Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Norme del Trattato ° Inapplicabilità in una situazione puramente interna ad uno Stato membro
[Trattato CEE, artt. 48 e 51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 3 e 84, n. 4]
Massima
Gli artt. 48 e 51 del Trattato e il regolamento n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e in particolare gli artt. 3 e 84, n. 4, dello stesso, non si applicano alle situazioni che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-153/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Camille Petit
e
Office national des pensions (ONP),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2, 3 e 84, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato CEE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Office national des pensions dal signor R. Masyn, amministratore generale,
° per il governo belga dal signor J. Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
° per il governo del Regno Unito dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 3 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 10 giugno seguente, il Tribunal du travail di Bruxelles (Undicesima Sezione) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 2, 3 e 84, n.4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato CEE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso proposto dal signor Petit contro l' Office national des pensions. Il signor Petit ha redatto l' atto introduttivo in francese.
3 La legge belga sull' uso delle lingue in materia giudiziaria impone, per i ricorsi come quello proposto dal signor Petit, l' uso della lingua olandese. L' uso di un' altra lingua rende nullo l' atto introduttivo ed il giudice deve rilevare d' ufficio questa nullità.
4 Il signor Petit è cittadino belga. Dalla decisione di rinvio emerge che egli ha lavorato unicamente nel territorio belga.
5 Nell' ambito di tale causa il Tribunal du travail di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, vada inteso nel senso che detto regolamento, specialmente se non unicamente, nell' art. 84, n. 4, si applica ai lavoratori subordinati che sono stati assoggettati alla normativa di un solo Stato membro, vale a dire quello di cui sono cittadini e sul cui territorio hanno risieduto e lavorato.
2) Se l' art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, già ricordato, vada inteso nel senso che vieta una discriminazione tanto a favore quanto a sfavore dei cittadini di uno Stato rispetto ai cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee stabiliti sul territorio dello Stato primo menzionato.
3) Se gli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, vadano intesi nel senso che la libera circolazione dei lavoratori va garantita non solo tra gli Stati membri delle Comunità europee, ma anche all' interno di detti Stati, sicché i provvedimenti adottati dal Consiglio delle Comunità europee per l' istituzione di detta libera circolazione, in particolare l' art. 84, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71, già ricordato, si applicano del pari ai lavoratori subordinati che si avvalgono della libera circolazione per risiedere successivamente in regioni amministrative o giudiziarie diverse nell' ambito di uno stesso Stato, del quale sono cittadini, regioni alle quali si applicano norme giuridiche diverse, in particolare per quel che riguarda la lingua dell' atto introduttivo depositato dinanzi ai tribunali competenti a conoscere dei ricorsi nelle materie contemplate dall' art. 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Con le sue questioni il giudice nazionale intende far stabilire se gli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato CEE e il citato regolamento n. 1408/71, in particolare negli artt. 3 e 84, n. 4, si applichino a situazioni come quella sopra descritta.
8 Secondo una giurisprudenza costante, le norme del Trattato relative alla libera circolazione e i regolamenti emanati per la loro attuazione non sono applicabili ad attività che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro (v., in particolare, sentenze 28 gennaio 1992 (causa C-322/90, Steen, Racc. pag. I-341, punto 9 della motivazione) e 19 marzo 1992 (causa C-60/91, Morais, Racc. pag. I-2085, punto 7 della motivazione) e spetta unicamente al giudice nazionale determinare alla luce dei fatti se tale sia la fattispecie sottoposta al suo esame.
9 Per quanto riguarda la presente fattispecie, tutti gli elementi di fatto rilevati dalla sentenza di rinvio si collocano all' interno di un solo Stato membro, il Regno del Belgio. Il ricorrente nella causa principale è cittadino belga, ha sempre risieduto in Belgio ed ha lavorato unicamente nel territorio di questo Stato membro.
10 Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice di rinvio vanno risolte nel senso che gli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato CEE e il regolamento n. 1408/71, e in particolare gli artt. 3 e 84, n. 4, dello stesso, non si applicano a situazioni che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Le spese sostenute dal governo belga, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du Travail di Bruxelles, con sentenza 3 giugno 1991, dichiara:
Gli artt. 48, n. 1, e 51 del Trattato CEE e il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e in particolare gli artt. 3 e 84, n. 4, dello stesso, non si applicano a situazioni che, in tutti i loro elementi, si collocano all' interno di un solo Stato membro.
Full & Egal Universal Law Academy