Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Pesce contenente larve di nematodi ° Controlli sistematici sulle partite certificate esenti da larve vive o divieto di importazione delle partite controllate e dichiarate esenti ° Giustificazione ° Tutela della salute ° Insussistenza ° Inadempimento degli obblighi stabiliti dall' accordo CEE-Norvegia e dalla direttiva 83/643
(Trattato CEE, artt. 30 e 36; accordo CEE-Norvegia 14 maggio 1973; direttiva del Consiglio 83/643/CEE)
Massima
Viene meno agli obblighi impostigli dagli artt. 30 e 36 del Trattato uno Stato membro che imponga controlli sistematici su partite di pesce provenienti dagli altri Stati membri, debitamente accompagnate da un certificato sanitario dello Stato speditore attestante che il prodotto è esente da larve di nematodi vive, o che vieti l' importazione di partite di pesce non accompagnate da tale certificato quando dai controlli effettuati nel suo territorio non è risultata la presenza di larve vive, in quanto in entrambi i casi detto Stato non ha dimostrato che il consumo di pesce contenente larve di nematodi morte o devitalizzate a seguito di un trattamento adeguato è pericoloso per la salute umana.
Poiché l' accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia contiene, per quanto attiene agli scambi fra le parti contraenti, norme identiche a quelle degli artt. 30 e 36 del Trattato e non esistono nella fattispecie motivi per interpretare queste norme diversamente da detti articoli del Trattato, le summenzionate misure nazionali costituiscono anch' esse, per quanto attiene alle partite di pesci provenienti dalla Norvegia, un inadempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1691/73, che reca la conclusione di tale accordo e ne stabilisce le disposizioni di applicazione.
I controlli sistematici sulle partite certificate esenti da larve vive costituiscono inoltre un inadempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva 83/643 relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri.
Parti
Nella causa C-228/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu e dalla signora Maria Blanca Rodriguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, vietando di fatto, sulla base di una normativa nazionale indistintamente applicabile e dei relativi atti amministrativi specifici che ne hanno consentito l' applicazione, l' importazione di partite di pesce in provenienza da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia per il solo motivo della presenza in esse di larve di nematodi ed imponendo controlli sistematici sulle stesse partite, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, in quanto facenti parte integrante del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, (GU L 379, pag. 1), come modificato, della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri (GU L 359, pag. 8) e del regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1973, n. 1691, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni di applicazione (GU L 171, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn giudici,
avvocato generale: M. Darmon,
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 12 gennaio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria l' 11 settembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, vietando di fatto, sulla base di una normativa nazionale indistintamente applicabile e dei relativi atti amministrativi specifici che ne hanno consentito l' applicazione, l' importazione di partite di pesce in provenienza da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia per il solo motivo della presenza in esse di larve di nematodi ed imponendo controlli sistematici sulle stesse partite, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma degli artt. 30 e 36 del Trattato, in quanto facenti parte integrante del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1), come modificato, della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri (GU L 359, pag. 8), come modificata, e del regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1973, n. 1691, che reca la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni di applicazione (GU L 171, pag. 1).
2 La legge italiana 30 aprile 1962, n. 283 (GURI n. 139, pag. 2194), come modificata successivamente, stabilisce che è vietato, sotto pena di sanzioni penali, impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere, somministrare, distribuire per il consumo o introdurre nel territorio della Repubblica sostanze alimentari che siano "private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione". In conformità a questa legge, le autorità sanitarie possono procedere in ogni momento ad ispezioni e prelievi di campioni di derrate alimentari e disporre il sequestro, nonché la distruzione della merce, qualora i controlli effettuati ne facciano apparire la necessità per la tutela della salute.
3 Il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454 (GURI n. 253, pag. 7), modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 1990, n. 47 (GURI n. 61, pag. 3), prevede che, per i prodotti commestibili di origine animale, la percentuale delle partite da sottoporre a controllo sanitario deve essere non inferiore al 10% delle partite presentate o di cui si prevede l' arrivo nella settimana. Queste percentuali "sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del ministero della Sanità".
