Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Prelievi all' importazione ° Riscossione su merci di origine comunitaria rubate mentre si trovavano in deposito doganale per essere esportate in paesi terzi ° Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3330/74, art. 15]
Massima
L' art. 15 del regolamento n. 3330/74, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che un prelievo all' importazione non è dovuto per merci di origine comunitaria che sono state rubate mentre erano poste, al fine dell' esportazione in paesi terzi con relativo diritto a restituzioni all' esportazione, sotto lo status di merci T1 (transito comunitario esterno), qualora le restituzioni precedentemente ottenute per questa esportazione siano già state rimborsate.
Parti
Nel procedimento C-284/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stato Belga
e
Suiker Export NV,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Suiker Export, dagli avv.ti J. Steenbergen e S. Peten, del foro di Bruxelles,
° per lo Stato belga, dall' avv. E. Vervaeke, del foro di Anversa,
° dalla Commissione delle Comunità europee, dalla signora B. Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dalla signora L. Tan, funzionario olandese messo a disposizione del servizio giuridico nell' ambito del regime di scambi di funzionari, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 7 novembre 1991, il Rechtbank van eerste aanleg di Anversa (Belgio) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1):
"Se l' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, vada interpretato nel senso che un prelievo all' importazione è dovuto, anche qualora non venga contestato che le merci di cui trattasi erano di origine nazionale e sono state rubate mentre, prima della loro esportazione in paesi terzi, erano poste sotto lo status di merci T1 al fine di ottenere restituzioni all' esportazione e l' operatore cui è stato richiesto un prelievo all' importazione ha già rimborsato le restituzioni all' esportazione precedentemente ottenute".
2 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore.
3 Per i motivi esposti nelle conclusioni dell' avvocato generale Claus Gulmann presentate l' 8 ottobre 1992, si deve risolvere la questione del giudice di rinvio dichiarando che l' art. 15 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, va interpretato nel senso che un prelievo all' importazione non è dovuto per merci di origine nazionale che sono state rubate mentre erano state poste sotto lo status di merci T1 prima di essere esportate in paesi terzi al fine di ottenere restituzioni all' esportazione, qualora le restituzioni precedentemente ottenute per questa esportazione siano già state rimborsate.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
4 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa con ordinanza 25 ottobre 1991, dichiara:
L' art. 15 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, va interpretato nel senso che un prelievo all' importazione non è dovuto per merci di origine nazionale che sono state rubate mentre erano state poste sotto lo status di merci T1 prima di essere esportate in paesi terzi al fine di ottenere restituzioni all' esportazione, qualora le restituzioni precedentemente ottenute per questa esportazione siano già state rimborsate.
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