Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Prodotti di trasformazione non compresi nell' allegato II del Trattato ° Restituzioni all' esportazione ° Merce figurante nell' allegato C del regolamento n. 3035/80 entrata nella fabbricazione di una merce esportata compresa nell' allegato B del suddetto regolamento ° Quantitativo dei prodotti di base da prendere in considerazione per il calcolo dell' importo della restituzione ° Quantitativo fissato relativamente alla prima merce ° Fabbricazione delle merci esportate con un processo che passa attraverso l' elaborazione di un prodotto intermedio che non può fruire di una restituzione all' esportazione ° Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 3035/80, artt. 2, quarto comma, 3, nn. 1, lett. c), e 3, e allegato C, nota 7, emendato con regolamento n. 2223/86]
Massima
Il combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, e 3, nn. 1, lett. c), e 3, e dell' allegato C, nota 7, del regolamento n. 3035/80, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo, emendato con regolamento n. 2223/86, va interpretato nel senso che, quando una merce figurante nel suddetto allegato C è entrata nella fabbricazione di una merce esportata compresa nell' allegato B del detto regolamento n. 3035/80, il quantitativo di prodotti di base da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione è quello fissato nello stesso allegato C relativamente alla prima merce. A questo proposito, è irrilevante se le merci esportate siano state ottenute direttamente da prodotti di base che fruiscono di restituzione all' esportazione o se la loro fabbricazione abbia richiesto un processo che passa attraverso l' elaborazione di un prodotto intermedio che non ne fruisce. Pertanto, per la vitamina C, che figura nell' allegato B, ottenuta dalla sorbite compresa nell' allegato C, la restituzione all' esportazione viene concessa ai tassi fissati per lo zucchero, anche se la sorbite è ottenuta da glucosio ricavato da zucchero bianco.
Parti
Nel procedimento C-285/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Firma E. Merck
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3035, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 323, pag. 27), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1986, n. 2223 (GU L 194, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ricorrente nella causa principale, dal signor Rolf Streckmann, consulente fiscale di Amburgo,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 agosto 1991, pervenuta in cancelleria il 7 novembre seguente, il Finanzgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 2, quarto comma, 3, nn. 1, 2 e 3, e dell' allegato C, nota 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3035, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 323, pag. 27), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1986, n. 2223 (GU L 194, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la società E. Merck (in prosieguo: la "Merck") e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt").
3 Dagli atti di causa emerge che dal 1984 la Merck esporta in Stati terzi vitamina C prodotta dal glucosio ottenuto dal saccarosio (zucchero bianco) previamente invertito, proveniente da barbabietole da zucchero. Nelle fasi successive del processo di fabbricazione il glucosio viene trasformato in sorbite, che è usata per ottenere la merce esportata.
4 Per quanto riguarda le esportazioni di vitamina C, effettuate dalla Merck tra il 12 agosto 1987 e il 24 gennaio 1989, lo Hauptzollamt respingeva le 106 domande di restituzione che gli erano state presentate. Secondo lo Hauptzollamt, dalla nota dell' allegato C del regolamento si evince che non viene concessa alcuna restituzione all' esportazione quando, come nel caso di specie, la sorbite è ottenuta, non direttamente dal saccarosio, ma dal glucosio, che costituisce un prodotto amilaceo compreso nell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che non fruisce di alcuna restituzione. Restituzioni all' esportazione per il glucosio sono state previste soltanto in seguito dal regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1989, n. 166, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 20, pag. 16).
5 Investito della controversia, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, e 3, nn. 1, 2 e 3 e dell' allegato C, nota 7, del regolamento (CEE) n. 3035/80 debba essere interpretato nel senso che per la vitamina C ottenuta dalla sorbite la restituzione all' esportazione può essere concessa in base ai tassi fissati per lo zucchero anche nel caso in cui la sorbite sia stata ottenuta dal glucosio ricavato da zucchero bianco".
6 Il giudice nazionale si chiede quali siano le disposizioni che si applicano al calcolo della restituzione. Esso ritiene che, in quanto la merce esportata, vale a dire la vitamina C, rientra nell' allegato B del regolamento, questo calcolo vada effettuato in base alle modalità di cui all' art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento. Tuttavia, dato che la sorbite ° che entra nella fabbricazione della vitamina C ° costituisce del pari una merce ai sensi del regolamento, ma è compresa nel suo allegato C, il giudice nazionale non esclude che la regola posta dall' art. 2, quarto comma, del regolamento, comporti che il calcolo della restituzione debba essere effettuato secondo le modalità di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento.
7 Il giudice nazionale osserva che, in quest' ultima ipotesi occorrerebbe interpretare la citata nota 7 dell' allegato C del regolamento. Esso si chiede se, ai sensi di questa nota, il saccarosio sia "utilizzato" per produrre la sorbite quando questa è ottenuta dal glucosio di zucchero, che a sua volta deriva dalla trasformazione del saccarosio. Pur ammettendo che una soluzione affermativa possa essere conforme all' intenzione del legislatore comunitario, il giudice nazionale rileva che avverso questa interpretazione si potrebbe eccepire che l' art. 3, n. 2, del regolamento non ricollega la nozione di "utilizzazione" al prodotto originario, ma al prodotto di base più elaborato realizzato in una fase successiva di produzione, che sarebbe allora il glucosio.
8 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Il regolamento stabilisce, come indica l' art. 1, n. 1, le regole generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni applicabili all' esportazione dei "prodotti di base" di cui all' allegato A (tra i quali figurano gli zuccheri bianchi), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui equiparazione a una di queste due categorie risulta dal n. 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di "merci" non comprese nell' allegato II del Trattato, elencate in taluni regolamenti e riprese negli allegati B e C del regolamento.