4 Sulla base della legge n. 283 del 1962, soprammenzionata, il ministero italiano della Sanità ha inviato, a decorrere dal luglio 1987, ai servizi veterinari di frontiera diversi telegrammi con cui si istituiva un controllo sistematico all' importazione di talune specie di pesce, data la constatazione di un crescente numero di partite di pesce infestate da larve di nematodi. Un telegramma successivo ha esteso questo controllo ai prodotti italiani della pesca.
5 A seguito delle denunce presentate dalla Danimarca, dalla Norvegia nonché da operatori economici che esportano pesce verso l' Italia, la Commissione ha constatato che a decorrere dal luglio 1987 le autorità italiane hanno applicato nuove misure di controllo alle frontiere, che colpiscono essenzialmente le importazioni di sgombri, aringhe, salmoni e merluzzi provenienti dagli altri Stati membri e da paesi terzi. Questo pesce avrebbe costituito oggetto di controlli sanitari sistematici, anche se le partite erano già state controllate nello Stato di spedizione ed erano accompagnate da un certificato sanitario in regola, e sarebbe stato respinto alla frontiera, oppure distrutto, ogniqualvolta le autorità italiane avrebbero accertato la presenza di una sola larva, anche devitalizzata.
6 A sostegno del suo ricorso, la Commissione ha sostenuto in sostanza che le restrizioni italiane all' importazione di pesce superavano le esigenze di una tutela efficace della salute.
7 La presenza di larve di nematodi nei prodotti della pesca costituirebbe un fenomeno naturale che riguarda il pesce catturato in tutte le acque comunitarie e solo il consumo di pesce infestato da larve vive sarebbe pericoloso per la salute umana, mentre i risultati della ricerca scientifica internazionale avrebbero confermato che l' ingestione di pesce contenente nematodi morti o devitalizzati, anche in notevoli dosi, non presenta alcun rischio per la salute.
8 Poiché solo il pesce consumato crudo potrebbe contenere larve vive e questi parassiti potrebbero essere devitalizzati mediante vari procedimenti semplici, poco costosi e molto diffusi, quali la cottura o il congelamento, le autorità italiane avrebbero potuto tutelare efficacemente la salute mediante misure meno restrittive degli scambi, vietando il consumo del pesce crudo, abitudine questa del resto del tutto marginale in Italia, imponendo un trattamento adeguato destinato a devitalizzare le larve e informando il consumatore mediante una appropriata etichettatura che classificasse il pesce infestato da nematodi devitalizzati in una categoria di freschezza inferiore alla normale.
9 Il governo italiano, per contro, ha sostenuto che la sola presenza di larve di nematodi, anche devitalizzate, nel pesce rende quest' ultimo improprio al consumo umano. Inoltre, le misure alternative, proposte dalla Commissione sarebbero inefficaci. Stando così le cose, le misure controverse sarebbero indispensabili per la tutela efficace della salute umana.
10 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dell' ambito normativo, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sugli articoli 30 e 36 del Trattato
11 Al fine di valutare la fondatezza di questa censura, occorre rilevare innanzi tutto che, anche se le disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 3796/81 non menzionano esplicitamente il divieto di restrizioni quantitative all' importazione nonché delle misure di effetto equivalente per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, risulta tuttavia dal combinato disposto degli artt. 38-46 e 8, n. 7, del Trattato che questo divieto deriva di diritto, al più tardi dopo la scadenza del periodo transitorio, dalle disposizioni del Trattato, come è stato del resto sottolineato al trentesimo 'considerando' del regolamento (CEE) n. 3796/81 (v. in tal senso sentenza 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer, Racc. pag. 1279, punti 53 e 54 della motivazione).
12 Occorre constatare poi che le misure controverse ricadono nel divieto di cui all' art. 30 del Trattato. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (v. innanzi tutto sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione), il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell' art. 30 del Trattato, comprende ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
13 Occorre tuttavia verificare se, come sostiene il governo italiano, le restrizioni di cui trattasi possano essere giustificate, in base all' art. 36 del Trattato, da motivi di tutela della salute o della vita delle persone.
