Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Tassa parafiscale applicata ai prodotti nazionali ed a quelli importati ma ad esclusivo vantaggio dei primi ° Criterio di qualificazione ° Compensazione degli oneri gravanti sui prodotti nazionali ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato
(Trattato CEE, artt. 12, 30 e 95)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Tassa parafiscale applicata ai prodotti nazionali ed a quelli importati ma ad esclusivo vantaggio dei primi ° Inclusione ° Presupposti
(Trattato CEE. artt. 92 e 93)
Massima
1. Una tassa parafiscale, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato qualora il gettito venga interamente destinato al finanziamento di attività che giovano esclusivamente ai prodotti nazionali, compensando in tal modo integralmente l' onere che grava su di essi. Se il gettito viene invece destinato solo parzialmente a tali attività di guisa che esse compensano solo in parte l' onere sostenuto dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato. A tal proposito, il criterio della compensazione degli oneri gravanti sul prodotto nazionale deve essere inteso nel senso di una equivalenza pecuniaria, da accertare nel corso di un periodo di riferimento, fra l' ammontare totale del tributo riscosso sulla produzione nazionale ed i vantaggi di cui quest' ultima fruisce in via esclusiva.
Siffatta tassa parafiscale, in quanto disciplinata dagli artt 12 e seguenti ovvero dall' art. 95 del Trattato, non rientra nel campo di applicazione dell' art. 30 del medesimo.
2. Il fatto che il gettito di una tassa parafiscale, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati, venga destinato al finanziamento di vantaggi di cui fruiscono esclusivamente i prodotti nazionali, compensando in tal modo l' onere gravante su questi ultimi, può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 92 del Trattato, fermo restando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione e può essere effettuata solo in esito al procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato.
Parti
Nel procedimento C-266/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Supremo Tribunal Administrativo di Lisbona, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Celulose Beira Industrial SA (CELBI)
e
Fazenda Pública,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12 e seguenti, 30, 92 e 95 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, J. L. Murray, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Celulose Beira Industrial (CELBI) SA, dall' avvocato Manuel Castelo Branco, del foro di Lisbona,
° per la Fazenda Pública (ministero delle Finanze portoghese), dalla signora Manuela Roserio, rappresentante della Fazenda Pública,
° per il governo portoghese, dal signor Luís Máximo dos Santos, assistente presso la Facoltà di diritto dell' Università di Lisbona, e dal signor Luís Ines Fernandes, direttore del servizio Affari giuridici della direzione generale delle Comunità europee, in qualità di agenti,
° per il governo francese, dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Géraud de Bergues, vicesegretario principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro e Thomas F. Cusack, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Celulose Beira Industrial (CELBI) SA, con l' avvocato Maria da Glória Leitão, del foro di Lisbona, del governo portoghese e della Commissione, all' udienza del 19 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 luglio 1991, pervenuta alla Corte il 16 ottobre successivo, il Supremo Tribunal Administrativo di Lisbona ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 9, 12 e seguenti, 30, 92 e 95 del Trattato CEE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Celulose Beira Industrial (in prosieguo: la "Celbi") e la Fazenda Pública (ministero delle Finanze) in merito alla riscossione di una somma di 6 060 398 ESC, corrispondente all' ammontare dovuto e non pagato di una tassa parafiscale sulle paste chimiche.
3 La detta tassa è stata istituita con decreto legge 23 aprile 1986 n. 75-C/86. All' epoca dei fatti, essa gravava sulle vendite di paste chimiche nella misura dello 0,45 % del valore totale dell' operazione sia che si trattasse di prodotti nazionali che di prodotti importati.
4 Tale tributo era destinato, fra l' altro, a finanziare l' Instituto dos Produtos Florestais (Istituto dei prodotti forestali, in prosieguo: l' "IPF"), ente di coordinamento economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. Sorto nel 1972 e soppresso nel 1988, l' IPF era incaricato, in particolare, del coordinamento e della disciplina delle attività di produzione, trasformazione e smercio del legno, sughero, resine e loro derivati e sottoprodotti, nonché delle modalità di fornitura e dell' esportazione e importazione, di promuoverne la diffusione all' estero, di certificarne l' origine, la qualità e il peso nonché di effettuare studi di natura tecnica ed economica.
