Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Risorse proprie delle Comunità europee ° Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione ° "Errore delle autorità competenti medesime" ° "Errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore" ° Debitore che ha "osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente" ° Nozioni
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
2. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ° "Situazione particolare" ° Circostanze che non implicano "né simulazione né negligenza manifesta" dell' interessato ° Nozioni
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]
Massima
1. L' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, che subordina a tre condizioni la possibilità, per le autorità competenti, di non procedere al recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, dev' essere interpretato alla luce delle seguenti considerazioni.
Un' informazione doganale errata fornita ad un operatore economico diverso dal debitore da parte delle autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità competente al recupero non costituisce, in mancanza di un regolamento comunitario che garantisca che siffatta informazione abbia la stessa portata giuridica in tutti gli Stati membri, un "errore delle autorità competenti medesime". Per contro, sussiste errore delle autorità competenti al recupero ai sensi di detta disposizione qualora tali autorità, malgrado il numero e l' importanza delle importazioni effettuate dal debitore, non abbiano sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci in questione, mentre un raffronto tra la voce doganale dichiarata e la designazione espressa delle merci secondo quanto disposto dalla nomenclatura consentiva di scoprire l' errata classificazione doganale.
Per stabilire se vi sia stato "un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza da lui dimostrata. A questo proposito, si deve precisare:
° vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere se era necessario adottare, tenuto conto delle divergenze tra i vari Stati membri per quanto attiene alla classificazione doganale di una merce, un regolamento che chiarisse definitivamente la voce doganale nella quale la merce andasse classificata;
° anche un operatore economico sperimentato può considerare esatte le sue dichiarazioni in dogana, qualora si sia basato, per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un' informazione doganale emessa dalle autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' autorità competente al recupero a una società che appartiene allo stesso gruppo del debitore e qualora la classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana non sia stata contestata durante un periodo relativamente lungo dalle autorità competenti;
° l' obbligo della diligenza dell' operatore economico interessato dev' essere considerato adempiuto qualora questi non avesse alcun dubbio, tenuto conto dell' esistenza di un' informazione doganale fornita a una società appartenente allo stesso gruppo del debitore, sull' esattezza della classificazione doganale della merce di cui trattasi;
° spetta al giudice nazionale accertare se, alla luce di tale interpretazione, siano stati soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità da parte del debitore dell' errore che ha comportato la mancata riscossione dei dazi, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
L' obbligo secondo il quale il debitore deve avere "osservato", per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana, "tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente" dev' essere considerato adempiuto qualora l' operatore economico abbia dichiarato in buona fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata, quando questa era indicata chiaramente ed espressamente con la designazione delle merci di cui trattasi, cosicché le autorità doganali competenti avrebbero dovuto determinare subito e senza ambiguità la mancanza di corrispondenza con la voce doganale corretta.
2. L' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, che prevede la possibilità, da parte delle autorità a ciò competenti, di procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano né simulazione né manifesta negligenza da parte dell' interessato, dev' essere interpretato alla luce delle seguenti considerazioni.
Il fatto che un operatore economico si sia basato su un' informazione errata fornita a una società appartenente allo stesso gruppo del debitore da parte di un' autorità doganale competente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità doganale competente al recupero può costituire una situazione particolare ai sensi di detto articolo.
E' compito del giudice nazionale accertare se siano soddisfatte tutte le altre condizioni alle quali è subordinata l' applicazione del precitato art. 13, vale a dire la mancanza di negligenza manifesta e di simulazione, nonché l' osservanza delle norme procedurali. A questo proposito, si deve precisare che la rilevabilità dell' errore, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, di modo che le condizioni di tale disposizione del regolamento (CEE) n. 1430/79 devono essere valutate alla luce di quelle di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79.
