Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Esistenza, nella direttiva non trasposta, di una disposizione che autorizza gli Stati membri ad applicare misure transitorie ° Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 169 e 189, terzo comma)
Massima
Uno Stato membro non può far valere, per giustificare la mancata trasposizione di una direttiva entro il termine prescritto, una disposizione della stessa direttiva che autorizza gli Stati membri ad applicare misure transitorie durante un determinato periodo a partire dall' attuazione della direttiva sul piano nazionale. Infatti, l' ammettere tale argomento si risolverebbe nel prorogare il termine per la trasposizione della direttiva.
Parti
Nella causa C-157/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. Caeiro, consigliere giuridico, e B.M.P. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwann e T. Heukels, assistenti giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando nei termini stabiliti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all' ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato CEE, relativa all' abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126, pag. 20), ed omettendo di informarne immediatamente la Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 14 giugno 1991, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando nei termini stabiliti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all' ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato CEE, relativa all' abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126, pag. 20, in prosieguo: la "direttiva"), ed omettendo di informarne immediatamente la Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE.
2 La direttiva ha in particolare per oggetto di armonizzare le qualifiche delle persone abilitate ad effettuare il controllo di legge dei conti annuali di talune forme di società e a garantire l' indipendenza e l' onorabilità di queste persone. Essa contiene a tal fine regole sull' abilitazione (sezione II), sull' onorabilità e indipendenza (sezione III) e sulla pubblicità (sezione IV).
3 Per una più dettagliata disposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Il Regno dei Paesi Bassi sostiene che la normativa olandese soddisfaceva i requisiti della direttiva per quanto riguarda l' onorabilità, l' indipendenza e la pubblicità, ad eccezione delle disposizioni relative al tirocinio, tra cui in particolare gli artt. 4 e 8, che non sarebbero stati formalmente trasposti nel diritto olandese. Esso conclude che, per quanto il ricorso è fondato, la constatazione di un inadempimento potrebbe riguardare solo gli artt. 4 e 8 della direttiva.
5 Invitata dalla Corte a precisare l' oggetto dell' inadempimento, la Commissione ha fatto presente che essa respingeva la posizione del Regno dei Paesi Bassi intesa a limitare la portata dell' infrazione, in quanto gli artt. 4 e 8 avrebbero un' incidenza su tutte le disposizioni della direttiva. Nel corso della fase orale del procedimento essa ha tuttavia limitato tale incidenza ai soli artt. 20 e 30, n. 1, della direttiva.
Sugli artt. 4 e 8 della direttiva
6 Il governo olandese, anche se riconosce che gli artt. 4 e 8 della direttiva non sono stati formalmente trasposti nel diritto nazionale, invoca tuttavia l' art. 18 della direttiva, che autorizza gli Stati membri ad applicare, durante un periodo massimo di sei anni a decorrere dall' attuazione della direttiva sul piano nazionale, misure transitorie per disciplinare la situazione delle persone che stanno frequentando un corso di formazione professionale o un tirocinio.
7 Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che la grande maggioranza degli studenti di contabilità acquisisce effettivamente una formazione pratica e che, entro la scadenza del periodo di sei anni di cui all' art. 18 della direttiva, la formazione di tutti coloro che completano i loro studi di contabilità sarà compatibile con la direttiva.
8 Tale argomento non può essere accolto, poiché porta alla proroga del termine di trasposizione della direttiva. Ora, il termine di trasposizione della direttiva è fissato all' art. 30 e il termine di applicazione di misure transitorie, previste all' art. 18 della direttiva, riguarda una questione del tutto differente.
9 Infatti, a differenza dell' art. 30, l' art. 18 ha per oggetto di disciplinare il periodo transitorio tra il sistema di formazione precedente ed il nuovo sistema introdotto negli Stati membri precisamente mediante l' adozione di misure nazionali di trasposizione. L' applicazione di misure transitorie di durata limitata, considerata da questa trasposizione, presuppone quindi che lo Stato membro abbia previamente trasposto la direttiva.
Sull' art. 28 della direttiva
10 La Commissione ha fatto valere anche l' inadempimento alla trasposizione dell' art. 28 della direttiva, che mira a porre a disposizione del pubblico i nomi e gli indirizzi delle persone fisiche e delle società di revisione abilitate all' esercizio del controllo di legge dei documenti di cui all' art. 1, n. 1. Secondo la Commissione, l' inadempimento a tale disposizione deriva dal fatto che la normativa olandese prevede la tenuta di un registro nel quale possono essere iscritti i nomi dei contabili che hanno soddisfatto taluni criteri di onestà e lealtà, senza tuttavia che vi sia indicato se tali persone soddisfino o meno i requisiti di formazione pratica previsti dalla direttiva.
11 Nel corso della fase scritta del procedimento il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto che la normativa olandese soddisfacesse già ai requisiti della direttiva per quanto riguarda tra l' altro la sezione IV relativa alla pubblicità, che contiene l' art. 28 della direttiva. All' udienza esso ha precisato che si trattava degli artt. 55 e seguenti della legge olandese relativa ai contabili.
12 Secondo una giurisprudenza consolidata, quando alla Corte è sottoposto, come nella fattispecie, un ricorso per inadempimento ai sensi dell' art. 169, spetta alla Commissione fornire la prova del preteso inadempimento (v. sentenza 25 aprile 1989, causa 141/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 943, punti 15 e 17 della motivazione). Ora, la Commissione fa valere l' insufficienza della normativa olandese, senza tuttavia precisare le sue censure relativamente a tale normativa e senza fornire un elemento di prova dell' esistenza di un inadempimento all' art. 28 della direttiva.
13 Di conseguenza, la censura fatta valere a tale riguardo deve essere respinta.
Sull' art. 30, n. 1, della direttiva
14 La Commissione mira a far dichiarare l' inadempimento del Regno dei Paesi Bassi a conformarsi a tale disposizione, che impone agli Stati membri di trasporre la direttiva nei termini stabiliti e di informare immediatamente la Commissione delle misure adottate a tal fine.
15 Per quanto riguarda l' obbligo di trasposizione, la Commissione, come è stato precedentemente segnalato, ha limitato l' oggetto del suo ricorso alla trasposizione degli artt. 4, 8 e 28 della direttiva, sopra esaminati.
16 Per quanto riguarda la mancanza di comunicazione delle misure adottate, occorre far presente che tale censura non è stata menzionata nel parere motivato indirizzato dalla Commissione al Regno dei Paesi Bassi, come essa stessa ha riconosciuto nel corso della fase orale del procedimento.
17 Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, il ricorso non può essere basato su censure diverse da quelle indicate nel parere motivato. Ne deriva che la censura della Commissione relativa all' art. 30, n. 1, della direttiva deve essere respinta.
18 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono occorre constatare che, il Regno dei Paesi Bassi, non adottando nei termini stabiliti tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 8 dell' ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato CEE, relativa all' abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
20 Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione sono risultati parzialmente soccombenti nei loro mezzi, e occorre quindi condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non adottando nei termini stabiliti tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 8 dell' ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato CEE, relativa all' abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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