Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Titoli d' importazione e di esportazione - Titoli d' importazione rilasciati erroneamente dall' amministrazione - Azione di danni promossa dal beneficiario dinanzi al giudice nazionale - Ammissibilità ai sensi del regolamento n. 3719/88
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3719/88, artt. 24 e 25]
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Ricupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Ambito d' applicazione del regolamento n. 1697/79 - Errore dell' amministrazione che non poteva "ragionevolmente essere rilevato dal debitore" - Criteri di valutazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
Massima
1. Gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 3719/88, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, che autorizzano l' ente che ha emesso un titolo a procedere alla sua rettifica, non ostano ad un' eventuale azione di danni contro detto ente promossa in conformità al diritto nazionale dal beneficiario di titoli d' importazione che non avrebbero dovuto essere emessi, e nel corso della quale sia tenuto conto in particolare del legittimo affidamento dell' operatore economico in detti titoli.
2. L' azione di ricupero di prelievi all' importazione che non sono stati pagati a causa di un errore commesso dalle competenti autorità di uno Stato membro all' atto del rilascio di titoli d' importazione rientra nella sfera di applicazione dell' art. 5 del regolamento n. 1697/79 relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione.
Per stabilire se vi sia stato un "errore delle autorità competenti medesime, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", ai sensi del n. 2 di detto articolo, occorre tener conto in particolare della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato. Spetta al giudice nazionale valutare se, sulla scorta di questa interpretazione, l' errore a causa del quale i dazi non sono stati riscossi fosse o meno rilevabile dal debitore.
Parti
Nel procedimento C-187/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Neufchâteau, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stato belga
e
Société coopérative Belovo
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Stato belga, dall' avv. Serge Dufrene, del foro di Bruxelles;
- per la Belovo, dall' avv. Jean-Paul Hordies, del foro di Bruxelles;
- per la Commissione, dal signor Xénophon A. Yataganas, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dello Stato belga, della Belovo e della Commissione, all' udienza del 19 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 giugno 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 luglio 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio successivo, il Tribunal de première instance di Neufchâteau ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1).
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia fra lo Stato belga e la società cooperativa Belovo (in prosieguo: la "Belovo"), stabilita in Bastogne, e vertente su di una richiesta di pagamento di un supplemento di prelievi all' importazione per uova provenienti da paesi terzi.
3 La Belovo chiedeva ed otteneva dalle autorità belghe, per il periodo 28 novembre 1988 - 21 settembre 1989, nove titoli con fissazione anticipata dei prelievi all' importazione di uova provenienti da paesi terzi. Il 3 ottobre 1989 dette autorità chiedevano, in conformità al procedimento previsto dal regolamento n. 3719/88, la restituzione di cinque titoli in quanto il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2771, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282, pag. 49), non consente il rilascio di titoli con fissazione anticipata dei prelievi per le importazioni di uova provenienti da paesi terzi. E' pacifico che la normativa comunitaria in vigore al momento dei fatti non consentiva l' emissione di siffatti titoli. La Belovo restituiva i titoli richiesti.
4 La Belovo, vincolata da impegni contrattuali assunti nell' agosto e nel settembre del 1989, cioè prima della richiesta di restituzione di detti titoli, e avendo ottenuto i documenti necessari per l' importazione, poneva le uova in regime di deposito doganale dall' ottobre del 1989. Con due provvedimenti giudiziari nazionali la Belovo veniva autorizzata ad importare le uova dietro pagamento dei prelievi vigenti alla data della fissazione anticipata dei titoli restituiti.
5 Lo Stato belga, dopo aver rilevato che la Belovo aveva pagato solo i prelievi all' importazione previsti dai titoli, che erano inferiori a quelli calcolati alla data delle importazioni effettive, chiedeva il versamento della differenza fra i due importi. A sostegno della loro richiesta, le autorità ritengono che gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 3719/88, che prevedono in particolare la possibilità di una rettifica di errore, escludano che i beneficiari dei titoli possano accampare diritti quesiti. Inoltre, poiché la Belovo è un operatore economico accorto, non avrebbe potuto essere indotta in errore da titoli viziati da manifeste irregolarità.