Parti
Nel procedimento C-250/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d' instance du septième arrondissement di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hewlett Packard France
e
Directeur général des douanes,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1) e, in via subordinata, dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruhl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Hewlett Packard France, dall' avv. Fabrice Goguel, del foro di Parigi,
° per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Jean-Louis Falconi, segretario agli Affari esteri, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e Virginia Melgar, funzionaria statale messa a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Hewlett Packard France, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Louis Falconi, in qualità di agente, assistito dalla signora Odile Gonthier, ispettore capo presso la direzione generale delle dogane, ufficio contenzioso, e della Commissione, all' udienza del 17 settembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 settembre 1991, rettificata con sentenza 22 ottobre 1991, pervenute in cancelleria rispettivamente il 7 e il 30 ottobre 1991, il Tribunal d' instance du septième arrondissement di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1) e, in via subordinata, dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una causa tra la Hewlett Packard France (in prosieguo: la "HP-France") e l' amministrazione doganale francese.
3 La HP-France importava in Francia, tra il 1986 e il 1988, tastiere per calcolatori elettronici provenienti da Singapore. Fondandosi su un' informazione doganale vincolante rilasciata il 23 gennaio 1985 dall' Oberfinanzdirektion Muenchen (direzione centrale delle Finanze di Monaco di Baviera) alla controllata tedesca della Hewlett Packard, la HP-France, ai fini dell' immissione in libera pratica in Francia, dichiarava dette merci sotto la voce doganale 84.55 C, corrispondente a pezzi staccati di calcolatori elettronici.
4 I prodotti compresi sotto detta voce doganale beneficiavano di una sospensione dei dazi doganali, come previsto dall' allegato II al regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1985, n. 3599, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1986, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 352, pag. 1). Di conseguenza, la HP-France veniva esentata dal pagamento dei dazi corrispondenti.
5 Successivamente a detta esenzione, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direzione nazionale delle informazioni e delle indagini doganali) (in prosieguo: la "DNRED"), con verbale 24 maggio 1984 notificato alla HP-France, constatava un' infrazione alla normativa doganale per "falsa dichiarazione in merito alla voce da applicare, comportante la riscossione dei dazi elusi". Secondo le autorità doganali francesi, le tastiere importate costituivano "unità" di elaborazione appartenenti alla voce doganale 84.53 B. Le merci poste sotto tale voce beneficiavano anch' esse di una sospensione doganale dei dazi, nel limite però di un massimale tariffario annuale. Essendo stato raggiunto tale limite nel 1986, le autorità doganali promuovevano per le importazioni effettuate dalla HP-France nel 1986 una procedura di recupero sottomettendole a dazi doganali con aliquota del 4,5%. I dazi dovuti ammontavano a 1 402 870 FF, cui si aggiungevano 260 933 FF, a titolo di imposta sul valore aggiunto.
6 Con lettere 21 febbraio 1990 e 26 giugno 1990, la HP-France chiedeva alle dogane francesi l' esonero da ogni sanzione e la trasmissione del proprio fascicolo alla Commissione delle Comunità europee per ottenere, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, una decisione di non procedere al recupero.
7 In mancanza di risposta da parte delle autorità doganali francesi, la HP-France ricorreva dinanzi al Tribunal d' instance du septième arrondissement di Parigi per ottenere l' annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda di non procedere al recupero dei dazi di cui trattasi. Detto tribunale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se, dato che risulta che le tastiere per calcolatori elettronici importate dalla società Hewlett Packard avrebbero dovuto essere dichiarate sotto la voce 84.53, le circostanze fatte valere dalla società interessata nel caso di specie, e segnatamente:
° l' esistenza di una decisione della direzione delle Finanze di Monaco di Baviera, che classifica erroneamente tali merci sotto la voce 84.55;
° l' assenza di qualunque obiezione da parte delle dogane francesi fondata sul raffronto tra la voce dichiarata e la denominazione commerciale figurante in modo perfettamente esplicito nelle dichiarazioni,
consentano alla società Hewlett Packard di godere del non recupero a posteriori dei dazi controversi, in applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 o, in subordine, dell' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, e successive modifiche".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 A titolo preliminare, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, quest' ultima non è competente, in sede di applicazione dell' art. 177 del Trattato, ad applicare norme comunitarie a un caso particolare e a risolvere così la controversia principale. La Corte può tuttavia, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, ricavare dal testo della questione pregiudiziale formulata gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (sentenza 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson, Racc. pag. I-467, punto 9 della motivazione).
