Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Risorse proprie delle Comunità europee ° Recupero dei dazi d' importazione o di esportazione ° Errore dell' amministrazione che non ha potuto "ragionevolmente essere scoperto dal debitore" ° Caso di specie
[Accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
Massima
L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/97, relativo al recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione, dev' essere interpretato nel senso che, qualora un' autorità doganale abbia ritenuto, a torto, che dei prodotti originari del Portogallo dovessero essere considerati, ai fini dell' applicazione dell' Accordo di cooperazione stipulato dalla Comunità con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, come prodotti originari della Comunità, qualora i dazi di importazione non siano stati riscossi e qualora l' importatore abbia osservato tutte le disposizioni della normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, i dazi d' importazione non sono ricuperabili. Infatti, tale errore era lungi dall' essere riscontrabile, mediante la semplice lettura delle disposizioni in vigore, da un operatore economico di normale esperienza.
Parti
Nel procedimento C-292/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Gebr. Weis GmbH
e
Hauptzollamt Wuerzburg,
domanda vertente sul recupero dei dazi doganali nell' ambito del regime di perfezionamento passivo.
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dal signor Joern Sack, consigliere giuridico,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 settembre 1991, pervenuta in cancelleria il 20 novembre seguente, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 366 e 368 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "Atto di adesione"), dell' art. 1 del Protocollo n. 3 (in prosieguo: il "Protocollo") dell' Accordo di cooperazione stipulato a Belgrado il 2 aprile 1980 dalla Comunità economica europea con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU 1983, L 41, pag. 2; in prosieguo, l' "Accordo"), nonché dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 449, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi (GU L 50, pag. 40).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite tra la ditta Gebr. Weis GmbH (in prosieguo: la "Weis") e lo Hauptzollamt di Wuerzburg (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") a proposito del ricupero dei dazi doganali all' importazione.
3 Dal fascicolo si desume che negli anni 1986 e 1987 la Weis, nell' ambito di un regime di perfezionamento passivo debitamente autorizzato, inviava ad imprese site in Iugoslavia tessuti originari, fra l' altro, del Portogallo. I tessuti giungevano in Iugoslavia attraverso lo Zollamt di Aschaffenburg (in prosieguo: lo "Zollamt"). Essi venivano ivi trasformati in capi d' abbigliamento per uomo. I prodotti finiti rientravano nella Comunità attraverso lo stesso Zollamt.
4 All' atto di ciascuno sdoganamento prima del perfezionamento, la Weis stendeva dei certificati di circolazione delle merci che venivano presentati per conferma allo Zollamt. Per i prodotti lavorati, lo Zollamt disponeva di certificati debitamente compilati dalle autorità iugoslave, che esso accettava come prove dell' origine comunitaria delle materie prime. I prodotti finiti venivano quindi messi in consumo in esenzione da dazi, in quanto merce che fruiva di un regime preferenziale a norma dell' art. 15 dell' Accordo.
5 L' art. 15 dell' Accordo stabilisce, fra l' altro, che i prodotti industriali, "originari della Iugoslavia (...) sono ammessi all' importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure d' effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse d' effetto equivalente". A norma dell' art. 30 dell' Accordo, i "prodotti originari della Comunità" vanno considerati "prodotti originari della Iugoslavia" purché siano sottoposti in Iugoslavia a lavorazioni o trasformazioni che non siano "insufficienti" ai sensi dell' art. 3, n. 3, del Protocollo. E' assodato che quest' ultima condizione è stata soddisfatta nella causa principale.
6 Dopo un controllo effettuato dall' Oberfinanzdirektion di Norimberga, lo Hauptzollamt decideva, con provvedimento rettificativo, di procedere alla riscossione dei dazi doganali per il motivo che, nell' ambito del regime transitorio vigente per i prodotti originari del Portogallo, secondo il quale le merci scambiate fra questo paese e gli altri Stati membri erano soggette ad un residuo di dazi doganali, i tessuti di cui trattasi non dovevano essere considerati "originari della Comunità".
7 Nel ricorso che essa ha proposto contro tale provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera la Weis ha sostenuto che la disciplina interna degli scambi fra la Comunità dei Dieci e il Portogallo non può essere decisiva per l' interpretazione dell' Accordo, il cui art. 30 si riferisce incondizionatamente ai "prodotti originari della Comunità". La Weis ha sostenuto inoltre di aver diritto alla tutela del legittimo affidamento nell' interpretazione effettuata dall' amministrazione nel 1986 e nel 1987.
