Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di semplici prassi amministrative
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima
Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell' art. 189 del Trattato.
Parti
Nella causa C-236/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva, e in particolare, del suo art. 6, nonché in forza del Trattato CEE.
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in base all' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54, in prosieguo: la "direttiva"), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e, in particolare, del suo art. 6, nonché in forza del Trattato CEE.
2 A tenore dell' art. 6 della direttiva: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione".
3 La Commissione sostiene che, in ragione del carattere vincolante delle direttive, l' Irlanda era tenuta ad adottare le disposizioni necessarie per trasporre detta direttiva 87/328 nella propria normativa interna.
4 L' Irlanda riconosce che le disposizioni di legge necessarie per dare efficacia alla direttiva non sono state ancora adottate. Sostiene però che nell' attesa dell' adozione delle dette disposizioni, le norme dettate dalla direttiva sono in pratica rispettate.
5 La tesi avanzata dall' Irlanda non può essere accolta.
6 Si deve infatti ricordare che, come dichiarato dalla Corte nella sua costante giurisprudenza relativa all' attuazione delle direttive, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).
7 Di conseguenza, l' Irlanda, la quale non contesta di dover adottare le misure legislative necessarie alla trasposizione della direttiva nella sua normativa interna, non può sottrarsi, neppure provvisoriamente, a questo obbligo invocando l' attuazione di una determinata prassi amministrativa assertivamente conforme alle norme stabilite dalla direttiva.
8 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempimento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. L' Irlanda è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non adottando le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva ed in particolare del suo art. 6 nonché a norma del Trattato CEE.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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