10 Si deve pertanto considerare che con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale mira a stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste dall' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 o, in subordine, dall' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, qualora una società si basi, ai fini della classificazione doganale di una merce, su un' informazione doganale errata fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo della società debitrice dalle autorità doganali competenti di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' autorità competente per il recupero dei dazi doganali, quando quest' ultima non ha formulato alcuna obiezione rispetto a siffatta classificazione doganale.
Sull' interpretazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79
11 L' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 dispone che
"Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente".
12 Tale disposizione subordina a tre condizioni la possibilità, per le autorità competenti, di non procedere al recupero. Ciò significa che, qualora tutte queste condizioni vengano soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (v. sentenze 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, Racc. pag. I-3277, punto 12 della motivazione, e 22 ottobre 1987, causa 341/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 22 della motivazione).
13 Tali condizioni sono le seguenti:
° i diritti non sono stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime;
° il debitore ha agito in buona fede, vale a dire non ha potuto scoprire l' errore commesso dalle autorità competenti;
° il debitore ha osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana.
Per quanto riguarda l' errore delle autorità competenti
14 La questione sollevata dal giudice nazionale mira ad accertare se si possa considerare "errore delle autorità competenti medesime", da un lato, un errore che non è stato commesso dalle autorità doganali competenti per il recupero, ma da quelle di un altro Stato membro che hanno fornito un' informazione doganale errata a una società appartenente allo stesso gruppo del debitore e, dall' altro, il fatto che le autorità competenti per procedere al recupero non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda la classificazione delle merci di cui trattasi, mentre un raffronto tra la voce dichiarata e la denominazione commerciale esplicita delle merci avrebbe consentito di rilevare la difformità.
15 Per quanto riguarda l' errore commesso da autorità doganali diverse da quelle competenti a procedere al recupero, dalla succitata sentenza Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, punti 22 e 23 della motivazione, si deduce che tale errore può, in via di principio, essere preso in considerazione nell' ambito di un procedimento di non recupero promosso dall' autorità competente in un altro Stato membro, a condizione che tale errore costituisca un elemento da tenere in considerazione per il recupero dei dazi doganali e possa così suscitare il legittimo affidamento del debitore.
16 Tale condizione non può essere considerata soddisfatta qualora l' informazione rilasciata dalle autorità doganali di uno Stato membro relativa alla classificazione delle merci di cui trattasi non vincoli le autorità doganali competenti al recupero dei dazi. Infatti, come si afferma nella succitata sentenza Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, il legittimo affidamento del debitore è degno della protezione prevista dall' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 soltanto se le autorità competenti "medesime" hanno creato la base della fiducia del debitore, il che implica che l' informazione di cui trattasi debba essere riconosciuta o rispettata dall' autorità competente al recupero.
17 Orbene, tale obbligo non vigeva prima che la Commissione, a norma dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1), avesse stabilito, tramite un regolamento di attuazione, che un' informazione vincolante rilasciata in uno Stato membro ha la stessa forza giuridica in tutti gli altri Stati, nel senso che tale informazione vincola anche le amministrazioni competenti di tutti gli altri Stati membri.
18 Ne consegue che, in mancanza di una siffatta regolamentazione in vigore all' epoca dei fatti della causa principale, non si può considerare "errore delle autorità competenti medesime", ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, l' errore commesso dalle autorità doganali che hanno emesso l' informazione doganale senza essere l' autorità competente al ricupero.
19 Per quanto riguarda il fatto che le autorità competenti non hanno sollevato alcuna obiezione sulla classificazione doganale delle merci effettuata dall' operatore economico nelle sue dichiarazioni doganali, dalla precitata sentenza Foto-Frost, punto 24 della motivazione, si evince che in tale caso sussiste un errore imputabile alle autorità doganali competenti se la dichiarazione in dogana del debitore conteneva tutti i dati relativi ai fatti necessari per applicare la regolamentazione di cui trattasi, di modo che un controllo successivo cui possono procedere le autorità competenti non possa evidenziare un elemento nuovo.
