Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Trasporti ° Politica comune ° Trasportatore di merci su strada ° Esercizio della professione ° Autorizzazione anteriore al 1 gennaio 1978 ° Requisito di capacità professionale ° Prova ° Dispensa ° Disposizione transitoria ° Portata
(Direttiva del Consiglio 74/561/CEE, art. 5)
Massima
La persona fisica, la quale anteriormente al 1 gennaio 1978 abbia diretto effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa e ne abbia ricevuto l' autorizzazione in forza di una normativa nazionale, ha diritto all' applicazione nei suoi confronti dell' art. 5 della direttiva 74/561 riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, il quale prevede in particolare che fruisce in via definitiva della dispensa dall' obbligo di comprovare la sua capacità professionale la persona che anteriormente al 31 dicembre 1974 sia stata designata a dirigere l' attività di trasporto di un' impresa in maniera permanente ed effettiva.
Parti
Nel procedimento C-304/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H.J.J. van Doesselaar
e
Minister van Verkeer en Waterstaat,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo olandese, dal signor B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Vittorio Di Bucci e Thomas van Rijn, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, rappresenta dal signor T. van Rijn, all' udienza del 17 dicembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 novembre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 novembre seguente, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18).
2 La questione è sorta nell' ambito di una lite fra il signor H.J.J. van Doesselaar e il Minister van Verkeer en Waterstaat (ministro dei Trasporti e dei Lavori pubblici; in prosieguo: il "ministro"). La lite verteva sul rigetto da parte del ministro della domanda, proposta dal signor van Doesselaar, di esenzione dal requisito della capacità professionale previsto dall' art. 56 della Wet Autovervoer Goederen (legge sui trasporti di merci su strada; in prosieguo: la "WAG").
3 Dal fascicolo si desume che il signor van Doesselaar costituiva nel 1960 con il signor E.F. van Esbroek una società in nome collettivo avente ad oggetto l' esercizio in comune di un' impresa di trasporti su strada. L' impresa veniva autorizzata ad esercitare la professione di trasportatore, giacché il signor van Esbroek disponeva di documenti comprovanti che egli aveva la capacità professionale prescritta dalla normativa olandese a quell' epoca in vigore. Durante un periodo iniziale di un massimo di due anni, il signor van Esbroek espletava qualche compito amministrativo ma, nel periodo dal 1962 al 1987, era in realtà il signor van Doesselaar quello che, da solo, dirigeva effettivamente l' attività di trasporti dell' impresa.
4 Il 27 aprile 1987 il signor van Esbroek decedeva e la società in nome collettivo di conseguenza cessava. Con lettera 1 agosto 1987, il signor van Doesselaar, desiderando continuare da solo l' esercizio dell' impresa di trasporti, chiedeva al ministro di esentarlo dal requisito della capacità professionale prescritto dalla WAG. E' assodato che il signor van Doesselaar non è e non è mai stato in possesso di alcun documento attestante la sua capacità professionale.
5 Con provvedimento 24 dicembre 1987 il ministro respingeva la domanda del signor van Doesselaar. A sostegno del provvedimento il ministro precisava che il signor van Doesselaar non poteva esercitare dal 1960 la professione di trasportatore di merci su strada in modo indipendente, giacché non possedeva il requisito della capacità professionale. Inoltre, secondo il ministro, l' esenzione richiesta dal signor van Doesselaar non poteva essere basata sull' art. 5 della soprammenzionata direttiva 74/561/CEE.
6 Il signor van Doesselaar impugnava il provvedimento dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Questo giudice ha ritenuto che la lite sollevasse una questione di interpretazione del diritto comunitario ed ha quindi sospeso il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto del n. 1 e del n. 2 dell' art. 5 della direttiva 74/561/CEE, vada interpretato nel senso che, quando dopo la cessazione della società in nome collettivo che eserciva un' impresa la quale, se la direttiva fosse stata correttamente attuata, sarebbe stata sottoposta alla disciplina transitoria, la persona fisica che ha diretto effettivamente ed in via permanente l' impresa ne continua da sola l' esercizio, questa persona fisica abbia diritto all' applicazione delle disposizioni del detto articolo nei suoi confronti, anche se il legislatore nazionale non l' ha attuato".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 E' opportuno esaminare anzitutto il sistema di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali istituito dalla direttiva 74/561/CEE. In proposito, l' art. 3 della direttiva stabilisce, fra l' altro, che le persone fisiche o le imprese che desiderano esercitare la professione del trasportatore di merci su strada devono in particolare possedere i requisiti dell' onorabilità, dell' adeguata capacità finanziaria e della capacità professionale. Il n. 1, secondo comma, di questo articolo dispone che, se il richiedente è una persona fisica che non possiede il requisito della capacità professionale, le competenti autorità possono cionondimeno ammetterla all' esercizio della professione di trasportatore purché designi a dette autorità un' altra persona in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale che diriga l' attività di trasporto dell' azienda in maniera permanente ed effettiva. Il terzo comma dello stesso numero stabilisce che, se il richiedente è un' impresa, una delle persone fisiche che dirigono effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto dell' impresa stessa deve possedere i requisiti di onorabilità e di capacità professionale.