8 Il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha ritenuto che la soluzione della lite dipendesse dall' interpretazione del diritto comunitario. Esso ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il combinato disposto degli artt. 366 e 368 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dell' art. 1 del regolamento (CEE) 24 febbraio 1986, n. 449, vada interpretato nel senso che nel 1986, nell' ambito degli scambi commerciali tra la Repubblica federale di Germania e la Iugoslavia, dei prodotti originari del Portogallo, ai sensi dell' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Accordo di cooperazione tra CEE e Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, potessero essere considerati prodotti originari della Comunità, e se per la soluzione della presente questione rilevi che i prodotti si trovassero già in libera pratica nell' originaria Comunità.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
se l' errore in cui era incorsa l' autorità doganale, considerando tali prodotti originari della Comunità, fosse riconoscibile da parte dell' operatore economico".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
10 Supponendo che la prima questione possa essere risolta in senso affermativo, la Weis non sarebbe debitrice dei dazi doganali che le vengono richiesti. Ammettendo tuttavia che la soluzione di questa prima questione debba essere invece negativa, i dazi non sarebbero dovuti nemmeno in questo caso qualora anche la seconda questione sollevata dal giudice nazionale venga del pari risolta in senso negativo.
11 Dato il modo in cui la causa è impostata, è opportuno esaminare immediatamente questa seconda questione.
12 Con tale questione il Finanzgericht desidera sapere se, nel caso in cui lo Zollamt avesse torto nel ritenere che prodotti originari del Portogallo fossero, a quell' epoca, "prodotti originari della Comunità", questo errore avrebbe dovuto essere scoperto da un operatore economico quale la Weis.
13 Come la Commissione e l' avvocato generale hanno giustamente rilevato, la questione va risolta alla luce dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 8).
14 Questa disposizione contempla tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte perché le competenti autorità doganali possano non procedere al ricupero di dazi all' importazione, cioè che i diritti non siano stati riscossi in origine a causa di un errore delle competenti autorità, che il debitore abbia agito in buona fede e che egli abbia osservato tutte le disposizioni previste, per la dichiarazione in dogana, dalla normativa in vigore (sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punti 22-26 della motivazione).
15 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, confermata in particolare dalla sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3299), ciò significa che, quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda al ricupero.
16 La seconda questione sollevata dal giudice proponente mira essenzialmente ad accertare se, nel caso in cui la prima e la terza condizione siano soddisfatte, la seconda condizione, cioè quella della buona fede, sia soddisfatta da un operatore economico quale la Weis.
17 Basta rilevare in proposito che, ammettendo che, per l' applicazione dell' Accordo, anche dopo l' adesione del Portogallo alla Comunità prodotti originari del Portogallo non avrebbero dovuto essere considerati "prodotti originari della Comunità", ciò era lungi dall' essere riscontrabile, mediante la semplice lettura delle disposizioni in vigore, da un operatore economico quale la Weis. La condizione della buona fede deve quindi essere considerata soddisfatta.
18 Si deve quindi risolvere la seconda questione sollevata dal Finanzgericht di Monaco di Baviera dichiarando che, qualora un' autorità doganale abbia ritenuto, a torto, che prodotti originari del Portogallo dovessero essere considerati, ai fini dell' applicazione dell' Accordo di cooperazione stipulato dalla Comunità con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, come prodotti originari della Comunità, qualora i dazi di importazione non siano stati riscossi e qualora l' importatore abbia osservato tutte le disposizioni della normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, i dazi d' importazione non sono ricuperabili.
19 Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, non vi è motivo di statuire sulla prima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 13 settembre 1991, dichiara:
Qualora un' autorità doganale abbia ritenuto, a torto, che prodotti originari del Portogallo dovessero essere considerati, ai fini dell' applicazione dell' Accordo di cooperazione stipulato dalla Comunità con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, come prodotti originari della Comunità, qualora i dazi di importazione non siano stati riscossi e qualora l' importatore abbia osservato tutte le disposizioni della normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, i dazi d' importazione non sono ricuperabili.
Full & Egal Universal Law Academy