5 Per il perseguimento di tali obiettivi, l' IPF aveva, in particolare, il compito di collaborare alla promozione e all' espansione del commercio dei prodotti in questione sui mercati esteri, di difendere il loro buon nome ed il loro giusto valore nonché di erogare crediti ed altre forme di aiuti finanziari.
6 Nel corso del mese di maggio 1987, la CELBI effettuava vendite di paste chimiche omettendo di versare l' imposta corrispondente. Al fine di ottenere il versamento di tale imposta, l' IPF esperiva un ricorso dinanzi al Tribunal Tributario de Primeira Instância di Coimbra che accoglieva la domanda. Tale pronuncia veniva confermata, in secondo grado, dal Supremo Tribunal Administrativo. La Celbi adiva quindi, in ultima istanza, la Secção de Contencioso Tributario del Supremo Tribunal Administrativo, che ha deciso di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la nozione di tassa di effetto equivalente a dazi doganali all' importazione, di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del Trattato CEE, comprenda o meno un tributo riscosso da un ente pubblico, che grava sulla vendita di paste chimiche, siano esse importate o di produzione nazionale, il cui gettito è destinato a finanziare le attività del detto ente (nella fattispecie l' IPF, le cui finalità sono elencate nel capitolo I del decreto legge 31 ottobre 1972 n. 428)
2) In che misura la destinazione prescritta dalla legge per il gettito di un tributo riscosso sia sui prodotti nazionali sia su quelli importati influisca sull' applicazione dell' art. 95 e possa consentire che tale tributo venga considerato tassa di effetto equivalente.
3) In caso di soluzione affermativa delle due prime questioni, entro quali limiti il presupposto della 'compensazione integrale degli oneri gravanti sul prodotto nazionale' elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, si riferisce all' equivalenza pecuniaria tra l' importo della tassa posta a carico degli operatori economici nazionali e i vantaggi di cui gli stessi fruiscono, o va invece inteso come condizione connessa alla natura, all' importanza ed al carattere indispensabile dei servizi di cui fruisce la produzione nazionale, finanziati dal gettito della tassa, in conformità con la citata disposizione (come avviene per tutte le attività dell' ente di cui trattasi).
4) Se il fatto che il gettito di una tassa che incide sui prodotti nazionali e su quelli importati viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell' ente possa configurare un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92.
5) Se la riscossione di una tassa che incide in percentuale sul valore totale delle vendite del prodotto nazionale e di quello importato e che viene destinata al finanziamento delle attività di un ente pubblico, descritte dal decreto legge, integri o meno un' infrazione dell' art. 30 del Trattato di Roma".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima e seconda questione
8 Con le prime due questioni il giudice nazionale chiede chiarimenti sulla nozione di tassa di effetto equivalente a dazi doganali, di cui agli artt. 12 e seguenti del Trattato CEE, sulla nozione di imposizione interna discriminatoria di cui all' art. 95 del Trattato medesimo, entrambe riferite a una tassa parafiscale come quella oggetto della causa principale, nonché sul rapporto fra tali due nozioni.
9 Va ricordato in proposito che, per giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-149 e C-150/91, Sanders e Guyomarc' h, Racc. pag. I-3899, punto 14), le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente nonché quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che nel sistema del Trattato una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie.
10 Per quanto riguarda le tasse di effetto equivalente, è del pari giurisprudenza costante che il loro divieto si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell' importazione, il quale colpisce specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente pubblico possono costituire tasse di effetto equivalente (v., in particolare, sentenza 11 marzo 1992, cause riunite C-78/90-C-83/90, Sociétés Compagnie commerciale de l' Ouest e a., Racc. pag. I-1847, punto 23 della motivazione).
