Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Retribuzione ° Nozione ° Indennità a carico dell' ultimo datore di lavoro istituita mediante contratto collettivo a favore dei lavoratori licenziati oltre un certo limite di età e ad integrazione delle indennità di disoccupazione ° Inclusione ° Corresponsione esclusivamente ai lavoratori di sesso maschile ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 119)
Massima
Costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato l' indennità, a carico dell' ultimo datore di lavoro, istituita mediante contratto collettivo a favore dei lavoratori licenziati oltre un certo limite di età, purché fruiscano di indennità di disoccupazione, e ad integrazione di queste ultime, qualora sia dovuta in forza del rapporto di lavoro precedente. L' art. 119 del Trattato osta pertanto alla sua corresponsione esclusivamente ai lavoratori di sesso maschile.
Parti
Nella causa C-173/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor Théophile Margellos, avvocato, professore nell' università di Piccardia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dai signori Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, e Christian Deneve, direttore amministrativo presso il ministero del Lavoro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue de Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità supplementari di licenziamento previste dal contratto collettivo n. 17, reso obbligatorio con regio decreto 16 gennaio 1975, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 119 del Trattato CEE e, in subordine, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 20 ottobre 1992, in occasione della quale il governo belga era rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 luglio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità supplementari di licenziamento previste dal contratto collettivo n. 17, reso obbligatorio con regio decreto 16 gennaio 1975, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 119 del Trattato e, in subordine, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2 Il contratto collettivo n. 17 ha istituito un regime di indennità supplementari a favore dei lavoratori di età più avanzata in caso di licenziamento. Ai sensi del suo art. 3 beneficiano del detto regime i lavoratori, di età superiore ai 60 anni, in caso di licenziamento, mentre il successivo art. 4 precisa che tali lavoratori hanno diritto all' indennità supplementare ove essi beneficino dell' indennità di disoccupazione.
3 L' indennità supplementare è a carico dell' ultimo datore di lavoro. Il suo importo è pari alla metà della differenza tra la retribuzione netta di riferimento e l' indennità di disoccupazione (art. 5). Il governo belga riconosce che, nella maggior parte dei casi, la somma dell' indennità supplementare e dell' indennità di disoccupazione risulta più elevata rispetto all' importo della pensione.
4 A termini dell' art. 144 del regio decreto 20 dicembre 1963, in materia di lavoro e disoccupazione, modificato dall' art. 13 del regio decreto 7 agosto 1984, "il diritto del disoccupato alla corresponsione dell' indennità di disoccupazione cessa a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al compimento del 65 anno di età per gli uomini ovvero del 60 anno di età per le donne". Tale disposizione, che riflette la differenza, esistente in passato, in ordine all' età di pensionamento degli uomini e delle donne, è stata mantenuta in vigore nonostante l' emanazione della legge 20 luglio 1990 che, ai fini dell' età di pensionamento, ha istituito un limite flessibile compreso tra i 60 ed i 65 anni per i lavoratori di ambedue i sessi.
5 E' pacifico che, per effetto del combinato disposto delle disposizioni nazionali sopra richiamate, del regime delle indennità supplementari, istituito dal contratto collettivo n. 17, beneficiano unicamente i lavoratori di sesso maschile.
6 Per una più ampia esposizione dei fatti oggetto della lite, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Tali elementi saranno successivamente ripresi solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte.
7 La Commissione sostiene che il regime delle indennità supplementari di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell' art. 119 del Trattato e che esso sia incompatibile con le disposizioni dell' articolo medesimo, che sanciscono il principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, nella parte in cui è escluso che le donne di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, contrariamente agli uomini di pari età, possano beneficiare del detto regime.
8 Nell' ipotesi in cui l' art. 119 del Trattato non fosse applicabile nella specie, la Commissione afferma, in subordine, che la situazione di discriminazione di cui trattasi risulta incompatibile con l' art. 5, n. 1, della menzionata direttiva 76/207, a termini del quale "l' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso". La Commissione ritiene, infatti, che un requisito per la concessione dell' indennità supplementare di licenziamento costituisca una condizione inerente al licenziamento ai sensi del detto art. 5.
9 Il governo belga non contesta la differenza di trattamento in quanto tale, ma sostiene che non vi sia incompatibilità con il diritto comunitario, in quanto l' indennità supplementare controversa non potrebbe essere considerata quale retribuzione ai sensi dell' art. 119. Al riguardo esso fa valere che la detta indennità non costituisce un' indennità di licenziamento, bensì un' indennità supplementare all' indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, che costituisce parte integrante di un sistema di previdenza sociale sui generis, vale a dire quello della pensione di anzianità anticipata, previsto da contratti collettivi di lavoro, detto anche "trattamento anticipativo della pensione su base convenzionale". Quest' ultimo comprenderebbe, da un lato, l' indennità di disoccupazione quale prestazione di base e, dall' altro, l' indennità supplementare che rivestirebbe pertanto, in combinazione con l' indennità di disoccupazione, il carattere di prestazione previdenziale.
