Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Intervento ° Mantenimento dinanzi alla Corte dello status di parte interveniente acquisito nel procedimento dinanzi al Tribunale
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 49)
2. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione malattia ° Spese mediche ° Massimali di rimborso ° Ammissibilità
(Statuto del personale, art. 72, n. 1)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Mezzi ° Mezzo diretto contro un elemento della motivazione della sentenza ultroneo rispetto al dispositivo ° Motivo inefficace
Massima
1. Dall' art. 49, dello Statuto CEE della Corte di giustizia emerge che le parti intervenienti dinanzi al Tribunale sono considerate quali parti dinanzi al detto giudice. Nel caso in cui la sentenza del Tribunale sia oggetto di impugnazione, trova pertanto applicazione nei loro confronti l' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, con conseguente esonero dall' obbligo di presentazione di nuova istanza d' intervento dinanzi alla Corte ai sensi degli artt. 93 e 123 del medesimo regolamento di procedura.
2. L' art. 72, n. 1, dello Statuto, laddove prevede che il funzionario, il coniuge e le altre persone a carico sono coperti contro i rischi di malattia nei limiti dell' 80% delle spese sostenute, massimale elevato, in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, all' 85% per talune prestazioni, fissa la percentuale massima di rimborso cui hanno diritto il dipendente ed i propri familiari che beneficino della copertura del regime comune di assicurazione malattia. Per il resto, la detta disposizione affida alle istituzioni il compito di fissare di comune accordo i massimali di rimborso nell' ambito di una regolamentazione di copertura senza prescrivere loro livelli minimi di rimborso.
3. Nell' ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, un mezzo diretto contro un elemento ultroneo della motivazione della sentenza del Tribunale, il cui dispositivo sia sufficientemente fondato in diritto su altri elementi della motivazione, deve essere respinto.
Parti
Nel procedimento C-244/91 P,
Giorgio Pincherle, rappresentato dall' avv. Giuseppe Marchesini, del foro di Vicenza, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
sostenuto da
Unione sindacale Euratom Ispra (USEI),
Sindacato ricerca dell' Unione italiana del lavoro (UIL),
Sindacato ricerca della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Sindacato ricerca della Confederazione italiana dei sindacati liberi (CISL),
tutti rappresentati dall' avv. Giuseppe Marchesini,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 12 luglio 1991 nella causa T-110/89, Giorgio Pincherle contro Commissione delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 settembre 1991, il signor Pincherle ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CEEA e CECA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 12 luglio 1991 nella causa T-110/89, Giorgio Pincherle/Commissione (Racc. pag. II-635), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso presentato dal medesimo contro talune decisioni dell' ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia dei dipendenti delle Comunità europee.
2 Come accertato dal Tribunale (punti 1-6 della motivazione della sentenza), il signor Pincherle è capo della divisione "Statuto" della Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. Nella sua qualità di dipendente è iscritto al regime comune di assicurazione malattia dei dipendenti delle Comunità europee. Poiché i figli proseguono i loro studi in Italia ove anche il coniuge soggiorna per periodi di una certa durata, egli ha dovuto sostenere talune spese mediche in tale paese.
3 Nel corso del 1988 il signor Pincherle richiedeva all' ufficio liquidatore di Bruxelles il rimborso di tali prestazioni. Il detto ufficio, applicando i massimali di rimborso previsti all' allegato I della normativa sulla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la "regolamentazione di copertura"), decideva di rimborsare alcune delle dette prestazioni solamente a concorrenza, rispettivamente, del 29, 38, 43, 63 e 66%, come risulta dalle schede di liquidazione dell' 8 giugno e del 10 e 23 agosto 1988.
4 Il signor Pincherle, ritenendo tali percentuali insufficienti e discriminatorie, presentava, con nota del 13 ottobre 1988, registrata il 19 ottobre successivo, reclamo dinanzi all' amministrazione ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Tale reclamo veniva respinto dal comitato di gestione del regime comune che, con parere 23 febbraio 1989, n. 1/89, confermava i provvedimenti adottati dall' ufficio liquidatore.
5 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l' 8 maggio 1989 e rimesso al Tribunale il 15 novembre successivo, il signor Pincherle, facendo valere l' illegittimità dei massimali di rimborso fissati nella regolamentazione di copertura, chiedeva l' annullamento dei provvedimenti di rimborso contestati.
6 Il signor Pincherle sosteneva l' illegittimità dei massimali di rimborso stabiliti, sotto forma di somme forfettarie, dalla detta regolamentazione, sulla base di un duplice ordine di motivi.
