Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Divieto di ritrasmissione dei programmi radiofonici o televisivi trasmessi da un altro Stato membro e diffusi in una lingua diversa da quella di quest' ultimo ° Inammissibilità ° Giustificazione ° Assenza
(Trattato CEE, artt. 56 e 59)
2. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni dirette contro i prestatori che cercano solo di sottrarsi al rispetto delle norme professionali ° Ammissibilità ° Chiusura di interi settori all' esercizio della libera prestazione dei servizi ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 59)
Massima
1. Vietando alle società teledistribuzione di mandare in onda sulle loro reti programmi di emittenti radio di altri Stati membri le cui trasmissioni non siano diffuse nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' emittente è stabilita, uno Stato membro viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell' art. 59 del Trattato.
Infatti una siffatta restrizione, discriminatoria in quanto non è indistintamente applicabile alle prestazioni di servizi indipendentemente dalla loro origine, non rientra in alcuna delle eccezioni alla libera prestazione dei servizi autorizzate dal diritto comunitario, ossia quelle previste dall' art. 56 del Trattato.
2. Anche se non si può negare ad uno Stato membro il dirito di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall' art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull' esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione, non ne consegue per questo che uno Stato membro possa escludere in maniera generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri.
FAgr
Parti
Nella causa C-211/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Van Nuffel, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, rappresentante di detto servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che mantenendo in vigore, nella normativa vigente nella Comunità fiamminga, disposizioni contrastanti con il diritto comunitario per quanto riguarda la diffusione di programmi televisivi sulle reti di teledistribuzione e le condizioni alle quali sono soggette le emittenti televisive non pubbliche, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 52, 59, 60 e 221 del Trattato CEE.
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 novembre 1992, nel corso della quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dall' avv. J. Stuyck, del foro di Bruxelles,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 agosto 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, per quanto riguarda la normativa in vigore nella Comunità fiamminga, è venuto meno agli obblighi che ed esso incombono in forza degli artt. 52, 59, 60 e 221 del Trattato CEE
° vietando che su una rete di distribuzione siano trasmessi programmi televisivi di enti di radiodiffusione di altri Stati membri se la trasmissione non viene effettuata nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' ente di radiodiffusione è stabilito;
° assoggettando ad una previa autorizzazione la trasmissione, attraverso una rete di distribuzione, di programmi televisivi di enti di radiodiffusione non pubblici di altri Stati membri che può essere sottoposta a condizioni;
° riservando il 51% del capitale della società televisiva non pubblica che si rivolge all' insieme della Comunità fiamminga agli editori di quotidiani e settimanali di lingua neerlandese la cui sede sociale è stabilita nella regione di lingua neerlandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale;
° attribuendo una definizione discriminatoria alle produzioni culturali proprie che formano parte obbligatoria della programmazione delle società televisive non pubbliche.
2 Il governo belga non contesta le ultime tre censure.
3 Per una più ampia illustrazione dei termini della controversia, della normativa litigiosa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Quanto alla prima censura: la condizione relativa alla lingua dei programmi
4 La prima censura riguarda il divieto, imposto alle società di teledistribuzione, di mandare in onda sulle loro reti programmi di emittenti radio, radiofonici o televisivi, di altri Stati membri le cui trasmissioni non siano diffuse nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' emittente è stabilita. Tale divieto è enunciato agli artt. 3 e 4 del decreto della Comunità fiamminga del 28 gennaio 1987, relativo alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi sulle reti di distribuzione radio e di teledistribuzione e all' autorizzazione delle società televisive non pubbliche (Moniteur belge del 19 marzo 1987, pag. 4196).
5 Occorre constatare che la normativa di cui trattasi costituisce un intralcio alla libera prestazione dei servizi, in quanto impedisce alle emittenti radio stabilite negli altri Stati membri di far ritrasmettere attraverso le reti cavo della Comunità fiamminga programmi trasmessi in una lingua diversa da quella del loro paese di stabilimento.
6 Questo intralcio presenta un carattere discriminatorio non solo perché, come ha ammesso il governo belga, esso non si applica alle emittenti stabilite in Belgio, ma soprattutto perché esclude, per le emittenti stabilite in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, la possibilità di proporre programmi in neerlandese al pubblico della Comunità fiamminga, mentre tale possibilità esiste, naturalmente, per le emittenti nazionali.
7 Il governo belga adduce tuttavia obiettivi di politica culturale per giustificare la normativa di cui trattasi, ossia il mantenimento del pluralismo nella stampa, che fruisce direttamente degli introiti pubblicitari delle emittenti televisive nazionali, la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico nonché la sopravvivenza delle emittenti nazionali.
8 Questi argomenti non possono essere accolti.
9 Dal primo e dal terzo obiettivo della politica culturale, fatti valere dal governo belga, emerge che il provvedimento contestato ha in realtà lo scopo di limitare la concorrenza effettiva alle emittenti nazionali, al fine di salvaguardare gli introiti pubblicitari di queste ultime. Quanto all' obiettivo di tutela e di sviluppo del patrimonio artistico, basta rilevare, con la Commissione, che il provvedimento contestato è in realtà tale da ridurre la domanda di produzioni televisive in neerlandese.
10 Per giunta, del resto, le giustificazioni addotte dal governo belga non rientrano in alcuna delle eccezioni alla libera prestazione di servizi ammesse dall' art. 56, ossia l' ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica.
11 Orbene, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda, Racc. pag. I-4007, punto 11 della motivazione), solo queste eccezioni possono essere utilmente fatte valere per giustificare normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine.
12 Quanto all' argomento che il governo belga crede di poter desumere dalla sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, van Binsbergen (Racc. pag. 1299), e secondo il quale un prestatore di servizi non potrebbe sottrarsi alle norme applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro verso il quale è rivolta la propria attività, non può essere ammesso. Infatti, anche se, secondo il punto 13 della motivazione di tale sentenza, lo Stato destinatario può provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall' art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull' esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione, non ne consegue per questo che uno Stato membro possa escludere in maniera generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri, il che equivarrebbe a sopprimere la libera prestazione di servizi.
13 Ne risulta che la prima censura formulata dalla Commissione deve essere accolta.
Quanto alle altre tre censure
14 Come viene riconosciuto dallo stesso governo convenuto, la normativa vigente nella Comunità fiamminga, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato, non era conforme agli artt. 59 e 60 del Trattato per quanto riguarda la seconda censura, agli artt. 52 e 221, per quanto riguarda la terza censura e all' art. 59 per quanto riguarda la quarta censura.
15 Pertanto, anche queste tre censure vanno accolte e, di conseguenza, va accertato l' inadempimento nei termini che risultano dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e dev' essere pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, per quanto riguarda la normativa in vigore nella Comunità fiamminga, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 52, 59, 60 e 221 del Trattato CEE
° vietando che su una rete di distribuzione siano trasmessi programmi televisivi di enti di radiodiffusione di altri Stati membri se la trasmissione non viene effettuata nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' ente di radiodiffusione è stabilito;
° assoggettando ad una previa autorizzazione la trasmissione, attraverso una rete di distribuzione, di programmi televisivi di enti di radiodiffusione non pubblici di altri Stati membri che può essere sottoposta a condizioni;
° riservando il 51% del capitale della società televisiva non pubblica che si rivolge all' insieme della Comunità fiamminga agli editori di quotidiani e settimanali di lingua neerlandese la cui sede sociale è stabilita nella regione di lingua neerlandese o nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale;
° attribuendo una definizione discriminatoria alle produzioni culturali proprie che formano parte obbligatoria della programmazione delle società televisive non pubbliche.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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