Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Scelta della formula B ° Quantitativo di riferimento individuale di un produttore che cambia acquirente nel corso dell' esercizio ° Modalità di ripartizione fra i successivi acquirenti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 7, n. 2]
Massima
L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, dev' essere interpretato nel senso che, nell' ambito della formula B, il quantitativo di riferimento individuale del produttore, attribuito dal primo acquirente per l' esercizio in corso, è ripartito, in caso di cambiamento di affiliazione durante l' esercizio, tra gli acquirenti successivi in modo tale che sia pari, per il primo, ai quantitativi che gli sono stati effettivamente consegnati e, per il secondo, al quantitativo annuo di riferimento diminuito dei quantitativi consegnati al primo acquirente. Perciò sussiste superamento del quantitativo di riferimento individuale solo se il produttore ha realizzato, indipendentemente dalla sua affiliazione all' uno o all' altro acquirente, una produzione superiore al quantitativo di riferimento individuale che gli era stato attribuito per l' esercizio in corso. Questo modo di ripartire permette di conciliare il principio della libera scelta del contraente, che rientra nel libero esercizio delle attività professionali garantito dal diritto comunitario, con la norma relativa alla compensazione secondo cui quest' ultima è possibile, nell' ambito della formula B, solo tra produttori affiliati allo stesso acquirente.
Parti
Nel procedimento C-307/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de paix di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Association agricole Luxlait
e
Victor Hendel,
domanda vertente sull' interpretazione, in particolare, dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor V. Hendel, dall' avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dierk Boos e Gérard Rozet, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali svolte dalla ricorrente nella causa principale e dalla Commissione, all' udienza del 26 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 settembre 1991, pervenuta in cancelleria il 29 novembre successivo, il Tribunal de paix di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il signor Hendel, conduttore di un' azienda agricola, e l' Association agricole Luxlait in merito al calcolo del prelievo supplementare, nell' ipotesi di un cambiamento di acquirente nel corso d' esercizio.
3 Fino al 31 dicembre 1985 il signor Hendel, coltivatore stabilito nel Granducato di Lussemburgo, ha consegnato il latte prodotto nella sua azienda all' Association agricole Luxlait, di cui era socio. Il 1 gennaio 1986 ha lasciato la Luxlait per affiliarsi alla latteria Procola alla quale ha consegnato, dal quel momento, la sua produzione.
4 Il 30 gennaio 1990, la Luxlait ha citato il signor Hendel dinanzi al Tribunal de paix di Lussemburgo per il pagamento di una somma pari a 17 977 LFR a titolo di prelievo supplementare, che ha versato per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 dicembre 1985 a causa del superamento di consegna che il signor Hendel aveva compiuto durante detto periodo. Il signor Hendel contesta l' importo del prelievo supplementare che la Luxlait intende trasferire su di lui. Egli ritiene che il superamento delle sue consegne presso la Luxlait, durante i primi nove mesi dell' esercizio 1985/1986, debba essere compensato dalle poche consegne effettuate presso la Procola durante il resto dell' esercizio, cioè nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo 1986.
5 Considerando che la decisione da pronunciare dipendeva da una questione di interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal de paix di Lussemburgo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la legislazione comunitaria in materia di quote di latte, più precisamente l' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, preveda, nell' ambito del sistema B, allorché nel corso di un esercizio lattiero il produttore lascia il suo acquirente per un altro acquirente, che detto produttore ha in questa eventualità due quote indipendenti da rispettare e due ammende da pagare senza che il superamento di consegna ad uno degli acquirenti possa essere compensato da una consegna inferiore all' altro acquirente, cosicché c' è un' ammenda solo se c' è superamento della quota totale concessa al produttore indipendentemente dalla ripartizione di questa tra i due acquirenti".
6 Si deve ricordare che, in virtù dell' art. 5 quater, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), il regime di prelievo è attuato in ogni regione del territorio degli Stati membri secondo la formula A (formula produttori) o la formula B (formula acquirenti) e che il Granducato di Lussemburgo ha scelto quest' ultima formula.
7 Per una più ampia esposizione dei fatti di cui alla causa principale, delle relative disposizioni comunitarie, dello svolgimento del procedimento, come pure delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 La questione posta dal Tribunal de paix mira in sostanza a conoscere, in applicazione dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84, il modo di ripartire il quantitativo di riferimento individuale tra la prima e la seconda latteria nel caso di cambiamento di affiliazione di un produttore durante l' esercizio in corso, così come le conseguenze pecuniarie che risultano dal modo di ripartizione preso in considerazione dalla Corte, nel caso di superamento del quantitativo di riferimento individuale.
9 L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84 prevede che, se un acquirente sostituisce totalmente o in parte uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato:
"per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento proporzionalmente al periodo restante".
10 L' art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), precisa al n. 1 che: "Nell' ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell' acquirente viene modificato, in particolare per tener conto (...) d) dei casi di sostituzione di cui all' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, compreso il passaggio di produttori da un acquirente ad un altro".
11 Nella sentenza 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch (Racc. pag. 3477), la Corte ha sottolineato che le disposizioni dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84, comprendono oltre alla sostituzione totale o parziale di un acquirente all' altro, il cambiamento di acquirente su iniziativa del produttore.
