Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni familiari ° Prestazioni per orfani ° Prestazioni a carico dello Stato di residenza ° Importo delle prestazioni versate nello Stato di residenza inferiore a quello derivante dalla normativa di un altro Stato membro ° Diritto a un complemento di prestazioni ° Calcolo ° Prestazioni che devono essere prese in conto
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 78, n. 2, lett. b), punto i)]
Massima
Per prestazione per orfano, ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, bisogna intendere ogni prestazione destinata, in base al regime nazionale vigente, al mantenimento degli orfani, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua denominazione.
Per tale motivo, il n. 2, lett. b), punto i), dello stesso articolo dev' essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo di un complemento di prestazioni dovuto a titolo di tale disposizione, l' istituto competente deve prendere in conto un complemento familiare che, in considerazione dei criteri fissati per il suo versamento dalla normativa dello Stato membro di residenza dell' orfano, costituisce un assegno familiare che deve contribuire al mantenimento di quest' ultimo, nonché la parte della rendita di reversibilità globale, versata al coniuge superstite del lavoratore migrante, che, in base alla stessa normativa, è destinata al mantenimento dell' orfano. Per contro, la maggiorazione prevista dalla normativa dello Stato membro di residenza per portare la rendita di reversibilitrà al livello della pensione minima legale che si applica in tale Stato non viene presa in considerazione dall' istituto competente ai fini di tale calcolo, in quanto il coniuge superstite del lavoratore migrante ha diritto a tale maggiorazione, indipendentemente dall' esistenza di figli a carico, siano essi o meno orfani.
Parti
Nel procedimento C-218/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht della Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Miriam Gobbis
e
Landesversicherungsanstalt Schwaben,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella sua versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signorina Miriam Gobbis, dal signor Luciano Fazi, Sozialsekretaer del Patronato ACLI ad Augusta;
° per la Landesversicherungsanstalt Schwaben, dal signor Werner Bos, Erster Direktor della Landesversicherungsanstalt Schwaben ad Augusta;
° per il governo della Repubblica federale di Germania, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Joachim Karl, Regierungsdirektor presso questo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo della Repubblica italiana, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Francesco Guicciardi, avvocato dello Stato;
° per il governo della Repubblica portoghese, dai signori Luis Fernandes, direttore giuridico per il contenzioso comunitario, e Sebastião Pizarro, direttore generale del servizio delle relazioni internazionali e delle convenzioni di previdenza sociale, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, assistito dal signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico a Lussemburgo, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signorina Miriam Gobbis, della Landesversicherungsanstalt Schwaben, rappresentata dal signor Spies, Regierungsdirektor, del governo portoghese e della Commissione, all' udienza del 18 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 novembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 luglio 1991, pervenuta in cancelleria il 21 agosto seguente, il Landessozialgericht della Baviera ha sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone Miriam Gobbis (in prosieguo: la "ricorrente") alla Landesversicherungsanstalt Schwaben (in prosieguo: l' ente "convenuto") circa la determinazione dell' importo di un complemento di prestazioni concesso alla ricorrente.
3 La ricorrente è la figlia di Sergio Gobbis, lavoratore dipendente deceduto il 9 novembre 1984, che aveva compiuto periodi di assicurazione sia nella Repubblica federale di Germania sia in Italia. Finché essa ha risieduto nella Repubblica federale di Germania, il convenuto le ha concesso una pensione di orfano. Al ritorno della ricorrente in Italia, tale pensione non è stata più versata, poiché il pagamento di tale prestazione spettava ormai all' istituzione italiana competente.
4 La normativa italiana vigente prevede che l' orfano di un lavoratore defunto ha diritto ad una pensione pari al 20% della rendita alla quale il defunto avrebbe potuto aver diritto il giorno del suo decesso. Per il coniuge superstite del lavoratore, tale normativa prevede la concessione di una rendita pari al 60% della rendita alla quale il lavoratore avrebbe potuto aver diritto il giorno del suo decesso. Tale rendita di reversibilità non può tuttavia essere inferiore ad un minimo fissato dalla normativa italiana; quando l' importo della rendita di reversibilità non raggiunge tale minimo, la pensione è maggiorata per portarla a questo livello, anche in mancanza di figli, orfani o meno. Quando il figlio orfano vive con il coniuge superstite, la pensione di orfano e la rendita di reversibilità, eventualmente maggiorata per portarla al minimo legale, vengono versate al coniuge superstite; il totale di queste prestazioni sarà indicato qui di seguito con l' espressione "rendita di reversibilità globale". Per il resto, in forza della normativa italiana, chiunque ha un figlio a carico, sia quest' ultimo o meno un orfano, beneficia di un complemento familiare fino al giorno in cui il figlio raggiunge l' età di 18 anni.
