Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Effetto diretto ° Normativa nazionale che limita all' anno precedente la presentazione della domanda l' effetto retroattivo di una pensione di inabilità al lavoro ° Ammissibilità ° Direttiva non correttamente attuata prima della presentazione della domanda ° Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)
2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Normativa nazionale che revoca alle sole donne la prestazione di inabilità al lavoro in caso di concessione di una pensione di reversibilità ° Applicazione da parte dei giudici nazionali senza distinguere tra uomini e donne che si trovano nella medesima situazione ° Ammissibilità in quanto si tratta di garantire la parità di trattamento non ancora attuata nella normativa nazionale
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)
Massima
1. Il diritto comunitario non si oppone all' applicazione di una disposizione di legge nazionale in forza della quale una prestazione di inabilità al lavoro sia retroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuitigli, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in tema di divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di previdenza sociale e, alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attuazione di tale norma della direttiva nell' ordinamento giuridico interno.
Infatti, una norma nazionale che limita l' effetto retroattivo delle domande presentate al fine dell' ottenimento di una prestazione di inabilità al lavoro non è intesa a menomare il diritto dei singoli di invocare la direttiva 79/7 davanti ad un giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro inadempiente, ma fa riscontro, da un lato, ad esigenze di buona amministrazione, relative in particolare alla possibilità di controllare se l' interessato soddisfacesse le condizioni per ottenere la prestazione e di fissare il tasso di inabilità al lavoro, che del resto, può variare nel tempo, e, d' altro lato, alla necessità di preservare l' equilibrio finanziario di un regime nel quale le domande presentate dagli iscritti al medesimo nel corso di un anno debbono in linea di massima essere coperte dai contributi versati durante lo stesso anno.
2. Uno Stato membro non può mantenere in vigore una disposizione che nella sua formulazione operi una discriminazione tra uomini e donne ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7. Se, tuttavia, tale disposizione, in forza di una giurisprudenza nazionale costante e nonostante la sua formulazione, è applicata indistintamente alle donne e agli uomini che si trovano nella medesima situazione, nulla osta a che il giudice nazionale, nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, continui ad applicare questa disposizione alla luce di quella giurisprudenza che gli consente di garantire la piena efficacia dell' art. 4, n. 1, fintantoché lo Stato membro non abbia adottato i provvedimenti legislativi necessari ad attuarlo completamente.
Pertanto, l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all' applicazione da parte del giudice nazionale di una norma di legge in forza della quale una prestazione di inabilità al lavoro sia revocata soltanto alle donne in conseguenza della concessione di una pensione di reversibilità, qualora tale norma sia applicata, alla luce di una giurisprudenza nazionale costante, sia alle vedove sia ai vedovi in stato di inabilità al lavoro.
Parti
Nel procedimento C-338/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H. Steenhorst-Neerings
e
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk del foro di Amsterdam,
° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, vicesegretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 16 febbraio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre seguente, il Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva 79/7").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora H. Steenhorst-Neerings, cittadina olandese, ed il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direzione dell' associazione professionale per i commercianti al minuto, gli artigiani e le casalinghe).
3 Nei Paesi Bassi, l' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge recante disciplina generale in materia di inabilità al lavoro, in prosieguo: l' "AAW") attribuisce agli uomini nonché alle donne non coniugate, al termine del primo anno di inabilità al lavoro, un diritto ad una prestazione erogata fino al raggiungimento, da parte dell' interessato, del sessantacinquesimo anno di età.
4 Il Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (legge del 20 dicembre 1979 che istituisce la parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di diritto alle prestazioni, Stb. 1979, 708) ha esteso tale diritto alle donne coniugate, ad esclusione di quelle la cui inabilità al lavoro fosse insorta prima del 1 ottobre 1975.
5 Con varie sentenze in data 5 gennaio 1988 il Centrale Raad van Beroep statuiva che tale esclusione, nella misura in cui si applicava unicamente alle donne coniugate, costituiva una discriminazione fondata sul sesso e incompatibile con l' art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (Recueil des traités, volume 999, pag. 171). Ne deriva che dal 1 gennaio 1980, data di entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1979, le donne coniugate la cui inabilità al lavoro fosse insorta prima del 1 ottobre 1975, avevano anch' esse diritto ad una prestazione a norma dell' AAW.
