Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Diritto di soggiorno per cercare un lavoro ° Presupposti ° Cittadino ellenico che sia stato disoccupato nello Stato membro ospitante prima dell' adesione del suo paese alla Comunità, non abbia mai occupato, da allora, un posto di lavoro e si trovi nell' impossibilità oggettiva di ottenerne uno ° Esclusione
[Trattato CEE, art. 48, n. 3, lett. b) e c); direttiva del Consiglio 68/360/CEE, art. 7]
2. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un posto di lavoro ° Presupposti ° Cittadino ellenico che sia stato disoccupato nello Stato membro ospitante prima dell' adesione del suo paese alla Comunità, non abbia mai occupato, da allora, un posto di lavoro e si trovi nell' impossibilità oggettiva di ottenerne uno ° Esclusione
[Trattato CEE, art. 48, n. 3, lett. d); regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70, art. 2, n. 1, lett. b)]
Massima
1. L' art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Trattato e l' art. 7 della direttiva 68/360/CEE devono essere interpretati nel senso che non conferiscono ad un cittadino ellenico il diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui, al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l' interessato era disoccupato in detto altro Stato membro dopo avere esercitato ivi un' attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l' adesione e si trova nell' oggettiva impossibilità di ottenere un posto di lavoro.
Infatti, in primo luogo, il diritto di soggiorno conferito dal diritto comunitario ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri che sono disoccupati nello Stato membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in precedenza occupato un posto di lavoro nell' esercizio del diritto di libera circolazione, presupposto insussistente per un cittadino ellenico prima dell' adesione del suo paese alla Comunità; in secondo luogo, il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da un cittadino comunitario che non abbia alcuna prospettiva di occupazione.
2. Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante conferito ai cittadini comunitari dall' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e dall' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1251/70 presuppone che l' interessato abbia occupato in precedenza, nel detto Stato, un posto di lavoro nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori.
Poiché tale presupposto non sussiste nel caso di un cittadino ellenico che, al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, era disoccupato in uno Stato membro dopo avere esercitato ivi un' attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l' adesione e si trova nell' impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro, detto cittadino non gode del diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante, contemplato dalle predette disposizioni, allorché è colpito da incapacità lavorativa permanente manifestatasi durante un periodo di soggiorno supplementare, autorizzato a motivo del procedimento giurisdizionale promosso dall' interessato, in detto Stato, onde ottenere un permesso di soggiorno.
Parti
Nel procedimento C-171/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Dimitrios Tsiotras
e
Landeshauptstadt Stuttgart
sostenuta da
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,
interveniente,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Dimitrios Tsiotras, dall' avv. Rolf Gutmann, del foro di Stoccarda,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Joachim Karl, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo ellenico dal signor Vasileios Kontolaimos, membro delegato dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Dimitrios Tsiotras, del governo tedesco, rappresentato dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo ellenico e della Commissione, all' udienza del 14 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 aprile 1981, pervenuta in cancelleria il successivo 1 luglio, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 48 del Trattato, nonché della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Tsiotras, cittadino ellenico, e il comune di Stoccarda, dopo che questo aveva respinto una richiesta di proroga del permesso di soggiorno dell' interessato.
3 Il signor Tsiotras risiede nella Repubblica federale di Germania dal 1960, dove, fino all' ottobre 1978, aveva occupato diversi posti come lavoratore subordinato. Disoccupato dopo quella data, percepisce dal settembre 1981 sussidi versatigli dai servizi di assistenza sociale.
4 Al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea, il signor Tsiotras aveva un permesso di soggiorno nella Repubblica federale di Germania che gli consentiva di accettare offerte di lavoro. Nel dicembre 1981 chiedeva una proroga di detto permesso, che il comune di Stoccarda negava con decisione 1 agosto 1986. Questo provvedimento veniva adottato dopo che la domanda di pensione di invalidità presentata dal signor Tsiotras era stata definitivamente respinta, nel 1983, per il motivo che egli non era inabile al lavoro.
5 Il ricorso contro la decisione del comune di Stoccarda veniva respinto in primo e in secondo grado e quindi il signor Tsiotras ricorreva per "Revision" dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. Quest' ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, nell' ipotesi in cui un cittadino di uno Stato membro della CEE si sia trovato o si trovi, in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro in un altro Stato avvenuta contemporaneamente o successivamente all' adesione del suo paese di origine alla CEE, nell' obiettiva impossibilità di essere ricollocato, malgrado la sua disponibilità ad esercitare una nuova occupazione, con la conseguenza che l' obiettivo dell' esercizio di un' attività lavorativa connesso alla libera circolazione non può più essere conseguito, detto cittadino perda lo status di lavoratore e pertanto il diritto alla libera circolazione di cui all' art. 48, nn. 1 e 3, lett. b) e c), del Trattato CEE, con conseguente inapplicabilità della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE (GU L 257, pag. 13).
2) Se sussista un diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi del combinato disposto dell' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato CEE e dell' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1970, n. 1251 (GU L 142, pag. 24), qualora un cittadino di uno Stato membro della CEE sia divenuto permanentemente inabile al lavoro soltanto dopo il verificarsi delle circostanze indicate sub 1), in particolare qualora la sua invalidità intervenga nel corso di un successivo soggiorno accordatogli al solo scopo di permettergli di esperire un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle pertinenti norme comunitarie, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 Con detta questione il giudice proponente chiede in sostanza se l' art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Trattato e le disposizioni della citata direttiva 68/360/CEE conferiscano ad un cittadino ellenico il diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui, al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l' interessato era disoccupato in detto altro Stato membro dopo avere esercitato ivi un' attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l' adesione e si trova nell' impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro.