11 Nell' ipotesi di un regime generale di imposizioni interne gravanti sistematicamente sui prodotti nazionali e su quelli importati secondo i medesimi criteri, trova applicazione l' art. 95 del Trattato. Tale articolo vieta agli Stati membri di applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari ovvero intese a proteggere altre produzioni nazionali: il criterio di applicazione dell' art. 95 è, di conseguenza, il carattere discriminatorio o protezionistico di tali imposizioni (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy, Racc. pag. I-6523, punto 19 della motivazione).
12 Infine si deve rammentare (v., in particolare, le sentenze citate) che la destinazione del gettito degli oneri pecuniari riscossi può rientrare sia nel campo di applicazione degli artt. 12 e seguenti, sia in quello dell' art. 95 del Trattato.
13 In tal senso la Corte ha precisato che un tributo, rientrante in un regime generale di imposizioni interne che colpisca sistematicamente i prodotti nazionali e quelli importati, può ciò nondimeno costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione qualora il gettito dell' imposizione sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali, e che compensano integralmente l' onere da questi sopportato. Occorre infatti considerare che, in siffatta ipotesi, tale tributo costituisce, per il prodotto importato, un onere pecuniario netto, mentre, per il prodotto nazionale, non è altro che il corrispettivo di un vantaggio ricevuto.
14 Per contro, il tributo di cui trattasi, pur essendo applicabile indistintamente, costituisce ciononostante una violazione del divieto di discriminazioni, sancito dall' art. 95 del Trattato, se i vantaggi derivanti dalla destinazione del gettito dell' imposizione giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, compensando parzialmente l' onere da essi sopportato, e sfavorendo, in tal modo, i prodotti importati.
15 La prima e la seconda questione del giudice nazionale vanno pertanto risolte nel senso che una tassa parafiscale, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato qualora il gettito venga totalmente destinato al finanziamento di attività che giovano esclusivamente ai prodotti nazionali, compensando in tal modo integralmente l' onere che grava su di essi. Qualora invece il gettito venga destinato solo parzialmente al finanziamento di tali attività, di guisa che esse compensano solo in parte l' onere sostenuto dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato.
Sulla terza questione
16 Con la terza questione il giudice nazionale desidera ricevere chiarimenti sulla portata del criterio di compensazione degli oneri, in particolare se tale criterio sottintenda un' equivalenza pecuniaria fra l' ammontare del tributo posto a carico dei produttori nazionali e i vantaggi di cui fruiscono, ovvero se implichi una valutazione inerente, più in generale, alla natura, all' importanza e al carattere indispensabile dei servizi forniti, senza che sia necessario accertare una corrispondenza matematica con l' importo percepito.
17 A tal proposito si deve osservare che la ratio della giurisprudenza, sopra richiamata, relativa alla destinazione del gettito di un tributo indistintamente applicabile, nonché alla compensazione degli oneri che può derivarne, si basa sulla constatazione di ordine economico che i vantaggi finanziati attraverso tale tributo costituiscono, per i prodotti nazionali, la contropartita delle somme versate, il cui esborso viene ad essere in tal modo neutralizzato in tutto o in parte. Quanto ai prodotti importati, esclusi dai vantaggi, il tributo rappresenta, invece, un onere pecuniario supplementare netto.
18 Stando così le cose, il criterio della compensazione, per essere utilmente e correttamente applicato, richiede che, nel corso di un periodo di riferimento, si accerti l' equivalenza pecuniaria fra l' ammontare totale del tributo sopportato dalla produzione nazionale e i vantaggi di cui essa fruisce in via esclusiva. Qualsiasi altro parametro, come la natura, l' importanza o il carattere indispensabile dei detti vantaggi, non rappresenta una base sufficientemente oggettiva per valutare la compatibilità di un provvedimento tributario nazionale con le disposizioni del Trattato; per di più, non è abbastanza preciso da consentire allo Stato membro interessato di ripristinare con certezza, in caso di violazione dell' art. 12, ovvero dell' art. 95 del Trattato, una situazione di legalità.
