Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Ravvicinamento delle legislazioni ° Definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose ° Regolamento n. 1576/89 ° Divieto di impiego del termine "brandy" per designare bevande non conformi alla definizione di cui al regolamento ° Competenza attribuita alla Commissione per la fissazione delle relative deroghe ° Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1576/89, artt. 1, n. 4, lett. e), 5, n. 1, e 6; regolamento della Commissione n. 1014/90, modificato dal regolamento n. 1781/91, art. 7 ter; direttiva del Consiglio 79/112)
Massima
L' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1576/89 vieta l' utilizzazione del termine "brandy" per designare bevande spiritose diverse da quelle definite nell' art. 1, n. 4, lett. e), del medesimo regolamento solo fatte salve le disposizioni adottate dalla Commissione in applicazione dell' art. 6 di detto regolamento. Tale potere di deroga riconosciuto alla Commissione trova il suo limite solo nel n. 3 di quest' ultimo articolo, il quale impone che le disposizioni così adottate evitino di creare confusione, tenuto conto specialmente delle bevande alcoliche esistenti al momento dell' entrata in vigore del regolamento. Autorizzando, grazie all' art. 7 ter del regolamento n. 1014/90, modificato dal regolamento n. 1781/91, l' impiego della denominazione generica "brandy" in taluni termini composti che designano "liquori" anche nei casi in cui l' alcole utilizzato in questi ultimi non proviene dal "brandy", la Commissione non ha esorbitato dalle sue competenze, in considerazione soprattutto delle condizioni cui ha subordinato detta autorizzazione, né ha peraltro adottato norme in contrasto con le disposizioni di cui alla direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, o infranto il principio della parità di trattamento a danno dei produttori di "brandy", i quali non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di "liquori".
Parti
Nella causa C-217/91,
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico, incaricata di rappresentare il governo spagnolo davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Regno di Danimarca, rappresentato dal signor Tyge Lehmann, capo del servizio giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Danimarca, 11b, boulevard Joseph II,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all' annullamento dell' art. 7 ter, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1990, n. 1014, recante modalità d' applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU L 105, pag. 9), così come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 giugno 1991, n. 1781 (GU L 160, pag. 5),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 agosto 1991, il Regno di Spagna ha chiesto, in virtù dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' art. 7 ter, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1990, n. 1014, recante modalità d' applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU L 105, pag. 9), così come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 giugno 1991, n. 1781 (GU L 160, pag. 5).
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento base"), definisce, all' art. 1, diverse categorie di bevande spiritose ai sensi di detto regolamento. Nel novero di tali categorie figurano il "brandy o weinbrand" [art. 1, n. 4, lett. e)] e il "liquore" [art. 1, n. 4, lett. r)].
3 L' art. 5, n. 1, dello stesso regolamento dispone che le denominazioni di cui all' art. 1, n. 4, sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell' art. 6 di detto regolamento.
4 Quest' ultima disposizione permette alla Commissione di adottare disposizioni particolari onde disciplinare l' uso delle denominazioni generiche di cui all' art. 1 nei termini composti. Tali disposizioni mirano soprattutto ad evitare ogni rischio di confusione tra queste denominazioni e quelle dei prodotti esistenti alla data d' entrata in vigore del regolamento base.
5 Infine, secondo l' art. 9, n. 1, del regolamento base, la presentazione di alcune bevande spiritose, fra le quali il "brandy", non può recare il termine generico riservato alle bevande suindicate, qualora esse siano state addizionate di alcole etilico di origine agricola.
6 Basandosi sull' art. 6 del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1781/91 (in prosieguo: il "regolamento modificativo"), che modifica il regolamento n. 1014/90 (in prosieguo: il "regolamento d' applicazione"), entrambi precedentemente citati.
7 Come precisa il secondo 'considerando' del regolamento modificativo, quest' ultimo regolamento mira a permettere che alcuni termini composti, comprendenti una denominazione generica e utilizzati per designare talune categorie di "liquori", possano essere mantenuti anche se l' alcole utilizzato non proviene dalla bevanda spiritosa indicata. Detto regolamento intende inoltre precisare le condizioni di designazione di tali "liquori", onde evitare ogni rischio di confusione con bevande spiritose definite all' art. 1, n. 4, del regolamento base.
