Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Prodotto amidaceo composto da un miscuglio di fecola di patate naturale e da un estere di fecola di patate neutralizzata ° Classificazione nella sottovoce 1108 13 00 della nomenclatura combinata
Massima
La Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che dev' essere classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto amidaceo (tenore di amido in peso del 99%, se determinato col metodo Ewers, o dell' 81,1% in peso, se determinato col metodo della saccarificazione; tenore di acetile in peso compreso tra lo 0,65% e lo 0,67%), composto da fecola di patate naturale mescolata con estere di fecola di patate, neutralizzata, cui è stata tolta l' acetaldeide, destinato all' uso nell' industria della carta e nell' industria tessile, parimenti adatto, per sua natura, all' alimentazione umana, benché non autorizzato dalla legislazione relativa ai prodotti alimentari.
Parti
Nel procedimento C-256/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Emsland-Staerke GmbH
e
Oberfinanzdirektion Muenchen,
domanda vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 259 pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° dalla Emsland-Staerke GmbH, tramite l' avv. B. Festge, del foro di Amburgo,
° dalla Commissione delle Comunità europee, tramite la signora B. Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e il signor A. Ridout, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti, all' udienza del 12 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 agosto 1991, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una causa fra la ditta Emsland-Staerke (in prosieguo: l' "Emsland"), ricorrente nella causa principale, e la Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera (in prosieguo: l' "OFD"), convenuta nella causa principale, riguardo alla classificazione doganale di un prodotto "amidaceo", denominato "estere di amido F 2000".
3 Il prodotto amidaceo in questione è costituito da una polvere di fecola di patate che si presenta al microscopio sotto forma granulare ed ha un tenore di amido in peso del 99% se determinato col metodo Ewers, o dell' 81,1% se determinato con il metodo della saccarificazione ed un tenore di acetile in peso dello 0,65% o dello 0,67%. La polvere di cui trattasi è fabbricata a partire da un estere di fecola di patate ottenuto dalla catalisi alcalina della fecola di patate con il vinilacetato che, privato dell' acetaldeide e neutralizzato, è stato mescolato con dell' altra fecola ed infine essiccato.
4 Dall' ordinanza di rinvio risulta che il summenzionato prodotto è destinato ad essere utilizzato nell' industria della carta, nel trattamento delle superfici e come miscela da rivestimento, e in quella tessile, come agente di apprettatura e rivestimento. Esso è per sua natura idoneo anche all' alimentazione umana, benché la sua immissione diretta sul mercato non sia autorizzata dalla legislazione nazionale sui prodotti alimentari applicabile alla causa principale.
5 Il 13 dicembre 1988 l' "OFD" ha emesso un parere doganale vincolante secondo il quale il prodotto amidaceo di cui trattasi veniva classificato, in quanto preparazione alimentare amidacea non nominata né compresa altrove, nella sottovoce 1901 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la "NC").
6 La Emsland ha contestato tale classificazione dinanzi al Bundesfinanzhof. A suo avviso il prodotto di cui trattasi dev' essere classificato nella sottovoce 3505 10 50 della NC in quanto amido esterificato. In sostanza, secondo la Emsland la classificazione del prodotto come amido esterificato non dipende dal procedimento di produzione, ma dal rapporto tra il tenore di amido e quello di acetile, vale a dire da un criterio analitico. Inoltre, a suo avviso, se il tenore di acetile del prodotto è superiore allo 0,5% in peso e il tenore in peso di fecola è inferiore al 95% in peso, la merce dev' essere classificata nella sottovoce 3505 10 50. Per contro, l' OFD sostiene che dai termini della sottovoce 3505 10 50 non si può desumere che gli amidi debbano essere classificati nella stessa voce di quella dell' estere di amido solo a causa di un tenore di acetile più elevato, senza tener conto del loro procedimento di produzione.
7 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof esprimeva dubbi quanto alla classificazione del prodotto di cui trattasi proposta dalle parti della causa. La voce doganale 1901 (preparazioni alimentari a base di amido) non sarebbe adeguata, in quanto il prodotto non è destinato all' alimentazione umana. Neanche la classificazione nella sottovoce 3505 10 50 (amidi e fecole esterificate) sarebbe giustificata. Al riguardo, il fatto che le miscele di fecola di patate naturale e di fecola di patate acetilata, aventi tenore di amido in peso pari al 95% e tenore di acetile in peso inferiore allo 0,5%, debbano essere classificate, in base al loro basso tenore di acetile, come amidi nella voce 1108, e non come amidi esterificati nella sottovoce 3505 10 50, non consente di ritenere che alcune miscele corrispondenti dovessero essere classificate in quest' ultima sottovoce solo a causa di un tenore di acetile leggermente maggiore. Secondo il Bundesfinanzhof, si può ugualmente pensare a una classificazione nella voce 3809 (sostanze di apprettatura, di rivestimento ed agenti leganti a base di sostanze amidacee impiegati per l' industria tessile, della carta, del cuoio e simili), o, qualora si consideri la fecola di patate naturale come la materia che dà il carattere essenziale al prodotto, nella sottovoce 1108 13 00 (fecola di patate).
