Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune di mercato ° Vino ° Premi di abbandono definitivo di superfici viticole ° Concessione di una compensazione comunitaria alle cantine cooperative ° Condizioni ° Determinazione della compensazione da parte degli Stati membri in forma di prelievo del 15% dell' importo dei premi ° Ammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1442/88, art. 7, nn. 1 e 2]
Massima
Dalla formulazione stessa del citato art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole risulta che la concessione della compensazione comunitaria che gli Stati membri sono autorizzati a istituire a favore delle cantine sociali non presuppone, contrariamente a quanto previsto dal n. 2 dello stesso articolo per la compensazione nazionale, che sia provata l' esistenza di un pregiudizio nei loro confronti. La mancanza di una siffatta condizione attiene al fatto che il legislatore comunitario ha presunto che ogni estirpazione definitiva di viti da parte di uno dei suoi aderenti può causare un pregiudizio ad una cantina sociale a seguito dell' aumento dei costi fissi di utilizzo dell' attrezzatura di vinificazione, derivante dalla diminuzione dei conferimenti.
Per applicare l' art. 7, n. 1, il Consiglio, alla luce dell' obiettivo perseguito e della diversità delle situazioni nazionali, ha intesto accordare agli Stati membri una competenza ad adottare provvedimenti di applicazione. Esso li ha quindi autorizzati a determinare l' ammontare della compensazione necessaria per evitare che le cantine sociali ostacolino l' estirpazione delle viti e che, di conseguenza, non siano raggiunti gli obiettivi del regime dei premi stabilito dal predetto regolamento. Alla luce di quanto sopra, uno Stato membro può legittimamente determinare in maniera uniforme la quota di premi da attribuire alle cantine sociali, entro il limite del 15%.
Parti
Nel procedimento C-251/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal d' instance di Béziers (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Roland Teulie
e
Cave coopérative "Les Vignerons de Puissalicon",
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU L 132, pag. 3),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Teulie, dall' avv. Jean-Paul Lejet, del foro di Montpellier;
° per la cave coopérative "Les Vignerons de Puissalicon", dall' avv. Albert Koops, del foro di Montpellier;
° per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, segretario principale aggiunto degli affari esteri, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, e dall' avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, all' udienza del 18 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 27 settembre 1991, pervenuta alla Corte il 9 ottobre successivo, il Tribunal d' instance di Béziers ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU L 132, pag. 3).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Roland Teulie, viticoltore, e la cantina sociale "Les Vignerons de Puissalicon" in ordine alla trattenuta a favore di quest' ultima del 15% del premio di estirpazione versato al signor Teulie.
3 Come emerge dal suo primo 'considerando' , il citato regolamento n. 1442/88 è stato adottato allo scopo di porre rimedio alla sovrapproduzione viticola. Al fine di incentivare l' abbandono definitivo delle superfici viticole, il regolamento stabilisce la concessione di premi, detti di estirpazione. Constatando che l' abbandono di superfici viticole da parte dei conduttori membri di associazioni cooperative che procedono alla trasformazione in comune delle uve raccolte dai loro membri può ridurre i quantitativi di uva conferiti e provocare un aumento dei costi di trasformazione, il Consiglio ha ritenuto che fosse equo prevedere che gli effetti negativi potessero essere compensati (v. ottavo 'considerando' del regolamento).
4 A tal fine, l' art. 7 del regolamento n. 1442/88 dispone:
"1. Gli Stati membri possono prevedere, per i conduttori membri di una cantina sociale o di un' altra associazione di viticoltori, che i premi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, siano ridotti di un importo pari, al massimo, al 15%. In tal caso le somme corrispondenti a questa riduzione sono versate alle cantine o alle associazioni in questione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere disposizioni che comportano una compensazione nazionale per le cantine sociali ed altre associazioni di viticoltori che dimostrino:
° di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei membri, in conseguenza della concessione del premio di abbandono definitivo,
° che la superficie coltivata dai loro membri è diminuita di almeno il 10% rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/1988.
L' importo della compensazione nazionale non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di attività.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni eventualmente adottate in applicazione del presente articolo".
