Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Questioni pregiudiziali ° Rinvio alla Corte ° Esigenza di un previo dibattito in contraddittorio ° Valutazione del giudice nazionale
(Trattato CEE, art. 177)
2. Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria ° Scambi intracomunitari di carni fresche ° Direttiva 64/433 ° Controlli sistematici delle merci munite di certificato sanitario e riscossione di un corrispettivo ° Inammissibilità ° Riscossione di diritti in corrispettivo di ispezioni autorizzate dalla direttiva ° Giustificazione ° Assenza
(Direttiva del Consiglio 64/433/CEE, come modificata dalla direttiva 83/90/CEE)
3. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Importazione di carni fresche in un comune di uno Stato membro ° Trasporto e consegna al luogo di destinazione finale ° Imposizione agli operatori dell' obbligo di ricorrere ad un' impresa titolare di una concessione esclusiva ° Inammissibilità ° Misura limitata ad una parte del territorio nazionale e applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati ° Irrilevanza ° Art. 30 del Trattato ° Efficacia diretta
(Trattato CEE, art. 30)
Massima
1. Benché l' art. 177 non faccia dipendere la competenza della Corte dal carattere contraddittorio o meno del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato il rinvio pregiudiziale, può eventualmente risultare necessario, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, che la questione pregiudiziale sia posta solo in seguito ad un dibattito in contraddittorio; spetta però unicamente al giudice nazionale il valutare tale necessità.
2. La direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata dalla direttiva 83/90, ha istituito un sistema completo, minuzioso e armonizzato di controlli sanitari delle carni fresche, basato sull' equivalenza delle garanzie sanitarie a livello comunitario, che si sostituisce ad ogni altro sistema di controlli esistente all' interno del paese destinatario, qualunque sia il luogo in cui i controlli vengono effettuati.
Essa va pertanto interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo.
Quanto ai diritti riscossi all' atto delle verifiche e delle ispezioni sanitarie consentite dalla direttiva, l' imposizione di un siffatto onere pecuniario non risulta maggiormente giustificata come corrispettivo di servizi ricevuti, dal momento che l' attività di controllo dell' amministrazione nazionale si svolge nell' interesse generale e non nell' interesse dell' importatore. Essa va considerata pertanto, in ogni caso, un ostacolo per la libera circolazione delle merci comunitarie, vietato dal Trattato.
3. Costituisce un ostacolo per le importazioni tra Stati membri, vietato dall' art. 30 del Trattato, il fatto che una normativa comunale di uno Stato membro obblighi gli operatori che introducono nel comune carni fresche a depositarle nel macello comunale per affidarne il trasporto e la consegna al luogo di destinazione finale ad un' impresa locale, titolare di una concessione esclusiva per tali operazioni, e consenta agli operatori interessati di effettuare in proprio il trasporto e la consegna delle loro merci solo dietro versamento di una determinata somma all' impresa concessionaria.
La validità di questa conclusione non viene meno ove si consideri che il provvedimento di cui trattasi è limitato al territorio del comune di uno Stato membro. Infatti una misura statale, qualora abbia un ambito di applicazione territoriale limitato perché si applichi soltanto su una parte del territorio nazionale, non può sfuggire alla qualifica di misura discriminatoria o protezionistica ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci con il pretesto che incide tanto sullo smercio dei prodotti provenienti dalle altre parti del territorio nazionale quanto su quello dei prodotti importati da altri Stati membri.
