Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Regolamento che modifica l' importo massimo dell' aiuto al miglioramento della qualità e della commercializzazione per la frutta a guscio e le carrube
[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2145/91, art. 1]
Massima
La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l' identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che detti soggetti vadano considerati toccati individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma del Trattato, da detta misura, sempreché risulti evidente che detta applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in questione.
Per questo motivo l' art. 1 del regolamento n. 2145/91, che ha lo scopo di modificare ex nunc, per tutte le organizzazioni di produttori, l' importo massimo dell' aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore della frutta a guscio e delle carrube, non tocca individualmente le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati prima della sua adozione.
Infatti, dal momento che non tocca specificamente dette organizzazioni, non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei loro progetti e fa distinzione tra i progetti già approvati e quelli che lo saranno al solo scopo di istituire misure transitorie applicabili ai primi, esso si rivolge, in termini astratti e generali, a categorie di persone indeterminate e si applica a situazioni determinate oggettivamente.
Parti
Nella causa C-264/91,
Abertal SAT Ltda, società di diritto spagnolo, con sede in Reus, Tarragona (Spagna) e diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube, aventi sede in Spagna, rappresentate dagli avv.ti Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente e Iñigo Igartua Arregui, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Claude Wassenich, 6, rue Dicks,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Bernhard Schloh e Ramón Torrent, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco José Santaolalla e Eugenio de March, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2145, che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89, per quanto riguarda il massimale dell' aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (GU L 200, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1991, l' Abertal SAT Limitada e diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutti a guscio e di carrube (in prosieguo: le "ricorrenti"), a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, hanno chiesto l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2145, che modifica il regolamento n. 790/89, per quanto riguarda il massimale dell' aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (GU L 200, pag. 1).
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 789, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 85, pag. 3), ha inserito un titolo II bis in detto regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1), poi modificato.
3 Il titolo II bis del regolamento n. 1035/72 stabilisce talune misure di aiuto nel settore della frutta a guscio e delle carrube, tra le quali in particolare un aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità nonché della vendita, presentati dalle organizzazioni di produttori e approvati dalle autorità nazionali (art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72).
4 I progetti contemplati da detta disposizione mirano al miglioramento della qualità della produzione mediante una riconversione delle varietà e un miglioramento delle colture su superfici di coltura omogenea e non dispersa nonché, se del caso, al miglioramento della vendita di prodotti.
5 Conformemente all' art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72, i progetti di miglioramento approvati fruiscono, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il loro finanziamento in ragione del 45% almeno è a carico delle organizzazioni di produttori e del 10% è a carico dello Stato membro. Tanto l' aiuto comunitario quanto il sussidio dello Stato membro sono limitati e corrisposti sull' arco di dieci anni. Il massimale è degressivo.
6 L' importo massimo per ettaro dell' aiuto al miglioramento, che era stato fissato dall' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 790 (GU L 85, pag. 6) a 300 ECU per il primo qunquennio e a 210 ECU per il secondo, è stato modificato dall' art. 1 del regolamento n. 2145/91.
7 Conformemente a quest' ultima disposizione, impugnata nella presente causa, l' importo massimo per ettaro dell' aiuto varia a seconda della natura dei lavori realizzati per l' esecuzione del progetto ed è fissato a:
° 475 ECU durante cinque anni per le azioni di estirpazione seguite da nuova piantagione e/o riconversione varietale, fermo restando che queste azioni devono limitarsi ad aree non superiori al 40% della superficie totale del frutteto contemplata dal progetto (con un massimo del 20% durante il primo biennio e del 20% in tre anni successivi);
° 200 ECU annui, durante gli anni residui per la realizzazione del progetto, per le superfici ripiantate o riconvertite;
° 200 ECU annui per i lavori connessi all' esecuzione delle altre azioni che possono riguardare il resto del frutteto.
8 Conformemente all' art. 3 del regolamento n. 2145/91, detto regolamento è entrato in vigore il 23 luglio 1991. In virtù del secondo e del terzo comma di detto articolo, i nuovi importi massimi dell' aiuto si applicano immediatamente ai progetti approvati dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 2145/91; detti importi sono invece applicabili solo dal 1 settembre 1993 per i progetti approvati anteriormente all' entrata in vigore di detto regolamento e non si applicano per le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori, prima della data di entrata in vigore, per l' esecuzione di progetti approvati anteriormente a detta data.
9 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1991, il Consiglio, a norma dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità avverso il ricorso. Conformemente all' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di passare alla fase orale per l' esame di detta eccezione.
10 Con ordinanza del presidente della Corte del 9 marzo 1992 la Commissione è stata ammessa all' intervento a sostegno del Consiglio.
11 Per una più ampia esposizione dei fatti e dello sfondo regolamentare della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari a comprendere il ragionamento della Corte.
12 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, osserva che le ricorrenti non sono toccate né direttamente né individualmente dal regolamento impugnato.
