ipotesi di trasferimento dei diritti maturati e di commutazione in capitale di una parte della pensione ° ipotesi di cui trattasi nell' ambito della causa principale °, nel fatto che i lavoratori di sesso maschile hanno diritto a somme inferiori a quelle cui hanno diritto i lavoratori di sesso femminile.
26 Con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se tali differenze siano compatibili con l' art. 119 del Trattato. Per risolvere tale questione, occorre chiedersi se le prestazioni trasferite e le prestazioni in capitale costituiscano delle retribuzioni ai sensi del suddetto articolo.
27 La Commissione sostiene che tale è il caso e che perciò ogni disparità di trattamento basata sul sesso sarebbe ammissibile soltanto se oggettivamente giustificata. Orbene, i dati statistici basati sulla durata media della vita dei due sessi non costituirebbero una giustificazione oggettiva, in quanto essi corrispondono a medie stabilite in base a tutta la popolazione maschile e femminile, mentre il diritto alla parità di trattamento in materia di retribuzione è un diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati individualmente e non in base alla loro appartenenza ad una categoria.
28 Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di retribuzione ai sensi del secondo comma dell' art. 119 comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo. E' stato anche precisato che la circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione ai sensi dell' art. 119 (v., in particolare, sentenza Barber, punto 12 della motivazione).
29 Il postulato su cui si basa tale nozione è che il datore di lavoro si impegni, anche unilateralmente, a corrispondere ai propri dipendenti determinate prestazioni o a concedere loro specifici vantaggi e che, parallelamente, i dipendenti si aspettino che il datore di lavoro corrisponda loro le suddette prestazioni o li faccia fruire dei suddetti vantaggi. Resta pertanto estraneo alla nozione di retribuzione ciò che non discende da questo impegno e quindi non rientra nella corrispondente aspettativa dei dipendenti.
30 Nell' ambito di un regime pensionistico convenzionale a prestazioni definite, come quello di cui trattasi nella causa principale, l' impegno sottoscritto dal datore di lavoro verso i propri dipendenti verte sul versamento, in un dato momento, di una pensione periodica i cui criteri di fissazione sono già noti al momento dell' impegno e che costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119. Questo impegno, per contro, non verte necessariamente sulle modalità di finanziamento prescelte per garantire il versamento periodico della pensione, modalità che restano così al di fuori della sfera di applicazione dell' art. 119.
31 Nei regimi contributivi il suddetto finanziamento è garantito dai versamenti dei lavoratori e da quelli dei datori di lavoro. I primi costituiscono una componente della retribuzione del lavoratore, dato che essi incidono direttamente sullo stipendio, per definizione retribuzione (v. sentenza 11 marzo 1981, causa 69/80, Worringham, Racc. pag. 767); il loro importo deve perciò essere lo stesso per tutti i lavoratori, uomini e donne, cosa che si verifica nel caso di specie. Lo stesso dicasi per i contributi dei datori di lavoro, destinati ad integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle pensioni promesse, garantendo così il loro pagamento futuro, che costituisce l' oggetto dell' impegno assunto dal datore di lavoro.
32 Ne consegue che, a differenza del versamento periodico delle pensioni, la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nell' ambito di regimi a prestazioni definite, finanziati attraverso capitalizzazione, a causa dell' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso non può essere valutata sotto il profilo dell' art. 119.
33 Questa conclusione si estende necessariamente agli aspetti specifici di cui alle questioni pregiudiziali, vale a dire la commutazione in capitale di una parte della pensione periodica nonché il trasferimento dei diritti pensionistici il cui valore può essere determinato soltanto in funzione delle modalità di finanziamento che sono state prescelte.
34 Occorre pertanto risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento attraverso capitalizzazione dei regimi pensionistici convenzionali a prestazioni definite non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, irlandese, danese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Industrial Tribunal di Leeds con ordinanza 13 maggio 1991, dichiara:
1) Alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell' art. 119 del Trattato può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l' eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un' azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. Il controvalore delle prestazioni trasferite e delle prestazioni in capitale ne viene influenzato in maniera analoga.
2) L' utilizzazione di indici attuariali diversi a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento attraverso capitalizzazione dei regimi pensionistici convenzionali a prestazioni definite non rientra nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato CEE.
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