19 Si deve quindi risolvere la terza questione sollevata dal giudice a quo dichiarando che il criterio della compensazione degli oneri gravanti sul prodotto nazionale deve essere inteso nel senso che, nel corso di un periodo di riferimento, deve sussistere un' equivalenza pecuniaria fra l' ammontare totale del tributo riscosso sui prodotti nazionali e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva.
Sulla quarta questione
20 Con la quarta questione, il giudice nazionale pone il problema della compatibilità di un tributo, come quello su cui verte la causa principale, con le disposizioni del Trattato che disciplinano gli aiuti di Stato.
21 Occorre rilevare in proposito che, sebbene una tassa parafiscale possa rientrare nel campo di applicazione sia dell' art. 12, sia dell' art. 95 del Trattato, la destinazione del relativo gettito a vantaggio dei prodotti nazionali può nondimeno costituire un aiuto di Stato, eventualmente incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti dell' art. 92 del Trattato, come interpretati dalla Corte.
22 Tuttavia va rammentato che, per giurisprudenza costante, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. L' art. 93 del Trattato disponendo che la Commissione deve procedere in via permanente all' esame e al controllo degli aiuti, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare, sotto il controllo della Corte di giustizia. Di conseguenza i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su un' eventuale incompatibilità (v., in particolare, la citata sentenza Lornoy).
23 E' compito tuttavia dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, una volta dedotta dai singoli ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l' esecuzione delle misure d' aiuto, quanto il recupero degli aiuti attribuiti. La loro decisione non implica per questo una valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune, la quale rientra, come è stato già ricordato, nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il sindacato della Corte (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, Racc. pag. I-5505).
24 Si deve quindi risolvere la quarta questione pregiudiziale nel senso che la destinazione del gettito di una tassa parafiscale, come quella in esame, può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione e può essere effettuata solo in esito al procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato.
Sulla quinta questione
25 Con la quinta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se una tassa parafiscale, come quella oggetto di controversia nella causa principale, possa essere sindacata alla luce dell' art. 30 del Trattato.
26 Per risolvere tale questione è sufficiente rilevare che, per giurisprudenza consolidata, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e gli ostacoli di natura fiscale, contemplati rispettivamente dagli artt. da 9 a 16 e 95 del Trattato, non rientrano nel campo di applicazione dell' art. 30 (v., in particolare, sentenza 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli e Volpi, Racc. pag. 557 e Lornoy, citata).
27 Una tassa parafiscale come quella oggetto di esame nella causa principale, in quanto disciplinata, come su indicato, vuoi dagli artt. 12 e seguenti, vuoi dall' art. 95 del Trattato, non può quindi rientrare nel campo di applicazione dell' art. 30 del Trattato.
28 Si deve pertanto risolvere la quinta questione pregiudiziale nel senso che una tassa parafiscale come quella presa in esame nella causa principale, essendo disciplinata dagli artt. 12 e seguenti ovvero dall' art. 95 del Trattato, non rientra nel campo di applicazione dell' art. 30 del medesimo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dai governi portoghese e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo di Lisbona con ordinanza 10 luglio 1991, dichiara:
1) Una tassa parafiscale, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato CEE, qualora il gettito venga totalmente destinato a finanziare attività che giovano esclusivamente ai prodotti nazionali, compensando in tal modo integralmente l' onere che grava su di essi. Qualora invece il gettito venga destinato solo parzialmente al finanziamento di tali attività, di guisa che esse compensano solo in parte l' onere sostenuto dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato.
2) Il criterio della compensazione degli oneri gravanti sul prodotto nazionale deve essere inteso nel senso che, nel corso di un periodo di riferimento, deve sussistere un' equivalenza pecuniaria fra l' ammontare totale del tributo riscosso sui prodotti nazionali e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva.
3) La destinazione del gettito di una tassa parafiscale, come quella in esame, può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, qualora ricorrano i presupposti dell' art. 92 del Trattato, fermo restando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione e può essere effettuata solo in esito al procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato.
4) Una tassa parafiscale come quella presa in esame nella causa principale, essendo disciplinata dagli artt. 12 e seguenti, ovvero dall' art. 95 del Trattato, non rientra nel campo di applicazione dell' art. 30 del medesimo.
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