13 Le ricorrenti sostengono invece che, da un lato, sono toccate direttamente dal regolamento impugnato, giacché le autorità competenti non dispongono di alcuna discrezionalità per l' applicazione delle modifiche litigiose; d' altro canto, anche se il regolamento impugnato avesse carattere generale ed astratto per le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati dopo la sua entrata in vigore, toccherebbe individualmente le ricorrenti in quanto avrebbero espletato, prima di una certa data, una precisa formalità, cioè la presentazione di progetti di miglioramento, che sono stati approvati e in quanto la modifica degli importi massimi dell' aiuto per i progetti già approvati prima dell' adozione del regolamento impugnato sarebbe stata apportata a motivo dell' entità degli aiuti richiesti delle ricorrenti, che sarebbe stata superiore alle previsioni del bilancio comunitario.
14 Per pronunciarsi sul merito dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, si deve ricordare che l' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni di cui sono destinatarie o quelle che, benché adottate in forma di regolamento o di decisione indirizzata ad un terzo, le toccano direttamente ed individualmente.
15 Il presente ricorso mira all' annullamento di una disposizione di un regolamento, quindi si deve verificare se le ricorrenti sono toccate direttamente e individualmente dal provvedimento impugnato.
16 Per accertare se le ricorrenti sono toccate individualmente, si deve ricordare che una costante giurisprudenza afferma che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l' identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che detti soggetti vadano considerati toccati individualmente da detta misura, sempreché risulti evidente che detta applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in causa (v. ad esempio, sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845, e sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941).
17 Su questo punto, si deve constatare che la disposizione impugnata dal regolamento n. 2145/91 ha lo scopo di modificare ex nunc, per tutte le organizzazioni di produttori, l' importo massimo dell' aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore della frutta a guscio e delle carrube, aumentando sensibilmente detto importo per le azioni di estirpazione seguite da nuove piantagioni e/o riconversione varietale e diminuendo l' importo massimo dell' aiuto per gli altri tipi di operazioni che, a norma dell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1989, n. 2159, che fissa le modalità d' applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 (GU L 207, pag. 19), possono costituire oggetto di un progetto.
18 Come emerge dal primo 'considerando' del regolamento litigioso, il regime d' aiuti in questione mira a favorire essenzialmente le azioni di estirpazione seguite da nuove piantagioni e/o riconversione varietale, dato che questo genere di azioni è quello che meglio contribuisce al miglioramento della qualità dei prodotti in questione. Così stando le cose, la parte maggiore dell' aiuto deve sostenere dette azioni, specie dal momento che queste comportano non solo ingenti spese, ma anche una temporanea cessazione di lucro per gli operatori interessati, mentre un importo inferiore va previsto per finanziare gli altri tipi di azioni che vertono sulla rimanente parte del frutteto.
19 Di conseguenza, questa disposizione, lungi dal ledere le ricorrenti a motivo di alcune loro caratteristiche specifiche, o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore, contempla, in termini astratti e generali, categorie di persone indeterminate e si applica a situazioni determinate oggettivamente.
20 Infatti il regolamento impugnato non contempla specificamente le ricorrenti ma le tocca solo nella loro qualità obiettiva di organizzazioni di produttori nel settore in questione, alla stessa stregua di qualunque altro operatore economico che si trova, in atto o in potenza, in identica situazione.
21 Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l' unica distinzione che si fa nel regolamento in questione tra i progetti già approvati e quelli approvati dopo la sua entrata in vigore sta nel fatto che contempla disposizioni transitorie a vantaggio degli operatori in possesso di progetti già approvati.
22 Infatti, conformemente all' art. 3 del regolamento n. 2145/91 i nuovi importi dell' aiuto, da un lato, si applicano ai progetti già approvati solo dal 1 settembre 1993, cioè oltre due anni dopo l' entrata in vigore del regolamento e, dall' altro, non si applicano per le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori prima di detta data di entrata in vigore.
23 Inoltre, il regolamento (CEE) della Commissione 18 settembre 1991, n. 3746, recante la quarta modifica del regolamento n. 2159/89 che fissa le modalità d' applicazione delle misure specifiche per i frutti a guscio e le carrube contemplate al titolo II bis del regolamento del Consiglio n. 1035/72 (GU L 352, pag. 53), stabilisce che, per i progetti già approvati, gli operatori possono chiedere, entro il 31 dicembre 1992, di modificare i loro progetti per riorientarli verso le operazioni di estirpazione seguite da nuove piantagioni e/o di riconversione varietale e fruire così dell' aiuto maggiorato per questo tipo di azioni.
24 Dette differenze appaiono però giustificate obiettivamente dalla necessità di perseguire in pratica la finalità della disciplina in questione in funzione delle situazioni di fatto esistenti e non sono perciò tali da far considerare le ricorrenti toccate direttamente ed individualmente, per questo fatto, dall' art. 1 del regolamento n. 2145/91, solo atto impugnato con il presente ricorso d' annullamento.
25 Inoltre, il regolamento litigioso non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei progetti delle ricorrenti.
26 Così stando le cose, la disposizione impugnata non tocca le ricorrenti individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, sicché il ricorso va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 A norma dell' art. 69, n. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, le spese vanno poste a loro carico. Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Commissione, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
3) La Commissione, interveniente, sopporterà le spese da lei incontrate.
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