14 A tal riguardo, è importante rilevare, innanzi tutto, che la direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), è stata adottata successivamente al parere motivato, emesso dalla Commissione nella presente causa, e che il termine per la sua trasposizione nell' ordinamento degli Stati membri è scaduto solo il 31 dicembre 1992.
15 La Comunità pertanto non disponeva ancora di norme comuni o armonizzate in materia di controllo sanitario del pesce nel momento in cui l' oggetto della presente controversia è stato definito dalla fase precontenziosa del procedimento.
16 Stando così le cose, spettava agli Stati membri decidere il livello al quale essi intendevano garantire la tutela della salute e della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell' ambito della Comunità (v. in particolare sentenza 19 marzo 1991, causa C-205/89, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1361, punto 8 della motivazione).
17 Ora, non è contestato che le misure nazionali di cui trattasi hanno per oggetto la tutela della salute, di modo che esse rientrano, in via di principio, nella deroga di cui all' art. 36 del Trattato.
18 Occorre tuttavia ricordare, in secondo luogo, che una normativa restrittiva degli scambi intracomunitari è compatibile con il Trattato solo nella misura in cui sia necessaria per una protezione efficace della salute e della vita delle persone e non beneficia dunque della deroga di cui all' art. 36 quando la salute e la vita delle persone possono essere tutelate con pari efficacia mediante provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari (v. in particolare sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc. pag. 613, punti 16 e 17 della motivazione).
19 Occorre quindi esaminare se le restrizioni italiane controverse rispondano al principio di proporzionalità così espresso.
20 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato ripetutamente che un doppio controllo all' importazione di prodotti, consistente nel requisito di un certificato dell' autorità competente dello Stato di spedizione attestante che la merce ha subito un trattamento destinato ad eliminare taluni parassiti e in un controllo sistematico alla frontiera in virtù del quale l' importazione è autorizzata solo dopo che le autorità sanitarie dello Stato di destinazione abbiano accertato che la merce è esente da questi stessi parassiti, supera quanto consente l' art. 36 del Trattato (v. sentenze 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Racc. pag. 3369; 7 aprile 1981, causa 132/80, United Foods, Racc. pag. 995; 17 dicembre 1981, causa 272/80, Biologische Producten, Racc. pag. 3277 e 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203).
21 Così, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il prodotto interessato ha già subito nello Stato di spedizione un controllo sanitario che offre garanzie equivalenti a quelle che risultano dal controllo all' importazione, quest' ultimo non può costituire un doppione del controllo effettuato nello Stato membro di spedizione e deve pertanto in ogni caso essere limitato alle misure destinate ad ovviare ai rischi derivanti dal trasporto o da eventuali trasformazioni posteriori al controllo effettuato all' atto della spedizione (v. sentenza United Foods soprammenzionata, punto 29 della motivazione).
22 Inoltre, la Corte ha dichiarato che, qualora la collaborazione tra le autorità degli Stati membri consenta di rendere meno complicati e meno gravosi i controlli alle frontiere, le autorità competenti in materia di controlli sanitari devono accertare se i documenti probatori rilasciati nell' ambito di tale collaborazione non creino una presunzione di conformità delle merci importate ai requisiti fissati dalla normativa sanitaria nazionale che consenta di semplificare i controlli effettuati all' atto dell' importazione (v. tra l' altro sentenza Denkavit, soprammenzionata, punto 23 della motivazione, e sentenza Commissione/Regno Unito, soprammenzionata, punto 30 della motivazione).
23 Il requisito, posto dallo Stato membro di destinazione, di un controllo sanitario di merci che hanno già costituito oggetto di un tale controllo nello Stato di spedizione e che sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dalle competenti autorità di quest' ultimo Stato, attestante che i prodotti di cui trattasi non sono pericolosi per la salute, supera quindi i requisiti di una tutela efficace della salute, di modo che le autorità dello Stato di destinazione di questi prodotti non sono legittimate ad effettuare controlli diversi da quelli per campione, al fine di assicurarsi della conformità dei documenti redatti dalle autorità dello Stato di spedizione, di prevenire le frodi e di opporsi all' entrata delle partite riconosciute non conformi.