7 In primo luogo, tali percentuali avevano fatto sì che, nel suo caso, le spese sostenute gli fossero rimborsate solo parzialmente in misura nettamente inferiore alla percentuale di rimborso dell' 80 o 85% di cui all' art. 72 dello Statuto.
8 Per quanto attiene all' art. 8, n. 1, della regolamentazione di copertura, che prevede la possibilità del rimborso speciale qualora le spese sostenute riguardino cure prestate in un paese in cui il costo delle cure mediche sia particolarmente elevato, il signor Pincherle sottolineava di non poter limitare il danno derivante dall' insufficienza dei massimali di rimborso. A suo parere, l' art. 8, n. 1, non poteva riguardare, infatti, le prestazioni mediche fornite in Europa.
9 Il ricorrente faceva valere, in secondo luogo, che i massimali di rimborso si ponevano in contrasto con il principio di non discriminazione sul quale si fondano le disposizioni del titolo V dello Statuto (trattamento economico e benefici sociali del funzionario). Sulla base di tale principio, i dipendenti delle varie istituzioni avrebbero diritto a prestazioni previdenziali uguali, indipendentemente dal luogo in cui vengono prestate le cure mediche.
10 Il Tribunale ha considerato i due motivi di illegittimità dei massimali di rimborso, dedotti dal ricorrente, quali altrettanti mezzi.
11 Per quanto riguarda la compatibilità dei massimali con l' art. 72 dello Statuto, il Tribunale ha rilevato, ai punti 25-27 della motivazione della sentenza, che l' art. 72 fissa unicamente limiti massimi di rimborso e non obbliga quindi l' amministrazione comunitaria a effettuare i rimborsi nella misura dell' 80 o 85% delle spese sostenute. Il Tribunale riteneva peraltro che lo scarto tra le percentuali delle spese mediche rimborsate al signor Pincherle sulla base dei massimali di rimborso e i detti limiti massimi non potesse essere considerato eccessivo, in quanto dalle schede di liquidazione prodotte in giudizio risultava che, in quindici casi su venti, i rimborsi erano stati effettuati nella misura dell' 80 o 85%. Il Tribunale aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l' art. 8 della regolamentazione comune poteva applicarsi alle prestazioni mediche effettuate in paesi europei subordinatamente alla presentazione di previa domanda.
12 Per quanto attiene al secondo argomento, relativo alla violazione del principio di uguaglianza, il Tribunale rilevava, ai punti 39-42 della motivazione della sentenza, che da tale principio non derivasse per la Commissione l' obbligo di porre immediatamente fine ad una situazione di disparità tra i beneficiari del regime comune di assicurazione malattia, bensì unicamente l' obbligo di concertarsi con le altre istituzioni al fine di un' adeguata revisione del sistema. Una violazione del principio di parità di trattamento avrebbe potuto essere affermata solamente laddove la Commissione avesse indugiato nell' adottare provvedimenti. Considerato che il comitato di gestione del regime comune aveva avviato i lavori ai fini della revisione della regolamentazione di copertura già nel 1987, che nel parere n. 3/89 del 23 febbraio 1989 aveva proposto di introdurre meccanismi correttori per talune prestazioni i cui onorari sono espressi in lire italiane, e che tali lavori erano sfociati, il 1 gennaio 1991, nella revisione della regolamentazione di copertura, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse dato prova, tenuto conto dell' esigenza di garantire l' equilibrio finanziario del regime e della necessità di concertarsi con le altre istituzioni, della diligenza necessaria per eliminare le disparità tra i beneficiari del regime di copertura.
13 Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
Sull' intervento
14 L' 11 dicembre 1991, l' Unione sindacale Euratom Ispra, il Sindacato ricerca della Confederazione generale italiana del lavoro, il Sindacato ricerca dell' Unione italiana del lavoro e il Sindacato ricerca della Confederazione italiana dei sindacati liberi, parti intervenute nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, hanno presentato, ai sensi dell' art. 115 del regolamento di procedura della Corte, una comparsa a sostegno delle conclusioni formulate dal ricorrente nel giudizio di secondo grado.
15 Atteso che il deposito di tale comparsa è stato accettato dalla cancelleria della Corte, la Commissione ne deduce che la cancelleria ha considerato le parti intervenute dinanzi al Tribunale alla stregua di parti del relativo procedimento con conseguente applicabilità nei loro confronti dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, a termini del quale "ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell' atto d' impugnazione". La Commissione contesta tale interpretazione. I sindacati soprammenzionati non sarebbero pienamente legittimati a presentare una comparsa di risposta dinanzi alla Corte, in quanto occorrerebbe una relativa autorizzazione espressa. La Commissione chiede conseguentemente alla Corte di respingere le comparse di risposta, salvoché essa non intenda ammettere, con decisione espressa, l' intervento dei sindacati a sostegno del ricorso.