5 Al ritorno della ricorrente in Italia, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (l' istituto di assicurazione sociale italiano, in prosieguo: l' "INPS") ha concesso alla madre della ricorrente una somma che comprendeva la rendita dovuta al coniuge superstite, la pensione pagabile all' orfano nonché il complemento familiare. Dato che il totale della rendita di reversibilità e della pensione di orfano non raggiungeva il minimo legale, la rendita di reversibilità globale concessa alla madre della ricorrente è stata maggiorata per portarla all' importo della pensione legale minima. Il complemento familiare è stato soppresso al raggiungimento dell' età di 18 anni da parte della ricorrente. Tuttavia, l' importo della rendita di reversibilità e quello della pensione di orfano sono rimasti immutati.
6 Il 12 settembre 1989 il convenuto ha concesso alla ricorrente un complemento che corrispondeva alla differenza tra la pensione di orfano calcolata in base al diritto tedesco ed il totale delle prestazioni per orfano che, secondo i suoi calcoli, erano dovute dall' INPS. Secondo il convenuto, queste prestazioni erano pari alla somma del complemento familiare e di un importo che rappresentava il 25% del totale della rendita di reversibilità e della pensione di orfano.
7 Considerando che il complemento familiare non costituiva un elemento della pensione di orfano, ma una prestazione autonoma concessa in generale per i figli, siano essi orfani o meno, la ricorrente ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che il complemento versato dal convenuto doveva essere calcolato prescindendo da detto complemento familiare.
8 Per il resto, il giudice nazionale ha sollevato dei dubbi circa la presa in conto, ai fini del calcolo delle prestazioni per orfani in base alla normativa italiana, di un importo pari al 25% della rendita di reversibilità globale versata alla madre della ricorrente, poiché tale rendita sarebbe stata dovuta per un importo identico alla madre, anche se essa non avesse avuto un figlio orfano. Inoltre, anche supponendo che una parte della rendita di reversibilità globale, maggiorata per portarla al livello del minimo legale, debba essere considerata come una prestazione per orfano, il giudice nazionale si è chiesto se tale frazione sia pari al 25% della rendita minima o al 20% della rendita dell' assicurato defunto, senza tener conto della maggiorazione, o ancora ad un altro importo.
9 Stando così le cose, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che l' ente previdenziale tedesco, al momento della concessione della differenza tra l' importo della pensione di orfano ai sensi della normativa italiana e quello della pensione di orfano ai sensi della normativa tedesca,
a) debba imputare la quota orfano dell' importo complessivo della pensione italiana per i superstiti anche nel caso in cui alla vedova e all' orfano venga concessa una pensione minima per i superstiti che verrebbe corrisposta ugualmente alla sola vedova, senza tener conto dell' orfano. In caso affermativo, se l' importo che supera la pensione minima risultante dall' importo (complessivo) della pensione per i superstiti debba essere preso in considerazione anche ai fini della quota orfano della pensione e, eventualmente, in quale misura.
b) debba prendere in considerazione le aggiunte per carichi di famiglia (assegno familiare) erogate a norma del diritto italiano".
10 Per una più ampia esposizione dei fatti e dell' ambito normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Al fine di risolvere la questione posta dal giudice nazionale, occorre rilevare innanzitutto che l' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71, prevede che le prestazioni per l' orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, sono concesse "conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l' orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...)".
12 Occorre ricordare poi che, in conformità alla costante giurisprudenza (v., in ultimo luogo, sentenza 19 marzo 1992, causa C-188/90, Doriguzzi-Zordanin, Racc. pag. I-2039, punto 14 della motivazione), le prestazioni per l' orfano di un lavoratore migrante ai sensi del regolamento n. 1408/71 devono essere calcolare in modo tale che, qualora l' importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previste dalla sola normativa di uno Stato membro, un orfano ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.
13 Da questa giurisprudenza deriva che un orfano di un lavoratore migrante non può essere privato del diritto a prestazioni più elevate sorto in forza della normativa di uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale egli risiede. Tuttavia, non gli si possono concedere più diritti di quelli ai quali potrebbe pretendere in forza della normativa di quest' altro Stato membro, se risiedesse sul suo territorio. Un tale risultato può essere raggiunto solo se l' ente di quest' ultimo Stato membro può imputare sulle prestazioni che esso deve fornire tutte le prestazioni che sono versate nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell' orfano, prescindendo dalla loro natura o dalla loro denominazione (sentenza Doriguzzi-Zordanin, soprammenzionata, punto 15 della motivazione).
