Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Estratto di cratego addizionato con alcol ° Prodotto ad uso terapeutico e profilattico ° Classificazione nella voce 30.04 della nomenclatura combinata
Massima
La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che un estratto di cratego addizionato di alcol, denominato "gocce di cratego" dev' essere classificato nella voce 30.04 della nomenclatura combinata. Infatti questo prodotto, consumato secondo un dosaggio appropriato stabilito con prescrizione medica, presenta un profilo terapeutico e soprattutto profilattico il cui effetto si concentra su funzioni precise dell' organismo umano, cioè le funzioni cardiache, circolatorie e neurovegetative. D' altra parte, l' alcol contenuto nel prodotto considerato, per quanto rilevante ne sia la percentuale, non lo snatura ma anzi agisce come un coadiuvante, un conservante e un supporto dei principi attivi del prodotto.
Parti
Nel procedimento C-177/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bioforce GmbH
e
Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera,
domanda vertente sull' interpretazione delle voci 30.04 e 22.08 dell' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Bioforce GmbH dall' avv. dott. Berthold Widemann, del foro di Costanza;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodríguez-Galindo, membro del servizio giuridico e dal signor Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Bioforce, rappresentata dal dott. B. Widemann, assistito dal dott. V. Harth, Praesident der Sektion Innere Medizin in der Europaeischen Vereinigung der Fachaerzte, in qualità di esperto, e della Commissione nel corso dell' udienza del 22 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 maggio 1991, pervenuta alla Corte l' 8 luglio 1991, il Bundesfinanzhof ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, nella versione risultante dall' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1), per quanto riguarda la classificazione delle "gocce di cratego", un estratto di cratego addizionato con alcol che può essere assunto come tonificante cardiaco.
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la ditta Bioforce GmbH, ricorrente nella causa principale e l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera, resistente nella causa principale, vertente sulla classificazione doganale della detta sostanza, nella cui confezione viene precisato che essa è indicata:
"per il cuore e la stimolazione dell' irrorazione sanguigna del cuore (...) stimola l' attività delle cellule del miocardio e quindi determina un migliore afflusso di sangue ai vasi coronari".
3 L' Oberfinanzdirektion di Monaco aveva emesso un parere ufficiale di classificazione doganale nel quale escludeva la classificazione del prodotto considerato come prodotto farmaceutico. Avverso tale provvedimento la Bioforce ha promosso azione giudiziaria.
4 Il giudice a quo, nel rilevare che la controversia per la quale è stato adito, sollevava una questione di interpretazione della Tariffa doganale comune, ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata 1990 ° vada interpretata nel senso che prodotti come le 'gocce di cratego' (estratto di cratego con contenuto di alcol pari al 45,9% impiegato come tonico cardiaco) devono essere classificati nella voce 30.04 ° medicamenti (...) costituiti da prodotti non miscelati, preparati per scopi terapeutici e profilattici (...) confezionati per la vendita al minuto °.
2) In caso di soluzione negativa: se la Tariffa doganale vada interpretata nel senso che prodotti come quello di cui alla prima questione devono essere classificati nella sottovoce 22.08.90.59 come 'altre' bevande contenenti alcol di distillazione".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
6 Per risolvere questa questione si deve, in primo luogo, ricordare che la voce 30.04 della Tariffa doganale comune comprende
"medicamenti (...) (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto".
7 Dal punto 1 a) delle note introduttive al capitolo 30 della Tariffa doganale comune, risulta inoltre che questo capitolo non comprende i "complementi alimentari".
8 Si deve inoltre precisare che secondo la costante giurisprudenza (v., da ultimo, sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin Electronics GmbH, Racc. pag. I-2333, punto 8), il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venir reperito tenuto conto degli imperativi della certezza del diritto, nelle loro caratteristiche proprietà obbiettive, come definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune.
9 Si deve pertanto esaminare se il prodotto considerato presenta le caratteristiche e le proprietà obiettive definite nella voce 30.04 della Tariffa doganale comune, le quali devono essere interpretate alla luce dell' evoluzione della scienza medica.
10 A questo riguardo, si deve dapprima constatare, come risulta dal dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte e dalle pubblicazioni scientifiche allegate agli atti che non sono state contraddette, che, nel contesto di un' applicazione sia terapeutica che profilattica e secondo un dosaggio appropriato, stabilito mediante prescrizione medica, questo prodotto risponde, in particolare, alle seguenti indicazioni: turbe cardiovascolari (capacità cardiaca difettosa, senso di oppressione e di soffocamento nella regione cardiaca, affaticamento cardiaco che non richiede ancora un trattamento a base di digitalina e forme leggere di bradicardia); ° squilibri neurovegetativi, ° turbe del sonno.
11 Si deve poi osservare, come emerge altresì dagli atti, che l' alcol contenuto nel prodotto considerato, per quanto rilevante ne sia la percentuale, non lo snatura. Al contrario, la sua funzione è quella di agire come un coadiuvante, un conservante e un supporto dei principi attivi del detto prodotto.
12 Da quanto considerato emerge che il prodotto in oggetto non può essere considerato come un complemento alimentare ai sensi del punto 1 a) delle note introduttive del capitolo 30 della Tariffa doganale comune o come una bevanda contenente alcol di distillazione destinato a mantenere l' organismo in buono stato di salute ai sensi del punto 14 delle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci relative alla voce 22.08, bensì come un prodotto che presenta un profilo terapeutico e, soprattutto, profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentra su funzioni precise dell' organismo umano, cioè le funzioni cardiache, circolatorie e neurovegetative.
13 La questione sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere risolta dichiarando che la Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che le "gocce di cratego" devono essere classificate sotto la voce 30.04.
Sulla seconda questione
14 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione sollevata dal giudice a quo, non occorre risolvere la seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 maggio 1991, dichiara:
La Tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che le "gocce di cratego" devono essere classificate sotto la voce 30.04.
Full & Egal Universal Law Academy