6 Dinanzi al Tribunal de première instance di Neufchâteau la Belovo, per opporsi a detta richiesta, ha dedotto in particolare la propria buona fede nonché il fatto che l' emissione erronea dei titoli non le era imputabile e l' aveva spinta a contrarre obblighi di notevole entità. D' altra parte le disposizioni del regolamento n. 3719/88 non escluderebbero il sorgere della responsabilità dell' ente che ha emesso i titoli.
7 Gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 3719/88 recitano:
"Articolo 24
1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titolo non possono essere modificate dopo il rilascio.
2. In caso di dubbio quanto all' esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell' estratto, il titolo o l' estratto viene rinviato all' organismo emittente del titolo a iniziativa dell' interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.
Se l' organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell' estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura 'titolo corretto il (...)' o 'estratto corretto il (...)' , sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.
Se l' organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l' estratto, appone su di esso la dicitura 'verificato il (...) ai sensi dell' articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3719/88' e il proprio timbro.
Articolo 25
1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all' organismo emittente a richiesta di quest' ultimo.
2. Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell' articolo 24, essi ne rilasciano ricevuta all' interessato a sua espressa richiesta".
8 Il Tribunal de première instance di Neufchâteau ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:
"Se l' art. 24 del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che prevede che se l' organismo emittente del titolo (d' importazione) ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, esso procede al ritiro dell' estratto del titolo nonché degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo o gli estratti corrispondenti corretti e l' art. 25 dello stesso regolamento, che prevede che il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all' organismo emittente a richiesta di quest' ultimo, implichino che:
1) l' operatore che si è servito di titoli viziati da errore paghi gli importi previsti con maggiorazione dei prelievi intervenuti dopo il rilascio di un titolo di fissazione anticipata erroneamente concesso;
2) nel caso in cui l' importazione di uova, prodotto considerato da uno specifico regolamento, abbia potuto fruire per errore del sistema della fissazione anticipata, essendo stati stipulati i contratti d' importazione prima del ritiro dei titoli ed essendo avvenuta l' importazione dopo il ritiro dei titoli a seguito di una decisione che, in materia di provvedimenti urgenti e provvisori, ha autorizzato l' importazione di merci in deposito in considerazione della loro natura deperibile, l' operatore sia tenuto al pagamento successivo degli importi che sarebbero stati dovuti qualora non vi fosse stato errore nel rilascio dei titoli;
3) l' operatore possa fruire del regime di fissazione anticipata per i contratti in corso e per gli ordinativi effettuati o che viceversa egli sia debitore degli aumenti dei prelievi intervenuti dopo la fissazione anticipata di questi ultimi;
4) l' operatore possa opporsi a modifiche dei dazi connessi con il titolo erroneo o far sorgere la responsabilità dell' organismo emittente;
5) in caso di errore commesso dall' amministrazione nella redazione di un titolo d' importazione, non si possa addebitare all' organismo emittente il fatto di aver indotto l' operatore in errore".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Come risulta dall' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se, nelle circostanze del caso di specie, gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 3719/88 ostino a che la Belovo possa far valere il proprio legittimo affidamento, fondato su titoli che non avrebbero dovuto essere emessi, al fine di opporsi al pagamento del supplemento di prelievi all' importazione ed eventualmente chiedere che venga riconosciuta la responsabilità dell' ente che ha emesso i titoli viziati da irregolarità.
11 A questo proposito si deve rilevare che gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 3719/88, su cui vertono espressamente le questioni pregiudiziali, riguardano in particolare il procedimento da seguire in caso di dubbio quanto all' esattezza delle indicazioni che figurano nei titoli e non escludono un' eventuale azione di danni promossa, in conformità al diritto nazionale, dal beneficiario di detti titoli nei confronti dell' ente che li ha emessi. Detti articoli non disciplinano invece le eventuali conseguenze finanziarie del ritiro di titoli che non avrebbero dovuto essere rilasciati.
12 Si deve d' altronde ricordare che, dovendo decidere nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, non spetta alla Corte valutare i fatti della controversia principale ma di fronte ad una questione sottopostale essa deve fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite (sentenza 22 maggio 1990, causa C-332/88, Alimenta, Racc. pag. I-2077). In tale contesto la Corte può essere indotta a prendere anche in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione. Per contro, spetta al giudice nazionale decidere se dette norme, così come sono interpretate dalla Corte, si applichino o no al caso sottoposto alla sua valutazione (v., in particolare, sentenza 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti, Racc. pag. I-1323, punto 10 della motivazione).
