Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Regime di perfezionamento attivo ° Modalità ° Contratto di lavorazione per conto terzi tra un committente e un operatore ° Deposito della domanda di autorizzazione da parte dell' operatore ° Ammissibilità ° Presupposto ° Deposito a nome del committente
(Regomaneti del Consiglio n. 1999/85, art. 3, n. 2, e n. 3677/86, art. 3, n. 7)
Massima
Il combinato disposto dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo, e dell' art. 3, n. 7, del regolamento di applicazione n. 3677/86, dev' essere interpretato nel senso che, se, nell' ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi stipulato tra un committente e un operatore stabiliti nella Comunità per il compimento di operazioni di perfezionamento su merci non comunitarie, è l' operatore che deposita la domanda di autorizzazione presso le autorità doganali competenti, tale domanda dev' essere depositata a nome del suo committente. L' autorità doganale competente deve essere in grado di ricercare presso il committente le prove della realizzazione delle condizioni economiche alle quali è subordinato il rilascio di un' autorizzazione nonché tutte le garanzie da essa ritenute utili a tal fine.
Parti
Nel procedimento C-291/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG (TVU)
e
Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d' applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1999/85 (GU L 351, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodrìguez Galindo, membro del servizio giuridico, dal signor Arnold Ridout, dipendente pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione nell' ambito del regime di scambi di dipendenti pubblici, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza dell' 8 ottobre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 10 settembre 1991, pervenuta alla Corte il 20 novembre successivo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento di base"), e dell' art. 3, n. 7, e dell' art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d' applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1999/85 (GU L 351, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento di applicazione").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la ditta Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "TVU") e lo Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth (in prosieguo: lo "HZA") in ordine al rimborso di taluni dazi doganali.
3 Nel gennaio 1980, la TVU riceveva dallo HZA un' autorizzazione di perfezionamento attivo per conto proprio (perfezionamento "in proprio"). In forza delle norme del regolamento di base, applicabile dal 1 gennaio 1987, tale autorizzazione formava oggetto di una nuova versione con decisione del 17 dicembre 1987. Nella sua nuova versione, l' autorizzazione prevedeva che il perfezionamento sarebbe stato effettuato come "perfezionamento in proprio".
4 Il 23 luglio 1989, la TVU immetteva nel proprio deposito doganale filati acquistati nella Corea del Sud da un' altra impresa tedesca, la Gebr. Schaefer GmbH. Nell' ottobre del 1989, essa dichiarava alle autorità doganali di avere immesso in libera pratica una parte della merce e versava i dazi all' importazione corrispondenti. Tuttavia, con domanda del 15 dicembre 1989, la TVU reclamava il rimborso di questi dazi doganali precisando che, nell' ambito del regime di perfezionamento attivo, essa aveva tinto una parte dei filati appartenenti alla ditta Gebr. Schaefer GmbH sulla base di un contratto di lavorazione per conto terzi, e che tali filati erano poi stati consegnati in Bulgaria.
5 Con decisione del 22 marzo 1990, lo HZA respingeva la domanda della TVU in quanto quest' ultima non aveva un' autorizzazione adeguata per effettuare il perfezionamento di cui trattasi, dato che l' operazione era avvenuta nell' ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi e non per conto proprio.
6 Dopo il rigetto della propria opposizione avverso tale decisione, la TVU proponeva un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera fondandosi sull' art. 3, n. 2, del regolamento di base, a norma del quale "l' autorizzazione è rilasciata a richiesta della persona che procede o fa procedere alle operazioni di perfezionamento". La TVU sosteneva così che l' autorizzazione per perfezionamento in proprio di cui essa era titolare le consentiva anche di sottoporre ad un' operazione di perfezionamento merci appartenenti ad un terzo stabilito sul territorio doganale della Comunità. Lo HZA, invece, si basava sull' art. 3, n. 7, del regolamento di applicazione per far valere che, qualora le operazioni siano effettuate nell' ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi stipulato tra due soggetti stabiliti nella Comunità, "la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome".
7 Il Finanzgericht si è posto il problema della compatibilità di quest' ultima disposizione con l' art. 3, n. 2, del citato regolamento di base, da un lato, e, dall' altro, con l' art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento di applicazione che definisce la "lavorazione per conto" come "qualsiasi perfezionamento operato sulla base delle istruzioni e per conto di un committente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità". Esso ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1999/85, e degli artt. 3, n. 7, e 5, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3677/86 sia da interpretare nel senso che un regime di perfezionamento attivo, concesso come regime di perfezionamento in proprio ad un soggetto che trasforma per conto proprio merci non comunitarie, possa comprendere anche la trasformazione di merci non comunitarie effettuata da tale soggetto sulla base di un contratto di prestazione di servizi concluso con un committente stabilito nella Comunità".
