Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carne bovina ° Aiuto all' ammasso privato ° Cumulo autorizzato con il regime delle restituzioni all' esportazione pagate in anticipo ° Istituzione di un periodo speciale per mantenere in regime di deposito doganale o di zona franca merci che hanno beneficiato di restituzioni e simultaneamente assoggettate al regime dell' ammasso privato ° Ininfluenza sul momento di inizio della decorrenza del periodo di assoggettamento al regime doganale
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 798/80, art. 11, n. 2, e n. 2267/84, art. 6, n. 2]
Massima
L' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2267/84, che prevede la concessione di un aiuto all' ammasso privato nel settore della carne bovina, deroga all' art. 11, n. 2, del regolamento n. 798/80, che fissa il periodo durante il quale le merci che possono beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione possono essere assoggettate al regime di deposito doganale ovvero di zona franca, in quanto eleva da sei a dodici mesi il periodo durante il quale le merci, oggetto di un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento n. 2267/84, possono restare simultaneamente assoggettate a uno di detti regimi doganali. Detto art. 6, n. 2, non incide, per contro, sul momento di inizio della decorrenza del periodo durante il quale il menzionato art. 11, n. 2, autorizza l' assoggettamento al regime doganale, neppure quando le operazioni di immagazzinaggio ai fini dell' aiuto all' ammasso privato non siano ancora concluse per la data, alla quale si colloca detto momento iniziale. Ne consegue che, in un' ipotesi siffatta il periodo, durante il quale delle merci oggetto di un contratto di ammasso privato possono essere assoggettate simultaneamente al regime di deposito doganale o di zona franca, scade prima di quello che l' esportatore è tenuto ad osservare ai sensi dell' ammasso privato concessogli.
Parti
Nel procedimento C-231/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Annuss GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42) e dell' art. 6, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e posteriori nel settore delle carni bovine (GU L 208, pag. 31),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Annuss GmbH & Co. KG, dall' avv. Wolfgang Ziemer, del foro di Amburgo;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali della Annuss GmbH & Co. KG e della Commissione delle Comunità europee, svolte all' udienza del 17 settembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 maggio 1991, pervenuta in cancelleria il 16 settembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, in virtù dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione del combinato disposto degli artt. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42), e 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine (GU L 208, pag. 31).
2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di un ricorso proposto dalla società Annuss (in prosieguo: la "ricorrente") contro lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: il "convenuto"), che ha preteso nei suoi confronti un rimborso di restituzioni alle esportazioni pagate in anticipo, in ragione del superamento, da parte della ricorrente, di un termine fissato dalle disposizioni comunitarie applicabili in materia.
3 In limine, occorre ricordare i termini della normativa comunitaria applicabile.
4 L' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), consente agli operatori di ottenere, su richiesta, il pagamento anticipato di un importo pari alle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli non appena le merci siano sottoposte al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine.
5 Secondo l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 798/80, l' ammissione al beneficio del pagamento anticipato delle restituzioni, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della dichiarazione di pagamento nella quale l' esportatore esprime il suo intento di assoggettare le merci al regime di deposito doganale o di zona franca, di esportarle dopo il magazzinaggio e di fruire di una restituzione. In virtù dell' art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, le merci sono sottoposte a controllo doganale alla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione di pagamento.
6 L' art. 11, n. 2, di questo regolamento dispone che il periodo durante il quale le merci possono rimanere sottoposte ad un regime di deposito doganale o di zona franca è di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
7 Del resto, la concessione dell' aiuto all' ammasso privato fissato forfettariamente in anticipo nel settore della carne bovina è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso tra l' ammassatore e il magazziniere. In forza dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 2267/84, il periodo di durata dell' ammasso è di nove, dieci, undici o dodici mesi a seconda della scelta dell' ammassatore indicata al momento della presentazione della domanda di aiuto.
