Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7, art. 4, n. 1 ° Attribuzione e importo di un supplemento della pensione di vecchiaia collegati ai redditi lavorativi del coniuge a carico che non ha ancora raggiunto l' età pensionabile ° Liceità ° Presupposti
(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)
Massima
L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all' applicazione di una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia, in base alla quale, indipendentemente dal sesso, l' attribuzione e l' importo di un supplemento di cui possono fruire gli aventi diritto ad una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età pensionabile dipendono dai soli redditi riscossi dal coniuge per un' attività lavorativa o in relazione a tale attività.
E' vero che tale normativa ha l' effetto che un numero molto più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento; tuttavia, essa risponde ad una finalità legittima di politica sociale, vale a dire garantire ai coniugi di cui uno non ha ancora raggiunto l' età pensionabile un reddito pari al minimo dei mezzi di sussistenza che essi percepiranno quando entrambi avranno diritto ad una pensione, comporta supplementi idonei a raggiungere tale obiettivo e necessari a tal fine, di modo che essa è giustificata da motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.
Parti
Nel procedimento C-226/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van Beroep di Amsterdam (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jan Molenbroek
e
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Molenbroek, dall' avv. L. Andringa, del foro di Amsterdam;
° per il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, dagli avv.ti E.H. Pijnacker, del foro di Amsterdam, e G.R.J. de Groot, del foro dell' Aia;
° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, segretario generale f.f. presso il ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.M.P. Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali sentite le osservazioni orali del signor Molenbroek, rappresentato dall' avv. M. Steinmetz, del foro di Amsterdam, del Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, e della Commissione, all' udienza 9 luglio 1992,,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 luglio 1991, pervenuta in cancelleria il 10 settembre seguente, il Raad van Beroep di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il signor Jan Molenbroek, avente diritto ad un pensione di vecchiaia, e il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (in prosieguo: la "SBV"), in merito alla determinazione dell' importo di un supplemento attribuito all' interessato per il suo coniuge a carico, il quale non ha ancora raggiunto l' età pensionabile.
3 Dal fascicolo della causa principale emerge che nei Paesi Bassi, in forza dell' Algemene Ouderdomswet (legge sul regime generale delle pensioni di vecchiaia, in prosieguo: la "AOW"), qualsiasi persona sposata, uomo o donna, ha diritto, al momento in cui ha raggiunto l' età di 65 anni, ad una pensione di vecchiaia che, qualora l' interessato abbia maturato un periodo assicurativo completo di 50 anni, è pari al 50% del salario minimo netto vigente. L' avente diritto a tale pensione, il cui coniuge a carico non abbia ancora raggiunto l' età di 65 anni, ha diritto ad un supplemento che, su richiesta del coniuge, può essergli versato direttamente.
4 Dal 1 aprile 1988 la pensione massima di una persona sposata, il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età di 65 anni, equivale a quella di una persona non sposata, vale a dire al 70% del salario minimo netto, e il supplemento massimo che essa può ricevere per detto coniuge è pari al 30% del salario minimo netto. A partire da detta data l' attribuzione e l' importo del supplemento dipendono tuttavia, fatte salve talune misure transitorie, dai redditi propri del coniuge. Infatti, i redditi che questi ricava dall' esercizio di un' attività lavorativa subordinata o indipendente o che sono connessi a tale attività sono, in proporzione a determinati parametri, detratti dal supplemento.
5 A norma dell' AOW, al signor Molenbroek veniva attribuita, a partire dal 1 maggio 1990, vale a dire al momento in cui ha raggiunto l' età di 65 anni, una pensione ad aliquota piena per uomo coniugato, pari al 70% del salario minimo netto. Tenuto conto del fatto che sua moglie, più giovane, continuava a ricevere un assegno per invalidità al lavoro, la SVB ha detratto detto reddito, entro i limiti consentiti, dal supplemento cui il signor Molenbroek aveva diritto in forza dell' AOW, di modo che questo ammontava infine soltanto al 27,70% del supplemento massimo previsto.