20 Ciò vale, in particolare, qualora tutte le dichiarazioni in dogana presentate dall' operatore economico siano state completate, in quanto esse menzionavano, in particolare, la designazione delle merci secondo le specificazioni della nomenclatura a lato della voce doganale dichiarata, e qualora le importazioni in questione siano state di un certo numero nonché abbiano avuto luogo durante un periodo relativamente lungo, senza che la voce doganale sia stata contestata.
21 Per tali motivi la questione pregiudiziale dev' essere risolta come segue: l' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1697/79, va interpretato nel senso che un' informazione doganale errata fornita ad un operatore economico diverso dal debitore da parte di autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità competente al recupero non costituisce un "errore delle autorità competenti medesime"; per contro, sussiste errore delle autorità competenti al recupero ai sensi di detta disposizione qualora tali autorità, malgrado il numero e l' importanza delle importazioni effettuate dal debitore, non abbiano sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci in questione, mentre un raffronto tra la voce doganale dichiarata e la designazione espressa delle merci secondo quanto disposto dalla nomenclatura consentiva di scoprire l' errata classificazione doganale.
Sull' impossibilità di scoprire l' errore commesso dalle autorità competenti
22 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, è compito del giudice nazionale accertare se il debitore non abbia potuto scoprire l' errore commesso dalle autorità doganali competenti, tenendo conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza di cui quest' ultimo ha dato prova (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C-187/91, Società cooperativa Belovo, Racc. pag. I-4963, punto 17 della motivazione, 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio, Racc. pag. I-2728, punto 21 della motivazione, e 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 24 della motivazione).
23 Per quanto attiene alla natura dell' errore, nella succitata giurisprudenza la Corte ha precisato che occorre accertare se la regolamentazione di cui trattasi sia complessa oppure se essa sia, al contrario, sufficientemente semplice perché l' esame dei fatti consenta di scoprire agevolmente un errore. Va constatato che, in un caso come quello della causa principale, in cui è stato necessario adottare, tenendo conto delle divergenze esistenti fra gli Stati membri, il regolamento (CEE) della Commissione 14 maggio 1991, n. 1288, relativo alla classificazione di alcune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 11), per chiarire la voce doganale delle tastiere per calcolatore elettronico, vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere.
24 Per quanto riguarda la diligenza dell' operatore economico interessato, va considerato che questi, qualora abbia egli stesso dubbi sull' esattezza della classificazione doganale delle merci di cui trattasi, deve informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano o meno giustificati (v. succitata sentenza Deutsche Fernsprecher, punto 22 della motivazione). Tale obbligo può essere considerato adempiuto qualora l' operatore economico interessato non avesse, tenuto conto dell' esistenza di un' informazione fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore dalle autorità doganali di uno Stato membro, alcun dubbio circa l' esattezza della classificazione doganale della merce di cui trattasi.
25 Ciò premesso, va confutata la tesi della Commissione secondo la quale, per soddisfare la condizione di cui trattasi, l' operatore economico deve, in un caso come quello della causa principale, far confermare l' informazione da parte delle autorità doganali competenti o applicare il procedimento del parere di classificazione vigente nello Stato membro destinatario dell' importazione. Un obbligo del genere non sarebbe compatibile con l' obiettivo del procedimento del parere di classificazione consistente nel permettere all' operatore economico di accertarsi degli importi dei dazi riguardanti le merci di cui si prevede l' importazione. Si tratta infatti di un procedimento del quale l' operatore economico può avvalersi qualora nutra dubbi quanto alla classificazione doganale di una merce e non di un procedimento che egli deve obbligatoriamente utilizzare per provare la sua diligenza per quanto concerne il deposito delle sue dichiarazioni in dogana.
