Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Riforma delle strutture ° Miglioramento dell' efficienza delle strutture ° Regolamento n. 797/85 ° Diniego della qualità di imprenditore a titolo principale alle società di capitali in ragione della loro forma giuridica ° Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 797/85, art. 2, n. 5]
2. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Riforma delle strutture ° Miglioramento dell' efficacia delle strutture ° Regolamento n. 797/85 ° Sfera d' applicazione ° Provvedimento nazionale di aiuto consistente nella riduzione dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli ° Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 797/85, artt. 4, n. 1, e 8, n. 5)
Massima
1. L' art. 2, n. 5, del regolamento n. 797/85, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, nella misura in cui conferisce agli Stati membri il compito di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, non consente di escludere da detta nozione le società di capitali per il solo motivo della loro forma giuridica.
2. Risulta dagli artt. 4, n. 1, ed 8, n. 5, del regolamento n. 797/85, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, che un provvedimento nazionale di aiuto all' acquisto di terre consistente nella riduzione dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli non rientra nella sfera d' applicazione del suddetto regolamento ed è pertanto soggetto, con riserva dell' osservanza degli artt. 92-94 del Trattato, solo al diritto nazionale.
Parti
Nel procedimento C-162/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Voghera nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Società Tenuta il Bosco srl
e
Ministero delle Finanze dello Stato
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Tenuta il Bosco srl, dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Paolo Piva, del foro di Venezia,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eugenio de March, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Tenuta il Bosco srl e della Commissione delle Comunità europee all' udienza dell' 11 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 aprile 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Voghera (Italia) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell' art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), al fine di valutare, nell' ambito di una controversia fra la società Tenuta il Bosco e il ministero italiano delle Finanze, la compatibilità con questa disposizione della normativa italiana concernente l' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
2 Il decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 aprile 1986, n. 131, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro, assoggetta ad un' imposta di registro dell' 8% gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
3 L' imposta è del 15% se il trasferimento di proprietà ha per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, relativa in particolare all' attuazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all' ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1).
4 Poiché nella nozione di imprenditore a titolo principale la legge comprende solo, oltre alle persone fisiche di cui all' art. 12, le cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli ai sensi dell' art. 13, risultano per ciò stesso escluse le società di capitali.
5 La società Tenuta il Bosco ha ricevuto avvisi di liquidazione dall' ufficio del registro di Stradella con cui è stata portata dall' 8% al 15% l' imposta di registro sui suoi acquisti di terreni agricoli non competendole, in quanto società di capitali, la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi delle disposizioni della citata legge n. 153.
6 Avverso detti avvisi la società ha interposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Voghera, deducendone l' illegittimità alla luce dell' art. 2, n. 5, del regolamento, il quale recita:
"Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall' azienda agricola deve essere pari o superiore al 50% del reddito totale dell' imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all' azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.
Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente".
7 La società Tenuta il Bosco ritiene che questa nozione di imprenditore agricolo vada interpretata come quella, sostanzialmente identica, contenuta nell' art. 3, n. 1, della citata direttiva 72/159 che è stata sostituita dal citato regolamento n. 797/85 a norma dell' art. 33, n. 2, del medesimo.
8 Ora, nella sentenza 18 dicembre 1986, Villa Banfi (causa 312/85, punto 11 della motivazione, Racc. pag. 4039), la Corte ha dichiarato che l' art. 3, n. 1, della citata direttiva 72/159, non consente agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali devono rispondere le persone giuridiche per essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere talune categorie di esse per il solo motivo della loro forma giuridica.
9 Dovendo risolvere la questione della compatibilità della normativa italiana nei confronti del regolamento, in quanto essa concede la riduzione dell' imposta di registro, fra le persone diverse dalle persone fisiche, solo alle cooperative agricole ed alle associazioni di imprenditori agricoli, la Commissione tributaria di primo grado di Voghera ha ritenuto necessaria,
"al fine della decisione del presente giudizio, l' interpretazione dell' art. 2, par. 5, del regolamento comunitario 797/85, per stabilire se tale norma, nella parte in cui attribuisce agli Stati membri di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, rende legittima l' esclusione delle società di capitale per il solo motivo della loro forma",
ed ha pertanto deciso di sospendere il procedimento sino alla pronuncia pregiudiziale della Corte su detta questione d' interpretazione.
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa vigente, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Per delimitare la portata di una disposizione di diritto comunitario occorre tener conto del suo dettato, del suo contesto e delle sue finalità.
12 Il regolamento è volto al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie comunitarie su concezioni e criteri comunitari, e a tal fine istituisce all' art. 1 un' azione comune e prevede la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia per le misure connesse con gli investimenti nelle aziende agricole, senza precisare la forma giuridica di queste ultime.