8 Secondo l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 2267/84, il diritto al pagamento dell' aiuto all' ammasso privato è acquisito soltanto se l' intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l' intero periodo, mentre l' art. 7, n. 1, dello stesso regolamento consente al contraente, allo scadere di un periodo di ammasso di due mesi, di ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore alle 10 t. In un siffatto caso, l' importo dell' aiuto viene ridotto di conseguenza.
9 Il primo giorno del periodo di ammasso è quello successivo al giorno in cui terminano le operazioni di immissione in ammasso, conformemente all' art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di carni bovine (GU L 114, pag. 18), nella versione modificata con regolamento (CEE) della Commissione 22 ottobre 1982, n. 2826 (GU L 297, pag. 18).
10 Sotto la vigenza dell' art. 2, n. 4, del regolamento n. 1091/80, come emendato con regolamento (CEE) della Commissione 14 ottobre 1980, n. 2629 (GU L 270, pag. 9), gli stessi prodotti non potevano, in linea di principio, costituire oggetto di un contratto di ammasso privato ed essere sottoposti, simultaneamente, al regime di deposito doganale o di zona franca.
11 Tuttavia, tenuto conto della situazione eccezionale del mercato della carne bovina ed al fine di incentivare gli operatori a fare ricorso all' ammasso privato, la Commissione ha successivamente previsto, per un limitato periodo, una deroga al divieto di cumulo dei due regimi considerati, contemplata nell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2267/84.
12 Tenuto conto dei periodi di ammasso contrattuale, la Commissione ha ritenuto necessario prevedere, all' art. 6, n. 2, del medesimo regolamento una deroga all' art. 11, n. 2, del regolamento n. 798/80 ed elevare da sei a dodici mesi il termine durante il quale i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato potevano essere simultaneamente assoggettati al regime di deposito doganale o di zona franca.
13 Successivamente, mediante l' art. 4, n. 5, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1990, n. 3445, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato di carni bovine (GU L 333, pag. 30), detto termine è stato prorogato in modo da coprire il periodo massimo di ammasso contrattuale, più un mese.
14 Sulla base di una licenza di esportazione, la ricorrente immagazzinava cartoni di carne bovina in un deposito di restituzione in porto franco di Amburgo in vista della loro successiva esportazione. La ricorrente otteneva il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione il 3 gennaio 1985. Veniva altresì ammessa al beneficio di un aiuto all' ammasso privato in virtù di un contratto concluso per una durata di ammasso di dodici mesi.
15 In base agli atti trasmessi dal giudice nazionale, il periodo di tempo durante il quale le merci potevano restare sottoposte al regime doganale iniziava a decorrere il 10 e l' 11 novembre 1984 e in virtù dell' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2267/84, questo termine scadeva l' 11 novembre 1985, dato che il 10 novembre 1985 cadeva di domenica.
16 Siccome il contratto di ammasso privato verteva su partite di carne il cui immagazzinamento era stato concluso solo il 16 novembre 1984, il periodo di ammasso contrattualmente fissato ai fini dell' ottenimento dell' aiuto iniziava a decorrere solo il 17 novembre 1984 in forza dell' art. 8, n. 2, del regolamento n. 1091/80.
17 Una parte delle merci veniva ritirata dal deposito ed esportata verso Stati terzi prima della scadenza del periodo durante il quale le merci potevano restare sotto il regime doganale. Ciò non si verificava tuttavia per taluni cartoni che venivano presentati all' ufficio del porto franco per lo sdoganamento all' esportazione solo il 14 novembre 1985. Il convenuto pretendeva pertanto dalla ricorrente il rimborso delle restituzioni all' esportazione pagate in anticipo nella dovuta misura.
18 Dinanzi al giudice nazionale adito con la causa principale la ricorrente ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, in caso di cumulo dei due regimi considerati, il periodo di tempo durante il quale le merci potevano restare in regime di deposito doganale o di zona franca e il periodo di ammasso non dovevano essere diversi né cominciare a decorrere da momenti diversi, a pena di privare l' operatore economico della possibilità di esaurire il periodo di ammasso contrattuale.