L' art. 30 del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-277/91, C-318/91 e C-319/91,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal presidente del Tribunale di Genova, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Ligur Carni Srl
e
Unità sanitaria locale n. XV di Genova,
tra
Ponente SpA
e
a) Unità sanitaria locale n. XIX di La Spezia,
b) CO.GE.SE.MA. Coop rl,
e tra
Genova Carni Srl
e
Unità sanitaria locale n. XV di Genova,
domande vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 121, pag. 2012), della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), nonché degli artt. 30, 36, 52 e 59 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon,
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Ligur Carni Srl e la Ponente SpA, dagli avv.ti Giuseppe Conte e Giuseppe Michele Giacomini, del foro di Genova,
° per la Genova Carni Srl, dagli avv.ti Franco Schiaffino e Giuseppe Michele Giacomini, del foro di Genova,
° per l' Unità sanitaria locale n. XV di Genova, dall' avv. Lorenzo Parodi, del foro di Genova,
° per l' Unità sanitaria locale n. XIX di La Spezia, dal signor Attilio Ferrero, amministratore straordinario,
° per la CO.GE.SE.MA. Coop rl, dall' avv. Roberto Giromini, del foro di La Spezia,
° per la Repubblica italiana, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Franco Favara, avvocato dello Stato,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Ligur Carni Srl, della Ponente Carni SpA, della Genova Carni Srl, dell' Unità sanitaria locale n. XV di Genova, del governo italiano e della Commissione, all' udienza del 24 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze 21 ottobre e 25 novembre 1991, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 28 ottobre e il 10 dicembre seguenti, il presidente del Tribunale di Genova, nell' ambito di taluni procedimenti monitori, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 121, pag. 2012), della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), nonché degli artt. 30, 36, 52 e 59 del Trattato CEE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di tre procedimenti promossi dalle imprese italiane Ligur Carni Srl e Genova Carni Srl contro l' Unità sanitaria locale (in prosieguo: la "USL") n. XV di Genova (all' origine dei procedimenti pregiudiziali C-277/91 e C-319/91), e dall' impresa italiana Ponente SpA contro la USL n. XIX di La Spezia e la società cooperativa CO.GE.SE.MA, che opera nella zona del comune di La Spezia (all' origine del procedimento pregiudiziale C-318/91). I tre procedimenti sono stati riuniti per connessione con ordinanze del presidente della Corte 28 gennaio 1992 e 27 gennaio 1993 ai fini della trattazione orale e della sentenza.
3 Le USL sono enti incaricati di effettuare controlli sanitari in zone geografiche determinate. Esse rientrano nella competenza delle regioni e costituiscono come tali pubbliche autorità.
4 Come risulta dagli atti, il regio decreto italiano 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente l' approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (Gazzetta ufficiale del Regno d' Italia n. 36, del 12 febbraio 1929), dispone, nell' art. 40, che l' introduzione in un comune di carne fresca, macellata altrove e destinata alla vendita è permessa a condizione che, in particolare, la carne sia "sottoposta a nuova visita da parte del veterinario del comune di destinazione", oltre a quella già eseguita nel comune d' origine.
5 Sulla scorta del detto regio decreto, la regione Liguria ha emanato la legge regionale 22 agosto 1989, n. 31, recante norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all' Unità sanitaria locale (Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15, del 6 settembre 1989, parte prima, pag. 1439).
6 L' art. 1 di tale legge stabilisce quanto segue:
"Sono tenuti alla corresponsione di un compenso a favore dell' Unità sanitaria locale (USL) i soggetti privati che richiedono le seguenti prestazioni:
a) ispezioni, verifiche e controlli sugli alimenti di origine animale e sugli animali ai fini della loro commercializzazione;
b) certificazioni utili alla commercializzazione degli alimenti di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali".
7 L' art. 2 della stessa legge prevede che il compenso dovuto alla USL per l' ispezione sanitaria dev' essere corrisposto all' atto dell' effettuazione della prestazione, mentre, secondo l' art. 3, spetta alla giunta regionale, sentito il comitato sanitario regionale, fissare l' ammontare del detto compenso.
8 Emerge inoltre dalla normativa italiana e dal fascicolo che colui che introduce, anche in transito, carni fresche in un comune della regione Liguria, tanto da un altro Stato membro quanto da un altro comune italiano, deve:
° sottoporre la merce ad ispezione sanitaria, anche qualora la carne sia munita di un certificato sanitario redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore o dalla competente autorità del comune italiano d' origine. Tale ispezione è effettuata dal personale veterinario della USL del comune di destinazione e termina con il rilascio di un certificato, indispensabile per la commercializzazione della carne;
° versare alla USL, per la prestazione sanitaria resa, un importo a titolo di diritto di ispezione sanitaria forfettariamente determinato dall' amministrazione locale (la giunta regionale).