5 La Repubblica francese ha deciso, in applicazione dell' art. 7 del regolamento n. 1442/88, di prelevare il 15% dell' ammontare dei premi a favore delle cantine cooperative. La trattenuta della somma di cui trattasi avviene sulla base di una decisione formale del consiglio di amministrazione della cantina con cui si decide di accettare la procedura di indennizzo forfettario istituita dal regolamento e si stabilisce di non applicare al socio, che ha proceduto ad un abbandono definitivo delle superfici vitate, le sanzioni previste dallo statuto della cooperativa in caso di violazione dell' impegno di conferimento.
6 Il 30 novembre 1988, il signor Teulie sottoscriveva una dichiarazione di estirpazione di viti e riceveva di conseguenza un premio di abbandono, il 15% del quale veniva versato direttamente alla cantina sociale "Les Vignerons de Puissalicon". Ritenendo che tale prelievo a favore della cantina sociale fosse in contrasto con il regolamento n. 1442/88, il signor Teulie intentava un' azione dinanzi al Tribunal d' instance di Béziers, che ha deciso di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte questioni pregiudiziali dirette a stabilire:
"1) se il disposto dell' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole, presupponga, come nel caso del n. 2, che prima di qualsiasi riduzione di premio venga accertata l' esistenza di un pregiudizio nei confronti dell' organizzazione cooperativa;
2) se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro che esercita l' opzione determina in maniera uniforme la quota di premio da attribuire alle cantine sociali, entro il limite del 15%, oppure si pronuncia sul principio del prelievo così da renderlo obbligatorio nel proprio territorio nazionale, senza stabilirne la percentuale salvo definire allora le modalità che permettono di determinare, in ciascun caso particolare, l' importo di tale prelievo, entro la forcella compresa tra l' 1 e il 15% prevista dal regolamento".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
8 Si deve innanzi tutto osservare che dalla formulazione stessa del citato art. 7, n. 1, risulta che la concessione della compensazione comunitaria che gli Stati membri sono autorizzati a istituire a favore di una cantina sociale non è soggetta ad alcuna condizione preliminare relativa alla dimostrazione di un pregiudizio da parte della cooperativa. Invece, l' art. 7, n. 2, che consente agli Stati membri di integrare tale compensazione comunitaria mediante il versamento di una compensazione nazionale, stabilisce due condizioni preliminari, in precedenza ricordate, per la concessione delle somme di cui trattasi. D' altro canto l' importo della compensazione nazionale non può superare le perdite provocate dalla riduzione dell' attività della cantina.
9 La mancanza, all' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1442/88 di una condizione preliminare al versamento di una percentuale del premio alla cantina sociale si spiega, come la Commissione ha giustamente sostenuto, con la presunzione del legislatore comunitario secondo la quale ogni estirpazione definitiva delle viti può causare un pregiudizio ad una cantina sociale a seguito dell' aumento dei costi fissi di utilizzo dell' attrezzatura di vinificazione, derivante dalla diminuzione di conferimenti.
10 Invece, per quanto riguarda l' art. 7, n. 2, dello stesso regolamento, una condizione che limiti l' importo della compensazione nazionale versata ad una cantina alle perdite causate dalla riduzione di attività è necessaria al fine di garantire che la somma di cui trattasi, che viene ad aggiungersi alla compensazione comunitaria, non costituisca un aiuto dissimulato, in grado di falsare la concorrenza nel mercato vitivinicolo.
11 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1442/88 non presuppone, contrariamente al n. 2 dello stesso articolo, che sia dimostrata l' esistenza di un pregiudizio dell' organismo cooperativo, prima di ogni diminuzione del premio di estirpazione versato ad uno dei suoi aderenti.
Sulla seconda questione
12 Secondo il signor Teulie, la decisione delle autorità francesi di fissare un' aliquota forfettaria del 15% per il prelievo a favore della cantina sociale è in contrasto con il principio dell' applicabilità diretta dei regolamenti, sancito dall' art. 189 del Trattato. In forza di tale principio, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la lettera del regolamento, che prevede una forcella dallo 0 al 15% per il prelievo, definendo per i territori rispettivi modalità che consentano di determinare in ogni caso l' importo esatto del prelievo.