24 Ne deriva che le autorità di uno Stato membro non possono, senza violare il principio di proporzionalità che è alla base dell' art. 36 del Trattato, assoggettare a controlli sanitari sistematici i prodotti, provenienti da altri Stati membri, che sono debitamente accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e attestante che il prodotto di cui trattasi non presenta alcun rischio per la salute.
25 A tal riguardo il governo italiano sostiene che i controlli controversi non avevano un carattere sistematico e che il consumo di pesce contenente larve di nematodi, anche devitalizzate, costituiva un rischio per la salute.
26 Per quanto riguarda il primo argomento, è sufficiente rilevare che i telegrammi, inviati il 18 luglio e il 14 settembre 1987 dal ministero italiano della Sanità ai servizi veterinari di frontiera, prevedevano il controllo sistematico all' importazione per sgombri, aringhe, salmoni e merluzzi, senza distinguere a seconda che il pesce fosse accompagnato o meno da un certificato sanitario redatto dalle competenti autorità dello Stato di spedizione del prodotto.
27 Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. tra l' altro sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, van Bennekom, Racc. pag. 3883, punto 40 della motivazione), spetta agli Stati membri dimostrare, in ciascun caso, che la loro normativa è necessaria per proteggere effettivamente gli interessi considerati dall' art. 36 del Trattato e soprattutto che la vendita del prodotto di cui trattasi crea un rischio effettivo per la salute.
28 Ora, il governo italiano non ha dimostrato che il consumo di pesce contenente larve di nematodi morte o devitalizzate a seguito di un trattamento adeguato è pericoloso per la salute umana. Infatti, il governo convenuto si è limitato a sostenere che, tenuto conto non solo del loro carattere antigienico, ma anche della loro tossicità non trascurabile, i prodotti della pesca che presentano larve rese inattive devono essere esclusi dalla commercializzazione per il consumo umano. Tale governo non ha pertanto fatto valere alcun elemento concreto tale da inficiare la tesi della Commissione, secondo cui i risultati della ricerca scientifica internazionale confermano che l' ingestione di larve di nematodi morte o devitalizzate non costituisce affatto un fattore di rischio per la salute.
29 D' altra parte, come l' avvocato generale ha rilevato al punto 29 delle sue conclusioni, il parere del Consiglio superiore della sanità italiano, menzionato dal governo italiano nella sua risposta del 13 marzo 1989 alla richiesta di osservazioni proveniente dalla Commissione, constata la necessità di un certificato attestante che il pesce "è esente da parassiti o ha subito i necessari trattamenti atti a garantire la devitalizzazione del parassita", il che presuppone che la presenza di larve morte nel pesce non pregiudica la salute.
30 Inoltre, dalla circolare del ministero italiano della Sanità 11 marzo 1992, n. 10 (GURI n. 62), avente ad oggetto lo snellimento delle modalità di controllo sanitario del pesce, risulta che le larve morte non costituiscono pericolo per la salute.
31 Stando così le cose, il governo italiano nella fattispecie non ha dimostrato che un controllo sanitario sistematico delle partite di pesce importate da altri Stati membri e debitamente accompagnate da un certificato attestante che i prodotti non sono infestati da larve vive fosse indispensabile per tutelare la salute.
32 Occorre pertanto constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato, imponendo controlli sanitari sistematici su partite di pesce importate, debitamente accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di spedizione dei prodotti e attestante che questi ultimi erano esenti da larve vive di nematodi.
33 Per quanto riguarda invece le importazioni di prodotti della pesca non accompagnati da un tale certificato, si deve riconoscere che le autorità italiane erano legittimate ad assoggettare questi prodotti a controlli sanitari al fine di verificare se la merce non presentasse alcun rischio per la salute. La censura della Commissione deve pertanto essere respinta nella parte in cui riguarda i controlli effettuati dalle autorità italiane su prodotti importati in tali condizioni.