9 Risulta altresì dagli atti che, per quanto riguarda in particolare la commercializzazione della carne nel comune di La Spezia, l' importatore interessato deve avvalersi dei servizi della società cooperativa CO.GE.SE.MA., cui l' amministrazione comunale ha affidato in esclusiva la movimentazione delle merci nel macello comunale e il trasporto delle stesse ai luoghi di destinazione finale. L' operatore economico interessato può provvedere in proprio alla distribuzione della merce purché, comunque, versi alla CO.GE.SE.MA. l' importo corrispondente a tale prestazione.
10 Risulta dalle ordinanze di rinvio che le tre imprese italiane sopra citate importano carni bovine fresche dalla Danimarca e dai Paesi Bassi. In conformità alla citata normativa italiana, esse hanno dovuto versare alle USL competenti, per il periodo 1990-1991, diversi importi a titolo di diritti di ispezione sanitaria.
11 Ritenendo non dovuto il pagamento di tali diritti, che a loro avviso costituiscono "imposizioni" vietate dalle citate direttive del Consiglio 64/433/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE, le imprese hanno proposto ciascuna un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al presidente del Tribunale di Genova per ottenere dalle USL la restituzione degli importi versati.
12 Oltre a questi diritti, la Ponente ha dovuto versare alla cooperativa CO.GE.SE.MA. una somma a titolo di diritti previsti nell' ambito della concessione esclusiva di cui gode tale società. Secondo la Ponente, nemmeno questi pagamenti sono dovuti, in quanto derivanti da "imposizioni" vietate dagli artt. 30, 52 e 59 del Trattato.
13 Il presidente del Tribunale di Genova, dubitando della conformità della normativa italiana in parola con le disposizioni comunitarie, ha sospeso i procedimenti per sottoporre alla Corte le sei seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, in base al sistema di diritto comunitario vigente e in particolare alle disposizioni delle direttive del Consiglio 64/433/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ed ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l' ordinamento comunitario sia compatibile con una normativa e/o prassi nazionali che, nel caso di importazione in uno Stato membro di carni fresche provenienti da altri Stati membri e già sottoposte nello Stato speditore alle visite e ai controlli previsti dalle suddette direttive, assoggetti nel territorio dello Stato di destinazione le merci in transito e in arrivo nel comune di destinazione a ispezioni veterinarie e controlli sanitari di carattere sistematico e onerose per gli importatori.
2) Se, negli scambi intracomunitari di merci (carni fresche) già assoggettate alle visite sanitarie nello Stato speditore in conformità delle direttive 64/433 e 89/662, rientri nel campo di applicazione dei controlli veterinari che ancora possono essere effettuati nello Stato destinatario in conformità alle direttive considerate, un controllo veterinario di carattere sistematico nel luogo di destinazione, effettuato al momento dell' entrata nel comune di destinazione, che, in particolare:
a) consista in ispezioni, verifiche, controlli obbligatori ai fini della commercializzazione delle merci;
b) comporti il rilascio di un certificato attestante che le carni provenienti da paesi comunitari 'sono in buono stato di conservazione e atte all' uso alimentare' ;
c) imponga all' importatore un onere economico, anche forfettariamente determinato, secondo tariffe formulate con discrezionalità dalla pubblica amministrazione.
3) Se, in caso negativo, un controllo avente le caratteristiche di cui sopra debba qualificarsi misura di effetto equivalente, incompatibile con gli artt. 30 e seguenti del Trattato CEE e possa, eventualmente, giustificarsi ai sensi dell' art. 36 del Trattato CEE.
4) Se il principio di diritto comunitario affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui l' attività dello Stato volta all' esecuzione di controlli sanitari non può essere considerata come un servizio reso all' importatore dal quale si possa pretendere la corresponsione di un onere pecuniario, debba ritenersi compatibile con una normativa e/o prassi nazionali che impongano a carico delle merci provenienti da altri Stati membri, diritti per sistematiche visite veterinarie, analoghi a quelli previsti nella misura e con le modalità di cui all' art. 3 della legge della regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31.
5) Se, allo stato attuale del diritto comunitario, nel caso d' importazione via terra nel territorio di uno Stato membro della CEE di merci provenienti da un altro Stato membro della Comunità, le disposizioni degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato attribuiscano ai soggetti dell' ordinamento comunitario diritti che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nell' ipotesi in cui ad un' impresa di importazione sia vietata l' esecuzione in proprio delle operazioni di carico, scarico e consegna delle merci con idonei mezzi propri nell' ambito territoriale di un comune.