16 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 49, nn. 1 e 2, prima frase, dello Statuto CEE della Corte, l' impugnazione può essere proposta, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale. L' ultima frase del n. 2 della disposizione medesima precisa, poi, che "le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente". La limitazione introdotta dalla seconda frase dell' art. 49, n. 2, è necessaria solamente in quanto il termine "parte" di cui alla prima frase del medesimo n. 2 ricomprende gli intervenienti dinanzi al Tribunale. Dall' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia emerge, quindi, che gli intervenienti dinanzi al Tribunale sono considerati quali parti dinanzi al detto giudice. Il menzionato art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte trova pertanto applicazione nei loro confronti, con conseguente esonero dall' obbligo di presentazione di nuova istanza d' intervento dinanzi alla Corte ai sensi degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura.
17 L' eccezione di irricevibilità della Commissione dev' essere, quindi, respinta.
Sul ricorso
18 Nel ricorso il signor Pincherle formula una serie di censure in ordine al ragionamento sulla base del quale il Tribunale ha respinto l' argomento da lui dedotto al fine di dimostrare l' illegittimità dei massimali di rimborso. Tali censure saranno riunite in due distinti gruppi che saranno considerati come mezzi a sostegno del ricorso.
Sul primo mezzo: le censure relative all' affermazione del Tribunale secondo cui i massimali di rimborso fissati dalla regolamentazione di copertura sono conformi all' art. 72 dello Statuto
19 Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i massimali di rimborso fissati nella regolamentazione di copertura non fossero in contrasto con l' art. 72 dello Statuto. Le percentuali di rimborso comprese tra il 29 e il 66%, risultanti nella specie dall' applicazione dei massimali medesimi, presenterebbero, infatti, uno scarto eccessivo rispetto alle percentuali dell' 80 o 85% previste dall' art. 72.
20 Il ricorrente contesta, inoltre, al Tribunale di aver preso in considerazione, nel pronunciarsi sulla conformità con l' art. 72 dello Statuto dei massimali di rimborso contestati, tutti i rimborsi indicati sulle schede di liquidazione prodotte in giudizio, laddove il ricorso verteva solamente su alcuni di essi.
21 Il ricorrente sostiene, infine, che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l' art. 8, n. 1, della regolamentazione comune sotto un duplice profilo. In primo luogo, l' applicazione di tale disposizione sarebbe esclusa per i paesi europei. In secondo luogo, non sarebbe subordinata alla presentazione di una previa domanda da parte dell' interessato.
22 Si deve ricordare che l' art. 72, n. 1, dello Statuto prevede che il funzionario, il coniuge e le altre persone a carico sono coperti contro i rischi di malattia nei limiti dell' 80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità; tale massimale è elevato all' 85% per talune prestazioni.
23 La detta disposizione fissa la percentuale massima di rimborso cui hanno diritto il dipendente ed i propri familiari che beneficiano della copertura del regime comune. Per il resto, essa affida alle istituzioni il compito di fissare di comune accordo i massimali di rimborso nell' ambito di una regolamentazione di copertura senza prescrivere loro livelli minimi di rimborso.
24 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che alle istituzioni non potesse essere imputata, per aver stabilito massimali che hanno determinato nella specie rimborsi compresi tra il 29 e il 66%, la violazione dell' art. 72 unicamente in base al rilievo che tali percentuali si discosterebbero in misura eccessiva dalle percentuali massime di rimborso dell' 80 e 85% di cui al medesimo art. 72.
25 Ciò premesso, è irrilevante il fatto che il Tribunale abbia poi constatato che tre quarti dei rimborsi indicati nelle schede di liquidazione nn. 71 e 72 raggiungessero le percentuali dell' 80 e 85% previste dall' art. 72 dello Statuto. Parimenti, non riveste importanza l' interpretazione data dal Tribunale all' art. 8, n. 1, della regolamentazione di copertura. Trattandosi di elementi inseriti ad abundantiam nella motivazione, le censure formulate al riguardo dal ricorrente nei loro confronti non possono determinare l' annullamento della sentenza del Tribunale: essi restano irrilevanti. Non occorre quindi approfondirne l' esame.