6 L' art. 25, n. 2, dell' AAW stabilisce che la prestazione per inabilità al lavoro retroagisce a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda ovvero della concessione d' ufficio della prestazione, salvo deroga concessa dall' associazione professionale competente in taluni casi particolari.
7 D' altra parte, l' art. 32, n. 1, inizio e lett. b), dell' AAW, dispone:
"La prestazione in caso di inabilità al lavoro è revocata:
(...);
b) qualora una donna, cui è stata riconosciuta, acquisisca il diritto ad una pensione vedovile ovvero ad una prestazione di reversibilità temporanea a norma dell' Algemene Weduwen- en Wezenwet".
8 L' Algemene Wedunwen- en Wezenwet (legge relativa al regime generale delle vedove e gli orfani, in prosieguo: l' "AWW") attribuisce alla vedova di un iscritto, ricorrendo determinati presupposti, il diritto ad una pensione di reversibilità fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
9 La signora H. Steenhorst-Neerings, nata il 13 agosto 1925, percepiva dal 1963 una pensione di invalidità a norma della Invaliditeitswet, legge che disciplina il regime dell' invalidità, all' epoca vigente. In seguito alle menzionate sentenze del Centrale Raad van Beroep del 5 gennaio 1988 ella presentava il 17 maggio 1988 una domanda di prestazione a norma dell' AAW presso la Bedrijfsvereniging voor Detailhandel Ambachten en Huisvrouwen (in prosieguo: la "Detam").
10 Con decisione 9 novembre 1989 la direzione della Detam concedeva la prestazione domandata sulla base di un' invalidità al lavoro dell' 80-100% con decorrenza dal 17 maggio 1987, vale a dire, conformemente all' art. 25, n. 2, dell' AAW, da un anno prima della data di presentazione della domanda. Con la medesima decisione la Detam, a norma dell' art. 32, n. 1, inizio e lett. b), dell' AAW, revocava tale prestazione con effetto dal 1 luglio 1989, per il motivo che la signora Steenhorst-Neerings percepiva da quella data una pensione di reversibilità a norma dell' AWW.
11 La signora Steenhorst-Neerings presentava ricorso avverso la menzionata decisione dinanzi al Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch. Ritenendo che la controversia prospettasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, il detto collegio decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il diritto comunitario imponga che le prestazioni a titolo dell' AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) siano concesse con effetto retroattivo al 23 dicembre 1984 (data di scadenza del termine stabilito per l' attuazione della direttiva 79/7/CEE) alle donne coniugate la cui inabilità al lavoro sia insorta anteriormente al 1 ottobre 1975, qualora, per i motivi indicati nell' ordinanza di rinvio, queste donne abbiano presentato una domanda relativa a tali prestazioni solo dopo il 5 gennaio 1988 (data delle sentenze del Centrale Raad van Beroep relative alla parità di trattamento tra uomini e donne).
2) Se una disposizione di diritto nazionale quale quella di cui all' art. 32, n. 1, inizio e lett. b), dell' AAW sia compatibile con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE qualora tale disposizione nazionale sia, di fatto (da non prima del 1 dicembre 1987) applicata sia alle vedove che ai vedovi in stato di inabilità al lavoro, ma, secondo la sua formulazione letterale, riguarda solo le vedove che si trovino in tale stato".
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
13 Con la prima questione il giudice di rinvio domanda se il diritto comunitario si opponga all' applicazione di una norma di diritto nazionale in forza della quale una prestazione per inabilità al lavoro comincia a decorrere al più presto da un anno prima della data di presentazione della relativa domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti attribuitigli dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 a decorrere dal 23 dicembre 1984 e, alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto ad attuare correttamente tale disposizione nel proprio ordinamento giuridico interno.
14 Occorre anzitutto osservare che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta a che uno Stato membro mantenga in vigore, dal 23 dicembre 1984, data di scadenza del termine stabilito per l' attuazione della direttiva, disparità di trattamento conseguenti al fatto che le condizioni necessarie per il sorgere del diritto a prestazioni siano anteriori a quella data (sentenza 8 marzo 1988, causa 80/87, Dik e a., Racc. pag. 1601) e che tale disposizione può, in mancanza di attuazione della direttiva, essere invocata dal singolo a partire da quella data per far disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con la direttiva (sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, Federatie Nederlandese Vakbeweging, Racc. pag. 3855).
