Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-270/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per soddisfare agli obblighi impostile dalla direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 133, pag. 33), e dalla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l' abolizione dell' esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini (GU L 153, pag. 29), o non prendendo le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, M. Zuleeg e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon,
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 ottobre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per soddisfare agli obblighi impostile dalla direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 133, pag. 33), e dalla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l' abolizione dell' esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini (GU L 153, pag. 29), o non prendendo le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CEE,
2 Ai sensi dell' art. 2 della citata direttiva 89/321/CEE e dell' art. 2 della citata direttiva 89/360/CEE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro e non oltre, rispettivamente, il 1º settembre 1989 e il 1º ottobre 1989, e devono informarne immediatamente la Commissione.
3 Avendo constatato che la Repubblica italiana non aveva proceduto entro il termine stabilito alla comunicazione richiesta relativamente alla trasposizione delle due direttive sopraccitate in diritto interno, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all' art. 169 del Trattato. La lettera di diffida del 26 giugno 1990 e il parere motivato del 18 marzo 1991, inviati dalla Commissione alla Repubblica italiana, sono rimasti senza risposta.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Commissione sostiene che dato il carattere obbligatorio delle direttive gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ad esse entro i termini prescritti. Essa aggiunge che si può affermare che uno Stato membro abbia soddisfatto tutti gli obblighi che gli incombono in virtù di una direttiva solo qualora tutte le disposizioni della medesima siano state espressamente integrate nella sua normativa.
6 La Repubblica italiana dà atto che le direttive di cui trattasi non sono state integralmente recepite nell' ordinamento giuridico interno, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni. Essa fa presente che taluni decreti in via di adozione potrebbero porre rimedio a tale inadempimento.
7 Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, ed alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l' abolizione dell' esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1. Non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, ed alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l' abolizione dell' esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CEE.
2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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