Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Assortimenti il cui componente principale è un reagente per diagnostica (anticorpo) monoclonale ° Classificazione nella sottovoce 3002 10 91 della nomenclatura combinata
Massima
La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che gli assortimenti di merci il cui componente principale sia un reagente per diagnostica (anticorpo) monoclonale, vanno classificati nella sottovoce 3002 10 91.
Parti
Nel procedimento C-191/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Abbott GmbH
e
Oberfinanzdirektion Koeln,
domanda vertente sull' interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate
° per la Abbott GmbH, dall' avv. D. Krueger, del foro di Francoforte,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora B. Rodriguez Galindo, membro del servizio giuridico, assistita dal signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), ai fini della classificazione di assortimenti di merci (detti "Test-Kits") contenenti diversi reagenti per laboratorio.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società Abbott, ricorrente nella causa principale, e l' Oberfinanzdirektion di Colonia, convenuta nella causa principale, in merito alla classificazione doganale dei prodotti summenzionati.
3 Dal fascicolo risulta che gli assortimenti di merci di cui trattasi, condizionati per la vendita al minuto, sono destinati a essere utilizzati in diagnostica per prove immunologiche, vale a dire per evidenziare e identificare talune sostanze nel siero e nel plasma umani.
4 Considerando che il componente che conferisce all' assortimento in questione il suo carattere essenziale, ai sensi del punto 3, lett. b), delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata (allegato I del citato regolamento n. 2658/87), è il reattivo monoclonale per diagnostica ivi contenuto, e, avuto riguardo alla natura del medesimo, la Oberfinanzdirektion, con pareri emessi nel maggio e nel giugno 1989, ha classificato detto assortimento nella sottovoce doganale 3002 90 90, denominata "altri", in quanto prodotto simile alle tossine.
5 La Abbott ha presentato ricorso di annullamento contro tali pareri, sostenendo che i prodotti considerati rientrano nella sottovoce 3001 10 10, "sieri specifici di animali o di persone immunizzati".
6 Il Bundesfinanzhof, chiamato a dirimere la controversia in ultima istanza, ha ritenuto necessario che la Corte si pronunci sull' interpretazione delle norme tariffarie che disciplinano la classificazione doganale dei prodotti in discussione, e ha quindi sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° debba essere interpretata nel senso che degli assortimenti di merci (' Test-Kits' ) aventi, come descritto nella motivazione, un reagente diagnostico monoclonale ° anticorpo ° quale elemento costitutivo principale, debbano essere considerati, in applicazione della regola 3 b), 'prodotti simili' ai sensi della sottovoce 3002 90 90.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se l' interpretazione della Tariffa doganale consenta di classificare i prodotti considerati nella sottovoce 3002 10 10 come sieri specifici di animali o di persone immunizzati.
3) In caso di soluzione negativa anche della seconda questione: in quale altra sottovoce della voce 3002 o in quale altra voce della Tariffa doganale (come la 3822, eventualmente) debbano essere classificati i prodotti sopra descritti".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Non v' è dubbio che il componente che conferisce agli assortimenti controversi il loro carattere essenziale è il predetto reagente monoclonale per diagnostica, e che questo è un prodotto compreso nella voce doganale 3002, così redatta:
"3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati e altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili".
9 Per quanto riguarda la classificazione del prodotto in esame in una delle sottovoci della voce 3002, è opportuno sottolineare che la sottovoce 3002 90 90, avendo una portata residua, trova applicazione solo nei casi in cui nessun' altra sottovoce possa essere utilmente presa in considerazione.
10 Risulta dal fascicolo che il reagente monoclonale per diagnostica, il quale conferisce agli assortimenti in questione il loro carattere essenziale, è un anticorpo monoclonale. Gli anticorpi monoclonali sono prodotti dai linfociti B. La produzione di tali assortimenti, utilizzati in prove immunologiche, ha inizio con il prelievo di una cellula matrice di tipo linfocita B dal plasma della milza di un animale donatore immunizzato, nella fattispecie di un topo.
11 Il linfocita così prelevato, che produce l' anticorpo monoclonale voluto, è successivamente fuso con una cellula cancerosa, la cui caratteristica è di moltiplicarsi indefinitamente. La nuova cellula risultante dalla fusione, cioè un ibridomo, è quindi coltivata in ambiente adatto alla sua moltiplicazione. In tal modo, l' anticorpo monoclonale, prodotto dal linfocita prelevato, si moltiplica grazie alla caratteristica, sopra descritta, della cellula cancerosa.
12 Va poi rilevato che i linfociti B, detti anche linfociti del sangue, sono costituenti del sangue. Gli anticorpi monoclonali, i quali sono immunoglobuline, essendo secreti nel sangue dai linfociti B, sono quindi, essi pure, dei costituenti del sangue e rientrano, in quanto tali, nella sottovoce 3002 10, "sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue".
13 Risulta da quanto precede che gli anticorpi monoclonali ottenuti in laboratorio con la tecnica degli ibridomi per la fabbricazione degli assortimenti in questione, essendo identici a quelli secreti nel sangue dai linfociti B, sono, essi pure, immunoglobuline e devono, per questo motivo, essere considerati costituenti del sangue ai sensi della sottovoce 3002 10.
14 Quanto alla classificazione dei prodotti summenzionati in una delle suddivisioni di quest' ultima sottovoce, va precisato che gli anticorpi monoclonali sopra descritti non sono "sieri specifici di animali o di persone immunizzati" ai sensi della sottovoce 3002 10 10. Essi non sono infatti "frazioni fluide del sangue che si separano dopo la coagulazione", secondo la definizione data ai sieri dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce doganale 3002.
15 Ne consegue che i prodotti di cui trattasi vanno considerati "altri costituenti del sangue" ai sensi della seconda parte della sottovoce 3002 10. Per quanto riguarda poi la loro classificazione in una delle suddivisioni di tale nozione, è innegabile che, come osserva la Commissione, gli anticorpi in parola, essendo delle immunoglobuline, vanno considerati globuline del sangue oppure siero-globuline, ai sensi della suddivisione 3002 10 91. Non è necessario, per fornire al giudice nazionale gli elementi per la decisione nella causa principale, scegliere in modo specifico tra queste due categorie.
16 Si devono pertanto risolvere le questioni poste dal giudice nazionale dichiarando che la Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che gli assortimenti di merci il cui componente principale sia un reagente per diagnostica (anticorpo) monoclonale vanno classificati nella sottovoce 3002 10 91.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 12 giugno 1991, dichiara:
La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che gli assortimenti di merci il cui componente principale sia un reagente per diagnostica (anticorpo) monoclonale vanno classificati nella sottovoce 3002 10 91.
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