15 Occorre inoltre ricordare che il diritto, che le donne sposate traggono dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, di chiedere una prestazione per inabilità al lavoro alle stesse condizioni degli uomini, dev' essere esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale, a condizione tuttavia, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna e che non siano strutturate in maniera da rendere in pratica impossibile l' esercizio dei diritti riconosciuti dall' ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, Racc. pag. I-4269, punto 16 della motivazione).
16 La legge nazionale che limita l' effetto retroattivo di una domanda presentata per ottenere una prestazione per inabilità al lavoro soddisfa i due requisiti sopra menzionati.
17 La Commissione ritiene tuttavia che, conformemente alla sentenza Emmott (punti 21-23 della motivazione), solo a partire dal momento in cui uno Stato membro ha correttamente attuato le disposizioni di una direttiva sono opponibili ai cittadini i termini entro i quali essi sono tenuti a far valere i loro diritti e che tale giurisprudenza debba applicarsi anche al caso di specie.
18 Questo punto di vista non può essere accolto.
19 E' bensì vero che la Corte, nella citata sentenza Emmott, ha ritenuto che, fintantoché la direttiva non sia stata correttamente attuata nel diritto nazionale, i soggetti di diritto non sono in grado di conoscere pienamente i loro diritti e che pertanto, fino al momento di detta attuazione, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un' azione giudiziaria proposta nei suoi confronti da un singolo per la tutela dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni della direttiva, di modo che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo a partire da detto momento. Ciò non toglie, tuttavia, che la situazione alla quale si riferisce la sentenza Emmott si distingua nettamente dalla fattispecie di cui alla causa principale.
20 Nella causa Emmott la ricorrente nella causa principale aveva rivendicato in seguito alla sentenza della Corte 24 marzo 1987, causa 286/85, McDermott e Cotter (Racc. pag. 1453), il diritto di fruire del medesimo regime di prestazione di invalidità degli uomini che si trovavano nella medesima situazione, conformemente all' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, e ciò a decorrenza dal 23 dicembre 1984. Successivamente le autorità amministrative avevano rifiutato di pronunciarsi sulla domanda poiché la direttiva 79/7 era oggetto di una lite pendente dinanzi ai giudici nazionali. Infine, e ancorché la direttiva 79/7 non fosse ancora stata correttamente attuata nel diritto nazionale, le veniva eccepita la prescrizione dei termini del ricorso inteso a far dichiarare che le autorità amministrative avrebbero dovuto accogliere la sua domanda.
21 Occorre sottolineare, in primo luogo, che, diversamente dalla norma di diritto interno che fissa i termini di ricorso, la norma de qua non incide sul diritto di invocare la direttiva 79/7 davanti al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro inadempiente. Essa si limita a circoscrivere l' effetto retroattivo delle domande presentate al fine di ottenere la prestazione controversa.
22 Va poi rilevato che la prescrizione conseguente al decorso dei termini per l' impugnazione risponde all' esigenza di evitare che la legittimità delle decisioni amministrative possa essere censurata indefinitamente dinanzi ai giudici. Orbene, dalla sentenza Emmott risulta che tale esigenza non può prevalere sulla necessità di tutelare i diritti che un singolo può trarre dall' efficacia diretta delle disposizioni di una direttiva, fintantoché lo Stato inadempiente da cui promanano tali decisioni non abbia correttamente attuato queste disposizioni nell' ordinamento giuridico interno.
23 La disposizione che limita l' effetto retroattivo delle domande presentate per ottenere una prestazione per inabilità al lavoro persegue un fine diverso da quella che impone un termine perentorio per ricorrere. Infatti, come hanno rilevato il governo olandese e la resistente nella causa principale nelle loro osservazioni scritte, questa disposizione, che si rinviene del pari in altre leggi olandesi in materia previdenziale, risponde ad esigenze di buona amministrazione, in particolare alla possibilità di controllare se l' interessato soddisfa le condizioni per ottenere la prestazione e di determinare la percentuale di inabilità al lavoro che, del resto, può variare nel tempo. Essa risponde del pari alla necessità di preservare l' equilibrio finanziario di un regime nel quale le domande presentate dai suoi iscritti nel corso di un anno debbono in linea di massima essere coperte dai contributi versati durante lo stesso anno.
24 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la prima questione nel senso che il diritto comunitario non si oppone all' applicazione di una norma nazionale in forza della quale una prestazione per inabilità al lavoro sia retroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuitigli, a decorrere dal 23 dicembre 1984 dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 e, alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attuazione di tale norma della direttiva nell' ordinamento giuridico interno.