8 Alla luce di tali considerazioni, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento ed ha invitato la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se la tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° debba essere interpretata nel senso che un prodotto amidaceo destinato per sua natura all' alimentazione umana, seppure non autorizzato dalla normativa sui generi alimentari (avente tenore in peso di amido rispettivamente del 99% se determinato col metodo Ewers e dell' 81,1% se determinato col metodo della saccarificazione; tenore di acetile in peso 0,65% e rispettivamente 0,67%), costituito da amido di patate naturale mescolato con un estere di amido di patate privato dell' acetaldeide e neutralizzato, possa essere classificato nella sottovoce 1901 90 90, in quanto preparazione alimentare derivata dall' amido non nominata né compresa altrove.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se la tariffa doganale vada interpretata nel senso che un prodotto del tipo descritto sub 1) dev' essere considerato 'esterificato' e pertanto come amido esterificato rientra nella sottovoce 3505 10 50.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se la tariffa doganale vada interpretata nel senso di ascrivere un prodotto del tipo descritto sub 1), la cui destinazione non è riconoscibile dalla composizione o dal modo di presentazione, alla corrispondente sottopartizione della voce 3809, quale altra preparazione non nominata né compresa altrove utilizzata nell' industria tessile e cartaria, a base di amidi.
4) In caso di soluzione negativa della questione sub 3), in quale altra voce rientri un prodotto del tipo descritto sub 1)".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dell' ambito normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Con le quattro questioni pregiudiziali, che occorre esaminare insieme, il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire in quale voce della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° si debba classificare un prodotto amidaceo (tenore di amido in peso del 99%, se determinato con il metodo Ewers, o dell' 81,1%, se determinato con il metodo della saccarificazione; tenore di acetile in peso dello 0,65% o dello 0,67%), composto da fecola di patate naturale mescolata ad un estere di fecola di patate neutralizzato, privato dell' acetaldeide, destinato all' uso nell' industria della carta e nell' industria tessile, ugualmente adatto per sua natura all' alimentazione umana, benché non autorizzato dalla legislazione relativa ai prodotti alimentari.
11 Va ricordato in via preliminare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 8 dicembre 1977, causa 62/77, Carlsen-Verlag, Racc. pag. 2343, punto 3 della motivazione; 7 marzo 1990, cause riunite C-153/88 - C-157/88, Fauque e a., Racc. pag. I-649, punto 10 della motivazione), il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev' essere cercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali definite dal testo della voce della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC") e dalle note delle sezioni o dei capitoli.
12 A questo proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che la fecola di patate è menzionata nel capitolo 11 della NC, e più precisamente nella sottovoce 1108 13 00.
13 Va quindi precisato che, a tenore della nota 1, sub b), del capitolo 11, quest' ultimo capitolo non comprende gli amidi e le fecole preparati compresi nella voce 1901. Secondo le note esplicative della voce 1108, sono esclusi da questa voce anche le destrine e gli altri amidi e fecole modificate della voce 3505, nonché gli amidi e le fecole che costituiscono appretti preparati ai sensi della voce 3809.
14 Per determinare se il prodotto amidaceo in questione rientri nella sottovoce 1108 13 10, occorre quindi prima verificare se detto prodotto non costituisca uno dei prodotti amidacei appartenenti ad una delle voci che le note esplicative summenzionate escludono dal capitolo 11 della NC.
15 Per quanto riguarda, in primo luogo, la voce 1901 della NC, va segnalato anzitutto che sono classificate sotto questa voce le preparazioni alimentari di amidi o fecole non nominate o comprese altrove. Secondo le note esplicative di tale voce, tali preparazioni alimentari sono spesso destinate alla confezione rapida di bevande, di pappe, di alimenti per bambini, di cibi dietetici e possono anche costituire preparazioni intermedie destinate all' industria alimentare.
16 Questa voce riguarda pertanto prodotti destinati unicamente all' uso alimentare o ad essere usati come prodotti intermedi nell' industria dei prodotti alimentari. Orbene, il prodotto amidaceo di cui trattasi, anche se, come emerge dall' ordinanza di rinvio, è idoneo al consumo alimentare, è destinato ad essere usato nell' industria della carta e in quella tessile. Orbene, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 23 marzo 1972, causa 36/71, Henck (Racc. pag. 87), la destinazione di un prodotto può costituire una caratteristica oggettiva per la sua classificazione all' interno della Tariffa doganale comune.