6) Se sia comunque compatibile con gli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CEE una prassi amministrativa che, riservando ad una determinata impresa i trasporti e la consegna delle merci in parte del territorio nazionale, precluda, salvo pagare ugualmente all' impresa concessionaria il corrispettivo di servizi non richiesti e non eseguiti, la possibilità di effettuare in proprio tali medesime operazioni agli imprenditori degli Stati membri utilizzando i propri mezzi ed il proprio personale".
Le prime quattro questioni sono comuni alle tre cause principali, mentre le ultime due riguardano soltanto la lite tra la Ponente SpA e la CO.GE.SE.MA.
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nelle tre cause principali, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
15 Occorre rilevare preliminarmente che il governo italiano dubita che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 177, secondo comma, del Trattato, in quanto le questioni pregiudiziali sono state sollevate nel corso di procedimenti sommari, che si svolgono in assenza di contraddittorio. La Corte potrebbe essere pertanto indotta ad emettere una pronuncia interpretativa inadeguata, fondandosi su una descrizione eventualmente erronea dei fatti.
16 Si deve osservare in proposito che è pacifico che il presidente del Tribunale di Genova esercita una funzione giurisdizionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato e che egli ha ritenuto necessaria un' interpretazione del diritto comunitario ai fini del decidere. Orbene, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 giugno 1978 (causa 70/77, Simmenthal, Racc. pag. 1453, punti 10 e 11 della motivazione), benché l' art. 177 non faccia dipendere la competenza della Corte dal carattere contraddittorio o meno del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale ha effettuato il rinvio, può eventualmente risultare necessario, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, che la questione pregiudiziale sia posta solo in seguito ad un dibattito in contraddittorio; spetta però unicamente al giudice nazionale il valutare tale necessità (v. anche sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3611, punto 8 della motivazione).
Sulle prime due questioni
17 Con le prime due questioni il giudice nazionale chiede se una normativa in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo, sia compatibile con le citate direttive 64/433, 89/662 e 90/425.
18 Occorre anzitutto rilevare che i fatti di causa risalgono ad un periodo precedente il 1 luglio 1992, data di scadenza del termine per la trasposizione delle direttive 89/662 e 90/425. Peraltro, come giustamente sottolinea la Commissione, l' oggetto della direttiva 90/425 non attiene alla circolazione delle carni fresche. Ne deriva che per la soluzione delle cause principali assume rilevanza soltanto l' interpretazione della direttiva 64/433 (in prosieguo: la "direttiva").
19 Fondata sugli artt. 43 e 100 del Trattato CEE, questa direttiva, da ultimo modificata con la direttiva del Consiglio 7 febbraio 1983, 83/90/CEE (GU L 59, pag. 10), ha lo scopo di eliminare, mediante il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri, le disparità esistenti in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni fresche, che rischiano di ostacolare gli scambi intracomunitari di queste merci (terzo e quarto 'considerando' ).
20 Il detto ravvicinamento mira, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie delle carni non solo nei macelli e nei laboratori di sezionamento del paese speditore, bensì anche in materia di deposito e di trasporto delle carni. A tal fine la direttiva ha instaurato un sistema di riconoscimento, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli impianti frigoriferi rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla direttiva (quinto 'considerando' , art. 3, n. 1, punto A, lett. a), g), h), punto B, lett. a), c), punto C, e allegato I, capitoli I, II, III e XIV).
21 I controlli sanitari svolti nel paese speditore conformemente alle dettagliate disposizioni della direttiva determinano il rilascio di un certificato sanitario, che è redatto da un veterinario ufficiale di tale paese, che costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che la merce risponde ai requisiti della direttiva e che deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione (sesto 'considerando' , art. 3, n. 1, punto A, lett. f), allegato I, capitolo XII, e allegato II).
22 Il quinto 'considerando' della direttiva 83/90 richiama inoltre la necessità di introdurre disposizioni di controllo comunitario per assicurare che le norme fissate dalla direttiva stessa siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri e di provvedere affinché la procedura di tali controlli sia determinata in sede comunitaria.