8 Per realizzare queste finalità, l' art. 1 del regolamento modificativo ha inserito nel regolamento d' applicazione l' art. 7 ter, così redatto:
"1. In applicazione dell' articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibile utilizzare una denominazione generica all' interno di un termine composto soltanto se l' alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citata nel termine composto.
2. Tuttavia, in ragione della situazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati per la presentazione dei liquori prodotti nella Comunità soltanto i seguenti termini composti:
prune-brandy,
orange-brandy,
apricot-brandy,
cherry-brandy,
solbaerrom, denominato anche blackcurrant rhum.
3. Per quanto riguarda l' etichettatura e la presentazione dei liquori elencati al paragrafo 2, i termini composti devono essere indicati, nell' etichetta, sulla stessa riga, in caratteri identici per tipo, dimensione e colore e la denominazione 'liquore' deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei termini composti.
Inoltre, se l' alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull' etichetta occorre fare riferimento alla natura dell' alcole utilizzato, nello stesso campo visivo di tali indicazioni. Tale riferimento è espresso con l' indicazione della natura dell' alcole agricolo utilizzato oppure con l' indicazione: 'alcole agricolo' preceduta, rispettivamente, dai termini 'fabbricato a partire da (...)' o 'elaborato con (...)' o 'a base di (...)' ".
9 Ritenendo illegittima questa disposizione, il Regno di Spagna ha chiesto l' annullamento dell' art. 7 ter, n. 3, secondo comma, del regolamento d' applicazione.
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
11 Secondo la Commissione, la sola disposizione che può essere oggetto del presente ricorso è quella contenuta nel n. 2 dell' art. 7 ter del regolamento d' applicazione, la quale permette l' uso di termini composti comprendenti la denominazione generica "brandy" per designare un "liquore" che, stando alla definizione contenuta nell' art. 1, n. 4, lett. r), del regolamento base, è ottenuto da alcole etilico di origine agricola. E' infatti questa la disposizione che contempla la possibilità di usare alcuni termini composti in deroga al regolamento base. L' art. 7 ter, n. 3, del regolamento d' applicazione si limiterebbe a stabilire, con riferimento a tale possibilità, alcune condizioni in materia di etichettatura.
12 La Commissione ritiene quindi che vi sia contraddizione fra l' oggetto ed i mezzi e le conclusioni del ricorso, con la conseguenza che quest' ultimo non sarebbe conforme né all' art. 19 dello Statuto della Corte né all' art. 38, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, secondo i quali il ricorso deve contenere l' oggetto della controversia, le conclusioni e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile.
13 Tale eccezione va respinta.
14 In primo luogo, il ricorso verte unicamente sull' art. 7 ter, n. 3, secondo comma, del regolamento d' applicazione che è la sola norma in cui si fa menzione dell' alcole etilico di origine agricola. Questo comma è infatti la disposizione che precisa la portata dell' art. 7 ter, nn. 2 e 3, indicando chiaramente che le bevande elencate al n. 2 possono contenere alcole etilico di origine agricola.
15 In secondo luogo, il ricorso verte sulla possibilità consentita dalle suddette disposizioni di produrre uno dei "liquori" di cui all' art. 7 ter n. 2, con alcole etilico di origine agricola.
16 Ne consegue quindi che il ricorso è in realtà diretto contro le disposizioni dell' art. 7 ter, nn. 2 e 3, del regolamento d' applicazione. La circostanza che esso contempli espressamente soltanto il n. 3, secondo comma, di quest' articolo non è tale da renderlo irricevibile.
17 L' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione va pertanto respinta.
Nel merito
18 A sostegno delle sue conclusioni, il Regno di Spagna solleva quattro mezzi, fondati, rispettivamente, sull' incompetenza della Commissione in merito all' adozione dell' art. 7 ter del regolamento d' applicazione, sull' insufficiente motivazione di detto regolamento, sul mancato rispetto dell' obbligo di tutelare i consumatori e sulla violazione del principio della parità di trattamento.