17 Ne consegue che il prodotto controverso non può essere classificato nella voce 1901 della Tariffa doganale comune.
18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la voce 3505 della TDC, bisogna verificare se il prodotto di cui trattasi debba essere considerato amido esterificato e quindi essere classificato nella sottovoce 3505 10 50.
19 Occorre rilevare, anzitutto, che la voce 3505 comprende, fra l' altro, gli amidi e le fecole modificati, e in particolare gli amidi e le fecole esterificati (sottovoce 3505 10 50). Secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative a questa voce, gli amidi e le fecole modificati provengono dalla trasformazione degli amidi o delle fecole sotto l' azione del calore, di prodotti chimici (acidi, alcali, ecc.) o di diastasi, come pure gli amidi o le fecole modificati, ad esempio, per ossidazione, eterificazione o esterificazione. A tenore delle suddette note esplicative, la voce 3505 non comprende gli amidi e le fecole non trasformati (voce 1108), né le bozzime e gli appretti preparati a base di amido o di destrina per l' industria tessile, per l' industria della carta o per le industrie simili (voce 3809).
20 Bisogna poi constatare che, secondo l' ordinanza di rinvio, il prodotto amidaceo in esame è un miscuglio composto per il 90% circa da fecola di patate naturale e per il 10% circa da amido esterificato.
21 In base al principio generale 3, sub b), relativo all' interpretazione della NC, i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti, o costituiti dall' unione di oggetti differenti, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
22 A questo proposito, occorre constatare, tenuto conto delle proporzioni rispettive dell' amido naturale e dell' estere di fecola di patate, che l' amido naturale è l' elemento che caratterizza il miscuglio. Infatti, in base a nessun atto del fascicolo è possibile considerare che l' estere di fecola di patate determini le proprietà del miscuglio al punto che esso possa essere considerato l' elemento che conferisce al miscuglio stesso il suo carattere essenziale. Per contro, secondo una perizia, citata nell' ordinanza di rinvio, effettuata dall' Istituto federale tedesco di ricerche sulla lavorazione dei cereali e delle patate, le caratteristiche dell' amido naturale non subiscono mutazioni a seguito della miscelazione a secco con l' estere di fecola di patate.
23 Ciò considerato, occorre escludere la classificazione del prodotto amidaceo di cui trattasi in quanto amido esterificato nella voce 3505 10 50.
24 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la voce 3809 della TDC, va osservato che il capitolo 38 comprende diversi prodotti delle industrie chimiche, tra cui preparazioni a base di materie amidacee, usate nell' industria tessile, nell' industria della carta, in quella del cuoio o nelle industrie simili, non nominate né comprese altrove.
25 Secondo le note esplicative relative alla voce 3809, si tratta dei prodotti di tipo industriale che, pur contenendo materie idonee all' alimentazione umana o pur essendo alla base di esse, non sono però direttamente idonei a tale alimentazione, né del resto sono destinati alla medesima. Tale voce comprende un' ampia gamma di prodotti e di preparati di vari tipi, usati solitamente nel corso delle operazioni di fabbricazione o di rifinitura di fibre tessili, tessuti, feltri, carte, cartoni, cuoio e materie simili. Secondo le dette note, tali prodotti rientrano nella voce citata per la loro composizione e per la loro presentazione che conferiscono ad essi una specifica destinazione nelle industrie citate nel testo della voce, o nelle industrie simili quali l' industria dei rivestimenti del suolo con materiali tessili, l' industria della fibra vulcanizzata e la pellicceria.
26 Dalle precitate note esplicative risulta quindi che tali prodotti appartengono alla voce 3809 a causa della loro composizione e della loro presentazione che conferisce agli stessi una specifica destinazione nelle industrie citate nel testo della voce. Orbene, tale caratterizzazione, fondata sulla natura e sulla presentazione del prodotto, manca nel prodotto amidaceo di cui trattasi, la cui presentazione e natura sono neutre, come risulta dall' ordinanza di rinvio.
27 Di conseguenza, il prodotto controverso non può essere classificato nella voce 3809.
28 Dall' insieme delle precedenti considerazioni discende che il prodotto amidaceo di cui trattasi non può essere classificato nelle voci 1901, 3505 e 3809 menzionate nelle note esplicative del sistema armonizzato, relative alla voce 1108. Occorre quindi ammettere che detto prodotto costituito da un miscuglio per il 90% di fecola di patate e per il 10% di amido esterificato rientra, in via di principio, in base alla precitata regola generale 3, sub b), nella voce 1108, e più specificamente nella sottovoce 1108 13 00, riguardante la fecola di patate.
