Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Sistema di autorizzazioni d' importazione ° Divieto ° Carattere puramente formale del sistema ° Irrilevanza ° Eventuale giustificazione tratta dell' art. 36 ° Vigenza di norme comunitarie che istituiscono procedimenti di controllo armonizzato ° Inapplicabilità dell' art. 36
[Trattato CEE, artt. 30 e 36; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 805/68 e 827/68; direttiva del Consiglio 77/504/CEE; decisione della Commissione 88/124/CEE]
2. Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Mantenimento in vigore di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario ° Giustificazione tratta dall' esistenza di prassi amministrative che garantiscono l' applicazione del Trattato ° Inammissibilità
Massima
1. L' art. 30 del Trattato, le cui disposizioni sono state espressamente riprodotte nei regolamenti (CEE) n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e n. 827/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell' allegato II del Trattato, osta all' applicazione, nei rapporti intracomunitari, di una normativa nazionale che imponga tuttora, sia pure solo come formalità, la condizione di licenza d' importazione o di altra simile condizione. Qualora siano state emanate norme comunitarie che istituiscono procedimenti di controllo armonizzato, l' eccezione prevista dall' art. 36 del Trattato per ragioni di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali non può essere invocata per giustificare, sia pure provvisoriamente, il mantenimento in vigore di una siffatta normativa e gli opportuni controlli devono essere effettuati unicamente nell' ambito stabilito dalle norme comunitarie.
2. L' incompatibilità di una normativa nazionale con disposizioni comunitarie, anche direttamente efficaci, può essere eliminata definitivamente solo mediante disposizioni interne di carattere vincolante aventi la stessa portata giuridica di quelle da modificare. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valide adempimento degli obblighi imposti dal Trattato.
Parti
Nella causa C-235/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente con domicilio eletto presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, assoggettando tutte le importazioni di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina ad un' autorizzazione e a varie condizioni restrittive, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in base all' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, assoggettando tutte le importazioni di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina ad un' autorizzazione ed a varie condizioni restrittive, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827, relativo all' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell' allegato II del Trattato (GU L 151, pag. 16), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206, pag. 8), e della decisione della Commissione 21 gennaio 1988, 88/124/CEE, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU L 62, pag. 32).
2 La Commissione sostiene che il requisito di un' autorizzazione di importazione costituisce un ostacolo frapposto agli scambi intracomunitari e che le restrizioni imposte dall' Irlanda, le quali non possono essere giustificate da ragioni di polizia veterinaria, non rispettano le norme zootecniche fissate dalla normativa comunitaria.
3 L' Irlanda riconosce che la sua normativa non è conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere adattata affinché sia raggiunta siffatta conformità. Sostiene però che, in attesa dell' adozione dei necessari provvedimenti d' attuazione, questa normativa funziona, di fatto, conformemente al diritto comunitario, il quale ammette misure nazionali di controllo zootecnico e veterinarie, e che in pratica si è tenuto conto di tutti i rilievi formulati dalla Commissione nel parere motivato.
4 L' argomento dell' Irlanda non può essere accolto.
5 In primo luogo, l' art. 30 del Trattato, le cui disposizioni sono state espressamente riprodotte nei regolamenti nn. 805/68, e 827/68 osta all' applicazione, nei rapporti intracomunitari, di una normativa nazionale che imponga tuttora, sia pure solo come formalità, la condizione di licenze di importazione o altra simile condizione (sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203). A questo proposito, l' eccezione prevista dall' art. 36 del Trattato per ragioni di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali non può essere invocata per giustificare, sia pure provvisoriamente, il mantenimento in vigore di una siffatta normativa allorché direttive comunitarie dispongono l' armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela della salute degli uomini e degli animali e approntano procedimenti di controllo della loro osservanza (sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Racc. pag. 3369, punto 14 della motivazione).
6 Qualora siano intervenute norme comunitarie che istituiscono procedimenti di controllo armonizzato, gli appropriati controlli devono essere effettuati unicamente nell' ambito stabilito da dette norme.
7 Per quanto riguarda la specie bovina, queste misure di armonizzazione sono state adottate, in particolare, con la direttiva 77/504 e relative decisioni di attuazione dalla Commissione, tra cui la decisione 88/124, e con la direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54), e, successivamente, con la direttiva del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194, pag. 10).
8 Per quanto riguarda la specie suina, norme di analoga natura hanno, manifestamente, armonizzato i controlli zootecnici e veterinari. Esse figurano in particolare nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382, pag. 36), e nella direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/429/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224, pag. 62). Le date limite di entrata in vigore di queste misure sono successive alla scadenza del termine fissato dal parere motivato della Commissione e questa, del resto, non invoca nel presente ricorso le misure stesse. Il governo irlandese, però, il quale riconosce che la sua normativa deve essere modificata per sostituire il regime delle autorizzazioni di importazione con un sistema di certificati conforme alle direttive e decisioni comunitarie, non dimostra, né sostiene espressamente, che questa normativa, nella parte in cui riguarda le importazioni di sperma di animali della specie suina, potesse rientrare, prima della definitiva entrata in vigore delle disposizioni di armonizzazione, nell' eccezione prevista dall' art. 36 del Trattato.
9 In secondo luogo, l' incompatibilità della normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, anche direttamente efficaci, può essere eliminata definitivamente solo mediante disposizioni interne di carattere vincolante, aventi la stessa portata giuridica di quelle da modificare.
10 Secondo la costante giurisprudenza della Corte relativa all' attuazione delle direttive, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).
11 Di conseguenza, l' Irlanda, la quale non contesta che la sua normativa nazionale deve essere modificata perché contrastante con le disposizioni comunitarie invocate dalla Commissione, non può sottrarsi, neppure provvisoriamente, ai suoi obblighi invocando allo stesso tempo ragioni generali di natura sanitaria e l' attuazione di una determinata prassi amministrativa assertivamente conforme a dette disposizioni.
12 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempimento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. L' Irlanda è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Assoggettando le importazioni di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina ad un' autorizzazione ed a varie condizioni restrittive, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827, relativo all' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell' allegato II del Trattato, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e della decisione della Commissione 21 gennaio 1988, 88/124/CEE, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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