Quanto all' incompetenza della Commissione
19 Il Regno di Spagna fa in primo luogo osservare che l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione autorizza l' uso della denominazione generica "brandy" nel termine composto di alcuni "liquori" ottenuti dall' alcole etilico e non contenenti "brandy". Tale autorizzazione sarebbe contraria all' art. 5, n. 1, del regolamento base, che riserva l' uso della denominazione generica "brandy" alle bevande spiritose definite all' art. 1, n. 4, lett. e). Certamente, l' art. 6 del regolamento base permetterebbe l' adozione di disposizioni particolari riguardo ai termini composti. Ma tale disposizione consentirebbe l' adozione di disposizioni particolari, permettenti l' uso della denominazione generica "brandy" nel termine composto che designa un "liquore", solo se si tratta di liquore effettivamente prodotto a partire dalla bevanda spiritosa suddetta. Ne deriva che, l' art. 6 del regolamento base non autorizzerebbe la Commissione a permettere, in deroga all' art. 5 di questo regolamento, che la denominazione generica "brandy" possa essere utilizzata per designare "liquori" non contenenti tale bevanda spiritosa.
20 Va rilevato al riguardo che il divieto fatto dall' art. 5, n. 1, del regolamento base, di utilizzare la denominazione "brandy" per designare bevande spiritose diverse da quelle definite all' art. 1, n. 4, dello stesso regolamento è accompagnato dalla riserva "fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell' articolo 6". Tale riserva fa desumere che il Consiglio ha inteso permettere alla Commissione di derogare all' art. 5 nell' ambito delle competenze che le sono devolute dall' art. 6, n. 1.
21 Va inoltre precisato che la competenza della Commissione in materia incontra un limite nel disposto dell' art. 6, n. 3, del regolamento base, secondo cui le disposizioni adottate in applicazione di questa norma devono avere per scopo di evitare ogni rischio di confusione, tenuto conto specialmente delle bevande spiritose esistenti al momento dell' entrata in vigore del regolamento base.
22 Nella fattispecie, la disposizione impugnata soddisfa tale esigenza. La deroga prevista dall' art. 7 ter del regolamento d' applicazione riguarda infatti un numero ristretto di termini composti, il cui uso, conformemente a quanto richiede il secondo 'considerando' del medesimo regolamento, è peraltro radicato nel tempo. Inoltre, le condizioni stabilite dall' art. 7 ter, n. 3, del regolamento d' applicazione in materia di etichettatura e di presentazione mirano ad evitare che il consumatore sia indotto in errore credendo di acquistare un "liquore" che contiene "brandy" mentre, in realtà, acquista un "liquore" non contenente tale bevanda.
23 Va pertanto respinto il mezzo dedotto dal Regno di Spagna dall' asserita violazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento base.
24 Il Regno di Spagna sostiene, in secondo luogo, che l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione è contrario all' art. 9, n. 1, del regolamento base, che vieta l' uso della denominazione generica di alcune bevande spiritose, tra cui il "brandy", nella presentazione di bevande contenenti alcole etilico di origine agricola.
25 E' opportuno ricordare al riguardo che le bevande spiritose di cui al predetto art. 7 ter sono "liquori" che, secondo la definizione data dall' art. 1, n. 4, lett. r), del regolamento base, sono ottenuti dall' alcole etilico di origine agricola, mentre le bevande di cui all' art. 9 del regolamento base non contengono tale sostanza.
26 Non vi è pertanto contraddizione fra l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione e l' art. 9, n. 1, del regolamento base.
27 Tenuto conto di quanto precede, il mezzo fondato sull' incompetenza della Commissione va respinto.
Quanto all' insufficienza di motivazione
28 Il Regno di Spagna afferma che i 'considerando' del regolamento modificativo non forniscono sufficienti motivi in merito all' adozione di una disposizione concernente l' etichettatura che, come l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione, deroga ai principi fissati dal regolamento base.