26 Per quanto riguarda l' esperienza professionale dell' operatore, il giudice nazionale deve, in particolare, verificare se si tratti o meno di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se avesse effettuato in passato operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente (v., segnatamente, succitata sentenza Deutsche Fernsprecher, causa C-64/89, punto 21 della motivazione).
27 A questo proposito, va precisato che, qualora si tratti, come nella causa principale, di un operatore economico professionista sperimentato, si deve anche accertare se non vi siano elementi sui quali anche un siffatto operatore può riporre affidamento per quanto riguarda l' esattezza delle sue dichiarazioni in dogana. Tali elementi possono essere individuati, in un caso quale quello della causa principale, nel fatto che l' operatore interessato si è basato, per la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un' informazione fornita dalle autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità competente al recupero ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore e nel fatto che la classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana non è stata contestata per un periodo relativamente lungo dalle autorità competenti al recupero.
28 Di conseguenza, per quanto riguarda la seconda condizione prescritta dall' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, la questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che, per stabilire se vi sia stato un "errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza da lui dimostrata. A questo proposito, si deve precisare:
° vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere se era necessario adottare, tenuto conto delle divergenze tra i vari Stati membri per quanto attiene alla classificazione doganale di una merce, un regolamento che chiarisse definitivamente la voce doganale nella quale la merce andasse classificata;
° anche un operatore economico sperimentato può considerare esatte le sue dichiarazioni in dogana, qualora si sia basato, per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un' informazione doganale emessa dalle autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' autorità competente al recupero a una società che appartiene allo stesso gruppo del debitore e qualora la classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana non sia stata contestata durante un periodo relativamente lungo dalle autorità competenti;
° l' obbligo della diligenza dell' operatore economico interessato dev' essere considerato adempiuto qualora questi non avesse alcun dubbio, tenuto conto dell' esistenza di un' informazione doganale fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore, sull' esattezza della classificazione doganale della merce di cui trattasi;
° spetta al giudice nazionale accertare se, alla luce di tale interpretazione, siano stati soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità da parte del debitore dell' errore che ha comportato la mancata riscossione dei dazi, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
Per quanto riguarda l' osservanza di tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione in vigore per quanto attiene alle dichiarazioni in dogana
29 Tale condizione implica che il dichiarante debba fornire tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie alle competenti autorità doganali che, se del caso, le completano o le traspongono in relazione al trattamento doganale chiesto per la merce di cui trattasi (sentenza 23 maggio 1989, causa 378/86, Top Hit Holzvertrieb, Racc. pag. 1359, punto 26 della motivazione). Tale obbligo non può tuttavia esorbitare dalle indicazioni che il dichiarante può ragionevolmente conoscere ed ottenere, cosicché è sufficiente che tali indicazioni, anche se inesatte, siano state fornite in buona fede (v., succitata sentenza Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, punto 29 della motivazione).
30 Così precisata, tale condizione dev' essere considerata soddisfatta se l' operatore economico ha dichiarato in buona fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata, quando questa era indicata chiaramente ed espressamente con la designazione delle merci di cui trattasi, cosicché le autorità doganali competenti avrebbero dovuto determinare subito e senza ambiguità la mancanza di corrispondenza con la voce doganale corretta.
31 Si deve risolvere la questione pregiudiziale come segue: l' obbligo enunciato dall' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1697/79, ai sensi del quale il debitore deve avere osservato, per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana, tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione in vigore, dev' essere considerato adempiuto qualora l' operatore economico abbia dichiarato in buona fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata, quando questa era indicata chiaramente ed espressamente con la designazione delle merci di cui trattasi, cosicché le autorità doganali competenti avrebbero dovuto determinare subito e senza ambiguità la mancanza di corrispondenza con la voce doganale corretta.
Sull' interpretazione del regolamento (CEE) n. 1430/79
32 Qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dall' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, il giudice nazionale tenta, in subordine, di stabilire se, tenuto conto di tutte le circostanze relative ai fatti del caso di specie, siano soddisfatte le condizioni previste dall' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79.