9 Dalla lettera e dalla struttura di queste disposizioni si evince che l' art. 3 della direttiva mira a garantire che la persona la quale dirige effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto possieda il requisito della capacità professionale.
10 E' questa la prospettiva nella quale occorre esaminare l' art. 5 della direttiva. Come la Corte ha già deciso nella sentenza 22 marzo 1979, causa 146/78, Wattenberg (Racc. pag. 1041), questo articolo costituisce una misura transitoria che riguarda l' ipotesi di coloro che dimostrano di essere stati autorizzati in uno Stato membro, anteriormente al 1 gennaio 1978, a norma di una disciplina nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada.
11 L' art. 5 consta di due numeri, il primo dei quali stabilisce in particolare che la persona fisica che dimostri di esser stata autorizzata in uno Stato membro, anteriormente al 1 gennaio 1978, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali è dispensata dall' obbligo di comprovare che soddisfa alle disposizioni dell' art. 3.
12 Il n. 2 dell' art. 5 costituisce una deroga alla norma stabilita dal n. 1 dello stesso articolo per quanto riguarda "le persone fisiche che, dopo il 31 dicembre 1974 e anteriormente al 1 gennaio 1978, siano state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada senza aver fornito, in base ad una regolamentazione nazionale, la prova della capacità professionale, o siano state designate a dirigere l' attività dell' azienda in maniera permanente ed effettiva". L' art. 5, n. 2, stabilisce che queste due categorie di persone devono soddisfare entro il 1 gennaio 1980 il requisito della capacità professionale.
13 Ne consegue che l' art. 5, n. 1, dev' essere interpretato nel senso che dispensa definitivamente dall' obbligo di fornire la prova della capacità professionale chiunque, da una data anteriore al 31 dicembre 1974, sia stato designato a dirigere effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa.
14 Questa interpretazione è in armonia con lo scopo della direttiva. Dato che infatti lo scopo dell' art. 5 è quello di garantire che la o le persone che dirigono effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa possiedono il requisito della capacità professionale, l' espressione di cui all' art. 5, n. 1, "le persone (...) che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1 gennaio 1978, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada" dev' essere interpretata nel senso che si riferisce a persone le quali, prima di tale data, siano state autorizzate in forza di una normativa nazionale, a dirigere effettivamente ed in via permanente, l' attività di trasporto di un' impresa.
15 Spetta al giudice nazionale stabilire anzitutto se, anteriormente al 1 gennaio 1978, l' interessato avesse di fatto diretto effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa e in secondo luogo, se del caso, se questa situazione fosse stata autorizzata in forza di una normativa nazionale. La ragione per la quale l' autorizzazione era stata concessa a norma del diritto nazionale è irrilevante in proposito.
16 Come si desume dalla menzionata sentenza Wattenberg, la persona cui l' art. 5, n. 1, si riferisce si presume possieda il requisito della capacità professionale ed è dispensata dal fornirne la prova. Detta persona può quindi far valere a titolo personale l' art. 5, n. 1, non appena scaduto il termine per la trasposizione della direttiva.
17 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la persona fisica, la quale anteriormente al 1 gennaio 1978 abbia diretto effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa e ne abbia ricevuto l' autorizzazione in forza di una normativa nazionale, ha diritto all' applicazione nei suoi confronti dell' art. 5 della direttiva 74/561/CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 8 novembre 1991, dichiara:
La persona fisica, la quale anteriormente al 1 gennaio 1978 abbia diretto effettivamente ed in via permanente l' attività di trasporto di un' impresa e ne abbia ricevuto l' autorizzazione in forza di una normativa nazionale, ha diritto all' applicazione nei suoi confronti dell' art. 5 della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
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