12 Nel Granducato di Lussemburgo, l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84, è interpretato nel senso che il quantitativo annuo di riferimento, individualmente attribuito al produttore dalla prima latteria alla quale è stato affiliato, è distribuito tra detta latteria e le altre latterie alle quali egli si è, in seguito, affiliato in funzione della durata dell' affiliazione presso ognuna di esse durante l' esercizio in corso.
13 Quest' interpretazione, fedele a prima vista alla lettera della disposizione comunitaria in esame, non può essere accolta.
14 Così come risulta dalla sentenza 10 luglio 1991, cause riunite C-90/90 e C-91/90, Neu (Racc. pag. I-3617), la libertà di scelta del contraente, in quanto espressione specifica della libertà di esercizio delle attività professionali che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, non verrebbe garantita se il cambio di affiliazione alla latteria, avvenuto su iniziativa del produttore, fosse idoneo a comportare una riduzione del suo quantitativo di riferimento individuale, mentre una tale riduzione non può essere effettuata nel caso in cui il produttore resti affiliato alla stessa latteria.
15 Ora, è bene constatare che l' interpretazione proposta, senza condurre formalmente ad una riduzione del quantitativo annuo di riferimento, rischia di penalizzare il produttore che cambia affiliazione nel corso di esercizio. Risulta, in effetti, dall' art. 5 quater, n. 1, secondo comma, terzo trattino, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84, che la prima latteria può trasferire sul produttore il prelievo supplementare di cui è debitrice, quand' anche, tenuto conto delle poche consegne al secondo acquirente, detto produttore non superi il proprio quantitativo annuo di riferimento.
16 Nemmeno la soluzione proposta dal signor Hendel, che conduce a compensare il superamento di consegna presso il primo acquirente con una consegna inferiore al secondo acquirente, senza alcuna considerazione della durata di affiliazione presso i due acquirenti, può tuttavia essere accolta. Si deve rinviare, a questo proposito, alla sentenza della Corte 28 aprile 1988, causa C-61/87, Thevenot (Racc. pag. 2375), dalla quale risulta che una compensazione per il superamento di quantitativi di riferimento è limitata nell' ambito della formula B (formula acquirenti) ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori affiliati allo stesso acquirente.
17 Vale lo stesso per la proposta della Commissione secondo la quale il quantitativo individuale del produttore da prendere in considerazione per ognuno dei suoi successivi acquirenti può basarsi sul limite concreto delle consegne effettuate nel corso dei tre esercizi precedenti. In effetti, detta soluzione non elimina il rischio di penalizzazione del produttore a causa del cambiamento di affiliazione soprammenzionato.
18 Di conseguenza, nel caso di passaggio del produttore da un acquirente all' altro, il quantitativo di riferimento individuale del produttore attribuito dal primo acquirente per l' esercizio in corso dev' essere ripartito tra il vecchio ed il nuovo acquirente in modo tale che, da una parte, il quantitativo annuo di riferimento da attribuire al primo acquirente sia uguale al quantitativo di latte effettivamente consegnato durante il periodo di affiliazione a quest' ultimo e che, dall' altra, il quantitativo annuo di riferimento che spetta al secondo acquirente sia costituito dal quantitativo rimanente che risulta dalla differenza tra il quantitativo annuo di riferimento e il quantitativo di latte consegnato. Questo modo di ripartire permette, in effetti, di conciliare il principio della libera scelta del contraente con la norma relativa alla compensazione secondo cui la compensazione è possibile, nell' ambito della formula B, solo tra produttori affiliati allo stesso acquirente.
19 La questione posta dal Tribunal de paix di Lussemburgo va quindi risolta dichiarando che l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84 dev' essere interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento individuale del produttore attribuito dal primo acquirente per l' esercizio in corso è ripartito, in caso di cambiamento di affiliazione durante l' esercizio, tra gli acquirenti successivi in modo tale che sia pari, per il primo, ai quantitativi che gli sono stati effettivamente consegnati e, per il secondo, al quantitativo annuo di riferimento diminuito dei quantitativi consegnati al primo acquirente. Perciò sussiste superamento del quantitativo di riferimento individuale solo se il produttore ha realizzato, indipendentemente dalla sua affiliazione all' uno o all' altro acquirente, una produzione superiore al quantitativo di riferimento individuale che gli era stato attribuito per l' esercizio in corso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de paix di Lussemburgo con ordinanza 24 settembre 1991, dichiara:
L' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev' essere interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento individuale del produttore attribuito dal primo acquirente per l' esercizio in corso è ripartito, in caso di cambiamento di affiliazione durante l' esercizio, tra gli acquirenti successivi in modo tale che sia pari, per il primo, ai quantitativi che gli sono stati effettivamente consegnati e, per il secondo, al quantitativo annuo di riferimento diminuito dei quantitativi consegnati al primo acquirente. Perciò sussiste superamento del quantitativo di riferimento individuale solo se il produttore ha realizzato, indipendentemente dalla sua affiliazione all' uno o all' altro acquirente, una produzione superiore al quantitativo di riferimento individuale che gli era stato attribuito per l' esercizio in corso.
Full & Egal Universal Law Academy