10 Per queste merci l' art. 3 del regolamento determina il quantitativo dei prodotti di base che dev' essere preso in considerazione per il calcolo dell' importo della restituzione. Per quanto riguarda le merci di cui all' allegato B, l' importo della restituzione dev' essere determinato, in conformità all' art. 3, n. 1, del regolamento, in linea di massima con riferimento al quantitativo dei prodotti di base effettivamente utilizzato. Per le merci di cui all' allegato C del regolamento l' art. 3, n. 3, del regolamento stabilisce che le quantità dei prodotti di base utilizzate sono fissate forfettariamente. La vitamina C è menzionata nell' allegato B del regolamento. La sorbite è, a sua volta, nell' elenco delle merci di cui all' allegato C del regolamento. Essa è oggetto della nota 7, dianzi citata, nella quale sono stabilite le condizioni alle quali la restituzione è fissata a seconda del quantitativo di sorbite ottenuta da prodotti amilacei e da saccarosio, utilizzato e calcolato in base a quantità determinate di granturco e di zucchero bianco.
11 L' art. 2 del regolamento verte sul tasso di restituzione che dev' essere applicato al quantitivo di prodotti di base, determinato secondo le modalità di cui all' art. 3, che è stato utilizzato per la produzione delle merci esportate. Il quarto comma di questa disposizione stabilisce che, quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione è "quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale".
12 Il quantitativo di prodotti di base che dev' essere preso in considerazione per il calcolo della restituzione per le esportazioni di vitamina C dev' essere determinato in conformità all' art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento, ai termini del quale:
"Se è utilizzato:
° un prodotto non compreso nell' allegato II del Trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b),
° o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b), e/o di prodotti di cui al precedente trattino,
tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell' articolo 8, paragrafo 1 (...)".
13 Ai sensi del n. 3 di questa stessa disposizione,
"Per quanto riguarda le merci di cui all' allegato C, la quantità dei prodotti di base che dev' essere presa in considerazione per il calcolo dell' importo della restituzione è quella fissata nell' allegato stesso per ciascuna di dette merci".
14 Queste disposizioni vanno interpretate nel senso che, nel caso in cui una merce elencata nell' allegato C del regolamento, fra cui la sorbite, sia entrata nella fabbricazione di una merce esportata compresa nell' allegato B di questo regolamento, nel caso di specie la vitamina C, il quantitativo di prodotti di base da prendere in considerazione è quello fissato nel detto allegato C per la prima merce.
15 Infatti, l' applicazione, alla fissazione del quantitativo di prodotti di base che dev' essere preso in considerazione, della norma di cui all' art. 2, quarto comma, del regolamento a proposito della fissazione del tasso di restituzione applicabile, in forza della quale nell' ipotesi in cui una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, occorre tener conto della prima merce, è la sola spiegazione per il richiamo fatto dal n. 1 dell' art. 3 del regolamento al n. 3 di questo articolo.
16 Ai termini della nota 7 dell' allegato C del regolamento:
"La restituzione è fissata in funzione delle quantità utilizzate di D-glucitolo (sorbite) ottenuto da prodotti amilacei e di D-glucitolo (sorbite) ottenuto da saccarosio ed è calcolata in base alle seguenti quantità di granturco e di zucchero bianco:
° 1,52 kg di granturco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, ottenuto da prodotti amilacei,
° 0,74 kg di zucchero bianco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, ottenuto da saccarosio,
° 2,45 kg di granturco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) non in soluzione acquosa, ottenuto da prodotti amilacei,
° 1,06 kg di zucchero bianco per 1 kg di D-glucitolo (sorbite) non in soluzione acquosa, ottenuto da saccarosio".
17 Si deve rilevare che tale nota non opera una distinzione a seconda che la sorbite sia ottenuta direttamente o indirettamente dal saccarosio.
18 Questa interpretazione corrisponde all' obiettivo del regolamento, il quale mira a facilitare l' esportazione di taluni prodotti di base il cui prezzo è più alto nella Comunità che sul mercato mondiale. A questo proposito, è infatti irrilevante se le merci esportate siano state ottenute direttamente da questi prodotti di base o se la loro fabbricazione abbia richiesto un processo intermedio.
19 L' art. 3, n. 2, del regolamento non può rimettere in discussione questa interpretazione.
20 A tenore di questa disposizione:
"Agli effetti dell' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest' ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato".
21 Come ha osservato correttamente la Commissione, l' espressione "utilizzato" di cui alla citata nota 7 si riferisce alla sorbite e non al prodotto di base, vale a dire il saccarosio, e in ogni caso dal testo dell' art. 3, n. 2, del regolamento emerge che questa disposizione riguarda l' ipotesi, non presa in esame dal giudice a quo, di una trasformazione di un prodotto di base in un altro prodotto di base e si inserisce in un metodo di calcolo dei prodotti di base effettivamente utilizzati che non si applica alla sorbite, per la quale il regolamento prevede un metodo forfettario.
22 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che il combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, 3, nn. 1, lett. c), e 3, e dell' allegato C, nota 7, del regolamento n. 3035/80, emendato con regolamento n. 2223/86, va interpretato nel senso che, per la vitamina C ottenuta dalla sorbite, la restituzione all' esportazione viene concessa ai tassi fissati per lo zucchero, anche se la sorbite è ottenuta da glucosio ricavato da zucchero bianco.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 14 agosto 1991, dichiara:
Il combinato disposto degli artt. 2, quarto comma, 3, nn. 1, lett. c), e 3, e dell' allegato C, nota 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3035, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1986, n. 2223, va interpretato nel senso che, per la vitamina C ottenuta dalla sorbite, la restituzione all' esportazione viene concessa ai tassi fissati per lo zucchero, anche se la sorbite è ottenuta da glucosio ricavato da zucchero bianco.
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