Sulla seconda questione
25 Secondo una giurisprudenza costante, se è vero che non spetta alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, essa è, per contro, competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v. sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme, Racc. pag. I-2971, punto 7 della motivazione).
26 Pertanto, la seconda questione va intesa come diretta ad accertare se l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 si opponga all' applicazione da parte del giudice nazionale di una norma in forza della quale sia possibile revocare soltanto alla donna la prestazione per inabilità al lavoro in seguito alla concessione di una pensione di reversibilità, nell' ipotesi in cui tale norma sia applicata, in conformità ad una giurisprudenza nazionale costante, sia alle vedove sia ai vedovi in stato di inabilità al lavoro.
27 Preliminarmente occorre rilevare che il governo olandese, come pure la Detam, sottolineano che l' art. 3, n. 2, della direttiva 79/7 non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni ai superstiti e che, quindi, è d' uopo chiedersi se una disposizione che disciplina il concorso di una prestazione per inabilità al lavoro con una prestazione di reversibilità, quale l' art. 32, n. 1, inizio e lett. b), dell' AAW, rientri nell' ambito d' applicazione della direttiva.
28 Al riguardo, è sufficiente rilevare che l' art. 32, n. 1, inizio e lett. b), dell' AAW concerne la revoca di una prestazione per inabilità al lavoro e che la direttiva 79/7 si applica a tali prestazioni ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. a). Tale constatazione non risulta infirmata dal fatto che la revoca intervenga in seguito alla concessione di una prestazione che non ricade nell' ambito d' applicazione della direttiva 79/7, nel caso di specie una prestazione ai superstiti.
29 Occorre poi ricordare che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione ai regimi legali tra cui il regime che assicura una protezione contro i rischi di invalidità.
30 In forza di questa norma le donne hanno il diritto di rivendicare una prestazione per inabilità al lavoro alle stesse condizioni degli uomini.
31 Conseguentemente, una legge nazionale che priva le donne del diritto di ottenere una prestazione che gli uomini nella medesima situazione continuano a percepire costituisce una discriminazione ai sensi della direttiva 79/7.
32 Occorre ricordare infine che, secondo una giurisprudenza costante, è importante che ciascuno Stato membro dia alle direttive un' esecuzione pienamente rispondente all' esigenza di certezza del diritto e trasponga quindi le direttive in norme interne a carattere vincolante (sentenza 2 dicembre 1986, causa 239/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3645, punto 7 della motivazione).
33 Ne consegue che uno Stato membro non può mantenere in vigore una disposizione che nella sua formulazione operi una discriminazione tra uomini e donne ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
34 Se, tuttavia, tale disposizione, in forza di una giurisprudenza nazionale costante e nonostante la sua formulazione, è applicata indistintamente alle donne ed agli uomini che si trovano nella medesima situazione, nulla osta a che il giudice nazionale, nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, continui ad applicare questa disposizione alla luce di tale giurisprudenza, che gli consenta di garantire la piena efficacia dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, fintantoché lo Stato membro non abbia adottato i provvedimenti legislativi necessari ad attuarlo pienamente.
35 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all' applicazione da parte del giudice nazionale di una norma in forza della quale una prestazione per invalidità al lavoro sia revocata soltanto alle donne in conseguenza della concessione di una pensione di reversibilità, qualora tale norma venga applicata conformemente ad una giurisprudenza nazionale costante sia alle vedove sia ai vedovi in stato di inabilità al lavoro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con ordinanza 17 dicembre 1991, dichiara:
1) Il diritto comunitario non si oppone all' applicazione di una norma nazionale in forza della quale una prestazione per inabilità al lavoro sia rertroattiva a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda, qualora un singolo faccia valere i diritti direttamente attribuitigli, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dall' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e alla data di presentazione della domanda, lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla corretta attuazione di tale norma della direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno.
2) L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE non osta all' applicazione da parte del giudice nazionale di una norma in forza della quale la prestazione per inabilità al lavoro sia revocata soltanto alla donna in conseguenza della concessione di una pensione di reversibilità, qualora tale norma venga applicata, conformemente ad una giurisprudenza nazionale costante, sia alle vedove sia ai vedovi in stato di inabilità al lavoro.
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