13 Occorre innanzi tutto ricordare che l' applicazione diretta di un regolamento non osta a che lo stesso regolamento conferisca ad uno Stato membro il potere di emanare provvedimenti di attuazione (v. sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania Zuccherifici, Racc. pag. 2749, punto 34 della motivazione). Tale è il caso dell' art. 7 del regolamento n. 1442/88. Come precisato dall' ultima frase dell' ottavo 'considerando' , il Consiglio ha ritenuto opportuno, viste le differenze esistenti a livello di strutture viticole all' interno della Comunità, che l' eventuale regime di compensazione sia adottato dagli Stati membri.
14 Si deve poi constatare che anche la decisione di riconoscere agli Stati membri la competenza ad adottare provvedimenti di applicazione sulla base dell' art. 7 corrisponde all' obiettivo di tale disposizione. Come spiegato dalla Commissione, l' istituzione di una compensazione a favore delle cooperative ha lo scopo di neutralizzare l' opposizione di tale settore alla politica di estirpazione. Vista la diversità delle situazioni nazionali, il Consiglio ha accordato agli Stati membri un margine di discrezionalità tanto sul principio della compensazione comunitaria e nazionale quanto sulle modalità di applicazione. Ciascuno Stato membro aveva quindi il potere di determinare l' ammontare della compensazione necessario per far sì che le cantine sociali non ostacolassero l' estirpazione delle viti e che, di conseguenza, fossero raggiunti gli obiettivi del regime dei premi stabilito dal regolamento n. 1442/88.
15 Ne consegue che gli Stati membri potevano legittimamente decidere vuoi di istituire una compensazione forfettaria di ammontare pari o inferiore al 15% del premio, vuoi di adeguare la compensazione precisando i criteri di calcolo caso per caso. Un sistema forfettario presenta il vantaggio di una gestione semplice e rapida, mentre ogni sistema comportante un adeguamento delle percentuali dei premi versate alle cooperative, in relazione al pregiudizio eventualmente subito da queste ultime, sarebbe più complesso e rischierebbe di provocare controversie concernenti la valutazione del danno.
16 Alla luce di quanto sopra, la decisione delle autorità francesi di concedere una compensazione comunitaria alle cantine sociali pari al 15% del premio di estirpazione non eccede l' ambito del potere discrezionale loro concesso dall' art. 7 del regolamento n. 1442/88.
17 Il signor Teulie ha altresì sostenuto che le autorità francesi avevano omesso di comunicare alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dell' art. 7 del regolamento n. 1442/88 e che tale violazione dell' art. 7, n. 3, rendeva inapplicabili i provvedimenti nazionali che prevedono la trattenuta del 15% del premio di estirpazione.
18 Anche supponendo che la Repubblica francese non abbia osservato il suo obbligo di notificazione, si deve rilevare che, tenuto conto del fatto che l' adozione di provvedimenti nazionali per l' applicazione dell' art. 7, n. 1, non è subordinata alla condizione che essa sia stata previamente comunicata alla Commissione, l' obbligo di comunicazione di cui trattasi è stato imposto a titolo puramente informativo. Di conseguenza, la mancanza di tale comunicazione non incide sulla validità dei provvedimenti francesi che stabiliscono il prelievo del 15% del premio di estirpazione a favore delle cantine sociali (v. sentenza 7 maggio 1992, cause riunite C-251/90 e C-252/90, Wood e Cowie, Racc. pag. I-2873, punto 28 della motivazione).
19 La seconda questione va quindi risolta dichiarando che l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1442/88 deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di determinare in maniera uniforme la quota di premio da attribuire alle cantine sociali, nel limite del 15%.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d' instance di Béziers, con sentenza 27 settembre 1991, dichiara:
1) L' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole, non presuppone, contrariamente al n. 2 dello stesso articolo, che sia dimostrata l' esistenza di un pregiudizio dell' organismo cooperativo, prima di ogni diminuzione del premio di estirpazione versato ad uno dei suoi aderenti.
2) L' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1442/88 dev' essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di determinare in maniera uniforme la quota di premio da attribuire alle cantine sociali, nel limite del 15%.
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