23 L' art. 10, n. 1, della direttiva, come modificato con la direttiva 83/90, dispone pertanto che il paese destinatario può verificare che ogni spedizione di carni fresche sia accompagnata dal certificato sanitario prescritto.
24 Solo qualora esistano seri motivi di presupporre irregolarità il paese destinatario può, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, procedere in modo non discriminatorio ad ispezioni per verificare che siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva, purché tali ispezioni, a tenore del n. 3, non provochino ritardi esagerati nell' inoltro o nell' immissione sul mercato delle merci o ritardi che potrebbero comprometterne la qualità. La stessa disposizione prescrive che le verifiche e le ispezioni si effettuino di norma nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato, purché la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all' inoltro delle merci.
25 Nelle sentenze 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871) e 6 ottobre 1983 (cause riunite 2-4/82, Delhaize, Racc. pag. 2973), la Corte aveva già dichiarato, prima dell' entrata in vigore della modifica apportata all' art. 10 dalla direttiva 83/90, che erano ammissibili soltanto controlli saltuari, a condizione che non si moltiplicassero fino a costituire una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri. Secondo tali sentenze, la direttiva ha istituito un sistema di controlli sanitari armonizzato, basato sull' equivalenza delle garanzie sanitarie imposte in tutti gli Stati membri, dal che deriva, al tempo stesso, una sicura tutela della salute e la parità di trattamento dei prodotti. Questo sistema ha lo scopo di spostare i controlli sanitari verso lo Stato membro speditore.
26 Occorre pertanto concludere che questo sistema completo, minuzioso e armonizzato di controlli sanitari delle carni fresche, basato sull' equivalenza delle garanzie sanitarie a livello comunitario, si sostituisce ad ogni altro sistema di controlli esistente all' interno del paese destinatario, qualunque sia il luogo in cui i controlli vengono effettuati.
27 Le prime due questioni sollevate dal giudice nazionale devono quindi essere risolte nel modo seguente: la direttiva 64/433, come modificata con la direttiva 83/90, dev' essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo.
Sulla terza questione
28 Tale questione è stata sollevata solo per l' ipotesi in cui una normativa nazionale come quella discussa nelle cause principali non rientrasse nell' ambito della direttiva 64/433. Alla luce della soluzione data alle prime due questioni, non occorre esaminare la terza.
Sulla quarta questione
29 Con la quarta questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' onere pecuniario imposto all' importatore interessato a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una normativa come quella in discussione nelle cause principali, sia giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all' importatore stesso.
30 Va rilevato in primo luogo che, poiché i controlli sistematici, obbligatori e permanenti di cui trattasi non sono giustificati alla luce del sistema armonizzato istituito dalla direttiva, gli oneri pecuniari imposti come corrispettivo di siffatti controlli non possono essere considerati compatibili con la normativa comunitaria.
31 Altrettanto vale per i diritti riscossi all' atto delle verifiche e delle ispezioni sanitarie consentite dalla direttiva. In simili casi, infatti, l' attività dell' amministrazione nazionale è svolta nell' interesse generale e non può essere considerata un servizio reso all' importatore. Di conseguenza, le spese relative a tali controlli devono essere poste a carico della collettività nazionale che, nel suo complesso, fruisce dei vantaggi derivanti dalla libera circolazione delle merci comunitarie (v. sentenze 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, e 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5). La riscossione di tali diritti a carico degli importatori costituisce pertanto un ostacolo per la libera circolazione, vietato dal Trattato.
32 La questione in esame dev' essere quindi risolta nel senso che l' onere pecuniario imposto all' importatore interessato a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una normativa nazionale come quella in discussione nelle cause principali, non è giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all' importatore stesso.
Sulla quinta e sulla sesta questione
33 Con le ultime due questioni, sollevate nell' ambito del procedimento promosso dalla Ponente Carni contro la CO.GE.SE.MA. (procedimento C-318/91), il giudice a quo chiede in sostanza se il divieto, imposto dalla normativa di un comune di uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un' impresa locale l' importo corrispondente ai servizi che essa presta nell' ambito di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi, sia in contrasto con gli artt. 30, 52 e 59 del Trattato e se tali norme abbiano efficacia diretta.