13 A questo proposito, come l' avvocato generale ha giustamente osservato, le norme che consentono di risolvere la questione pregiudiziale sollevata sono quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1). Si deve rilevare infatti che la controversia principale riguarda in sostanza l' importo di una parte dei prelievi all' importazione richiesto alla Belovo per uova che sono state dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento.
14 Il regolamento n. 1697/79 è volto in particolare a limitare, per esigenze di certezza del diritto, l' esercizio di azioni di recupero di dazi all' importazione e all' esportazione da parte delle amministrazioni nazionali (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1988, causa 210/87, Padovani, Racc. pag. 6177, punto 6 della motivazione).
15 L' art. 5 di detto regolamento è del seguente tenore:
"1. Le autorità competenti non possono iniziare nessuna azione di ricupero quando l' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, che a posteriori è risultato inferiore all' importo legalmente dovuto, era stato calcolato:
- sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante, o
- sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato.
2. Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente (...)".
16 Dalle disposizioni dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 emerge che la sua applicazione è subordinata in particolare al presupposto che l' errore commesso dalle autorità competenti non fosse ragionevolmente rilevabile dal debitore. Ora, le circostanze descritte al punto 5 della questione pregiudiziale sono relative a detto presupposto.
17 Occorre in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, spetta al giudice nazionale valutare se ricorra detto presupposto, tenendo conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato (v., in particolare, sentenza 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio, Racc. pag. I-2715, punto 21 della motivazione).
18 Per quel che riguarda l' indole precisa dell' errore, occorre accertare se la normativa di cui trattasi sia complessa o sia invece abbastanza semplice perché l' esame dei fatti consenta di ravvisare facilmente un errore. Si deve rilevare che, in un caso come quello di cui trattasi, in cui l' operatore ha ottenuto più volte e nel corso di un lungo periodo il rilascio di nove titoli che ogni volta confermavano la fondatezza di una posizione che si è poi rivelata erronea e su cui erano fondati i pagamenti contestati, l' errore reiterato delle autorità competenti costituisce un indizio tendente a dimostrare che il problema da risolvere era di natura complessa (v., in particolare, sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 20 della motivazione) nonché la mancanza di negligenza da parte dell' operatore. A questo proposito si deve aggiungere che il fatto che siano state effettuate importazioni dopo il ritiro dei titoli ma in forza di impegni contrattuali assunti in buona fede prima del ritiro, non incide sulle conseguenze derivanti dalla valutazione dell' indole dell' errore.
19 Per quel che riguarda l' esperienza professionale dell' operatore, spetta al giudice nazionale accertare se si tratti o no di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni d' importazione e di esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se avesse effettuato in precedenza operazioni analoghe per le quali i prelievi erano stati calcolati correttamente (v. , in particolare, la citata sentenza 26 giugno 1990, Deutsche Fernsprecher, punto 21 della motivazione).
20 Stando così le cose si deve risolvere la questione del giudice a quo nel senso che gli artt. 24 e 25 del regolamento della Commissione n. 3719/88, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non ostano ad un' eventuale azione di danni contro l' ente emittente promossa, in conformità al diritto nazionale, dal beneficiario di titoli di importazione che non avrebbero dovuto essere emessi, e nel corso della quale sia tenuto conto, in particolare, del legittimo affidamento dell' operatore economico in detti titoli. Un' azione di ricupero di una parte dei prelievi all' importazione, come quella su cui verte la causa principale, rientra nella sfera di applicazione dell' art. 5 del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento. Spetta al giudice nazionale accertare se ricorrano tutti i presupposti cui è subordinata l' applicazione delle disposizioni di cui al n. 2 del citato art. 5.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de première instance di Neufchâteau con ordinanza 10 luglio 1991, dichiara:
Gli artt. 24 e 25 del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non ostano ad un' eventuale azione di danni contro l' ente emittente promossa, in conformità al diritto nazionale, dal beneficiario di titoli di importazione che non avrebbero dovuto essere emessi, e nel corso della quale sia tenuto conto, in particolare, del legittimo affidamento dell' operatore economico in detti titoli. Un' azione di ricupero di una parte dei prelievi all' importazione, come quella su cui verte la causa principale, rientra nella sfera di applicazione dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento. Spetta al giudice nazionale accertare se ricorrano tutti i presupposti cui è subordinata l' applicazione delle disposizioni di cui al n. 2 del citato art. 5.
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