Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Apertura di un procedimento disciplinare ° Termine di prescrizione ° Insussistenza ° Esistenza di un termine per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili ° Irrilevanza
(Statuto del personale, artt. 86-89 e allegato IX; regolamento finanziario, art. 72)
2. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione erronea dei fatti ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]
3. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Osservanza di termini ragionevoli nell' espletamento del procedimento ° Criteri di valutazione
(Statuto del personale, allegato IX)
4. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina ° Sottoscrizione del processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina e sottoscrizione del parere motivato ° Ordine cronologico vincolante ° Insussistenza
(Statuto del personale, allegato IX, art. 9)
5. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Sanzione ° Legittimità ° Mancanza di una sanzione in esito ad un procedimento promosso nei confronti di un altro dipendente in riferimento a fatti connessi ° Irrilevanza
(Statuto del personale, art. 86)
6. Bilancio delle Comunità europee ° Esecuzione ° Cassa di anticipazioni ° Gestione ° Responsabilità rispettive del contabile e dell' amministratore delle anticipazioni
(Regolamento finanziario, artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70)
7. Dipendenti ° Regime disciplinare ° Sanzione ° Distinzione tra circostanze attenuanti e circostanze esimenti
(Statuto del personale, artt. 86-89)
8. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Insufficiente motivazione ° Errore meramente redazionale ° Errore che non può giustificare l' annullamento della sentenza
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]
9. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Mezzo formulato contro una parte della motivazione della sentenza non necessaria per fondarne il dispositivo ° Mezzo inoperante
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]
10. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]
Massima
1. Poiché lo Statuto del personale non prevede un termine di prescrizione per l' apertura di un procedimento disciplinare, non può ritenersi che il decorso del termine previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili possa comportare per analogia la prescrizione di qualsiasi procedimento disciplinare a carico di questi ultimi. Infatti, uno dei presupposti per l' applicazione analogica di una norma è l' identità tra l' obiettivo perseguito dalla norma considerata e il caso concreto. Orbene, l' obiettivo della repressione disciplinare è distinto da quello dello scarico di gestione. Tale è altresì il caso allorché il procedimento disciplinare verte esclusivamente su irregolarità formali commesse dal contabile, senza sollevare addebiti di merito, non potendosi ammettere l' esistenza di due regimi distinti in ordine all' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un contabile, applicabili a scelta secondo la natura, formale o sostanziale, degli addebiti, l' uno confinante l' apertura del procedimento entro il termine previsto per lo scarico di gestione, l' altro non assoggettato ad alcun termine.
D' altro canto, gli addebiti puramente formali presentano aspetti distinti nel procedimento di scarico di gestione e in quello disciplinare, per via dei differenti obiettivi perseguiti dai due procedimenti, come pure in riferimento alla competenza degli organi chiamati ad intervenire.
Sebbene il rilascio dello scarico di gestione non osti all' instaurazione di un procedimento disciplinare, l' autonomia dei due procedimenti non preclude tuttavia la possibilità di prendere in considerazione lo scarico di gestione come elemento di valutazione, assieme ad altri elementi, per l' accertamento della responsabilità del contabile nell' ambito di un procedimento disciplinare.
2. Sono irricevibili i motivi dedotti nell' ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado intesi a mettere in contestazione valutazioni di fatto da quest' ultimo compiute.
3. Nel valutare la ragionevolezza del termine entro il quale un procedimento disciplinare deve essere espletato, il giudice comunitario deve prendere in considerazione unicamente il lasso di tempo intercorso tra un atto del procedimento e l' atto successivo. Questa valutazione è indipendente dalla durata complessiva del procedimento disciplinare.
4. L' art. 9, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto non esclude che il processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina possa essere validamente sottoscritto dopo l' adozione del parere motivato da parte della stessa commissione.
5. Una parte ricorrente non può far valere in giudizio a proprio vantaggio un atto illegittimo commesso in favore di altri, onde un dipendente non può fondatamente fare appello alla circostanza che nessuna sanzione sia stata irrogata nei confronti di un altro dipendente assoggettato a procedimento disciplinare in relazione a fatti connessi a quelli accertati a suo carico, al fine di contestare la sanzione inflittagli. Infatti, la responsabilità del ricorrente deve essere esaminata obiettivamente, vale a dire indipendentemente dall' eventuale legittimità o illegittimità della decisione adottata nei confronti dell' altro dipendente.
6. In forza degli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario, nonché degli artt. 46-54 delle modalità di esecuzione dello stesso regolamento, il contabile è corresponsabile delle eventuali irregolarità commesse dall' amministratore delle anticipazioni se, informato di tali irregolarità, non adotti i provvedimenti del caso ovvero si astenga dall' effettuare controlli, sia ordinari sia straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni.
7. La presa in considerazione a titolo di circostanze attenuanti della cattiva organizzazione dei servizi finanziari dell' istituzione del ricorrente nonché dell' insufficienza delle risorse di personale e di materiale ivi esistenti non può considerarsi in contraddizione con l' affermazione dell' obbligo che incombeva al ricorrente di espletare in modo regolare le proprie mansioni di contabile. Questi elementi di valutazione, se potevano eventualmente incidere sulla scelta della sanzione irrogata nell' ambito di un procedimento disciplinare, non erano invece determinanti per la qualificazione del comportamento del ricorrente.
8. Un errore di motivazione fatto valere nell' ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, dovendo essere considerato, alla luce del suo contesto, come meramente redazionale, non può costituire errore di motivazione idoneo a giustificare, su tale punto, l' annullamento della sentenza impugnata.
9. Nell' ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, dev' essere respinto un motivo di annullamento diretto contro una motivazione ulteriore contenuta nella sentenza del Tribunale, il cui dispositivo sia tuttavia sufficientemente fondato su un' altra motivazione.
10. Nei limiti in cui il ricorrente, in riferimento al rigetto da parte del Tribunale di un mezzo relativo ad uno sviamento di potere, dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte per stabilire se, in considerazione degli argomenti che egli aveva addotto, il Tribunale non abbia ecceduto i limiti del proprio potere di valutazione, tale dichiarazione non può essere considerata motivo di ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, dal momento che il ricorrente non deduce l' esistenza di alcuno specifico error in judicando commesso da quest' ultimo.
Parti
Nel procedimento C-326/91 P,
Henri de Compte, dipendente a riposo del Parlamento europeo, residente in Strasburgo (Francia), con gli avvocati Edmond Lebrun e Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 17 ottobre 1991, nella causa T-26/89 (Racc. pag. II-781),
procedimento in cui l' altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, indi dal signor François Vainker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, Diez de Velasco, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 dicembre 1991, il signor de Compte (in prosieguo: il "ricorrente") ha presentato un ricorso avverso la sentenza 17 ottobre 1991, causa T-26/89, de Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso da lui proposto per l' annullamento della decisione 18 gennaio 1988, con cui il presidente del Parlamento, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), gli ha irrogato la sanzione della retrocessione dal grado A3, ottavo scatto, al grado A7, sesto scatto.
2 Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto fondati i seguenti addebiti mossi dall' APN al ricorrente, contabile del Parlamento fino al 30 aprile 1982:
a) responsabilità per l' apertura, da parte del signor Offermann, amministratore delle anticipazioni, dipendente della divisione "Tesoreria e contabilità", e della signorina Cesaratto, dipendente della stessa divisione, di un conto fruttifero a vista presso la Midland Bank di Londra, il 21 luglio 1980, e collocamento su questo conto di un importo di 400 000 UKL (lire sterline) al tasso annuo del 16%, senza previa autorizzazione, senza scrittura contabile relativa a tali operazioni e senza registrazione degli interessi nei libri del Parlamento nel 1980 e nel 1981;
b) incasso senza precisa e valida giustificazione, in data 4 settembre 1981 e 11 novembre 1981, di due assegni tratti sulla Midland Bank, dell' ammontare rispettivo di 17 189,15 UKL e 35 176,98 UKL, versati in BFR (franchi belgi), DM (marchi tedeschi) e FF (franchi francesi) dalla banca Sogenal di Lussemburgo; omessa registrazione di queste operazioni nei registri contabili del Parlamento nel corso dell' esercizio 1981; registrazione con un ritardo di sei mesi (28 febbraio 1982) di un importo globale di 4 136 125 BFR, sebbene il prelievo fosse stato effettuato in valute differenti;
c) inadempimento dell' obbligo, incombente al contabile, di effettuare spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla conservazione dei valori del Parlamento (assenza di documenti giustificativi riguardante un importo di 4 100 000 BFR mancante dalla cassa del Parlamento).
3 I mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso sono richiamati, nel prosieguo, di pari passo con l' esame dei punti controversi della sentenza impugnata, ai quali essi si riferiscono.
Sulla scadenza del termine di prescrizione
4 Nella sentenza impugnata il Tribunale rileva (punto 68) che lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") non prevede alcun termine di prescrizione per quanto riguarda l' apertura di un procedimento disciplinare. Esso aggiunge che deve escludersi che il decorso del termine di due anni previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento finanziario"), per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili possa comportare la prescrizione di qualsiasi azione disciplinare nei confronti di questi ultimi.
5 Al riguardo il Tribunale richiama (punto 69) il principio dell' autonomia dei procedimenti disciplinari nei confronti di altri procedimenti amministrativi, rilevando che la repressione disciplinare ha per obiettivo la tutela dell' ordinamento interno della funzione pubblica, mentre il rilascio dello scarico di gestione tende a stabilire un controllo dell' esattezza della regolarità dei conti e, più in generale, del rendimento e della verifica dei medesimi, onde porre un termine all' incertezza gravante sulla responsabilità che incombe al contabile interessato in relazione ad un dato esercizio. Esso conclude che l' asserito sopravvenire di uno scarico di gestione implicito, alla scadenza del termine di due anni, non potrebbe essere di ostacolo all' esercizio di azioni disciplinari nei confronti del ricorrente.
6 Da ultimo, il Tribunale rileva (punto 70) che, in ogni caso, il mezzo dedotto dal ricorrente dev' essere respinto, poiché il procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti deve considerarsi instaurato, al più tardi, il 13 aprile 1983, vale a dire prima dell' asserito "rilascio" dello scarico di gestione implicito.
7 Il ricorrente assume che gli accertamenti effettuati al punto 68 della sentenza impugnata sono errati, in quanto il Tribunale si è limitato all' esame delle norme statutarie e non ha né preso in considerazione né analizzato l' applicazione di eventuali altre norme regolamentari, in particolare quelle relative al settore considerato. Egli sostiene inoltre, con riferimento al punto 69 della sentenza impugnata, che il rilascio dello scarico di gestione ha come conseguenza minima quella di esonerare il contabile dalla responsabilità per la regolarità formale dei conti.
8 Nell' ambito di questo mezzo, il ricorrente argomenta in sostanza che il termine previsto dall' art. 72 del regolamento finanziario per il rilascio dello scarico di gestione vale altresì, per analogia, come termine di prescrizione per l' apertura del procedimento disciplinare.
9 Questo mezzo deve essere disatteso. Invero, uno dei presupposti per l' applicazione analogica di una norma è l' identità tra l' obiettivo perseguito dalla norma considerata e il caso concreto. Orbene, come correttamente si rileva nella sentenza impugnata, l' obiettivo della repressione disciplinare è distinto da quello dello scarico di gestione.
10 Il ricorrente asserisce che l' obiettivo dei due procedimenti è il medesimo allorché il procedimento disciplinare verte esclusivamente su irregolarità formali commesse dal contabile, senza sollevare alcun addebito di merito.
11 Questa tesi non può essere condivisa. Non sarebbe ammissibile l' esistenza di due regimi distinti in ordine all' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un contabile, applicabili a scelta secondo la natura degli addebiti: da una parte gli addebiti puramente formali, per i quali l' apertura del procedimento disciplinare dovrebbe soggiacere al termine di prescrizione previsto per il rilascio dello scarico di gestione, e dall' altra gli addebiti di merito, per i quali non sarebbe prescritto alcun termine.
12 D' altro canto, gli addebiti puramente formali presentano aspetti distinti nel procedimento di scarico di gestione e in quello disciplinare, per via dei differenti obiettivi perseguiti dai due procedimenti. Tale differenza si riflette del pari sull' organo competente per ciascuno di essi: mentre la stessa istituzione è competente, in forza dell' art. 72 del regolamento finanziario, per il rilascio dello scarico di gestione, l' apertura del procedimento disciplinare pertiene alla competenza dell' autorità designata in conformità dell' art. 2 dello Statuto.
13 Ne consegue che questo mezzo del ricorrente deve essere respinto.
14 Poiché l' interpretazione adottata dalla sentenza è corretta, non occorre analizzare né la ricevibilità né la fondatezza del mezzo dedotto dal ricorrente in riferimento agli accertamenti, effettuati in via subordinata nel punto 70 della sentenza impugnata (v. supra, punto 6), in ordine alla data di apertura del procedimento disciplinare.
Sul rilascio dello scarico di gestione per l' esercizio 1981
15 Al punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale constata che, anche nell' ipotesi in cui il ricorrente avesse ottenuto lo scarico di gestione per l' esercizio 1981, tale circostanza non osterebbe all' instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, essendo il procedimento disciplinare autonomo rispetto a quello di scarico di gestione.
16 Il Tribunale rileva peraltro che, in ogni caso, per quanto riguarda l' esercizio 1981, il ricorrente non ha mai ottenuto lo scarico di gestione per le irregolarità ascrittegli nell' ambito del procedimento disciplinare (punti 80 e 81 della sentenza impugnata).
17 Il ricorrente assume che l' accertamento effettuato dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata è illegittimo, in quanto lo scarico di gestione comporterebbe una conseguenza minima, implicando esso l' esonero definitivo del contabile dalla responsabilità relativa alla regolarità formale dei conti, l' unico tipo di responsabilità sulla quale si verte nella presente causa.
18 Questo mezzo deve essere respinto. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello relativo allo scarico di gestione. Conseguentemente, come correttamente ha statuito il Tribunale, il rilascio dello scarico di gestione, seppure fosse dimostrato, non impedirebbe l' apertura di un procedimento disciplinare. Questa constatazione non viene infirmata dalla circostanza che lo scarico di gestione, allorché viene rilasciato, può essere preso in considerazione come elemento di valutazione, assieme a tutti gli altri elementi, per l' accertamento della responsabilità del contabile nell' ambito di un procedimento disciplinare.
19 Avuto riguardo alla suddetta constatazione, sufficiente a confermare il ragionamento della sentenza impugnata, non è necessario esaminare né i mezzi del ricorrente secondo i quali, per la sua stessa natura, lo scarico di gestione non potrebbe essere parziale, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto accertare il rilascio di uno scarico di gestione totale per l' esercizio 1981, né i mezzi diretti contro l' accertamento del Tribunale secondo il quale l' esercizio 1981 non può considerarsi pertinente ai fini dell' esame delle controverse questioni.
Sulla violazione del principio del termine ragionevole
20 Risulta dalla sentenza impugnata che l' APN ha deciso di adire la commissione di disciplina in riferimento agli addebiti mossi al ricorrente, una prima volta il 30 settembre 1982. In seguito alle osservazioni dell' interessato, l' APN lo ha informato il 14 gennaio 1983 della propria decisione di annullare il procedimento. La commissione di disciplina è stata nuovamente adita il 13 aprile 1983 e si è riunita diverse volte durante il periodo tra il 2 giugno 1983 e il 10 febbraio 1984, data in cui ha emesso il suo parere motivato. Il 24 maggio 1984 l' APN ha adottato la decisione di irrogare una sanzione di retrocessione. Il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte per l' annullamento di questa decisione. Con sentenza 20 giugno 1985, causa 141/84 (Racc. pag. 1951) la Corte ha dichiarato che il procedimento espletato dalla commissione di disciplina era inficiato da vizio sostanziale (audizione di testimoni senza le garanzie del contraddittorio) ed ha pertanto annullato la decisione dell' APN. Quest' ultima, dopo aver ottenuto un parere della Corte dei conti e dopo aver atteso l' esito del procedimento parlamentare di scarico di gestione per l' esercizio 1982, ha informato il ricorrente, in data 9 dicembre 1986, della propria intenzione di riaprire il procedimento disciplinare. Essa ha effettivamente adito la commissione di disciplina con lettera 24 giugno 1987. Il procedimento si è concluso con la sanzione disciplinare presa in esame dalla controversa sentenza.
21 In questa sentenza il Tribunale, dopo aver ammesso il principio secondo cui ciascun atto del procedimento deve intervenire entro un termine ragionevole rispetto all' atto che lo precede e dopo aver precisato che l' inosservanza di questo termine può essere valutata solo in funzione delle circostanze specifiche del caso concreto (punto 88), dichiara, al punto 89, che il procedimento disciplinare si è svolto, in linea di principio, in modo regolare. Esso puntualizza tuttavia che, una volta detratto il periodo di tempo occorso al ricorrente per provvedere alla propria difesa dinanzi alla Corte (dal 24 maggio 1984 al 20 giugno 1985) la questione se sia stato osservato un termine ragionevole può porsi vuoi a monte, ossia per il periodo di otto mesi durante il quale è stata adita la prima commissione di disciplina (dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984), vuoi a valle, ossia per il periodo successivo al 20 giugno 1985.
22 Il ricorrente fa valere in sostanza che il procedimento disciplinare non si è svolto in modo regolare e che il Tribunale ha erroneamente scomputato il tempo impiegato dal ricorrente per provvedere alla propria difesa dinanzi alla Corte (dal 24 maggio 1984 al 20 giugno 1985), dal momento che la presentazione del suo ricorso, rivelatasi giustificata, era stata resa necessaria da un fatto imputabile al convenuto. Inoltre, l' espressione "per provvedere alla propria difesa" sarebbe lesiva dei suoi diritti della difesa, posto che questi ultimi verrebbero penalizzati dallo scomputo del tempo effettuato.
23 Questo mezzo dev' essere respinto. Le asserzioni del ricorrente sono prive di incidenza sulla constatazione secondo la quale, durante il periodo compreso tra il 24 maggio 1984 e il 20 giugno 1985, il procedimento disciplinare non poteva essere espletato, qualunque ne fosse il motivo, essendo stato conchiuso dalla decisione 24 maggio 1984 e riaperto successivamente alla sentenza della Corte 20 giugno 1985, in funzione di quest' ultima.
24 Al punto 90 della sentenza impugnata si dichiara che la durata di otto mesi dei lavori della prima commissione di disciplina (dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984) era riconducibile alle assenze complessive di quattro mesi del ricorrente per ragioni mediche nonché alla necessità di disporre un' istruttoria in contraddittorio.
25 Il ricorrente assume che il Tribunale ha erroneamente fissato l' inizio di questo periodo al 2 giugno 1983 anziché al 30 settembre 1982, data in cui alla commissione di disciplina è stato deferito per la prima volta un procedimento che la stessa APN ha annullato il 14 gennaio 1983.
26 Va rilevato, al riguardo, che poiché l' atto del 30 settembre 1982 è stato successivamente revocato dalla stessa APN per vizio di forma, tale data non può essere considerata come dies a quo per la valutazione del termine ragionevole.
27 Quanto al periodo di diciotto mesi (dal 20 giugno 1985 al 9 dicembre 1986) trascorso tra la sentenza di annullamento della Corte e l' invio della lettera del presidente del Parlamento che invitava il ricorrente a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto, il Tribunale, nell' intento di valutare il mezzo dedotto dal Parlamento secondo il quale l' APN ha dovuto attendere l' esito del procedimento relativo allo scarico di gestione per l' esercizio 1982 (procedimento conclusosi l' 11 luglio 1986) prima di riaprire il procedimento disciplinare, richiama alcune delle circostanze particolari che hanno accompagnato il sorgere della controversia (punto 92) pervenendo alla conclusione seguente:
"93 Sulla base degli elementi di fatto e di diritto testé esposti, va riconosciuto che la complessità della causa, il suo carattere delicato per il prestigio del Parlamento, la posizione specifica dell' APN in seno a tale istituzione, le considerazioni che figurano nell' ordinanza della Corte 3 luglio 1984 circa le conclusioni alle quali era pervenuta la commissione parlamentare per il controllo di bilancio nonché l' ambiguità riguardante la portata e la ripartizione delle responsabilità tra i dipendenti incolpati costituiscono altrettante circostanze particolari che giustificano, nella fattispecie, la decisione dell' APN di attendere l' esito della procedura parlamentare sullo scarico di gestione per l' esercizio 1982 prima di riaprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (...)".
28 Il ricorrente asserisce che il Tribunale ha erroneamente escluso dalla propria analisi il periodo compreso tra il 9 dicembre 1986 (data della lettera dell' APN che annunciava la sua intenzione di riaprire il procedimento disciplinare) e il 24 giugno 1987 (data del nuovo deferimento alla commissione di disciplina) o il 9 luglio 1987 (data di inizio dei lavori di quest' ultima). Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale cade in contraddizione allorché fissa al 9 dicembre 1986 la fine del secondo periodo. Al riguardo egli aggiunge che nel fissare il dies a quo del primo periodo (dal 2 giugno 1983 al 10 febbraio 1984) il Tribunale fa riferimento alla data della prima riunione della commissione di disciplina e non a quella della lettera del presidente (14 giugno 1983), laddove nel determinare il dies ad quem del secondo periodo considerato (dal 20 giugno 1985 al 9 dicembre 1986) esso fa riferimento alla data della lettera del presidente (9 dicembre 1986), ma non a quella del deferimento alla commissione di disciplina (24 giugno 1987) e ancor meno a quella della prima riunione di quest' ultima (9 luglio 1987).
29 Essendo intese a contestare valutazioni di fatto del Tribunale, le suddette asserzioni del ricorrente sono da considerarsi irricevibili.
30 Il ricorrente sostiene del pari, in maniera generale, che il Tribunale non ha preso posizione sul suo argomento relativo al fatto che il Parlamento aveva ammesso di aver ecceduto un termine ragionevole, in quanto la commissione di disciplina e, pertanto, l' APN, che si era uniformata al parere motivato di quest' ultima, avevano riconosciuto che: a) la durata del procedimento disciplinare aveva avuto ripercussioni sul morale e sulla salute del ricorrente e che b) l' eccessiva dilazione di questo procedimento costituiva una circostanza attenuante per il medesimo.
31 Va rilevato, al riguardo, che il Tribunale, nel valutare l' osservanza di un termine ragionevole, doveva prendere in considerazione unicamente il lasso di tempo intercorso tra un atto del procedimento e l' atto successivo. Questa valutazione è indipendente dalla durata complessiva del procedimento, presa in considerazione dalla commissione di disciplina e dall' APN in sede di determinazione della sanzione. L' argomento del ricorrente non riguardava quindi la valutazione del termine ragionevole, talché il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su di esso. Il mezzo del ricorrente deve pertanto essere ugualmente respinto.
Sul mezzo relativo ad un vizio di forma inficiante il procedimento disciplinare e derivante dall' approvazione del processo verbale della riunione 26 novembre 1987 successivamente all' adozione del parere motivato
32 Nella sentenza impugnata (punto 113) il Tribunale accerta che la commissione di disciplina si riunì la mattina del 26 novembre 1987, che nel corso di tale riunione essa decise di riunirsi a porte chiuse il pomeriggio dello stesso giorno, venerdì 27 novembre 1987, per tutta la giornata e che il processo verbale della riunione del 26 novembre venne approvato lunedì 30 novembre.
33 Premesso quanto sopra, il Tribunale dichiara infondata la censura del ricorrente secondo la quale il parere motivato della commissione di disciplina, adottato il 27 novembre 1987, era inficiato da un vizio di forma derivante dal fatto che il controverso processo verbale era stato approvato successivamente all' emissione del parere motivato. La sentenza impugnata sottolinea che la legittimità del parere motivato non può essere messa in questione per il semplice fatto che il processo verbale di cui trattasi è stato approvato in data successiva, posto che l' art. 9, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto non esige affatto che i processi verbali siano firmati, a pena di nullità, subito dopo la riunione della commissione di disciplina (punto 114 della sentenza).
34 Il ricorrente assume che il ragionamento del Tribunale è viziato da motivazione carente, in quanto la censura mossa non si riferiva al fatto che il controverso processo verbale non fosse stato firmato subito dopo la riunione della commissione di disciplina, bensì alla circostanza che esso fosse stato firmato in un momento in cui la commissione medesima era ormai priva di competenza sulla questione, essendo intervenuto il parere motivato.
35 Il mezzo del ricorrente dev' essere respinto. Infatti, l' art. 9, primo comma, dell' allegato IX dello Statuto non esclude affatto che il processo verbale in questione possa essere validamente firmato dopo l' adozione del parere motivato.
Sul mezzo relativo a lesioni dei diritti della difesa
A ° Sulla mancata comunicazione di taluni documenti
36 Nella sentenza impugnata (punti 120 e 122) il Tribunale, dopo aver ricordato che ai sensi dell' art. 2 dell' allegato IX dello Statuto il dipendente incolpato ha diritto di ottenere, su sua richiesta, la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, accerta quanto segue:
a) al ricorrente ed al suo difensore è stato permesso di accedere all' intero fascicolo e di chiedere la produzione dei documenti di pari passo con l' avanzamento dell' esame del fascicolo da parte della commissione di disciplina; non risulta che il ricorrente metta in discussione l' applicazione di questo principio (punti 123 e 124);
b) il ricorrente ritiene tuttavia che l' APN non sia stata in grado di trasmettergli taluni documenti giustificativi, non precisati dal ricorrente medesimo, riguardanti, apparentemente, la gestione della contabilità (punto 124);
c) alla luce delle circostanze suddette, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha fornito la prova della fondatezza della propria affermazione secondo la quale l' amministrazione avrebbe rifiutato, senza alcuna giustificazione, di trasmettergli taluni documenti (punto 124);
d) in ordine all' argomento del ricorrente, formulato nella replica, secondo il quale il problema dell' individuazione dei documenti richiesti non si sarebbe posto se non gli fosse stato negato il libero accesso alla contabilità, il Tribunale ritiene che, ove interpretato come nuovo mezzo, tale argomento va dichiarato irricevibile; qualora esso dovesse essere considerato come l' estensione di un mezzo precedentemente dedotto, si deve constatare che dai documenti prodotti agli atti risulta che l' amministrazione, in un primo tempo, ha senz' altro consentito al ricorrente di accedere ai propri archivi (punto 125).
37 Il ricorrente non contesta che gli sia stato consentito di avere accesso all' intero fascicolo e di chiedere la produzione di determinati documenti. Egli si duole di non aver avuto libero accesso all' intera contabilità di gestione, cosa che sarebbe stata necessaria per individuare i documenti dei quali richiedere la produzione: poiché l' asserito ammanco non riguarderebbe una spesa precisa, bensì un importo globale, l' obbligo di comunicazione non avrebbe potuto essere inteso nell' accezione comune, ma implicava necessariamente un libero accesso alla contabilità. Per motivare il rigetto di questa censura il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare per quale ragione un libero accesso alla contabilità non fosse necessario o per quale motivo esso riteneva che tale accesso gli fosse stato consentito.
38 Va rilevato che il punto 125 della sentenza impugnata si fonda su una duplice motivazione. Il ricorrente non contesta il rilievo del Tribunale secondo cui la sua censura è irricevibile nella parte in cui è da interpretare come mezzo nuovo. L' altro rilievo, formulato dal Tribunale per l' ipotesi in cui l' argomento del ricorrente sia ricevibile, muove dalla constatazione che l' amministrazione, in un primo momento, ha per l' appunto consentito al ricorrente l' accesso ai propri archivi. Pertanto, il mezzo dedotto nei confronti di tale accertamento di fatto è irricevibile.
B ° Sullo storno del 25 agosto 1982 per un importo di 4 136 125 BFR
39 Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente era in possesso della copia non firmata della scrittura contabile di storno effettuata il 25 agosto 1982 per un importo di 4 136 125 BFR. Qualche giorno prima della chiusura del procedimento disciplinare, il ricorrente ha ricevuto comunicazione del documento originale firmato. Al riguardo la sentenza impugnata accerta quanto segue:
"143 Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato come la trasmissione del documento originale che comprova la scrittura contabile di storno effettuata il 25 agosto 1982, poco prima della chiusura del procedimento disciplinare, abbia potuto pregiudicare le prerogative della difesa in modo così grave da inficiare la legittimità di detto provvedimento. Inoltre, va constatato che detto documento è stato messo a disposizione del ricorrente il 19 novembre 1987 e che quest' ultimo ha avuto, da allora, la possibilità di presentare le proprie eventuali osservazioni nella memoria difensiva definitiva che egli ha trasmesso alla commissione di disciplina il 24 novembre 1987. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non è in grado di individuare violazioni di sorta del diritto alla difesa del ricorrente dovute ad una comunicazione tardiva dell' originale del documento controverso".
40 Oltre all' asserzione secondo la quale il Tribunale avrebbe accertato una lesione dei suoi diritti della difesa, asserzione che viene contraddetta dal testo della sentenza, il ricorrente argomenta che, avuto riguardo alla complessità della pratica, il termine di cinque giorni messo a sua disposizione era insufficiente per un' analisi approfondita del documento originale relativo alla scrittura contabile di storno.
41 Questo mezzo del ricorrente è inteso a porre in contestazione la valutazione di fatto effettuata dal Tribunale in ordine alla sufficienza del termine di cinque giorni, alla luce delle circostanze del caso di specie. Pertanto, esso va dichiarato irricevibile.
Sull' asserita violazione dell' art. 86 dello Statuto e degli artt. 70 e 72 del regolamento finanziario nonché sull' inosservanza del principio di diritto secondo il quale ciascun atto amministrativo dev' essere munito di una motivazione giuridicamente fondata, non contraddittoria e non viziata da errori di diritto e/o di fatto
42 Va ricordato preliminarmente che l' art. 86 dello Statuto sancisce il principio della responsabilità disciplinare del dipendente per qualsiasi inadempienza, riconducibile a dolo o a negligenza, degli obblighi che gli incombono in forza dello stesso Statuto; esso enumera quindi le varie sanzioni che possono essere irrogate, per poi escludere che uno stesso illecito possa dar luogo a più sanzioni disciplinari. L' art. 70 del regolamento finanziario enuncia il principio e i presupposti della responsabilità disciplinare, ed eventualmente pecuniaria, di ogni contabile, sia esso contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni, in caso di dolo o colpa grave. Infine, come si è indicato supra al punto 4, l' art. 72 del regolamento finanziario impone alle istituzioni un termine di due anni per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili.
A ° Sull' apertura di un conto fruttifero presso la Midland Bank
43 Al punto 166 della sentenza impugnata il Tribunale rileva che il ricorrente non contesta la materialità dei fatti relativi all' apertura del conto controverso, con lettera a firma dell' amministratore delle anticipazioni, signor Offermann, e di un dipendente della divisione "Tesoreria e contabilità", signorina Cesaratto.
44 Il Tribunale dichiara inoltre (punto 168) che dalla ripartizione delle responsabilità tra il contabile e l' amministratore delle anticipazioni, sancita in particolare dagli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario nonché dagli artt. 46-54 del regolamento della Commissione del 30 giugno 1975, 75/375/Euratom/CECA/CEE, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (GU L 170, pag. 1; in prosieguo: le "modalità di esecuzione"), discende che il contabile è "corresponsabile se, informato delle eventuali irregolarità, non adotta i provvedimenti del caso ovvero se si astiene dall' effettuare controlli, sia ordinari che straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni".
45 Il Tribunale constata quindi che il ricorrente non nega di essere stato informato dal signor Offermann dell' apertura del controverso conto, sicché egli è corresponsabile di tutte le irregolarità commesse in relazione all' apertura del medesimo, vale a dire la mancanza di autorizzazione da parte delle autorità di bilancio del Parlamento, l' omessa comunicazione di tale apertura alle autorità competenti e la mancata registrazione delle relative operazioni e dei relativi interessi nei libri del Parlamento (punto 169).
46 Secondo la sentenza, il fatto che nessuna sanzione sia stata irrogata all' amministratore delle anticipazioni in esito al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti non può avere alcuna influenza sulla legittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, dato che ogni controversia disciplinare è autonoma. La divergenza tra i pareri emessi in ciascuno dei due procedimenti non riguarda i fatti accertati bensì la valutazione dei medesimi. In particolare, le autorità disciplinari nel procedimento "Offermann" hanno ritenuto che la responsabilità del comportamento dell' amministratore delle anticipazioni incombeva al suo superiore gerarchico, ossia al ricorrente, mentre la commissione di disciplina nel procedimento de Compte ha ritenuto corresponsabili il ricorrente ed il signor Offermann. Il Tribunale rileva che, anche supponendo illegittima la decisione adottata dall' APN nei confronti del signor Offermann, il ricorrente non può far valere a proprio vantaggio un atto illegittimo commesso a favore di altri (punto 170).
47 Il ricorrente assume che il Tribunale, nel punto 170 della sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che il principio dell' autonomia dei procedimenti disciplinari nei confronti del primo responsabile e del corresponsabile rendeva privo di pertinenza qualsiasi raffronto tra ciò che era considerato non accertato in un procedimento (la controversa operazione era stata dissimulata) e ciò che era invece accertato nell' altro, esimendosi dal compito di verificare quali delle contrastanti valutazioni espresse in merito ad uno stesso fatto fosse inesatta.
48 Sul punto, occorre rilevare che il Tribunale non ha tratto dal principio dell' autonomia delle singole controversie disciplinari le conseguenze asserite dal ricorrente. In realtà esso ha sottolineato che i fatti accertati nei due pareri erano concordanti e che solo le valutazioni effettuate in merito alle responsabilità erano divergenti. Il mezzo del ricorrente deve essere pertanto respinto, in quanto fa leva su un assunto non veritiero.
49 Il ricorrente sostiene inoltre che è assolutamente inesatto che la mancata irrogazione di una sanzione nei confronti del signor Offermann fosse riconducibile unicamente al fatto che le autorità disciplinari nel procedimento "Offermann" hanno ritenuto che la responsabilità per il comportamento di quest' ultimo incombesse al suo superiore gerarchico (ossia il ricorrente). La commissione di disciplina nel procedimento "Offermann" menzionerebbe anche altre ragioni (l' operazione non sarebbe mai stata occultata, il dubbio dovrebbe esser risolto in suo favore e, in ogni caso, non sussisterebbero né dolo né colpa grave) che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e che sarebbero, per identici motivi, valide altresì per il ricorrente. Esso avrebbe dovuto quantomeno precisare per quali motivi esse non sarebbero valide.
50 Il mezzo in parola dev' essere dichiarato irricevibile, essendo in sostanza diretto contro la valutazione effettuata dal Tribunale, da un lato, in merito a taluni elementi di fatto contenuti nel parere motivato di cui al procedimento "Offermann", relativi alla responsabilità dell' amministratore delle anticipazioni, e, dall' altro, in ordine all' importanza di questo parere ai fini dell' esame del caso del ricorrente.
51 Il ricorrente fa altresì valere che il Tribunale si richiama a torto al principio secondo il quale non sarebbe possibile giovarsi di un atto illegittimo commesso a favore di altri. Per far leva su questo principio, sarebbe stato dapprima necessario specificare per quale motivo la decisione adottata nei confronti di altri (cioè del signor Offermann) era illegittima. Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre puntualizzare per quale motivo ciò che risulta vero per l' uno non lo sarebbe per l' altro, e per quale ragione ciò che risulta vero per entrambi potrebbe giovare ad uno soltanto e non anche all' altro.
52 Sempreché questo mezzo non metta in discussione la valutazione dei fatti, nel qual caso esso sarebbe irricevibile, si deve rilevare che il senso del ragionamento del Tribunale è che la responsabilità del ricorrente deve essere esaminata obiettivamente, vale a dire indipendentemente dall' eventuale legittimità o illegittimità della decisione adottata nei confronti del signor Offermann. Poiché questa responsabilità è stata accertata, il punto se il signor Offermann sia stato legittimamente o illegittimamente scagionato è irrilevante. Conseguentemente, il mezzo del ricorrente deve essere respinto.
53 Il Tribunale ritiene che la disputa tra le parti in ordine all' asserito occultamento dell' esistenza del nuovo conto, compiuto dal ricorrente nei confronti dei suoi superiori gerarchici, non è pertinente, in quanto la responsabilità del ricorrente va ravvisata sostanzialmente nel fatto di non aver registrato entro i termini prescritti le relative operazioni (punto 171). Esso aggiunge che dai documenti prodotti agli atti non risulta affatto che l' ordinatore o il controllore finanziario fossero stati al corrente dell' apertura del conto bancario controverso. A conferma di questa constatazione, il Tribunale fa riferimento ad una nota 5 giugno 1981, inviata dal ricorrente al signor Paludan-Mueller, all' epoca direttore delle finanze e ordinatore delle entrate, nonché ad una nota 22 gennaio 1982, inviata al ricorrente dal signor Etien, all' epoca controllore finanziario (punto 172).
54 Con riferimento alla questione presa in esame al punto 171 della sentenza impugnata, il ricorrente asserisce che il Tribunale non poteva, per il motivo che esso enuncia, negare ad essa qualsiasi pertinenza senza aver dapprima preso posizione sull' argomento secondo il quale egli non sarebbe responsabile della mancata registrazione delle operazioni relative al controverso conto né in forza dell' art. 63 del regolamento finanziario (in quanto questo articolo riguarderebbe la contabilità generale, mentre il controverso conto rientrerebbe nella cassa di anticipazioni) né in forza degli artt. 50 e 51 delle modalità di esecuzione (dal momento che queste disposizioni disciplinerebbero gli obblighi propri dell' amministratore delle anticipazioni).
55 Occorre rilevare al riguardo che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il Tribunale si è già pronunciato su questo argomento nei punti 167-169 della sua sentenza. Se con il presente mezzo il ricorrente intende asserire che il Tribunale lo ha ritenuto a torto corresponsabile, tale assunto deve essere respinto, in quanto il Tribunale ha correttamente accertato che, in forza degli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario nonché degli artt. 46-54 delle modalità di esecuzione, il contabile è corresponsabile delle irregolarità commesse dall' amministratore delle anticipazioni se, informato delle eventuali irregolarità, non adotta i provvedimenti del caso ovvero se si astiene dall' effettuare controlli, sia ordinari sia straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni.
56 Il ricorrente sostiene inoltre, per quanto riguarda gli accertamenti effettuati al punto 172 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha immotivatamente omesso di prendere in considerazione l' elemento dal quale la commissione di disciplina nel procedimento "Offermann" aveva desunto che l' esistenza del controverso conto non era stata occultata, vale a dire la circostanza che qualsiasi persona autorizzata avesse sempre avuto possibilità di prendere visione del fascicolo concernente la Midland Bank. Oltretutto, il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare l' argomento, addotto dal ricorrente nella replica, secondo cui, contrariamente a quanto si afferma nel parere motivato della commissione di disciplina nel procedimento "de Compte", risultava dal parere motivato della commissione di disciplina nel procedimento "Offermann" che nel febbraio 1982 il signor Paludan-Mueller, direttore delle finanze e ordinatore delle entrate del Parlamento, era a conoscenza del conto in questione.
57 Occorre rilevare, al riguardo, che nel punto 172 della sentenza il Tribunale si limita ad accertare il fatto che non risulta dai documenti prodotti agli atti che l' ordinatore o il controllore finanziario fossero al corrente, almeno fino al 22 gennaio 1982, periodo rilevante, dell' apertura del conto controverso. Il mezzo dedotto dal ricorrente è quindi irricevibile, essendo sostanzialmente diretto contro il suddetto accertamento del Tribunale.
B ° Sull' addebito relativo all' inadempimento dell' obbligo di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento
58 Al punto 174 della sentenza impugnata il Tribunale afferma che il ricorrente, prima di esporre i suoi argomenti in merito all' addebito relativo all' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank, cita il brano della decisione controversa secondo il quale "(...) incassando i due assegni, senza precisa e valida giustificazione (...) omettendo di provvedere alla registrazione sulle 'schede contabili / estratti conto' del versamento effettuato presso la cassa a Lussemburgo (...) omettendo la contabilizzazione immediata dell' incasso di tali assegni, il signor de Compte ha mancato ai suoi obblighi di gestire, in modo regolare, gli stanziamenti di pagamento (...)". Il Tribunale constata quindi (punto 175) che il ricorrente interpreta tale addebito nel senso che gli viene imputato soltanto di non aver proceduto immediatamente alle scritture obbligatorie relative all' incasso dei due assegni in parola.
59 Al punto 181 della sentenza il Tribunale rileva che il ricorrente fa risalire a torto la portata dell' addebito formulato nei suoi confronti alla "non contabilizzazione immediata" dei due assegni, posto che con la decisione disciplinare gli viene altresì contestato il fatto di avere incassato i due assegni senza valida e precisa giustificazione e di avere omesso di registrare il prelievo sulle "schede contabili / estratti di cassa" della cassa del Parlamento a Lussemburgo, nelle tre divise nelle quali esso era stato effettuato.
60 Il ricorrente assume che la motivazione, di cui al punto 181 della sentenza impugnata, è erronea o, quantomeno, insufficiente in quanto, nel proprio ricorso, egli aveva riportato alcuni estratti della relazione Saby allo scopo di confutare l' addebito relativo all' incasso dei due assegni senza valida e precisa giustificazione. Conseguentemente, il ricorrente non avrebbe circoscritto la portata di questo addebito alla "non contabilizzazione immediata" dei due assegni, come erroneamente affermerebbe il Tribunale.
61 Al riguardo si deve rilevare che, come ha osservato l' avvocato generale ai paragrafi 125 e 127 delle sue conclusioni, il Tribunale ha correttamente valutato la portata del mezzo del ricorrente. Invero, risulta chiaramente dai punti 64-66 dell' atto introduttivo del ricorso proposto al Tribunale che il ricorrente ha inteso esclusivamente affrontare la questione della contabilizzazione tardiva e che la citazione tratta dalla relazione Saby era destinata a confutare questo specifico addebito, come si evince dalle sottolineature compiute nella stessa citazione.
62 Conseguentemente, il mezzo del ricorrente deve essere respinto.
63 Al punto 182 della sentenza impugnata si accerta che il fatto che la decisione disciplinare abbia preso in considerazione, quali circostanze attenuanti, la cattiva organizzazione dei servizi finanziari del Parlamento nonché l' insufficienza delle risorse di personale e di materiale ivi esistenti all' epoca non può considerarsi in contraddizione con l' affermazione dell' obbligo che incombeva al ricorrente di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento.
64 Il ricorrente fa valere che Tribunale non poteva legittimamente ritenere inesistente una contraddizione tra il prendere in considerazione gli elementi addotti come circostanze attenuanti e l' imputargli, ciononostante, la gestione irregolare degli stanziamenti di pagamento.
65 Occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata non è inficiata da errore, posto che nessuna contraddizione può ravvisarsi nel fatto di considerare gli elementi addotti alla stregua di circostanze attenuanti, e non anche come circostanze atte ad esonerare il ricorrente dal proprio obbligo di gestire in modo regolare gli stanziamenti di pagamento. Ne consegue che il mezzo dedotto dal ricorrente deve essere respinto.
66 Il Tribunale dichiara inoltre (punto 182) che queste stesse circostanze (cattiva organizzazione, insufficienza dei mezzi) non potrebbero neppure valere come esimente per quanto riguarda il presente addebito, posto che il ritardo constatato nella registrazione dei due assegni è stato accompagnato da una serie di altre mancanze commesse in occasione del loro incasso.
67 Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto precisare la natura delle altre mancanze che gli venivano addebitate. Per il caso in cui il Tribunale si riferisse all' asserita mancanza di valida e precisa giustificazione, il ricorrente segnala di aver già confutato tale addebito.
68 Si deve rilevare, in proposito, che al punto 181 della sentenza impugnata il Tribunale enumera in modo esauriente gli addebiti, diversi da quello relativo alla "non contabilizzazione immediata" dei due assegni, mossi nei confronti del ricorrente nel contesto dell' incasso degli assegni e che il Tribunale ritiene non essere stati contestati dal ricorrente. Pertanto, dal ragionamento del Tribunale è possibile risalire alle "altre mancanze" alle quali fa riferimento il punto 182 della sentenza impugnata.
69 Ne consegue che questo mezzo deve essere respinto.
70 Nel medesimo punto della sentenza si afferma che il grado elevato rivestito dal ricorrente in seno ai servizi finanziari non consente a quest' ultimo di invocare le difficoltà materiali che hanno potuto esistere all' interno di tali servizi in un determinato periodo per esimersi da ogni responsabilità.
71 Il ricorrente ritiene che tale affermazione del Tribunale sia incompatibile con la circostanza che altri dipendenti di grado più elevato del suo, come il controllore finanziario, non sono stati perseguiti pur essendo stati mossi loro degli addebiti, segnatamente nella relazione speciale della Corte dei conti riguardante la cassa dei delegati.
72 Questo mezzo del ricorrente ha ad oggetto una valutazione effettuata dal Tribunale su elementi di fatto, sicché va dichiarato irricevibile.
73 Quanto all' argomento del ricorrente secondo il quale la responsabilità della contabilizzazione dei due assegni in questione sarebbe spettata all' amministratore delle anticipazioni, trattandosi di assegni tratti sul conto bancario di una cassa di anticipazioni, il Tribunale fa rinvio alle proprie considerazioni in merito al precedente addebito (relativo all' apertura del conto fruttifero) e aggiunge che il ricorrente è stato molto più coinvolto nelle mancanze che hanno caratterizzato l' incasso dei due assegni che non in quelle che hanno accompagnato l' apertura del conto (punto 183).
74 Il ricorrente contesta queste considerazioni della sentenza impugnata richiamandosi a sua volta, per quanto attiene alla responsabilità, a suo parere esclusiva, dell' amministratore delle anticipazioni, all' argomento da lui addotto in riferimento all' addebito relativo all' apertura del conto fruttifero. Egli lamenta inoltre un' insufficiente motivazione per quel che riguarda il suo coinvolgimento nelle inadempienze connesse all' incasso dei due assegni, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di precisare entro quali limiti tale coinvolgimento potesse avere una qualsiasi incidenza in ordine alla responsabilità della gestione incombente all' amministratore delle anticipazioni.
75 Nella parte attinente alla delimitazione della sua responsabilità rispetto a quella dell' amministratore delle anticipazioni, il mezzo del ricorrente è stato analizzato e respinto nell' ambito dell' esame concernente l' addebito relativo all' apertura del conto fruttifero. Per il resto, esso va dichiarato irricevibile in quanto diretto contro una valutazione di fatto del Tribunale.
C ° Sull' addebito relativo all' inadempimento dell' obbligo di effettuare le spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla loro conservazione
76 Il modo in cui il ricorrente presenta i propri mezzi nell' ambito del ricorso avverso la sentenza del Tribunale rende necessario premettere un richiamo ai punti seguenti della sentenza impugnata:
"195 Il Tribunale constata che l' argomentazione delle parti sul presente addebito verte, in sostanza, su due questioni, cioè, in primo luogo, se sia stato sufficientemente provato in diritto che il disavanzo dell' ordine di 4,1 milioni di BFR, accertato nella cassa dei delegati e per il quale mancano i documenti giustificativi, è dovuto alla scrittura che registra l' incasso, per un importo globale espresso in franchi belgi, dei due assegni tratti sulla Midland Bank; in secondo luogo, se l' obbligo e correlativamente la responsabilità, nell' ambito di un' amministrazione delle anticipazioni, di procedere a spese soltanto su presentazione di documenti giustificativi e di conservare detti documenti incombano all' amministratore o al contabile.
196 Per quanto riguarda la prima questione, va rilevato che l' APN ha motivato la conclusione alla quale è pervenuta con la sua decisione disciplinare fondandosi sui rilievi seguenti. Il saldo del conto 'cassa BFR' alla fine dell' esercizio 1981 corrispondeva all' importo del saldo indicato sulla scheda del conto 'cassa BFR' al momento del controllo effettuato il 18 marzo 1982 dalla Corte dei conti. I libri del Parlamento mostrano che una scrittura di 4 136 125 BFR, che rappresenta l' importo globale in BFR dei due assegni tratti sulla Midland Bank, è stata registrata il 28 febbraio 1982. La Corte dei conti contesta che tale scrittura possa essere stata effettuata alla data del 28 febbraio 1982, in quanto inesistente al momento del controllo della cassa dei delegati, compiuto nel marzo 1982. La scrittura in parola faceva emergere uno squilibrio tra i conti 'schede contabili / Midland Bank' e 'cassa BFR' , da una parte, ed il libro di cassa che accompagna i valori disponibili nella cassaforte, dall' altra. Tale sbilancio costituisce un deficit di cassa della stessa entità, cioè 4 136 125 BFR, la cui esistenza è stata confermata dalla Corte dei conti, dai controlli interni del Parlamento e dalla decisione del Parlamento 11 luglio 1986, che concedeva lo scarico per l' esercizio 1982. Nella lettera indirizzata il 30 marzo 1982 al presidente del Parlamento, il ricorrente ammetteva la non contabilizzazione tra le uscite della somma di 4 121 573 BFR. Il ricorrente, che, in quanto contabile, aveva l' obbligo di giustificare ogni operazione di cassa, non aveva presentato alcun documento giustificativo per il pagamento di un importo equivalente a quello del deficit di cassa, né spiegato l' origine del disavanzo.
(...)
200 Il Tribunale deduce dalle conclusioni contenute nei documenti del fascicolo in precedenza esaminati che l' APN, con la decisione impugnata, ha riconosciuto l' esistenza di un nesso tra la comparsa di un disavanzo di 4,1 milioni di BFR nella cassa dei delegati e l' incasso dei due assegni controversi tratti sulla Midland Bank, in considerazione del fatto che la scrittura con cui fu registrata tale operazione non fu effettuata domenica 28 febbraio 1982, ma in data successiva al 18 marzo 1982, data alla quale la Corte dei conti effettuò un controllo. L' APN ha dato per provato che la registrazione tardiva della scrittura relativa all' incasso dei due assegni ha causato un disavanzo di 4 136 215 BFR, corrispondente all' importo di detti assegni. Il Tribunale ritiene che l' interpretazione così data dall' APN ai fatti ad essa sottoposti sia confortata dai pareri successivi della Corte dei conti e della commissione di disciplina, le quali hanno proceduto ad esami e indagini minuziosi allo scopo di chiarire le circostanze all' origine del disavanzo.
201 Alla luce di quanto sopra, e pur prendendo in considerazione la dichiarazione fatta dal rappresentante della Corte dei conti dinanzi alla commissione di disciplina, secondo la quale anche una concordanza esatta tra la differenza contabile accertata e l' importo dei due assegni non consente di concludere con assoluta certezza che il disavanzo in parola risulti dall' incasso di detti assegni, occorre considerare che la decisione impugnata ha potuto a buon diritto dare per provato che l' assenza di documenti giustificativi dipenda, nella fattispecie, dall' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank. Ne consegue che il ricorrente non è giunto a dimostrare che l' atto impugnato è inficiato da vizio di motivazione o viziato da errore manifesto, di fatto o di diritto, o da sviamento di potere, nozioni che costituiscono i limiti del controllo di legittimità di un atto amministrativo da parte del giudice competente per l' annullamento.
202 In via subordinata, va ricordato, come rammenta la decisione disciplinare, che il ricorrente, nella sua nota del 30 marzo 1982, all' attenzione del presidente del Parlamento, ha riconosciuto la non contabilizzazione tra le uscite di una somma (4 121 573 BFR) corrispondente approssimativamente all' importo dei due assegni e ha sollecitato la regolarizzazione di tale situazione con l' adozione di un ordine di spese. Anche se si accettasse la tesi del ricorrente, secondo la quale tale disavanzo non aveva alcun rapporto con l' incasso dei due assegni, la conclusione da trarne non sarebbe diversa, dato che l' interessato non ha saputo identificare, nel corso dell' intero procedimento disciplinare, i documenti giustificativi per l' importo in parola. Il Tribunale non può accontentarsi della generica affermazione del ricorrente, secondo cui la differenza segnalata sarebbe dovuta ad una discordanza strutturale, inerente al sistema della contabilità all' epoca vigente al Parlamento.
203 Per quanto attiene alla seconda questione, cioè se l' obbligo e quindi la responsabilità di conservare i documenti giustificativi relativi all' incasso dei due assegni incombessero, nel caso di specie, al ricorrente o all' amministratore delle anticipazioni, ci si deve riferire agli artt. 20 e 70, nn. 1 e 2, del regolamento finanziario e agli artt. 50-53 delle modalità di esecuzione. Risulta da tali disposizioni che la responsabilità per la produzione e la conservazione dei documenti giustificativi della cassa di anticipazioni incombe, in prima persona, all' amministratore delle anticipazioni. Il contabile, che ha l' obbligo di controllare la contabilità della cassa di anticipazioni e di dare istruzioni all' amministratore delle anticipazioni, diviene corresponsabile a partire dal momento in cui omette di impartire le opportune istruzioni per la conservazione dei documenti giustificativi.
204 Nella fattispecie, come già detto, il ricorrente è stato personalmente coinvolto, in occasione dell' incasso dei due assegni, per il fatto di aver apposto lui stesso la seconda firma e di aver direttamente depositato, secondo le sue stesse dichiarazioni, il denaro contante, incassato in tre divise, nella cassaforte del Parlamento a Lussemburgo. Date le circostanze, nella decisione disciplinare è stato giustamente ritenuto che il ricorrente avesse commesso una grave negligenza per non aver ragionevolmente curato la conservazione dei valori del Parlamento.
205 Sulla base delle considerazioni che precedono, il presente mezzo deve essere integralmente respinto".
77 Il ricorrente lamenta, in modo vago e generico, l' infondatezza della motivazione fornita dal Tribunale nonché la sua erroneità in diritto o, a seconda dei casi, in fatto. Inoltre, egli deduce, da un lato, un' insufficiente motivazione in diritto, equivalente a mancanza di motivazione, e, dall' altro, una violazione dei diritti della difesa.
78 Le censure concretamente mosse dal ricorrente verranno prese in esame qui di seguito, in quanto pertinenti.
79 Con riferimento al punto 195 della sentenza impugnata, il ricorrente assume che la formulazione della prima questione non è corretta, poiché considera a priori acquisito proprio ciò che dovrebbe essere invece dimostrato, vale a dire l' esistenza di un ammanco di 4 100 000 BFR nella cassa dei delegati e la mancanza dei relativi documenti giustificativi.
80 L' argomento del ricorrente deve essere respinto. Infatti, dalla sentenza impugnata nel suo complesso risulta che il Tribunale ha preso in esame il punto se l' APN avesse accertato a torto l' esistenza di tale ammanco.
81 Il ricorrente sostiene inoltre, con riguardo alla seconda questione menzionata nel punto 195, che il Tribunale ha omesso di richiamare altre eventuali responsabilità, in particolare quella dell' ordinatore.
82 Questo argomento deve essere respinto, posto che il ricorrente non precisa affatto la ragione per la quale l' asserita omissione dovrebbe comportare l' annullamento di una sentenza che ha accertato la sua responsabilità.
83 Il ricorrente formula varie censure nei confronti del punto 196 della sentenza impugnata.
84 Tali censure devono essere disattese in quanto prive di pertinenza, dato che il punto 196 contiene un mero richiamo della motivazione della decisione dell' APN impugnata dinanzi al Tribunale, non anche un accertamento o una valutazione giuridica da parte del Tribunale.
85 Il ricorrente contesta del pari gli accertamenti effettuati dal Tribunale al punto 200 della sentenza impugnata. In particolare, il nesso esistente tra l' insorgere del "disavanzo" di 4 100 000 BFR e l' incasso dei due assegni verrebbe posto in dubbio dallo stesso Parlamento, secondo il quale l' addebito mosso a carico del ricorrente era quello di non aver conservato documenti giustificativi e non quello di aver colmato il disavanzo tramite i due assegni (punto 192, in fine, della sentenza).
86 Questo mezzo del ricorrente è irricevibile, poiché mette in discussione, con diversi argomenti, l' accertamento di fatto compiuto dal Tribunale.
87 Il ricorrente argomenta inoltre, sempre in riferimento al punto 200 della sentenza impugnata, che il Tribunale non poteva legittimamente giungere alla conclusione, in particolare sulla scorta dei pareri della Corte dei conti del luglio 1982 e del 1985, che l' origine del "disavanzo" era stata dimostrata. Infatti, nel preambolo della decisione del Parlamento 11 luglio 1986, relativa allo scarico di gestione per l' esercizio 1982, figurerebbe un inciso secondo il quale "la differenza tra la cassa e la contabilità generale (...) non è stata spiegata con chiarezza". Il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno indicare i motivi per i quali questa decisione del Parlamento non andava presa in considerazione. Infine, il ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva considerare dimostrato il nesso tra la comparsa del "disavanzo" e l' incasso dei due assegni, ovvero considerare "le circostanze chiarite" dato che il ricorrente e il suo successore erano stati trattati in identico modo dallo stesso Parlamento, per quanto attiene allo scarico di gestione e l' esercizio 1982.
88 I mezzi suddetti sono diretti contro una valutazione del Tribunale vertente su elementi di fatto, sicché essi sono irricevibili.
89 Il ricorrente asserisce inoltre che la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata è errata, avendo egli dimostrato che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere esistente un nesso tra il "disavanzo" e l' incasso dei due assegni.
90 Anche questo mezzo va dichiarato irricevibile, essendo diretto contro una valutazione di fatto del Tribunale.
91 Il ricorrente sostiene del pari che questa stessa conclusione del Tribunale (punto 201 della sentenza impugnata) è errata in quanto il Tribunale non poteva, nel caso di specie, legittimamente accogliere la tesi della mancanza di dimostrazione da parte del ricorrente, dal momento che quest' ultimo non avrebbe avuto libero accesso alla contabilità e che, d' altro lato, la sua istanza di nomina di un collegio di periti sarebbe stata respinta. Così facendo, il Tribunale avrebbe disconosciuto i suoi diritti della difesa.
92 Va rilevato, al riguardo, che il mezzo relativo all' asserito diniego di libero accesso alla contabilità è già stato dichiarato irricevibile (v. supra al punto 38). Quanto all' ulteriore allegazione relativa al rigetto, da parte del Tribunale, dell' istanza di nomina di un collegio di periti, il ricorrente presenta, in riferimento a questa parte della sentenza impugnata, un' argomentazione specifica, che sarà presa in esame nel prosieguo (v. punti 121 e seguenti).
93 Il ricorrente muove quindi alcune censure nei confronti degli accertamenti effettuati dal Tribunale al punto 202 della sentenza impugnata.
94 Si deve rilevare che nel punto 202 il Tribunale formula una motivazione in via subordinata. Poiché i mezzi dedotti dal ricorrente contro la motivazione principale sono stati respinti, non è necessario prendere in esame quelli intesi a confutare la motivazione formulata dal Tribunale in subordine.
95 Il ricorrente ritiene che il punto 203 della sentenza impugnata sia viziato da error in judicando, in quanto, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, i documenti giustificativi relativi all' incasso dei due assegni esistevano ed erano, in ogni caso, conservati al 30 aprile 1982, data del trasferimento del ricorrente; tale circostanza sarebbe pacifica e dimostrata dai documenti prodotti in giudizio. I documenti giustificativi mancanti sarebbero quelli intesi a giustificare il "disavanzo" di cassa.
96 Sul punto si deve rilevare che l' errore segnalato dal ricorrente è meramente redazionale, come risulta dal raffronto tra la formulazione del punto 203 e quella del punto 195, nel quale il Tribunale annuncia le questioni che esso tratterà nei punti successivi. Invero, dalla lettura del punto 195 si evince che il Tribunale ha chiaramente ricollegato la mancanza di documenti giustificativi all' ammanco di 4 100 000 BFR e non all' operazione di incasso dei due assegni. Ciò posto, l' errore di redazione constatato non può essere considerato errore di motivazione idoneo a giustificare, su tale punto, l' annullamento della sentenza impugnata (v. in questo senso, in tema di regolamenti, sentenza 24 gennaio 1991, causa C-27/90, SITPA, Racc. pag. I-133, punto 13).
97 Il ricorrente fa valere che il punto 204 della sentenza impugnata è inficiato da motivazione erronea in quanto: a) in via principale, il suo asserito coinvolgimento nell' incasso degli assegni non avrebbe alcuna correlazione con l' obbligo di "conservare i valori del Parlamento", dal momento che i documenti giustificativi relativi a questa operazione non sarebbero mancanti, b) in subordine, tale coinvolgimento sarebbe privo di incidenza sull' obbligo di conservare i valori del Parlamento e c) in ulteriore subordine, il Tribunale stesso avrebbe affermato (al punto 203) che nel caso di specie l' obbligo di conservare i documenti giustificativi incombeva all' amministratore delle anticipazioni, mentre sul contabile gravava un "obbligo di impartire istruzioni" del quale il Tribunale non sarebbe stato tuttavia in grado di accertare la violazione.
98 Alla luce di quanto è stato dichiarato nel precedente punto 96, l' argomentazione svolta dal ricorrente in via principale risulta priva di fondamento. Quanto agli argomenti addotti dal medesimo in subordine e in ulteriore subordine, occorre anzitutto precisare che la frase figurante nel punto 204 della sentenza impugnata, secondo la quale il ricorrente è stato personalmente coinvolto, in occasione dell' incasso dei due assegni, "per il fatto (...) di aver direttamente depositato, secondo le sue stesse dichiarazioni, il denaro (...) nella cassaforte del Parlamento (...)" costituisce solo una deduzione che il Tribunale compie dalle stesse dichiarazioni del ricorrente e non significa che esso consideri queste ultime come esatte. Al contrario, già al punto 201 il Tribunale dichiara in sostanza che l' incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank era all' origine dell' ammanco accertato.
99 Ciò premesso, la considerazione dalla quale muove il punto 204 della sentenza impugnata è che il ricorrente avrebbe dovuto spiegare qual era la sorte dell' importo mancante, dato che egli era personalmente coinvolto nell' incasso degli assegni che aveva causato l' ammanco e che in difetto di siffatta spiegazione egli doveva essere considerato corresponsabile dell' assenza di documenti giustificativi per il detto importo.
100 Il ricorrente argomenta che il Tribunale non può considerarlo corresponsabile dell' assenza di documenti giustificativi per l' importo mancante per via del suo coinvolgimento nell' incasso dei due assegni, in quanto tale suo coinvolgimento sarebbe estraneo all' assenza dei documenti giustificativi.
101 Alla luce del ragionamento svolto nel punto 204 della sentenza impugnata, quale si è testé chiarito (punto 99), il mezzo del ricorrente, in quanto ha ad oggetto una valutazione di fatto del Tribunale, deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla violazione dell' art. 86, n. 1, dello Statuto e degli artt. 70, n. 1, e 71 del regolamento finanziario, sull' inosservanza dei principi di uguaglianza, equità e giustizia distributiva nonché sull' esistenza di uno sviamento di potere
102 Va ricordato che l' art. 71 del regolamento finanziario precisa le norme dello Statuto (in particolare artt. 86-89) in forza delle quali può sorgere la responsabilità patrimoniale e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori delle anticipazioni. Il contenuto degli artt. 86 dello Statuto e 70 del regolamento finanziario è già stato richiamato sopra al punto 42.
103 Nella sentenza impugnata il Tribunale afferma che la condotta ascritta al ricorrente è riconducibile a negligenza grave, ai sensi dell' art. 70, n. 1, del regolamento finanziario. Esso rileva che le irregolarità relative all' apertura del controverso conto presso la Midland Bank di Londra, l' omessa o tardiva contabilizzazione di talune operazioni relative all' incasso dei due assegni e l' inosservanza dell' obbligo di procedere a spese solo dietro presentazione di regolari documenti giustificativi, nonché di curare la loro conservazione, addebiti che sono stati tutti riconosciuti fondati, costituiscono una negligenza tanto più grave da parte del ricorrente in quanto questi occupava, nella sua veste di contabile, il posto di rango più elevato nella gestione della contabilità del Parlamento (punto 211).
104 Il ricorrente sostiene che l' assunto del Tribunale relativo alla fondatezza degli addebiti mossi a suo carico non è validamente motivato, in quanto la motivazione relativa alla constatazione della loro fondatezza deve considerarsi invalida.
105 Al riguardo si deve rilevare che i mezzi dedotti dal ricorrente contro la motivazione della sentenza impugnata che presuppone la fondatezza degli addebiti mossi a suo carico sono già stati tutti respinti in precedenza. D' altra parte, l' accertamento del Tribunale secondo il quale le irregolarità e le inadempienze commesse costituiscono una negligenza grave ai sensi dell' art. 70, n. 1, del regolamento finanziario non è inficiato da errore di motivazione.
106 Il ricorrente sostiene inoltre che l' assunto del Tribunale secondo il quale egli "occupava, nella sua qualità di contabile, il posto più elevato nella gestione della contabilità" è in contraddizione con il precedente accertamento, secondo il quale, per quanto attiene alla contabilità della cassa di anticipazioni, egli non aveva un obbligo di gestione, sibbene un obbligo di controllo e di direttiva. Inoltre, il Tribunale ometterebbe di tener conto della responsabilità del controllore finanziario, parallela a quella del contabile, nei confronti dell' amministratore delle anticipazioni.
107 Occorre rilevare che la motivazione contestata ha carattere integrativo e non è necessaria ai fini della qualificazione del suo comportamento. Comunque sia, nella sentenza impugnata non si riscontra alcuna contraddizione, dato che la frase citata non è da intendersi nel senso che il posto del ricorrente implicava un obbligo di gestione, bensì nel senso che si trattava di un posto di importanza fondamentale e quindi di maggiore responsabilità per il funzionamento del sistema di contabilità (v. altresì punto 222 della sentenza impugnata). Il mezzo va pertanto respinto.
108 Infine, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sugli argomenti relativi ai suoi molteplici richiami nonché alla cattiva organizzazione generale dei servizi finanziari del Parlamento ed all' insufficienza dei mezzi a disposizione di questi ultimi.
109 Si deve osservare che questi elementi di valutazione, se potevano eventualmente incidere sulla scelta della sanzione irrogata dall' APN, non erano invece determinanti per la qualificazione del suo comportamento da parte del Tribunale. Questo mezzo deve pertanto essere respinto.
110 Nella sentenza impugnata si constata che la disparità di trattamento riservato all' amministratore delle anticipazioni e al contabile, ossia al ricorrente medesimo, è irrilevante ai fini della presente controversia, alla luce del principio dell' autonomia di ogni procedimento disciplinare, col rispetto del quale devono armonizzarsi i principi di egualianza, equità e giustizia distributiva (punto 212).
111 Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto della mancanza di qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti di altri eventuali responsabili, come in particolare il controllore finanziario. Egli ritiene che per giustificare tale disparità non sia possibile fare appello al principio dell' autonomia di ciascun procedimento disciplinare. Comunque sia, il Tribunale non preciserebbe come si possano contemperare i principi generali richiamati ed un trattamento, quello delle persone la cui responsabilità è stata accertata, che sia diametralmente contrapposto a questi principi.
112 Il mezzo del ricorrente muove dal presupposto che vi siano altri responsabili e che al Tribunale fosse possibile esaminare e accertare la responsabilità di queste persone e finanche di rimettere in discussione la mancata irrogazione di sanzioni all' amministratore delle anticipazioni in esito al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti. Tuttavia, il procedimento disciplinare conclusosi con la decisione 18 gennaio 1988 riguardava solo il ricorrente e il principio dell' autonomia di ciascun procedimento disciplinare non consentiva al Tribunale di accogliere le richieste del ricorrente. Pertanto, tale mezzo deve considerarsi infondato.
113 Riferendosi al rigetto, da parte del Tribunale, del suo mezzo relativo ad uno sviamento di potere (punti 213 e 214), il ricorrente dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte per stabilire se, in considerazione degli argomenti che egli aveva addotto, il Tribunale non abbia ecceduto i limiti del proprio potere di valutazione.
114 Tale dichiarazione non può essere considerata motivo di ricorso avverso una sentenza del Tribunale, dal momento che il ricorrente non deduce l' esistenza di alcuno specifico error in judicando commesso da quest' ultimo.
115 Nella sentenza impugnata il Tribunale afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte, esso non può sostituire la sua valutazione a quella dell' APN in ordine alla scelta della sanzione adeguata, ad eccezione dei casi di abuso manifesto o sviamento di potere (punto 220), e che, poiché lo Statuto non prevede rapporti fissi tra le sanzioni in esso comminate e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti, la determinazione della sanzione da infliggere deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fatti concreti e delle circostanze del caso di specie (punto 221).
116 Esso prosegue il proprio ragionamento nei seguenti termini:
"222 Va rilevato al riguardo, in primo luogo, che gli addebiti accertati nella decisione disciplinare a carico del ricorrente riguardano delle gravi mancanze agli obblighi ad esso incombenti in virtù del regolamento finanziario e, in secondo luogo, che il ricorrente, nella sua qualità di contabile dell' istituzione, era, conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento finanziario, il principale responsabile della corretta gestione del servizio della contabilità. Va aggiunto che l' APN ha seguito, sia per quanto riguarda l' accertamento del contenuto materiale dei fatti e la loro qualificazione giuridica che per quanto riguarda la valutazione delle circostanze attenuanti e la scelta della sanzione appropriata, le raccomandazioni formulate dalla commissione di disciplina. Stando così le cose, il Tribunale non si considera in grado di qualificare manifestamente sproporzionata la sanzione della retrocessione del ricorrente al grado A7.
223 L' ultimo mezzo d' annullamento, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto".
117 Il ricorrente assume che la motivazione di cui al punto 222 della sentenza impugnata è illegittima. In particolare, il Tribunale non prenderebbe posizione sull' argomento, specificamente addotto al riguardo dal ricorrente nella replica, con il quale egli sottolineava il carattere formale degli addebiti mossi a suo carico e l' esistenza di ampie circostanze attenuanti.
118 Questo mezzo deve essere respinto. Come evincesi dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto dell' argomentazione del ricorrente.
119 Il ricorrente sostiene del pari che l' assunto del Tribunale secondo cui egli era il principale responsabile del servizio di contabilità è in contraddizione con quanto il Tribunale afferma (al punto 203) riferendosi all' amministratore delle anticipazioni, ed è del resto inesatto in quanto sarebbe assodato e pacifico che la contabilità di cui trattasi nel caso di specie è quella della cassa di anticipazioni.
120 Questo mezzo deve essere disatteso. L' argomento relativo al fatto che la contabilità in questione è quella della cassa di anticipazioni è già stato respinto in precedenza (v. punti 54, 55, 74, 75, e 97-99). Si deve altresì ricordare che, ai punti 203 e 204 della sentenza impugnata, il Tribunale, pur facendo menzione degli obblighi dell' amministratore delle anticipazioni, accerta degli inadempimenti del ricorrente nell' esecuzione dei propri obblighi.
Sul rifiuto da parte del Tribunale di designare un collegio di periti
121 Il Tribunale ha respinto le conclusioni presentate in subordine dal ricorrente, relative alla designazione di un collegio di periti. Dopo aver ricordato che, come il ricorrente ha precisato in udienza, la perizia richiesta aveva ad oggetto l' emissione di un parere sulla fondatezza del terzo addebito (mancanza di documenti giustificativi per un importo di 4 100 000 BFR) e ricordato che in forza dell' art. 45, n. 1, del regolamento di procedura, spettava al Tribunale valutare l' utilità di un tale provvedimento, esso prosegue affermando che
"228 Nella presente fattispecie, risulta dal complesso degli atti di causa, così come sono stati analizzati in occasione dell' esame, da parte del Tribunale, della fondatezza della censura basata sulla mancata presentazione di documenti giustificativi (v. supra, punti 195-202 della sentenza), dal fatto che il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione sul bilancio riassuntivo della situazione contabile al 30 aprile 1982 ° prodotto dal Parlamento su domanda del Tribunale ° e dal lungo lasso di tempo intercorso a partire dai fatti di causa, che il provvedimento di istruzione sollecitato dal ricorrente non presenta alcuna utilità per il Tribunale, il quale si ritiene sufficientemente informato dal complesso del procedimento. Di conseguenza, anche tali conclusioni subordinate debbono essere respinte".
122 Il ricorrente assume che, respingendo tale richiesta, il Tribunale ha ecceduto i limiti ragionevolmente imposti al suo potere di valutazione e si è fondato su una motivazione illegittima. In particolare, l' assunto del Tribunale relativo alla fondatezza dell' addebito concernente la mancata presentazione dei documenti giustificativi sarebbe illegittimo, per via della confusione fatta dal Tribunale, nell' esame di questo addebito, tra i documenti giustificativi relativi all' incasso degli assegni controversi (i quali non erano mancanti) e i documenti giustificativi, i soli ad essere controversi, relativi a spese di importo più o meno pari a quello dei due assegni. La motivazione relativa al fatto che egli non ha formulato alcuna osservazione sul bilancio riassuntivo della situazione contabile al 30 aprile 1982 sarebbe di fatto inesatta. Il ricorrente richiama al riguardo il brano pertinente della replica da lui presentata nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, laddove si argomenta in particolare che il bilancio di cui trattasi non gli è opponibile, essendo stato redatto dai servizi dell' amministrazione ex post e a sua insaputa. Del pari il ricorrente fa valere che l' assunto del Tribunale relativo al lungo periodo di tempo trascorso dai fatti controversi non è, neanch' esso, giuridicamente fondato e costituisce inoltre una violazione dei diritti della difesa. Infine, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che il ricorrente non abbia mai potuto svolgere le necessarie indagini né la circostanza che non vi sia stato alcun rendiconto tra il ricorrente stesso e il suo successore al momento del suo trasferimento.
123 Occorre rilevare, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata si fonda sulla valutazione secondo cui "il provvedimento istruttorio richiesto dal ricorrente non presenta alcuna utilità per il Tribunale, il quale si ritiene sufficientemente edotto dal procedimento nel suo complesso". Gli elementi di cui è menzione al punto 228 costituiscono una motivazione supplementare, che non rappresenta il fondamento necessario della decisione. Orbene, le censure mosse dal ricorrente nei confronti di tale ulteriore motivazione non sono atte ad infirmare questa constatazione. Esse vanno pertanto dichiarate irricevibili.
124 Discende dal complesso delle considerazioni sopra svolte che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
125 L' art. 70 del regolamento di procedura dispone che nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, risulta dall' art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento che questa regola non si applica nell' ipotesi di ricorso proposto da un dipendente o da un altro agente di un' istituzione avverso una sentenza del Tribunale. Nell' ambito di un tale procedimento trova pertanto applicazione l' art. 69, n. 2, del regolamento, ai cui termini la parte soccombente è condannata alle spese. Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese del presente procedimento.
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