6 Investito del ricorso proposto dal signor Molenbroek avverso il provvedimento della SVB, avente ad oggetto la riduzione del supplemento, il Raad van Beroep di Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non abbia risolto le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione si oppone ad una normativa nazionale sull' assicurazione per la vecchiaia che ° senza differenze in base al sesso ° faccia dipendere l' assegnazione e l' ammontare del supplemento per un avente diritto a pensione a favore del coniuge che non ha ancora raggiunto 65 anni di età esclusivamente dalla questione se il suddetto coniuge più giovane abbia redditi provenienti dal lavoro o collegati allo stesso, qualora la stessa normativa comporti che un numero notevolmente più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento.
2) a) Se l' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione si oppone all' applicazione della disposizione della normativa nazionale menzionata nella questione n. 1, mirante a garantire un minimo di mezzi di sussistenza agli aventi diritto a pensione che abbiano a carico un coniuge più giovane, ma che del pari comporta l' assegnazione di un supplemento a favore del coniuge più giovane che non ha alcun reddito o ne ha uno basso, qualora l' avente diritto a pensione, oltre alla sua prestazione AOW (prestazione in base alla Algemene Ouderdomswet ° legge sull' assicurazione generale per la vecchiaia), percepisca redditi propri dal lavoro o collegati allo stesso, come pensioni professionali integrative o redditi patrimoniali, cosicché in tali casi in via di principio è irrilevante il problema della tutela del minimo dei mezzi di sussistenza.
b) Se l' applicazione della normativa nazionale menzionata nella questione n. 1, la quale comporta l' assegnazione di un supplemento per il coniuge più giovane ad un numero molto più elevato di uomini che di donne, possa essere giustificata nell' ambito della direttiva 79/7 dalla natura della AOW quale previdenza di base, nonostante il fatto che il supplemento possa essere attribuito anche in casi in cui esso non è necessario per gli aventi diritto a pensione e per il coniuge più giovane al fine di garantire il minimo sufficiente di mezzi di sussistenza.
3) Se la violazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in casi come quello di specie implichi che gli aventi diritto a pensione con un coniuge di età inferiore a 65 anni possano chiedere un supplemento (completo) in tutti i casi, indipendentemente dagli eventuali redditi del coniuge più giovane provenienti dal lavoro o collegati allo stesso".
7 Con ordinanza 9 luglio 1992, la Corte (Seconda Sezione) ha ammesso i ricorrente nella causa principale al beneficio del gratuito patrocinio.
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Con le prime due questioni pregiudiziali, che vanno esaminate contemporaneamente, il giudice nazionale mira a stabilire se l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti a che, nell' ambito di una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia, l' attribuzione e l' importo di un supplemento di cui possono fruire gli aventi diritto ad una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età pensionabile dipendono, indipendentemente dal sesso, dai soli redditi riscossi dal coniuge per un' attività lavorativa o in relazione a tale attività, esclusi altri eventuale redditi dell' avente diritto alla pensione, quando ciò implica che un numero molto più elevato di uomini che di donne fruisca del supplemento e questo possa essere attribuito anche se non è necessario per garantire un minimo di mezzi di sussistenza all' avente diritto alla pensione e al suo coniuge.
10 A questo proposito, si deve ricordare anzitutto che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 11 giugno 1987, causa 30/85, Teuling (Racc. pag. 2497, punto 12 della motivazione), dalla lettera stessa dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 risulta che l' attribuzione di un supplemento di pensione, dovuto per il coniuge a carico, è vietata qualora essa si basi, direttamente o indirettamente, sul sesso degli aventi diritto.
11 Occorre segnalare inoltre che, nella stessa sentenza (punto 13), la Corte ha affermato che un sistema di prestazioni in cui si contemplano supplementi non direttamente basati sul sesso degli aventi diritto, ma che tengono conto del loro stato matrimoniale e di famiglia, ed in cui si riscontra che una percentuale nettamente inferiore di donne rispetto agli uomini può fruire di detti supplementi, è in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, qualora tale sistema di prestazioni non sia giustificato da motivi tali da escludere qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
12 Dall' ordinanza di rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate alla Corte risulta che è assodato che sono soprattutto gli uomini che fruiscono del supplemento considerato nella fattispecie della causa principale. Questa situazione sarebbe dovuta al fatto che, da un lato, in una coppia di regola il coniuge più anziano è l' uomo e, dall' altro, che, anche qualora sia il coniuge meno anziano, l' uomo dispone, assai più spesso della donna nella situazione analoga, di redditi lavorativi tali da non consentire l' attribuzione di un supplemento alla donna avente diritto ad una pensione.