34 Se risultava, al termine di questo controllo, che il pesce importato conteneva solo larve di nematodi morte o devitalizzate a seguito di un trattamento preliminare, le autorità italiane non potevano, senza violare il diritto comunitario, vietare l' importazione di questi prodotti né ordinare che fossero respinti o distrutti. Infatti, dai precedenti punti 28-31 della motivazione, risulta che il governo italiano nella fattispecie non ha dimostrato che tali ostacoli all' importazione di pesce contenente larve di nematodi devitalizzate fossero indispensabili per tutelare la salute.
35 Per contro, quando dai controlli effettuati su partite di pesce importate, non accompagnate da un certificato sanitario dello Stato membro di spedizione, risultava la presenza di larve di nematodi vive, le autorità italiane erano legittimate a vietare l' importazione di questi prodotti.
36 Non è infatti contestato che il consumo di pesce infettato da larve non devitalizzate comporta pericoli per la salute. Inoltre, come ha sottolineato il governo italiano, le misure meno restrittive degli scambi, proposte dalla Commissione, non sono tali da garantire una tutela efficace della salute. Pertanto, l' etichettatura destinata ad informare i consumatori della presenza di nematodi vivi nel pesce non rappresenta una soluzione soddisfacente quando si tratta, come nella fattispecie, di un prodotto che costituisce un fattore di rischio per la salute delle persone. Il divieto di consumare pesce crudo non costituisce inoltre una misura di tutela efficace della salute, in quanto la sua osservanza non può essere assicurata nella pratica. Lo stesso vale per l' obbligo, imposto ai destinatari dei prodotti di cui trattasi, di sottoporre il pesce infestato da nematodi ad un trattamento adeguato che assicuri la devitalizzazione delle larve.
37 Stando così le cose, la Repubblica italiana ha pure violato gli artt. 30 e 36 del Trattato in quanto le sue autorità hanno vietato l' importazione di partite di pesce non accompagnate da un certificato sanitario dello Stato membro di spedizione e per le quali i controlli effettuati dalle autorità italiane hanno rivelato solo la presenza di larve di nematodi morte o devitalizzate.
38 La censura della Commissione è invece infondata per quanto riguarda il divieto di importazione di pesce non accompagnato da un certificato sanitario dello Stato membro di spedizione e infestato da parassiti vivi.
Sulla direttiva 83/643/CEE
39 La direttiva 83/643/CEE, soprammenzionata, stabilisce talune norme per l' espletamento dei controlli fisici delle merci e delle formalità amministrative prescritte relativamente al passaggio delle frontiere allo scopo, come si afferma nel suo preambolo, di abbreviare i tempi di attesa alle frontiere e di garantire una maggiore fluidità dei trasporti di merci fra Stati membri (v. sentenza 20 settembre 1988, causa 190/87, Moormann, Racc. pag. 4689, punto 26 della motivazione).
40 A tal fine, l' art. 2 di questa direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i controlli e le formalità siano espletati nel minor tempo necessario ed i controlli siano effettuati mediante sondaggio, salvo in circostanze debitamente giustificate.
41 Ne deriva che misure di controllo all' importazione di merci provenienti da altri Stati membri possono superare i controlli per sondaggio solo laddove esse sono giustificate da un interesse generale quale la necessità della tutela della salute e della vita delle persone e non vanno al di là di quanto è indispensabile per raggiungere l' obiettivo perseguito.
42 Ora, dai punti 28-31 della presente sentenza risulta che il governo italiano non ha dimostrato che un controllo sanitario sistematico di partite di pesce importate da altri Stati membri e debitamente accompagnate da un certificato attestante che i prodotti non sono infestati da larve vive fosse indispensabile per la tutela della salute.
43 Occorre perciò constatare che la Repubblica italiana è venuta meno anche agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 83/643/CEE soprammenzionata imponendo controlli sanitari sistematici su partite di pesce importate, debitamente accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di spedizione dei prodotti e attestante che questi ultimi erano esenti da larve di nematodi vive.