33 L' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 dispone, come modificato dall' art. 1, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 286, pag. 1):
"1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato.
(...)
2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all' importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all' ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell' autorità preposta alla loro riscossione.
Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente giustificati".
34 La Commissione ritiene irricevibile il rinvio pregiudiziale relativo all' interpretazione delle succitate disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79. Tali disposizioni non sarebbero infatti applicabili alla causa principale poiché il debitore non avrebbe presentato domanda di rimborso alle autorità doganali nei termini previsti da detto regolamento.
35 Sarà compito del giudice nazionale verificare se siano state osservate le norme procedurali stabilite dall' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79. Tale questione di fatto è tuttavia priva di effetti sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale, vertente unicamente sulle disposizioni sostanziali del precitato articolo.
36 Il governo francese sostiene che un caso come quello della causa principale non rientra nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79. A differenza del regolamento (CEE) n. 1697/79, che si applica nei casi in cui si sarebbe dovuto esigere dazi per alcune merci, mentre ciò non si è verificato, vale a dire in casi simili a quello della causa principale, il regolamento (CEE) n. 1430/79 riguarderebbe i casi in cui le autorità competenti concedono rimborsi o sgravi di diritti all' importazione o all' esportazione quando tali dazi doganali sono stati applicati indebitamente o sono stati inesattamente calcolati.
37 Tale argomento disconosce l' effettiva portata del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79. Questo regolamento non determina né la data della contabilizzazione dei dazi, né la procedura da seguire al riguardo. L' art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento richiede l' esistenza di un "atto amministrativo mediante il quale è debitamente stabilito l' importo dei diritti all' importazione o all' esportazione che le autorità competenti devono riscuotere". Orbene, tale condizione può essere ritenuta soddisfatta quando la contabilizzazione dei dazi di cui trattasi è stata effettuata nell' ambito di un recupero.
38 Si devono pertanto esaminare le altre condizioni alle quali è subordinata l' applicazione dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, vale a dire l' esistenza di una situazione particolare e la mancanza di manifesta negligenza e di simulazione.
39 L' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 bis del regolamento (CEE) del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione (GU L 352, pag. 19), ha fornito un elenco delle situazioni particolari ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79. Come si precisa espressamente nell' art. 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3799/86, detto elenco non è esaustivo. Spetta di conseguenza alle autorità competenti stabilire, caso per caso, se una situazione che, come nella causa principale, non è menzionata nell' elenco presenti un carattere particolare ai sensi della regolamentazione comunitaria applicabile.
40 Uno degli elementi che caratterizza la situazione di cui trattasi si basa sul fatto che il debitore, se avesse inizialmente dichiarato le merci di cui trattasi nella voce che è poi risultata corretta, non avrebbe pagato alcun dazio, poiché tali merci beneficiavano di un trattamento preferenziale nei limiti di un massimale tariffario ripartito.
41 Per i motivi indicati dall' avvocato generale nel punto 10 delle sue conclusioni, tale situazione non può costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79. Il superamento dei limiti tariffari e la consecutiva reintroduzione dei dazi doganali rappresentano infatti un rischio ordinario degli operatori economici, compresi quelli che hanno beneficiato di un trattamento preferenziale in seguito ad un errore scoperto solo dopo aver constatato il superamento dei limiti tariffari.
42 Il secondo elemento che caratterizza la situazione di cui trattasi si basa sul fatto che l' operatore economico considerato si è fondato su un' informazione sbagliata data alla società appartenente allo stesso gruppo del debitore dalle autorità doganali competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità doganale competente al recupero.
43 Siffatta situazione può, in certi casi, essere considerata una situazione particolare, ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79.
44 L' informazione così fornita può suscitare infatti un legittimo affidamento dell' operatore economico sulla cui base egli può credere di aver dichiarato le sue merci conformemente alla regolamentazione doganale vigente. In tali casi l' obbligo di pagare "a posteriori" dazi all' importazione si rivela ingiusto.
45 Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi negligenza e simulazione, è compito del giudice nazionale accertare se, in un caso quale quello della causa principale, tali condizioni siano o meno soddisfatte.