13 Si deve pertanto constatare che una normativa come quella di cui trattasi, in base alla quale l' attribuzione e l' importo di un supplemento di pensione per il titolare della pensione dipendono dal solo reddito lavorativo riscosso dal coniuge meno anziano, comporta, in via di principio, una discriminazione indiretta per le lavoratrici rispetto ai lavoratori di sesso maschile, la quale è in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, a meno che detta normativa sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò si verifica se i mezzi prescelti rispondono ad uno scopo necessario della politica sociale dello Stato membro cui appartiene la normativa di cui trattasi, sono idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e sono necessari a tal fine (v. sentenza 7 maggio 1991, causa C-229/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2205, punto 19 della motivazione).
14 A questo proposito, si deve osservare anzitutto come dal fascicolo risulti che la prestazione fornita in base all' AOW ha natura di una prestazione base, nel senso che essa mira a garantire agli interessati un reddito pari al minimo dei mezzi di sussistenza, indipendentemente dagli eventuali redditi di altra provenienza.
15 Si deve osservare inoltre come la Corte abbia già affermato che l' assegnazione di un reddito pari al minimo dei mezzi di sussistenza faceva parte integrante della politica sociale degli Stati membri e che questi disponevano di un potere discrezionale ragionevole per quanto riguarda la natura dei provvedimenti di protezione sociale e le modalità concrete della loro realizzazione (precitata sentenza Commissione/Belgio, punti 22 e 23 della motivazione).
16 Occorre rilevare infine che, non tenendo conto degli altri eventuali redditi dell' avente diritto ad una pensione di vecchiaia per determinare il supplemento di cui questi può fruire per il suo coniuge a carico più giovane, la normativa nazionale considerata nella fattispecie della causa principale mira ad attribuire ai coniugi un reddito complessivo pari a quello cui essi avranno diritto quando entrambi avranno diritto ad una pensione e il supplemento sarà stato conseguentemente abolito.
17 Il regime dei supplementi è quindi indispensabile per preservare la natura di prestazione base della prestazione fornita in forza dell' AOW e per garantire ai coniugi di cui uno non ha ancora raggiunto l' età pensionabile un reddito pari al minimo dei mezzi di sussistenza che essi percepiranno quando entrambi avranno diritto ad una pensione.
18 Di conseguenza, il fatto che, in talune situazioni, il supplemento sia attribuito a persone per le quali, tenuto conto dei redditi che essi riscuotono altrove, esso non è necessario per garantire un minimo dei mezzi di sussistenza non è atto a far venire meno la necessità del mezzo scelto tenuto conto dello scopo perseguito.
19 Dalle considerazioni che precedono risulta che la normativa nazionale di cui trattasi risponde ad una finalità legittima di politica sociale, comporta supplementi idonei a raggiungere tale obiettivo e necessari a tal fine, e che essa è quindi giustificata da motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.
20 Si devono pertanto risolvere le prime due questioni sollevate dal giudice nazionale come segue: l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all' applicazione di una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia in base alla quale, indipendentemente dal sesso, l' attribuzione e l' importo di un supplemento di cui possono fruire gli aventi diritto ad una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età pensionabile dipendono dai soli redditi riscossi dal coniuge per un' attività lavorativa o in relazione a tale attività, anche se tale normativa ha l' effetto che un numero molto più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento.
21 Tenuto conto della soluzione fornita per le prime due questioni pregiudiziali, non ci si deve pronunciare sulla terza questione sollevata dal giudice nazionale, che verte sugli effetti, in un caso come quello considerato nella fattispecie della causa principale, dell' eventuale violazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di Amsterdam, con ordinanza 24 luglio 1991, dichiara:
L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all' applicazione di una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia in base alla quale, indipendentemente dal sesso, l' attribuzione e l' importo di un supplemento di cui possono fruire gli aventi diritto ad una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età pensionabile dipendono dai soli redditi riscossi dal coniuge per un' attività lavorativa o in relazione a tale attività, anche se tale normativa ha l' effetto che un numero molto più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento.
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