8 Si deve ricordare, in via preliminare che, nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori, l' art. 48 del Trattato conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto di soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitare o cercare ivi un' attività lavorativa subordinata. Come la Corte ha precisato nella sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745), il diritto di soggiorno che, in quest' ultimo caso, non è espressamente contemplato dal Trattato, è inerente al principio della libera circolazione.
9 Per quel che riguarda anzitutto, il diritto di soggiorno per svolgere un' attività lavorativa subordinata, contemplato dall' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato, si deve osservare che detto diritto spetta al cittadino di uno Stato membro che svolge tale attività nel territorio di un altro Stato membro. Una persona che non abbia mai esercitato attività lavorativa subordinata dopo l' adesione del suo paese d' origine alla Comunità non è perciò titolare di un diritto di soggiorno ai sensi della disposizione summenzionata.
10 Il diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato membro per svolgere un' attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro è comprovato dalla carta di soggiorno rilasciata conformemente all' art. 4 della direttiva 68/360/CEE. A norma dell' art. 7, n. 1, di detta direttiva, il fatto che il titolare di siffatto diritto sia colpito da incapacità temporanea di lavoro conseguente a malattia o ad infortunio o si trovi in situazione di disoccupazione involontaria debitamente accertata dal competente ufficio di collocamento, non comporta il ritiro della carta di soggiorno. Tuttavia, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, al momento del primo rinnovo, la durata della validità della carta di soggiorno può essere limitata, ma non può essere inferiore ai dodici mesi, se il lavoratore è disoccupato involontariamente nello Stato membro ospitante da oltre dodici mesi consecutivi.
11 Da queste disposizioni emerge che il diritto di soggiorno conferito dal diritto comunitario ai lavoratori cittadini degli Stati membri che sono disoccupati nello Stato membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in precedenza occupato, nell' esercizio del diritto di libera circolazione, un posto di lavoro nello Stato membro ospitante.
12 Si deve aggiungere che nessuna disposizione dell' Atto di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità o del diritto derivato equipara il posto occupato dal cittadino di detto Stato membro, prima dell' adesione di quest' ultimo alla Comunità, a quello occupato dal cittadino di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori. Ne consegue che un cittadino ellenico che si trovi nella situazione descritta dal giudice a quo non gode del diritto di soggiorno a norma dell' art. 48, n. 3, lett. c), del Trattato e dell' art. 7 della direttiva 68/360/CEE.
13 Per quel che riguarda, poi, il diritto di soggiorno per cercare lavoro, si deve ricordare che, come la Corte ha rilevato nel punto 16 della sentenza Antonissen, l' effetto utile dell' art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro concede agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, nel territorio dello Stato membro interessato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie per essere assunti. Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto che un termine di sei mesi non risulta insufficiente a questo scopo, ma che se, trascorso questo termine, l' interessato dimostri che continua a cercare lavoro e che ha effettive possibilità di essere assunto, egli non può essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (punto 21 della motivazione).
14 Da quanto precede risulta che, anche se fosse dimostrato che una persona che si trovi nella situazione del signor Tsiotras è, dal giorno dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, tale persona non godrebbe più attualmente di un diritto di soggiorno a questo scopo in forza del diritto comunitario, in quanto vari anni sono trascorsi da detta adesione e l' interessato ° secondo il giudice nazionale ° è nell' impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro.
15 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Trattato e l' art. 7 della direttiva 68/360/CEE devono essere interpretati nel senso che non conferiscono ad un cittadino ellenico il diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui, al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l' interessato era disoccupato in detto altro Stato membro dopo avere esercitato ivi un' attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l' adesione e si trova nell' impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro.
Sulla seconda questione
16 Con questa questione, il giudice nazionale vuol sapere se l' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e l' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1251/70 vadano interpretati nel senso che una persona che si trovi nella situazione sopra descritta goda del diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro, contemplato da dette disposizioni, allorché è colpita da incapacità lavorativa permanente manifestatasi durante un periodo di soggiorno supplementare, autorizzato a motivo del procedimento giurisdizionale promosso dall' interessato, in detto Stato, onde ottenere un permesso di soggiorno.
17 A questo proposito si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori implica il diritto "di rimanere, a condizioni che costituiranno l' oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego". Dette condizioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1251/70.
18 Al pari del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione, contemplato all' art. 7 della direttiva 68/360/CEE, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante presuppone che l' interessato abbia ivi esercitato, in precedenza, un' attività lavorativa subordinata nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori. Non è questo il caso delle persone che si trovano nella situazione descritta dal giudice a quo.
19 Si deve perciò risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e l' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1251/70 devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova nella situazione sopra descritta non gode del diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro, contemplato da dette disposizioni, allorché è colpita da incapacità lavorativa permanente manifestatasi durante un periodo di soggiorno supplementare, autorizzato a motivo del procedimento giurisdizionale promosso dall' interessato, in detto Stato, onde ottenere un permesso di soggiorno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 16 aprile 1991, dichiara:
1) L' art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Trattato e l' art. 7 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che non conferiscono ad un cittadino ellenico il diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui, al momento dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l' interessato era disoccupato in detto altro Stato membro dopo avere esercitato ivi un' attività lavorativa subordinata durante vari anni, ha continuato ad essere disoccupato dopo l' adesione e si trova nell' impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro.
2) L' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e l' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova nella situazione sopra descritta non gode del diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro, contemplato da dette disposizioni, allorché è colpita da incapacità lavorativa permanente manifestatasi durante un periodo di soggiorno supplementare, autorizzato a motivo del procedimento giurisdizionale promosso dall' interessato, in detto Stato, onde ottenere un permesso di soggiorno.
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