Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Decisione recante riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Possibilità, prevista per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione ° Formalità sostanziale ° Inosservanza ° Illegittimità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]
Massima
Nell' ambito della procedura di erogazione, da parte del Fondo sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionale svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del Fondo. Esso impegna pure la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. Date la funzione centrale di tale Stato membro e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per esso prevista dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione stessa.
Parti
Nella causa C-334/91,
Innovation et Reconversion Insutrielle, associazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede in Liegi, con gli avv.ti Yvon Hannequart e François Moises, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue M. Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis e Herculano Lima, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della riduzione, da parte della Commissione, del contributo del Fondo sociale europeo relativo alla pratica n. 85/0209/B6.
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, J.L. Murray, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 19 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 1991, l' associazione senza scopo di lucro Innovation et Reconversion Industrielle (in prosieguo: l' "IRI") ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' atto della Commissione contenuto in una lettera del 6 novembre 1991 e relativo alla riduzione del contributo finanziario che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "Fondo") aveva inizialmente concesso, col numero di pratica 85/0209/B6, relativamente ad un progetto di formazione presentato per conto dell' IRI.
2 A norma dell' art. 1, n. 2, lett. a, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), questo partecipa fra l' altro al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali.
3 L' ente nazionale di diritto pubblico che provvede al cofinanziamento del progetto presenta al Fondo la domanda di contributo, in nome dello Stato membro interessato e per conto del promotore del progetto.
4 A norma dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento"), l' approvazione da parte del Fondo di una domanda di finanziamento comporta il versamento di un anticipo del contributo concesso.
5 Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo del contributo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione considerata. Lo Stato membro interessato certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.
6 Ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento, la Commissione può verificare in loco l' uso dei contributi finanziari. A tenore del n. 3 dello stesso articolo, lo Stato membro interessato provvede affinché la Commissione possa accedere alle informazioni necessarie per valutare gli obiettivi ed il contenuto delle domande, nonché lo svolgimento, il finanziamento ed i risultati delle azioni; esso tiene a disposizione della Commissione gli elementi giustificativi dell' attestazione sopra menzionata.
7 Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione, a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento, può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Secondo il n. 2 di questo articolo, le somme versate che non siano state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione d' approvazione vengono recuperate e lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate per azioni di cui garantisce il buon esito a norma dell' art. 2, n. 2, della sopra menzionata decisione 83/516/CEE.
8 Nel presente caso il ministero dell' Occupazione e del Lavoro del Belgio (in prosieguo: il "ministero") presentava il 7 marzo 1985 al Fondo, in nome di tale Stato membro e per conto dell' IRI, una domanda di contributo finanziario relativamente ad un' azione consistente nel preparare aspiranti imprenditori alla creazione e alla gestione di piccole e medie imprese.
9 Con decisione 19 giugno 1985, la Commissione approvava la domanda di contributo con il numero di pratica 85/0209/B6 per un periodo di due anni, nella misura di 27 381 000 BFR e per la formazione di 196 persone. La decisione veniva comunicata al ministero, il quale poi la notificava all' IRI. Il 10 luglio 1985 veniva versato un anticipo pari al 30% dell' importo approvato ossia 8 214 300 BFR.
10 Il 16 giugno 1987 l' IRI presentava domanda per il pagamento del saldo, riducendo la stima dell' importo totale del contributo a 14 783 755 BFR.
11 Con lettera 28 novembre 1987, la Commissione chiedeva alle autorità belghe informazioni circa la giustificazione generale delle spese e taluni importi presentati dall' IRI. Il 9 dicembre 1987 le autorità belghe trasmettevano alla Commissione le informazioni in proposito fornite dall' IRI.
12 Il 17 maggio 1989 gli uffici della Commissione procedevano a una verifica in loco della pratica dell' IRI, alla presenza di rappresentanti di autorità belghe.
13 Successivamente la Commissione inviava al ministero la citata lettera 6 novembre 1991, notificata dal ministero all' IRI il 15 novembre 1991, secondo la quale il contributo modificato del Fondo ammontava ormai solo a 25/197 dell' importo figurante nella domanda di saldo, ossia 1 833 588 BFR, per il motivo che le 172 persone che avevano compiuto meno di 100 ore di formazione e di tirocinio non potevano essere considerate preparate. La Commissione precisava che, previa detrazione dell' anticipo versato all' ente, le spettava un rimborso di 6 380 712 BFR.
14 In risposta alla domanda presentata dall' avvocato dell' IRI il 2 dicembre 1991 allo scopo di sapere se lo Stato membro interessato avesse potuto presentare le sue osservazioni ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento, il ministero dichiarava, l' 8 dicembre 1991, che la verifica in loco effettuata il 17 marzo 1989 era stata "più che probabilmente" per l' IRI e per gli uffici della Commissione l' occasione di procedere, alla presenza dei rappresentanti del ministero, ad uno scambio di informazioni circa la pratica di cui trattasi.
15 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
16 A sostegno del ricorso d' annullamento, l' IRI deduce in primo luogo che la decisione contenuta nella lettera della Commissione 6 novembre 1991 viola l' art. 6, n. 1, del regolamento, poiché la Commissione, contrariamente a quanto da questa disposizione prescritto, non ha dato allo Stato membro interessato l' occasione di presentare le sue osservazioni prima dell' adozione della decisione contestata.
17 Secondo la Commissione, la lettera 6 novembre 1991 costituisce non già una decisione, ma la semplice comunicazione delle conclusioni dell' esame della domanda di saldo alle autorità belghe. Queste avrebbero quindi potuto presentare le loro osservazioni prima dell' adozione della decisione definitiva, conformemente all' art. 6, n. 1, suddetto, il quale non prescrive una procedura ufficiale di consultazione.
18 Gli argomenti della Commissione non possono essere accolti.
19 Da un lato, risulta chiaramente dalla sostanza dell' atto contenuto nella lettera sopra citata che questo atto riduce definitivamente il contributo finanziario inizialmente concesso all' IRI ed inoltre impone a quest' ultimo il rimborso di una parte dell' anticipo versato. L' atto in questione produce quindi effetti giuridici tali da incidere sugli interessi dell' IRI, modificandone notevolmente la situazione giuridica.
20 D' altra parte, non risulta dalla lettura del fascicolo che le autorità belghe abbiano avuto occasione di presentare le loro osservazioni ai sensi del citato art. 6, n. 1, del regolamento.
21 Anche se la verifica in loco effettuata dagli uffici della Commissione, alla presenza di rappresentanti delle autorità nazionali, avrebbe potuto costituire un' occasione per procedere ad uno scambio di informazioni sulla pratica dell' IRI, non è però comprovato che essa abbia consentito alle autorità nazionali di essere consultate, prima che venisse adottata la decisione recante riduzione del contributo, tanto sul principio quanto sull' ammontare della riduzione prevista dalla Commissione.
22 Infatti, come risulta dal resoconto riservato di tale verifica redatto dall' ufficio finanziario della Commissione, solo posteriormente alla verifica l' ufficio suddetto si è risolto a proporre alla direzione generale "Occupazione, relazioni industriali e affari sociali" di ridurre la partecipazione del Fondo nella misura in definitiva fissata dalla impugnata decisione di riduzione e di recuperare quanto era stato versato in eccesso.
23 Inoltre, nessun documento prova che tale somma abbia potuto costituire, in occasione di successivi carteggi, oggetto di osservazioni specifiche da parte delle autorità belghe prima che venisse adottata la controversa decisione di riduzione.
24 Orbene, è pacifico che lo Stato membro è l' unico interlocutore del Fondo (v. sentenza 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS/Commissione, Racc. pag. 1341, punto 15 della motivazione) e che esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione.
25 Date la funzione centrale dello Stato membro interessato e l' importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per detto Stato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni impugnate (v. sentenze 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhôtel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 17 della motivazione; causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. I-2283, punto 21 della motivazione, e 4 giugno 1992, causa C-157/90, Infortec/Commissione, Racc. pag. I-3525, punto 20 della motivazione).
26 Ne consegue che l' impugnata decisione di riduzione dev' essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dall' IRI.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente, la Commissione dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione della Commissione che riduce a 1 833 588 BFR il contributo del Fondo sociale europeo relativo alla domanda di contributo n. 85/0209/B6.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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