34 Occorre anzitutto precisare che tali questioni non riguardano la legittimità della concessione esclusiva, in sé e per sé, attribuita ad un' impresa locale nel settore di cui trattasi.
35 Va inoltre ricordato che l' art. 30 del Trattato vieta le restrizioni quantitative all' importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente tra Stati membri. Per giurisprudenza costante, perché le misure considerate ricadano sotto il divieto sancito da tale disposizione è sufficiente che esse possano ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Il divieto riguarda quindi ogni tipo di ostacoli che possano avere un effetto nocivo, anche se solo indiretto o potenziale, per la libera circolazione delle merci.
36 Costituisce un ostacolo per le importazioni nel senso precisato il fatto che una normativa comunale di uno Stato membro obblighi gli operatori che introducono nel comune carni fresche a depositarle nel macello comunale per affidarne il trasporto e la consegna al luogo di destinazione finale ad un' impresa locale, titolare di una concessione esclusiva per tali operazioni, e consenta agli operatori interessati di effettuare in proprio il trasporto e la consegna delle loro merci solo dietro versamento di una determinata somma all' impresa concessionaria.
37 La validità di questa conclusione non viene meno ove si consideri che il provvedimento di cui trattasi è limitato al territorio del comune di uno Stato membro. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 25 luglio 1991 (cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad, Racc. pag. I-4179, punto 24 della motivazione), una misura statale, qualora abbia un ambito di applicazione territoriale limitato perché si applica soltanto su una parte del territorio nazionale, non può sfuggire alla qualifica di misura discriminatoria o protezionistica ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci con il pretesto che incide tanto sullo smercio dei prodotti provenienti dalle altre parti del territorio nazionale quanto su quello dei prodotti importati da altri Stati membri.
38 Analogamente, è irrilevante il fatto che il provvedimento considerato si applichi indistintamente, in via di principio, ai prodotti nazionali e a quelli importati, dal momento che esso ha l' effetto di rendere più onerose, e quindi di ostacolare, le importazioni di merci da altri Stati membri (v. sentenze 25 luglio 1991, Aragonesa, citata, e 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci, Racc. pag. 5889).
39 Occorre infine aggiungere che l' art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Racc. pag. 3369).
40 Per quanto riguarda l' art. 52 del Trattato, esso sancisce la libertà dei cittadini di uno Stato membro, nonché delle imprese che vi hanno sede, di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro alle condizioni prescritte dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei cittadini di questo.
41 Va rilevato che la causa principale interessa un' impresa italiana, importatrice di carni fresche da altri Stati membri, ed un' altra impresa italiana, titolare a livello locale di una concessione esclusiva per il trasporto e la consegna di tali merci. Non v' è quindi nel caso di specie alcun elemento che esuli dall' ambito meramente nazionale, così da giustificare il richiamo all' art. 52. Pertanto l' interpretazione di questa norma non ha rilevanza ai fini della decisione della causa principale.
42 Analoghe considerazioni valgono per l' art. 59 del Trattato, che sancisce la libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
43 Le ricorrenti nelle cause principali non sono infatti imprese che, stabilite in altri Stati membri, intendano prestare servizi di trasporto nel territorio del comune di cui trattasi, né esse desiderano avvalersi, come destinatarie, dei servizi di un vettore di un altro Stato membro. Nemmeno l' interpretazione dell' art. 59, quindi, è pertinente alla causa principale.
44 Le ultime due questioni devono pertanto essere risolte nel senso che l' art. 30 del Trattato osta al divieto, imposto dalla normativa di un comune di uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un' impresa locale l' importo corrispondente ai servizi che essa presta nell' ambito di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi. L' art. 30 del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Le spese sostenute dal governo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Tribunale di Genova, con ordinanze 21 ottobre e 25 novembre 1991, dichiara:
1) La direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 febbraio 1983, 83/90/CEE, dev' essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo.
2) L' onere pecuniario imposto all' importatore interessato a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una normativa nazionale come quella in discussione nelle cause principali, non è giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all' importatore stesso.
3) L' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che esso osta al divieto, imposto dalla normativa di un comune di uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un' impresa locale l' importo corrispondente ai servizi che essa presta nell' ambito di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi. L' art. 30 del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
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