29 Va ricordato al riguardo che il regolamento modificativo è stato espressamente adottato in forza dell' art. 6, n. 3, del regolamento base, che mira ad evitare che le denominazioni alle quali è applicabile creino confusione, tenuto conto dei prodotti esistenti al momento dell' entrata in vigore di detto regolamento. L' intenzione di raggiungere tale obiettivo è confermata dal secondo 'considerando' del regolamento modificativo, in cui è precisato che, per tenere conto degli usi tradizionali radicati da tempo al momento dell' entrata in vigore del regolamento base, è opportuno mantenere alcune denominazioni composte di liquori anche se l' alcole non proviene affatto dalla bevanda spiritosa indicata.
30 Ne consegue pertanto che il mezzo fondato sull' insufficiente motivazione non può essere accolto.
Quanto al mancato rispetto dell' obbligo di assicurare la protezione dei consumatori
31 Il Regno di Spagna ricorda che l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione permette di menzionare nella denominazione di una bevanda spiritosa ottenuta dall' alcole etilico di origine agricola un ingrediente che non entra nella sua composizione, ossia il "brandy". In tal modo, detto articolo infrangerebbe l' art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva 79/112"), secondo il quale l' etichettatura non deve essere tale da indurre l' acquirente in errore sulle caratteristiche del prodotto alimentare.
32 Si risponde, in primo luogo, a tale argomentazione, che il quarto 'considerando' del regolamento base precisa che, in materia di etichettatura, alle bevande spiritose si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 79/112, ma che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari specifiche a tali norme.
33 Occorre, in secondo luogo, rilevare che, secondo l' art. 7 ter, n. 3, del regolamento d' applicazione, i termini composti apposti nell' etichetta dei "liquori" elencati al n. 2 di detto articolo devono essere indicati sulla stessa riga, in caratteri identici per tipo, dimensione e colore, e la denominazione "liquore" deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei termini composti. Inoltre, se l' alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, occorre fare riferimento nell' etichetta alla natura dell' alcole utilizzato, nello stesso campo visivo di tali indicazioni.
34 Ne consegue, da quanto precede, che l' art. 7 ter, n. 3, del regolamento d' applicazione costituisce un mezzo appropriato per evitare che i consumatori siano indotti in errore sulle caratteristiche di una bevanda spiritosa, e che, pertanto, esso non contravviene alle norme della direttiva 79/112, summenzionata.
35 Il mezzo dedotto dal mancato rispetto dell' obbligo di assicurare la protezione dei consumatori va quindi respinto.
Quanto alla violazione del principio della parità di trattamento
36 Il Regno di Spagna asserisce che l' art. 7 ter del regolamento d' applicazione svantaggia i produttori di "brandy" e viola in tal modo il principio della parità di trattamento, che è un principio generale del diritto comunitario. In primo luogo, infatti, tale disposizione permetterebbe l' uso della denominazione generica "brandy" nella presentazione di bevande ottenute da un altro alcole e tale da rivelarsi nociva per la rinomanza del "brandy", laddove le altre bevande spiritose sono protette dal divieto di utilizzare la loro denominazione nel caso in cui contengano alcole etilico di origine agricola. In secondo luogo, essa lederebbe gli interessi dei produttori di "brandy" in quanto sottrae loro un mercato potenziale a favore dei produttori di alcole etilico di origine agricola. Infine, i produttori di "brandy" verrebbero a trovarsi in una situazione meno favorevole, sotto il profilo della concorrenza, di quella in cui si trovano i produttori delle bevande spiritose aventi un termine composto nel quale figura la denominazione "brandy", ottenute dall' alcole etilico di origine agricola.
37 Tale argomentazione va disattesa. Secondo la costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento, considerato un principio generale del diritto comunitario, vieta che situazioni comparabili siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse siano trattate in modo identico, a meno che la diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata.
38 Nella fattispecie, va osservato che i produttori di "brandy" e quelli di "liquore" fabbricano prodotti ben diversi, per cui non si trovano in situazioni comparabili. Tale circostanza può giustificare un trattamento diverso per questi due gruppi di produttori.
39 Il mezzo dedotto dall' asserita violazione del principio della parità di trattamento non può quindi essere accolto.
40 Il ricorso del Regno di Spagna va quindi respinto in tutti i suoi mezzi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va perciò condannato alle spese. Conformemente all' art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il Regno di Danimarca, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy