Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Importi compensativi monetari ° Zucchero ° Calcolo in funzione del grado di purezza degli sciroppi ° Metodo di determinazione ° Applicazione del metodo prescritto in materia di restituzioni all' esportazione ° Modalità di esecuzione
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 394/70, art. 13, e n. 1800/83]
Massima
Ai sensi dell' allegato I del regolamento n. 1800/83, che modifica gli importi compensativi monetari, il livello degli importi compensativi monetari per lo zucchero è accertato in funzione del tenore di saccarosio del prodotto. La nota 4 dell' allegato I stabilisce che il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato, qualora si tratti di un' esportazione, conformemente alle disposizioni dell' art. 13, n. 2, del regolamento n. 394/70, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all' esportazione di zucchero. Il n. 2 di questo articolo deve essere interpretato nel senso che la percentuale di purezza di uno sciroppo è determinata in base al seguente procedimento:
a) il tenore totale in zuccheri dello sciroppo è misurato mediante applicazione del metodo di riduzione rame alla soluzione riducente;
b) il tenore di sostanze secche della soluzione riducente è determinato misurando il tenore di sostanze secche dello sciroppo d' origine per mezzo del metodo areometrico e procedendo ad una rettifica del risultato così ottenuto al fine di tener conto dell' aumento del tenore di sostanze secche risultante dall' inversione dello sciroppo;
c) il tenore totale in zuccheri della soluzione riducente è diviso per il tenore di sostanze secche della soluzione riducente ed il risultato viene moltiplicato per cento.
Tuttavia, quando non è necessaria alcuna inversione dello sciroppo per l' applicazione del metodo di riduzione rame, la percentuale di purezza dello sciroppo viene calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri dello sciroppo per il suo tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
In forza dell' art. 13, per la determinazione del tenore in zuccheri o del tenore di sostanze secche di uno sciroppo o della sua soluzione riducente non può essere applicato alcun metodo diverso dal metodo di riduzione rame (metodo Lane e Eynon) o dal metodo aerometrico.
Parti
Nel procedimento C-308/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Sueddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 2 marzo 1970, n. 394, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni alla esportazione di zucchero (GU L 50, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Sueddeutsche Zucker-AG, dall' avv. D. Ehle, del foro di Colonia;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, assistito dall' avv. H.-J. Rabe, del foro di Amburgo, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Sueddeutsche Zucker-AG, rappresentata dall' avv. D. Ehle, assistito dal signor H. Schiweck, perito chimico, e della Commissione all' udienza del 26 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1 novembre 1991, pervenuta nella cancelleria il 29 novembre seguente, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 2 marzo 1970, n. 394, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all' esportazione di zucchero (GU L 50, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la società Sueddeutsche Zucker-AG (in prosieguo: la "Sueddeutsche Zucker") e l' Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: l' "Hauptzollamt").
3 Ai sensi dell' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 28 giugno 1983, n. 1800, che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 176, pag. 65), il livello degli importi compensativi monetari per lo zucchero è accertato in funzione del tenore di saccarosio del prodotto. La nota 4 dell' allegato I di tale regolamento stabilisce che il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato conformemente alle disposizioni dell' art. 13 del citato regolamento n. 394/70, qualora si tratti di un' esportazione.
4 Quest' ultimo articolo stabilisce che:
"1. Per l' applicazione delle disposizioni dell' articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, il tenore di saccarosio, aumentato, eventualmente, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è dato dal tenore totale in zuccheri risultante dall' applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore totale in zuccheri determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.
2. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all' 85% e inferiore al 94,5%, il tenore di saccarosio, aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73% del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento. Il tenore totale in zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 1 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo areometrico.
(...)".
5 La Sueddeutsche Zucker cerca di ottenere il pagamento degli importi compensativi monetari in relazione a taluni quantitativi di sciroppo di fruttosio rientrante nella sottovoce tariffaria 17.02 D II della Tariffa doganale comune, esportati dalla Germania al Belgio.
6 Le parti nella causa principale sono in disaccordo per quanto concerne le modalità di calcolo del grado di purezza degli sciroppi, il quale, ai sensi dell' art. 13 del predetto regolamento n. 394/70, determina la concessione e l' entità degli importi compensativi monetari applicabili.
7 L' Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha calcolato il grado di purezza degli sciroppi di saccarosio secondo la seguente formula:
tenore totale in zuccheri x 0,95
(calcolato in saccarosio)
purezza (in %)= °°°°°°°°°°°°x 100
tenore totale di sostanze secche
8 La Sueddeutsche Zucker contesta questo metodo di calcolo. A causa del metodo di calcolo adottato dal convenuto, la purezza degli sciroppi di fruttosio sarebbe al massimo del 95%. Il grado di purezza dei suoi sciroppi di fruttosio dovrebbe quindi essere calcolato tenendo conto del loro tenore di fruttosio. Inoltre, sarebbe indispensabile una determinazione esatta del grado di purezza: questa si potrebbe ottenere mediante una cromatografia in fase liquida ad alta pressione (HPLC).
9 L' Hauptzollamt Hamburg-Jonas ritiene, da parte sua, che l' art. 13 del regolamento n. 394/70 riguardi, in sede di determinazione del grado di purezza degli sciroppi, soltanto la determinazione del tenore di saccarosio.
10 La Sueddeutsche Zucker ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Amburgo contro gli accertamenti effettuati dall' Hauptzollamt Hamburg-Jonas il 12 dicembre 1983, il 16 gennaio 1984 e il 6 luglio 1987 in base al metodo di calcolo precedentemente descritto. Il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 vada interpretato nel senso che la percentuale di purezza degli sciroppi deve essere calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri, moltiplicato per il coefficiente 0,95, per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
2) Se l' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 vada interpretato nel senso che il grado di purezza degli sciroppi di fruttosio può essere determinato misurando il tenore di fruttosio e mettendolo in rapporto con il tenore di sostanze secche.
3) Se l' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 debba essere interpretato nel senso che il grado di purezza degli sciroppi di fruttosio può essere determinato misurando con metodi appropriati il tenore di sostanze secche nella soluzione riducente e mettendolo in rapporto con il tenore in zuccheri della soluzione riducente".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa vigente e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 In via preliminare, occorre osservare, come ha ampiamente spiegato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (paragrafi 5 e 6), che il saccarosio è uno zucchero della categoria dei "disaccaridi", il cui peso molecolare è all' incirca il doppio di quello dei "monosaccaridi" o "zuccheri riducenti", come il fruttosio e il glucosio. La presenza dei monosaccaridi in uno sciroppo può essere rivelata direttamente mediante il metodo di riduzione rame (metodo Lane e Eynon). Prima di poter misurare in modo preciso il tenore in zuccheri di uno sciroppo contenente saccarosio, occorre convertire un campione dello sciroppo in una soluzione composta da una miscela di fruttosio e di glucosio (chiamati zuccheri invertiti) attraverso un procedimento denominato "inversione o idrolisi". Tale inversione comporta un aumento di peso del 5% circa, chiamato "aumento d' inversione". Per determinare il tenore di saccarosio presente prima dell' inversione, è quindi indispensabile moltiplicare per 0,95 il tenore in zuccheri invertiti determinato per mezzo del metodo di riduzione rame (metodo Lane e Eynon).
Sulla prima questione
13 La prima questione posta dal Finanzgericht è volta in sostanza ad ottenere precisazioni sul metodo che consente di determinare la percentuale di purezza degli sciroppi, di cui all' art. 13, n. 2, del citato regolamento n. 394/70, e in particolare a stabilire se, nell' ambito di tale disposizione, la determinazione del tenore totale in zuccheri secondo il "metodo indicato al paragrafo 1 dello stesso articolo" comprenda una moltiplicazione per il coefficiente 0,95.
14 A tale riguardo occorre osservare che, al momento della determinazione del grado di purezza di uno sciroppo, è possibile distinguere tre ipotesi: (1) quella degli sciroppi contenenti unicamente disaccaridi come il saccarosio, (2) quella degli sciroppi contenenti unicamente monosaccaridi come il fruttosio o il glucosio e (3) quella degli sciroppi contenenti una miscela di monosaccaridi e disaccaridi. Per la determinazione del grado di purezza di uno sciroppo, l' art. 13, n. 2, del regolamento n. 394/70 non fa alcuna distinzione fra queste tre ipotesi. Come le parti hanno spiegato nelle loro osservazioni scritte e come ha rilevato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (paragrafi 10 e 11), le tre ipotesi in parola non meritano, tuttavia, lo stesso trattamento. Nel primo e nel terzo caso, la determinazione del tenore di saccarosio comporta un aumento di peso a causa dell' inversione alla quale è necessario far luogo. Per la determinazione del tenore dei monosaccaridi, non è necessaria un' inversione prima di applicare il metodo di riduzione rame (Lane e Eynon), per modo che non si verifica alcun aumento di peso.
15 Ai sensi dell' art. 13, n. 2, del regolamento n. 394/70, la percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
16 Per la determinazione del tenore totale in zuccheri, l' ultima frase del n. 2 dell' art. 13 del regolamento n. 394/70 rinvia al "metodo indicato al paragrafo 1". Tenuto conto della formulazione e della portata dell' art. 13, n. 2, il rinvio al "metodo indicato al paragrafo 1" si riferisce al metodo di riduzione rame (Lane e Eynon), applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld, e non all' intero procedimento di determinazione del tenore di saccarosio definito all' art. 13, n. 1.