14 Occorre ricordare inoltre che, ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni destinate agli orfani di lavoratori subordinati o autonomi sono "gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
15 Tenuto conto del fatto che i regimi di assistenza per orfani differiscono notevolmente da uno Stato membro all' altro e al fine di evitare differenze arbitrarie a seconda dei regimi nazionali vigenti, la Corte ha dichiarato che la nozione di prestazione per gli orfani, che figura all' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dev' essere interpretata nel senso che essa riguarda qualsiasi prestazione destinata, in base al regime nazionale vigente, al mantenimento degli orfani, indipendentemente, per il resto, dalla sua natura e dalla sua denominazione (sentenza Doriguzzi-Zordanin, soprammenzionata, punto 16 della motivazione).
16 Di conseguenza, l' importo del complemento di prestazioni per orfani dev' essere determinato comparando l' insieme delle prestazioni fornite nello Stato membro di residenza con l' insieme delle prestazioni destinate al mantenimento di quest' ultimo orfano alle quali egli avrebbe diritto se risiedesse nell' altro Stato membro (sentenza Doriguzzi-Zordanin, soprammenzionata, punto 17 della motivazione).
17 Ne deriva che tutte le prestazioni che sono già state effettivamente fornite nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell' orfano, indipendentemente dalla loro natura e denominazione e indipendentemente dall' ente competente, devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del complemento di prestazioni che, nell' altro Stato membro, mirano al mantenimento dell' orfano ed alle quali quest' ultimo avrebbe diritto se risiedesse in quest' ultimo Stato membro.
18 Per quanto riguarda la prima parte della questione pregiudiziale, occorre rilevare che, in virtù della normativa italiana vigente, l' orfano di un lavoratore defunto ha diritto ad una pensione pari al 20% della rendita alla quale il lavoratore avrebbe potuto aver diritto il giorno del suo decesso. Questa parte della rendita di reversibilità globale versata alla madre dell' orfano deve pertanto essere considerata come una prestazione per orfani ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, dev' essere presa in considerazione nel calcolo del complemento di prestazioni dovuto dall' istituto di assicurazione tedesco ai sensi dell' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), di tale regolamento.
19 Per contro, occorre sottolineare che la maggiorazione prevista dalla normativa italiana vigente per portare la rendita di reversibilità al livello della pensione minima legale viene concessa al coniuge superstite del lavoratore migrante indipendentemente dall' esistenza di figli a carico, siano essi orfani o meno. Ne deriva che tale maggiorazione non costituisce una prestazione destinata al mantenimento degli orfani ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e che, di conseguenza, essa non deve essere presa in conto nel calcolo del complemento di prestazioni dovuto dall' istituto tedesco competente ai sensi dell' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), di tale regolamento.
20 Per quanto riguarda la seconda parte della questione pregiudiziale, occorre rilevare che il complemento familiare previsto dalla normativa italiana vigente costituisce un assegno familiare ai sensi dell' art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in quanto esso è concesso esclusivamente in funzione del numero e dell' età dei figli a carico del beneficiario della prestazione ed è pertanto destinato al mantenimento in particolare del figlio orfano. Stando così le cose, questo complemento familiare dev' essere preso in considerazione nel calcolo del complemento di prestazioni dovuto dall' istituto tedesco competente a titolo dell' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71.
21 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre risolvere la questione posta dal Landessozialgericht della Baviera nel senso che l' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo di un complemento di prestazioni dovuto a titolo di tale disposizione, l' istituto competente deve prendere in conto il complemento familiare, nonché la parte della rendita di reversibilità globale, concessa al coniuge superstite del lavoratore migrante che, secondo la normativa dello Stato membro di residenza dell' orfano, è destinata al mantenimento di quest' ultimo. Per contro, la maggiorazione prevista dalla normativa dello Stato membro di residenza per portare la rendita di reversibilità al livello della pensione minima legale vigente in tale Stato non è presa in considerazione dall' istituto competente ai fini di tale calcolo, in quanto il coniuge superstite del lavoratore migrante ha diritto a tale maggiorazione indipendentemente dall' esistenza di figli a carico, siano essi orfani o meno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landessozialgericht della Baviera con ordinanza 4 luglio 1991, dichiara:
L' art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo di un complemento di prestazioni dovuto a titolo di tale disposizione, l' istituto competente deve prendere in conto il complemento familiare, nonché la parte della rendita di reversibilità globale, concessa al coniuge superstite del lavoratore migrante che, secondo la normativa dello Stato membro di residenza dell' orfano, è destinata al mantenimento di quest' ultimo. Per contro, la maggiorazione prevista dalla normativa dello Stato membro di residenza per portare la rendita di reversibilità al livello della pensione minima legale vigente in tale Stato non è presa in considerazione dall' istituto competente ai fini di tale calcolo, in quanto il coniuge superstite del lavoratore migrante ha diritto a tale maggiorazione indipendentemente dall' esistenza di figli a carico, siano essi orfani o meno.
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