Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni ° Applicazione nel tempo ° Principio di irretroattività ° Deroghe ° Presupposti ° Motivazione specifica ° Insussistenza ° Illegittimità
[Trattato CEE, art. 190; regolamento (CEE) della Commissione n. 744/87, art. 3, secondo comma]
Massima
Benché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dello stesso, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. E' però necessario che gli atti aventi efficacia retroattiva contengano nella motivazione, esposte in modo chiaro e non equivoco, le considerazioni che giustificano tale efficacia.
Orbene, il regolamento (CEE) n. 744/87, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna, non indica i motivi per cui le nuove modalità di percezione della tassa suddetta da esso stabilite devono applicarsi agli operatori che hanno esportato latte non scremato nel mese precedente la sua emanazione. Ne consegue che il regolamento (CEE) n. 744/87 non soddisfa il requisito della motivazione prescritto dall' art. 190 del Trattato e che l' ultimo comma dell' art. 3 è invalido in quanto dichiara che il regolamento si applica dal 12 febbraio 1987.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-260/91 e C-261/91,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Económico Administrativo Central di Madrid, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Diversinte SA,
Iberlacta SA
e
Administración Principal de Aduanas de la Junquera,
domande vertenti sulla validità della retroattività dell' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna (GU L 75, pag. 14),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Diversinte SA e la Iberlacta SA, dagli avv.ti Erik H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam (Paesi Bassi), e H.J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden;
° per il governo ellenico, dai signori Vassileios Kontolaimos, viceconsigliere giuridico del Consiglio giuridico dello Stato, e Ioannis Chalkias, mandatario giudiziario del Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Diversinte SA e della Iberlacta SA, del governo ellenico e della Commissione all' udienza dell' 11 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 2 ottobre 1991, pervenute in cancelleria il 14 ottobre seguente, il Tribunal Económico Administrativo Central di Madrid ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sulla validità della retroattività dell' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna (GU L 75, pag. 14, in prosieguo: il "regolamento contestato").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di liti fra due imprese di diritto spagnolo, la Diversinte e la Iberlacta, e l' Administración Principal de Aduanas de la Junquera (in prosieguo: l' "amministrazione doganale").
3 Dal 28 febbraio al 2 marzo 1987 la Iberlacta ha esportato nella Repubblica federale di Germania 207 t di latte in polvere contenente il 12% di grassi e denaturato per essere usato nell' alimentazione degli animali. Dal 3 al 5 marzo 1987 la Diversinte, dal canto suo, ha esportato con la medesima destinazione 120 t di un prodotto analogo, contenente il 18% di grassi.
4 Il 17 marzo 1987 veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il regolamento impugnato. A norma di questo regolamento, la tassa che, in forza del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1986, n. 805, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna (GU L 75, pag. 14), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1986, n. 3956 (GU L 365, pag. 57), colpiva fino a quel momento l' esportazione dalla Spagna di latte scremato importato in questo Stato membro e denaturato secondo la normativa in vigore in questo paese anteriormente al 1 marzo 1986, era estesa a tutto il latte in polvere, indipendentemente dal tenore di grassi, denaturato secondo le stesse norme ed esportato dalla Spagna dopo esservi stato importato. L' ultimo comma dell' art. 3 di detto regolamento rendeva lo stesso applicabile a decorrere dal 12 febbraio 1987.
5 A norma di questo regolamento l' amministrazione delle dogane invitava la Diversinte e la Iberlacta a pagare la tassa, cosa che esse facevano, pur contestandone il principio. Secondo queste imprese, infatti, il regolamento impugnato era invalido in quanto era retroattivo senza possedere i requisiti prescritti dalla Corte perché la retroattività sia ammessa.
6 Le due imprese adivano allora in primo grado il Tribunal Económico Administrativo Provincial di Gerona (Spagna) e in appello il Tribunal Económico Administrativo Central di Madrid.
7 Quest' ultimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento ed ha invitato la Corte, in via pregiudiziale, "a pronunciarsi sulla validità della retroattività dell' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla validità della retroattività del regolamento impugnato
9 Come il giudice di rinvio giustamente ricorda, dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che, benché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dello stesso, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., da ultimo, sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 17 della motivazione).
10 E' tuttavia opportuno ricordare che, sebbene secondo questa giurisprudenza l' effetto retroattivo della decisione comunitaria non sia necessariamente escluso, occorre che le decisioni aventi un effetto del genere contengano nella motivazione le considerazioni che giustificano l' effetto retroattivo voluto (v. ordinanza 1 febbraio 1984, causa 1/84 R, Ilford/Commissione, Racc. pag. 423, punto 19 della motivazione).
11 Infatti, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15 della motivazione), la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato CEE ha lo scopo di consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento adottato onde difendere i loro diritti ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Essa deve quindi far risultare, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamento dell' autorità comunitaria autrice dell' atto impugnato.
12 Orbene, va rilevato che il contestato regolamento in data 16 marzo 1987 non spiega affatto perché retroagisca al 12 febbraio 1987. Il suo quarto 'considerando' si limita infatti a dichiarare che "per evitare movimenti speculativi sul prodotto oggetto del presente regolamento è opportuno che le disposizioni in esso previste siano rese immediatamente applicabili". Questo 'considerando' consente al massimo di comprendere perché il regolamento si applichi immediatamente. Esso non indica le ragioni per cui la tassa deve colpire gli operatori che hanno esportato del latte non scremato nel mese precedente l' adozione del regolamento.
13 Queste imprecisioni non consentono alla Corte di accertare se la retroattività fosse giustificata dallo scopo del regolamento e se il legittimo affidamento degli operatori interessati sia stato fatto salvo.
14 Stando così le cose, va rilevato che il regolamento contestato non soddisfa il requisito della motivazione prescritto dall' art. 190 del Trattato CEE.
15 La questione del giudice proponente dev' essere quindi risolta nel senso che l' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna, è invalido nella parte in cui dichiara che il regolamento si applica dal 12 febbraio 1987.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal Económico Administrativo Central di Madrid, con ordinanze 2 ottobre 1991, dichiara:
L' ultimo comma dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 marzo 1987, n. 744, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86, che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna, è invalido nella parte in cui dichiara che il regolamento si applica dal 12 febbraio 1987.
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