8 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Si deve sottolineare, in via preliminare, che l' interpretazione dei termini dell' autorizzazione, rilasciata nel 1987 alla TVU dalle autorità doganali tedesche, rientra nella competenza del giudice a quo. La Corte è tenuta soltanto ad interpretare le disposizioni comunitarie di cui trattasi.
10 Al fine di collocare l' art. 3, n. 7, del regolamento di applicazione nel suo contesto, dev' essere innanzitutto rilevato che l' art. 3, n. 2, del regolamento di base prevede che la domanda di autorizzazione sia presentata da una delle due persone che vi sono menzionate, ossia quella che effettuerà o quella che farà effettuare le operazioni di perfezionamento.
11 Si deve poi rilevare che l' art. 3, n. 1, del regolamento di applicazione dispone, salvo talune eccezioni, che "la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto conformemente al modello di cui all' allegato II". Il modello che figura all' allegato II, dal canto suo, invita chi lo riempie a precisare "nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente" e, "quando si tratta di una persona diversa dal richiedente", gli stessi dati dell' "operatore". L' art. 3 dello stesso regolamento opera così, al n. 1, una distinzione netta tra il "richiedente" e l' "operatore", quando si tratta di un' operazione effettuata per conto terzi.
12 Questo è il contesto in cui l' art. 3, n. 7, del regolamento di applicazione considera la situazione specifica in cui due persone stabilite nella Comunità sono interessate da operazioni di perfezionamento da effettuare nell' ambito della Comunità: da un lato, il committente per conto del quale tali operazioni saranno effettuate e, dall' altro, l' operatore che le effettuerà.
13 Come la Commissione ha giustamente rilevato, dalla lettera e dallo spirito dei due regolamenti di cui è causa risulta che è importante, in una situazione del genere, che l' autorità doganale competente possa ricercare presso il committente le prove della realizzazione delle condizioni economiche alle quali è subordinato il rilascio di un' autorizzazione nonché tutte le garanzie da essa ritenute utili, ai sensi dell' art. 4, lett. b), del regolamento di base. Disponendo che "la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome", il combinato disposto dell' art. 3, n. 7, e del n. 1 dello stesso articolo nonché dell' allegato II del regolamento di applicazione garantisce la comunicazione, definitiva e ufficiale, dell' identità del committente. Ciò non esclude però che sia l' operatore che si rivolge alle autorità doganali, a condizione che la domanda di autorizzazione sia presentata a nome del suo committente.
14 Le prescrizioni dell' art. 3, nn. 1 e 7, del regolamento di applicazione consentono così di garantire il controllo adeguato delle operazioni di perfezionamento in seno alla Comunità. L' art. 3, n. 7, riprende uno dei due termini dell' alternativa di cui all' art. 3, n. 2, del regolamento di base. Non può quindi essere considerato incompatibile con le disposizioni di quest' ultimo.
15 Per quanto riguarda la definizione dell' espressione "lavorazione per conto" contenuta all' art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento di applicazione, si deve osservare che essa figura in un altro capitolo di tale regolamento, dedicato alle "condizioni di carattere generale per il rilascio dell' autorizzazione" e, in particolare, ai mezzi di prova diretti a dimostrare che le "condizioni economiche" di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento di base sono state soddisfatte. Invece, l' art. 3 del regolamento d' applicazione è dedicato alle formalità della domanda di autorizzazione. La definizione che figura all' art. 5, n. 1, lett. c), di quest' ultimo regolamento è introdotta, secondo la formulazione stessa del predetto n. 1, "ai fini dell' applicazione delle condizioni economiche" e non è quindi pertinente per l' interpretazione dell' art. 3, n. 7, del regolamento stesso.
16 La questione proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera deve quindi essere risolta dichiarando che il combinato disposto dell' art. 3, n. 2, del regolamento di base e dell' art. 3, n. 7, del regolamento di applicazione dev' essere interpretato nel senso che, se, nell' ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi stipulato tra un committente e un operatore stabiliti nella Comunità per il compimento di operazioni di perfezionamento su merci non comunitarie, è l' operatore che deposita la domanda di autorizzazione presso le autorità doganali competenti, tale domanda dev' essere depositata a nome del suo committente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con sentenza 10 settembre 1991, dichiara:
Il combinato disposto dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo, e dell' art. 3, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento n. 1999/85, dev' essere interpretato nel senso che, se, nell' ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi stipulato tra un committente e un operatore stabiliti nella Comunità per il compimento di operazioni di perfezionamento su merci non comunitarie, è l' operatore che deposita la domanda di autorizzazione presso le autorità doganali competenti, tale domanda dev' essere depositata a nome del suo committente.
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