19 Il giudice nazionale si è posto di conseguenza la questione se, nonostante la loro formulazione, fosse possibile rettificare e completare le disposizioni che fissano i periodi considerati. Ha pertanto sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se l' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2267/84 debba essere interpretato nel senso che, in deroga all' art. 11, n. 2, del regolamento 798/80, il periodo di ammasso non scade prima del termine che l' esportatore deve osservare a causa dell' aiuto all' ammasso privato accordatogli".
20 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, della normativa applicata, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazione scritte depositate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
21 Dalla formulazione stessa dell' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2267/84 emerge che la deroga portata da questa disposizione all' art. 11, n. 2, del regolamento n. 798/80 si è limitata, senza incidere sul momento di inizio, a elevare da sei a dodici mesi, il periodo durante il quale le merci, oggetto di un contratto di ammasso privato, possono essere simultaneamente assoggettate al regime di deposito doganale o di zona franca.
22 Il momento in cui questo periodo comincia a decorrere resta pertanto la data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione di pagamento sottoscritta dall' operatore, anche se le operazioni di immagazzinamento ai fini dell' aiuto all' ammasso privato non sono ancora concluse per detta data. Infatti, anche in una siffatta ipotesi, l' operatore si impegna, presentando alle autorità doganali la sua dichiarazione di pagamento, ad esportare le merci prima della scadenza di un termine il cui momento di inizio resta il medesimo.
23 Gli operatori economici non possono validamente affermare che in siffatte circostanze verrebbero ad essere privati della possibilità di esaurire il periodo contrattuale di ammasso.
24 In effetti, da un lato, la possibilità, consentita dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2267/84, di assoggettare per un periodo limitato al regime di deposito doganale o di zona franca prodotti che sono simultaneamente oggetto di un contratto di ammasso privato ha come obiettivo primario quello di incentivare gli operatori a ricorrere all' ammasso privato, e non già di esaurirne, in tutte le circostanze, la durata massima. Dall' art. 5, n. 1, del regolamento n. 2267/84, emerge che l' operatore è autorizzato ad ammassare le merci per un una durata che egli stesso può fissare in nove, dieci, undici o dodici mesi.
25 Dall' altro, l' art. 7, n. 1, del medesimo regolamento fissa una deroga all' obbligo dell' operatore di rispettare l' integralità della durata dell' ammasso contrattuale inizialmente convenuta autorizzando l' interessato, a partire dalla scadenza di un periodo di ammasso di due mesi, a ritirare dal deposito in tutto o in parte il quantitativo di carne sotto contratto.
26 Nessun mutamento interviene nelle considerazioni che precedono in conseguenza del fatto che successivamente, l' art. 4, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 3445/90, ha prorogato, in modo da coprire il periodo massimo di ammasso contrattuale maggiorato di un mese, il termine durante il quale le merci oggetto di un contratto di ammasso privato possono essere simultaneamente assoggettate al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione.
27 A questo proposito è infatti sufficiente rilevare che, anche sotto l' impero di questa nuova disposizione, il momento in cui comincia a decorrere il termine fissato ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione resta la data dell' accettazione della dichiarazione di pagamento.
28 La questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo va pertanto risolta dichiarando che in un caso, come quello di cui alla causa principale, l' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2267/84, deve essere interpretato nel senso che il periodo, durante il quale le merci che costituiscono oggetto di un contratto di ammasso privato possono essere simultaneamente assoggettate al regime di deposito doganale o di zona franca scade prima del termine che l' esportatore è tenuto ad osservare nel contesto dell' aiuto all' ammasso privato concessogli.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 27 maggio 1991, dichiara:
In un caso come quello di cui alla causa principale, l' art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1984, n. 2267, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine, dev' essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale le merci che costituiscono oggetto di un contratto di ammasso privato possono essere simultaneamente assoggettate al regime di deposito doganale o di zona franca scade prima del termine che l' esportatore è tenuto ad osservare nel contesto dell' aiuto all' ammasso privato concessogli.
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