17 Invero, l' art. 13, n. 2, per il calcolo della percentuale di purezza degli sciroppi, menziona soltanto la determinazione del "tenore totale in zuccheri", ossia il tenore totale dei diversi zuccheri presenti nello sciroppo. L' art. 13, n. 1, riguarda, invece, la determinazione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per fissare il livello degli importi compensativi monetari o delle restituzioni all' esportazione applicabili.
18 A norma dell' art. 13, n. 2, del regolamento n. 394/70, il tenore di sostanze secche deve essere determinato secondo il metodo areometrico. Tuttavia si deve osservare che una determinazione delle sostanze secche dello sciroppo d' origine mediante tale metodo, quando il tenore totale in zuccheri dello sciroppo è misurato dopo l' inversione della soluzione, non tiene per nulla conto di un eventuale aumento di peso risultante dall' inversione. E' quindi necessario procedere ad una rettifica proporzionale del tenore di sostanze secche che tenga conto dell' aumento d' inversione.
19 Occorre quindi rispondere alla prima questione pregiudiziale che l' art. 13, n. 2, del regolamento n. 394/70 deve essere interpretato nel senso che la percentuale di purezza di uno sciroppo è determinata in base al seguente procedimento:
a) il tenore totale in zuccheri dello sciroppo è misurato mediante applicazione del metodo di riduzione rame alla soluzione riducente;
b) il tenore di sostanze secche della soluzione riducente è determinato misurando il tenore di sostanze secche dello sciroppo d' origine per mezzo del metodo areometrico e procedendo ad una rettifica del risultato così ottenuto al fine di tener conto dell' aumento del tenore di sostanze secche risultante dall' inversione dello sciroppo;
c) il tenore totale in zuccheri della soluzione riducente è diviso per il tenore di sostanze secche della soluzione riducente ed il risultato viene moltiplicato per cento.
Tuttavia, quando non è necessaria alcuna inversione dello sciroppo per l' applicazione del metodo di riduzione rame, la percentuale di purezza dello sciroppo viene calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri dello sciroppo per il suo tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
Sulle questioni seconda e terza
20 Con la seconda e la terza questione, il Finanzgericht desidera sapere se sia possibile utilizzare metodi diversi da quelli previsti dall' art. 13 per misurare il tenore totale in zuccheri o il tenore di sostanze secche di uno sciroppo.
21 Emerge dalle osservazioni presentate nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte che la tecnologia attuale consente di utilizzare metodi più avanzati, che permettono la misurazione diretta del tenore in zuccheri nonché la misurazione diretta della densità e quindi delle sostanze secche. Tuttavia, l' art. 13 del regolamento ha lo scopo di definire un metodo uniforme per la determinazione del grado di purezza dello sciroppo e quindi del tenore di saccarosio dello sciroppo, al fine di garantire la parità di trattamento a tutti gli interessati. La formulazione dell' art. 13 non consente quindi di utilizzare metodi diversi da quelli in esso previsti. Un adeguamento tecnico del regolamento si può ottenere soltanto in forza di una modifica del regolamento secondo il procedimento previsto dal Trattato.
22 Occorre pertanto rispondere alle ultime due questioni poste dal giudice nazionale che l' art. 13 del regolamento n. 394/70 deve essere interpretato nel senso che per la determinazione del tenore in zuccheri o del tenore di sostanze secche di uno sciroppo o della sua soluzione riducente non può essere applicato alcun metodo diverso dal metodo di riduzione rame (metodo Lane e Eynon) o dal metodo areometrico.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 1 novembre 1991, dichiara:
1) L' art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 marzo 1970, n. 394, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all' esportazione di zucchero, deve essere interpretato nel senso che la percentuale di purezza di uno sciroppo è determinata in base al seguente procedimento:
a) il tenore totale in zuccheri dello sciroppo è misurato mediante applicazione del metodo di riduzione rame alla soluzione riducente;
b) il tenore di sostanze secche della soluzione riducente è determinato misurando il tenore di sostanze secche dello sciroppo d' origine per mezzo del metodo areometrico e procedendo ad una rettifica del risultato così ottenuto al fine di tener conto dell' aumento del tenore di sostanze secche risultante dall' inversione dello sciroppo;
c) il tenore totale in zuccheri della soluzione riducente è diviso per il tenore di sostanze secche della soluzione riducente ed il risultato viene moltiplicato per cento.
Tuttavia, quando non è necessaria alcuna inversione dello sciroppo per l' applicazione del metodo di riduzione rame, la percentuale di purezza dello sciroppo viene calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri dello sciroppo per il suo tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
2) L' art. 13 del regolamento n. 394/70 deve essere interpretato nel senso che per la determinazione del tenore in zuccheri o del tenore di sostanze secche di uno sciroppo o della sua soluzione riducente non può essere applicato alcun metodo diverso dal metodo di riduzione rame (metodo Lane e Eynon) o dal metodo areometrico.
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