13 L' art. 2 del regolamento definisce esaurientemente i criteri cui devono rispondere le aziende agricole che fruiscono del regime di aiuti agli investimenti predisposto dal titolo primo del regolamento, ed incarica gli Stati membri di definire la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del regolamento imponendo al n. 5 il rispetto di talune condizioni minime, sia per le persone fisiche di cui al secondo comma sia per le persone diverse dalle persone fisiche ai sensi del terzo comma della stessa disposizione.
14 Precisando il contenuto comunitario della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale l' art. 2 non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale per negare l' applicazione del regime istituito dal regolamento alle aziende che soddisfano i requisiti da esso imposti.
15 Alla stessa stregua della citata direttiva 72/159, il regolamento non solo non esclude le persone giuridiche, bensì le ricomprende esplicitamente nel suo campo d' applicazione qualora esse rispondano ai requisiti stabiliti dall' art. 2. Dal momento che questi requisiti prescindono dalla forma nella quale una persona giuridica è costituita, gli Stati membri non possono negare l' applicazione del regime del regolamento a persone giuridiche solo perché esse hanno una determinata forma giuridica.
16 Come la Corte ha osservato (sentenza Villa Banfi, già citata, punto 10 della motivazione), siffatta differenza di trattamento sarebbe d' altronde contraria al principio di non discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato CEE che gli Stati membri devono rispettare nel dare attuazione alla politica agricola comune.
17 Si deve pertanto rispondere al giudice nazionale che nella misura in cui conferisce agli Stati membri il compito di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, l' art. 2, n. 5, del citato regolamento n. 797/85, non consente di escludere da detta nozione le società di capitali per il solo motivo della loro forma giuridica.
18 Al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile occorre tuttavia precisare che gli Stati membri sono invitati a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale unicamente ai sensi del regolamento, come risulta dal dettato stesso dell' art. 2, n. 5, primo comma.
19 Va d' altronde ricordato che non è possibile ricavare dalle disposizioni del Trattato o dalle norme di diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di "azienda agricola" valida per tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la produzione agricola, e che spetta alle istituzioni comunitarie elaborare, se necessario, ai fini della disciplina derivante dal Trattato, detta definizione di azienda agricola (sentenza 28 febbraio 1978, Azienda avicola Sant' Anna, causa 85/77, punti 8 e 14 della motivazione, Racc. pag. 527).
20 Di conseguenza, allo stato attuale del diritto comunitario, occorre definire l' esatta portata della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell' art. 2, n. 5, del citato regolamento, per quel che riguarda un provvedimento nazionale di aiuto all' acquisto di terreni consistente in una riduzione dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli, come quello su cui verte la causa principale.
21 Le azioni condotte dagli Stati membri nell' ambito del regime di aiuti agli investimenti, predisposto dagli artt. 3-7 del citato regolamento, e che fruiscono del contributo finanziario comunitario a norma dell' art. 26, del medesimo regolamento, possono riguardare solo provvedimenti rigorosamente determinati.
22 Come risulta dall' art. 4, n. 1, del regolamento, questo regime di aiuti agli investimenti a cofinanziamento comunitario non può riguardare le spese dovute all' acquisto di terre.
23 Tuttavia, il regime di aiuti non esclude la possibilità per gli Stati membri di adottare taluni provvedimenti nazionali di aiuto agli investimenti senza alcun contributo comunitario, subordinatamente a taluni divieti o limitazioni stabiliti all' art. 8, nn. 1-4, del regolamento.
24 L' art. 8, n. 5, del regolamento, dispone appunto che detti divieti e limitazioni non si applicano ai provvedimenti nazionali di aiuto all' acquisto di terre, a condizione che siano conformi agli artt. 92-94 del Trattato.
25 Gli aiuti nazionali all' acquisto di terre, come le riduzioni dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte delle aziende agricole, non rientrano pertanto nel campo di applicazione "ratione materiae" del regolamento, bensì in quello del diritto nazionale, cui spetta definire il regime di siffatti aiuti conformemente agli artt. 92-94 del Trattato.
26 Si deve pertanto precisare la soluzione da fornire al giudice nazionale nel senso che un provvedimento nazionale di aiuto all' acquisto di terre consistente in una riduzione dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli, come quello su cui verte la causa principale, non rientra nel campo di applicazione del citato regolamento n. 797/85, e pertanto è soggetto solo al diritto nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commissione tributaria di primo grado di Voghera con ordinanza 18 aprile 1991, dichiara:
L' art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, nella misura in cui conferisce agli Stati membri il compito di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, non consente di escludere da questa nozione le società di capitali per il solo motivo della loro forma giuridica, restando inteso che un provvedimento nazionale di aiuto all' acquisto di terre consistente in una riduzione dell' imposta di registro sugli acquisti di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli, come quello su cui verte la causa principale, non rientra nel campo d' applicazione del regolamento bensì solo in quello del diritto nazionale.
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