10 Atteso, quindi, che l' indennità supplementare controversa costituirebbe un vantaggio di carattere previdenziale, la direttiva 76/207 non sarebbe applicabile nella specie. Il governo belga ritiene che le disposizioni pertinenti siano quelle delle direttive del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) e 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all' attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40).
11 Il governo belga fa valere al riguardo che le due direttive prevedono, rispettivamente agli artt. 7, n. 1, lett. a), e 9, lett. a), la facoltà per gli Stati membri di derogare al principio di parità di trattamento per quanto attiene alla "fissazione del limite di età per la concessione della pensione (...) e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni". Orbene, atteso che il differente trattamento nella concessione delle indennità supplementari corrisponde, al pari dell' indennità di disoccupazione, alla differente età di pensionamento prevista per gli uomini e le donne, la pretesa discriminazione rientrerebbe, in realtà, nella facoltà di deroga precedentemente menzionata, in quanto si tratterebbe proprio di una delle "conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni".
12 Occorre procedere, in primo luogo, all' esame del mezzo relativo alla violazione dell' art. 119 del Trattato.
13 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di retribuzione, ai sensi del secondo comma dell' art. 119, comprende tutti i vantaggi, in denaro o in natura, attuali o futuri, purché pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo. La circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato (v., in particolare, sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 12).
14 La nozione di retribuzione così definita non può essere, invece, estesa ai regimi o alle prestazioni previdenziali quali, ad esempio, le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell' ambito dell' impresa o della categoria professionale interessata e obbligatorie per categorie generali di lavoratori. Detti regimi consentono, infatti, ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la Pubblica Amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro, quanto piuttosto in base a considerazioni di politica sociale (sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne/Belgio, Racc. pag. 445, punti 7 e 8).
15 Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si deve ritenere che l' indennità supplementare controversa, pur presentando aspetti sui generis, costituisca una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato.
16 Dal contratto collettivo n. 17 risulta, infatti, che l' indennità di cui trattasi è a carico dell' ultimo datore di lavoro del dipendente licenziato (art. 4) e che essa è dovuta in funzione del rapporto di lavoro intercorso tra i due soggetti, atteso che destinatari del detto contratto collettivo sono i lavoratori occupati in base ad un contratto di lavoro nonché i rispettivi datori di lavoro (art. 2).
17 Sembra, peraltro, che l' indennità supplementare de qua rivesta carattere convenzionale fondandosi su una concertazione tra le parti sociali. Il fatto che sia stata successivamente resa, per legge, obbligatoria erga omnes non costituisce, quindi, motivo valido per rimettere in discussione la sua natura convenzionale. In ogni caso, come affermato dalla Corte al punto 16 della citata causa Barber, un' indennità di licenziamento versata dal datore di lavoro non può cessare di costituire una forma di retribuzione solo perché, invece di risultare dal contratto di lavoro, sia prevista dalla legge o sia versata volontariamente.
18 L' argomento del governo belga secondo cui l' indennità supplementare e l' indennità di disoccupazione costituirebbero quell' insieme indissociabile rappresentato dal "trattamento anticipativo della pensione" e, conseguentemente, l' indennità supplementare dovrebbe essere considerata, al pari dell' indennità di disoccupazione, alla stregua di una prestazione previdenziale, non può essere accolto.
19 Al riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che, se è pur vero che l' importo dell' indennità supplementare è correlato sia alla retribuzione di riferimento sia all' indennità di disoccupazione, resta il fatto che l' indennità supplementare costituisce un beneficio corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore per effetto del rapporto di lavoro tra di essi intercorso.
20 Va osservato, in secondo luogo, che il carattere complementare dell' indennità de qua rispetto ad una prestazione previdenziale, quale l' indennità di disoccupazione, non assume valore determinante. Dal contratto collettivo n. 17 risulta, infatti, che l' indennità supplementare, pur restando connessa all' indennità di disoccupazione sotto il profilo della sua corresponsione, è svincolata dal regime generale di previdenza sociale, per quanto attiene sia alla sua attuazione sia al suo finanziamento, atteso che quest' ultimo grava unicamente sul datore di lavoro.
21 Si deve rilevare infine che, come affermato dalla Corte al punto 18 della menzionata sentenza Barber, qualora il lavoratore abbia diritto di ricevere dal proprio datore di lavoro una prestazione in forza dell' esistenza del rapporto di lavoro, la natura retributiva della prestazione stessa non può essere messa in dubbio per il solo fatto che essa possa essere ritenuta rispondente anche a considerazioni di politica sociale.
22 Dalle osservazioni che precedono emerge che l' indennità supplementare di cui trattasi costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato, le cui disposizioni trovano quindi applicazione nella specie e ostano a che il beneficio della detta indennità sia limitato, in caso di licenziamento, ai soli lavoratori di sesso maschile di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, mentre ne restano esclusi, in caso di licenziamento, i lavoratori di sesso femminile di pari età.
23 Il ricorso della Commissione deve essere conseguentemente accolto senza che occorra procedere all' esame del mezzo dedotto in via di subordine.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno del Belgio è risultato soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità supplementari in caso di licenziamento, previste dal contratto collettivo n. 17 reso obbligatorio con regio decreto 16 gennaio 1975, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 119 del Trattato.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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