29 Resta però da verificare se il regolamento (CEE) della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 e 1108 14 00 della nomenclatura combinata, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1463/87 (GU L 3, pag. 9), si opponga alla summenzionata classificazione.
30 A questo proposito, si deve rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell' art. 1 e del punto 3 dell' allegato del detto regolamento, devono essere classificati nella sottovoce 1108 13 00 i prodotti che si presentano sotto forma di polvere fine, bianca, composti di un miscuglio di fecola naturale di patate e di piccoli quantitativi di fecola di patate acetilati o di fecola di patate avente un bassissimo tenore di acetile, e con un tenore di amido in peso del 95% o più, e un tenore di acetile inferiore, in peso, allo 0,5% La motivazione che figura nell' allegato precisa che questi prodotti, a causa delle loro caratteristiche, in particolare il loro basso tenore di acetile, devono essere considerati amidi appartenenti alla voce NC 1108 13 00 e non amidi esterificati rientranti nella voce NC 3505 10 50.
31 Si deve constatare inoltre che, secondo l' ordinanza di rinvio, il prodotto amidaceo in esame ha un tenore di acetile in peso tra lo 0,65% e lo 0,67%, vale a dire un tenore più elevato dello 0,5% menzionato nel citato regolamento (CEE) n. 28/90.
32 Occorre quindi esaminare se il fatto che il tenore di acetile del prodotto di cui trattasi sia leggermente superiore allo 0,5% escluda la sua classificazione nella voce 1108.
33 A questo proposito, occorre sottolineare, innanzitutto, che il testo del suddetto regolamento (CEE) n. 28/90 non consente di dedurre che esso mira a stabilire una distinzione, fondata sul tenore di acetile, fra l' amido naturale da classificare nella sottovoce 1108 13 00 e l' amido esterificato appartenente alla sottovoce 3505 10 50. Infatti, da un lato, questo regolamento si limita a precisare che un prodotto amidaceo, avente le caratteristiche menzionate nell' allegato del detto regolamento, deve in ogni caso essere classificato nella sottovoce 1108 13 00; d' altro canto, il predetto regolamento non indica affatto in quale voce doganale debba essere classificato un prodotto amidaceo che abbia un tenore di acetile di poco maggiore dello 0,5%.
34 Occorre inoltre precisare che il tenore di acetile dell' amido è un indice del suo grado di sostituzione: più tale tenore è elevato, più l' amido è stato modificato. Conseguentemente, l' amido con un bassissimo tenore di acetile può essere simile all' amido naturale.
35 Di conseguenza, un tenore di acetile leggermente più elevato (nella specie 0,65% o 0,67% del peso) di quello indicato nel regolamento (CEE) n. 28/90 non costituisce un elemento sufficiente a escludere la classificazione del prodotto considerato dalla sottovoce 1108 13 00, e ciò tanto più in quanto, come nella fattispecie della causa principale, detto prodotto è un miscuglio composto per il 90% di fecola di patate e per il 10% di amido esterificato.
36 Il prodotto amidaceo in questione dev' essere pertanto classificato, in quanto fecola di patate, nella sottovoce 1108 13 00 della TDC.
37 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale come segue: la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che dev' essere classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto amidaceo (tenore di amido in peso del 99%, se determinato con il metodo Ewers, o dell' 81,1% in peso, se determinato con il metodo della saccarificazione, tenore di acetile in peso compreso tra lo 0,65% e lo 0,67%), composto da fecola di patate naturale mescolata con estere di fecola di patate, neutralizzata, cui è stata tolta l' acetaldeide, destinato all' uso nell' industria della carta e nell' industria tessile, parimenti adatto, per sua natura, all' alimentazione umana, benché non autorizzato dalla legislazione relativa ai prodotti alimentari.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 20 agosto 1991, dichiara:
La Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che dev' essere classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto amidaceo (tenore di amido in peso del 99%, se determinato con il metodo Ewers, o dell' 81,1% in peso, se determinato con il metodo della saccarificazione; tenore di acetile in peso compreso tra lo 0,65% e lo 0,67%), composto da fecola di patate naturale mescolata con estere di fecola di patate, neutralizzata, cui è stata tolta l' acetaldeide, destinato all' uso nell' industria della carta e nell' industria tessile, parimenti adatto, per sua natura, all' alimentazione umana, benché non autorizzato dalla legislazione relativa ai prodotti alimentari.
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