44 La censura della Commissione deve invece esser respinta per il resto, per gli stessi motivi indicati precedentemente al punto 33.
Sull' accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia
45 L' art. 15, n. 2, dell' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, allegato al regolamento (CEE) n. 1691/73, soprammenzionato, stabilisce quanto segue:
"In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall' introdurre nuove misure aventi l' effetto di ostacolare indebitamente gli scambi".
46 Ai sensi dell' art. 20 di tale accordo,
"l' accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all' importazione, all' esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l' oro e l' argento, tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti".
47 Ne deriva che questo accordo vieta che siano adottate dalle parti contraenti nuove misure restrittive degli scambi tra gli Stati membri ed il regno di Norvegia, laddove questi ostacoli non siano indispensabili per ragioni relative in particolare alla tutela della salute.
48 Pertanto questo accordo contiene, per quanto riguarda gli scambi tra le parti contraenti, regole identiche a quelle degli artt. 30 e 36 del Trattato e non esistono nella fattispecie motivi per interpretare queste regole diversamente da detti articoli del Trattato.
49 Ora, dai punti 32, 37 e 43 della presente sentenza risulta che la Repubblica italiana ha violato il principio di proporzionalità assoggettando a controlli sanitari sistematici partite di pesce, provenienti da altri Stati membri, debitamente controllate nello Stato speditore e accompagnate da un certificato sanitario delle autorità competenti di tale Stato attestante che i prodotti erano esenti da larve di nematodi vive, nonché vietando l' importazione di partite di pesce non accompagnate da un certificato dello Stato speditore, ma per le quali dai controlli effettuati nello Stato di destinazione della merce era risultata solo la presenza di larve di nematodi morte o devitalizzate.
50 Poiché il principio di proporzionalità è anche alla base delle summenzionate disposizioni dell' accordo allegato al citato regolamento (CEE) n. 1691/73, ne deriva che la Repubblica italiana è venuta meno ancora una volta, per motivi identici a quelli sopra indicati, agli obblighi che le incombono in forza di questo regolamento, assoggettando a controlli sistematici partite di pesce già controllate in Norvegia e accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato in questo paese, attestante che il pesce era esente da larve di nematodi vive, nonché vietando l' importazione di partite di pesce, provenienti dalla Norvegia, non accompagnate da un certificato sanitario, ma contenenti solo larve di nematodi devitalizzate.
51 Per contro, per motivi identici a quelli che figurano precedentemente ai punti 33, 38 e 44, le censure della Commissione non sono fondate per quanto riguarda i controlli effettuati dalle autorità italiane sui prodotti norvegesi della pesca non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle competenti autorità della Norvegia, nonché i divieti di importazione di tali prodotti, quando dai controlli in Italia era risultata la presenza di larve di nematodi vive.
52 Da tutto quanto sopra esposto risulta che la Repubblica italiana, imponendo controlli sistematici su partite di pesce, provenienti da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, debitamente accompagnate da un certificato sanitario dello Stato speditore attestante che il prodotto era esente da larve di nematodi vive, nonché vietando l' importazione di partite di pesce, proveniente da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, non accompagnate da un certificato dello Stato speditore, quando dai controlli effettuati nello Stato di destinazione non era risultata la presenza di larve di nematodi vive, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato, della direttiva 83/643/CEE e del regolamento (CEE) n. 1691/73.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
54 Essendo la Commissione risultata solo parzialmente vincitrice, occorre che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, imponendo controlli sistematici sulle partite di pesce, provenienti da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, debitamente accompagnate da un certificato sanitario dello Stato speditore attestante che il prodotto era esente da larve di nematodi vive, nonché vietando l' importazione di partite di pesce, proveniente da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, non accompagnate da un certificato dello Stato speditore, quando dai controlli effettuati nello Stato di destinazione non era risultata la presenza di larve di nematodi vive, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri, e del regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1973, n. 1691, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni di applicazione.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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