46 Tale valutazione deve tuttavia considerare che l' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 e l' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento "a posteriori" dei dazi all' importazione o all' esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato o è compatibile con un principio fondamentale quale il principio del legittimo affidamento. In tale prospettiva la rilevabilità dell' errore, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, di modo che le condizioni di questa disposizione del regolamento (CEE) n. 1430/79 debbono essere valutate alla luce di quelle di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79.
47 Dalle precedenti considerazioni risulta che la questione pregiudiziale dev' essere risolta come segue: ai fini dell' applicazione dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, il fatto che un operatore economico si sia basato su un' informazione errata fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore da parte di un' autorità doganale competente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità doganale competente al recupero può costituire una situazione particolare ai sensi di detto articolo. E' compito del giudice nazionale accertare se siano soddisfatte tutte le altre condizioni alle quali è subordinata l' applicazione del citato art. 13, vale a dire la mancanza di negligenza manifesta e di simulazione, nonché l' osservanza delle norme procedurali.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunal d' instance du septième arrondissement di Parigi, con sentenza 24 settembre 1991, rettificata con la successiva sentenza 22 ottobre, dichiara:
1) L' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati riscossi dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, dev' essere interpretato nel senso che un' informazione doganale errata fornita ad un operatore economico diverso dal debitore da parte di autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità competente al recupero non costituisce un "errore delle autorità competenti medesime"; per contro, sussiste errore delle autorità competenti al recupero ai sensi di detta disposizione qualora tali autorità, malgrado il numero e l' importanza delle importazioni effettuate dal debitore, non abbiano sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci in questione, mentre un raffronto tra la voce doganale dichiarata e la designazione espressa delle merci secondo quanto disposto dalla nomenclatura consentiva di scoprire l' errata classificazione doganale.
2) Per stabilire se vi sia stato "un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza da lui dimostrata. A questo proposito, si deve precisare:
° vi è un importante indizio diretto a provare la complessità del problema da risolvere se era necessario adottare, tenuto conto delle divergenze tra i vari Stati membri per quanto attiene alla classificazione doganale di una merce, un regolamento che chiarisse definitivamente la voce doganale nella quale la merce andasse classificata;
° anche un operatore economico sperimentato può considerare esatte le sue dichiarazioni in dogana, qualora si sia basato, per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un' informazione doganale emessa dalle autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' autorità competente al recupero a una società che appartiene allo stesso gruppo del debitore e qualora la classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana non sia stata contestata durante un periodo relativamente lungo dalle autorità competenti;
° l' obbligo della diligenza dell' operatore economico interessato dev' essere considerato adempiuto qualora questi non avesse alcun dubbio, tenuto conto dell' esistenza di un' informazione doganale fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore, sull' esattezza della classificazione doganale della merce di cui trattasi;
° spetta al giudice nazionale accertare se, alla luce di tale interpretazione, siano stati soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità da parte del debitore dell' errore che ha comportato la mancata riscossione dei dazi, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
3) L' obbligo enunciato dall' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1697/79, ai sensi del quale il debitore deve avere osservato, per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana, tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione in vigore, dev' essere considerato adempiuto qualora l' operatore economico abbia dichiarato in buona fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata, quando questa era indicata chiaramente ed espressamente con la designazione delle merci di cui trattasi, cosicché le autorità doganali competenti avrebbero dovuto determinare subito e senza ambiguità la mancanza di corrispondenza con la voce doganale corretta.
4) Ai fini dell' applicazione dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, il fatto che un operatore economico si sia basato su un' informazione errata fornita ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore da parte di un' autorità doganale competente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' autorità doganale competente al recupero, può costituire una situazione particolare ai sensi di detto articolo. E' compito del giudice nazionale accertare se siano soddisfatte tutte le altre condizioni alle quali è subordinata l' applicazione del citato art. 13, vale a dire la mancanza di negligenza manifesta e di simulazione, nonché l' osservanza delle norme procedurali.
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