26 Il primo mezzo dev' essere quindi interamente respinto.
Sul secondo mezzo: il difetto di pertinenza degli adeguamenti intervenuti successivamente ai fatti di cui è causa, e l' omessa considerazione di prove essenziali nell' ambito dell' esame del rispetto del principio di parità di trattamento
27 Il signor Pincherle formula due censure avverso l' affermazione del Tribunale secondo cui non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento. In primo luogo, il Tribunale, basandosi sulla revisione della regolamentazione di copertura entrata in vigore nel 1991, avrebbe preso in considerazione elementi di fatto successivi ai fatti di causa. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe trascurato taluni elementi di prova dedotti dal ricorrente, vale a dire:
° due relazioni del comitato di gestione della cassa malattia del 30 giugno 1987 e del 30 giugno 1988 che evidenzierebbero l' esistenza nel 1987 di una situazione di assoluta disparità;
° la relazione del comitato locale del personale di Ispra del 3 giugno 1983, redatta sulla base di elementi raccolti nel 1982, che avrebbe già evidenziato l' inadeguatezza all' epoca dei rimborsi concessi per prestazioni effettuate in Italia e denunciato la discriminazione che ne derivava per i membri del personale delle istituzioni comunitarie.
28 Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il principio di parità di trattamento non imponesse alla Commissione l' obbligo di porre rimedio ad una situazione discriminatoria dal momento in cui questa fosse stata accertata, bensì l' obbligasse solamente a dar prova di diligenza al fine di giungere ad una revisione della regolamentazione di cui trattasi in considerazione del costo delle prestazioni mediche nei vari Stati membri della Comunità.
29 Il Tribunale ne ha dedotto che vi sarebbe stato vizio di natura tale da inficiare la legittimità dei provvedimenti di rimborso solamente laddove fosse stata accertata, al momento dell' adozione dei provvedimenti medesimi, la mancanza di diligenza da parte della Commissione nel compiere quanto necessario affinché fosse posto rimedio alle disparità esistenti.
30 Dai punti 41 e 42 della sentenza impugnata emerge implicitamente che il Tribunale ha ritenuto che una siffatta mancanza di diligenza non fosse stata acclarata. E' quindi irrilevante il fatto che il Tribunale abbia poi osservato che le iniziative avviate anteriormente ai provvedimenti impugnati hanno portato, successivamente all' adozione dei provvedimenti medesimi, ad una revisione della regolamentazione di copertura.
31 La censura del ricorrente, essendo diretta contro un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione della sentenza del Tribunale, dev' essere quindi respinta in quanto irrilevante.
32 Il ricorrente censura, in secondo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la diligenza della Commissione nel porre rimedio alle disparità esistenti nei rimborsi, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione due relazioni della cassa malattia rispettivamente del 1987 e del 1988 nonché la relazione del comitato locale del personale di Ispra del 1983. Secondo il ricorrente, l' omessa considerazione di tali elementi di prova avrebbe viziato la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla diligenza della Commissione.
33 E' sufficiente rilevare al riguardo che non risulta acclarato che il Tribunale non abbia preso in esame le dette relazioni.
34 Il secondo mezzo dev' essere quindi interamente respinto.
35 Atteso che nessuno dei mezzi dedotti dal signor Pincherle merita accoglimento, il ricorso dev' essere respinto.
36 Gli interventi dell' Unione sindacale Euratom Ispra, del Sindacato ricerca della Confederazione generale italiana del lavoro, del Sindacato ricerca dell' Unione italiana del lavoro, e del Sindacato ricerca della Confederazione italiana dei sindacati liberi, diretti a sostegno delle conclusioni del ricorrente, devono essere parimenti interamente respinti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell' art. 70 del regolamento di procedura della Corte, nelle cause promosse da dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122 del citato regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti contro sentenze del Tribunale di primo grado. Dall' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, risulta, anzitutto, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, inoltre, che, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Peraltro, ai sensi dell' art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai dipendenti, che le spese vengano ripartite fra le parti, "nella misura richiesta dall' equità".
38 Atteso che tutti i mezzi del ricorrente e dei quattro sindacati intervenuti a suo sostegno sono stati respinti in entrambi i gradi di giudizio, l' art. 122, secondo comma, non può trovare applicazione, con conseguente condanna del signor Pincherle, dell' Unione sindacale Euratom Ispra, del Sindacato ricerca della Confederazione generale italiana del lavoro, del Sindacato ricerca dell' Unione italiana del lavoro e del Sindacato ricerca della Confederazione italiana dei sindacati liberi a sostenere ciascuno le proprie spese e in solido quelle della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente e gli intervenienti sosterranno ciascuno le proprie spese e in solido quelle della Commissione.
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