Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Procedimento - Termini di ricorso - Computo
(Regolamento di procedura, artt. 80 e 81)
2. Procedimento - Termini di ricorso - Decadenza - Caso fortuito o di forza maggiore
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma]
Massima
1. Quando il termine d' impugnazione è espresso in mesi, esso scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dalla norma che fissa detto termine, porta la stessa data del dies a quo.
2. Si può derogare all' applicazione delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, in quanto l' applicazione delle stesse norme risponde all' esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell' amministrazione della giustizia.
Parti
Nella causa C-59/91,
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Edwige Belliard, in qualità di agente, e dal signor Claude Chavance, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", per l' esercizio finanziario 1988,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1991, il governo francese ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE, notificatagli il 3 dicembre 1990, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", per l' esercizio finanziario 1988, in quanto essa ha disposto nei suoi confronti talune correzioni finanziarie relative alle restituzioni all' esportazione nonché al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
2 Con istanza depositata il 26 marzo 1991 la Commissione ha sollevato, ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, un' eccezione d' irricevibilità fondata sulla tardività del ricorso.
3 La Commissione ritiene che il ricorso non sia stato proposto entro il termine di due mesi prescritti dall' art. 173, terzo comma, del Trattato CEE. Poiché la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 3 dicembre 1990, il suddetto termine di due mesi sarebbe scaduto il 3 febbraio 1991, tuttavia, tenuto conto del termine supplementare in ragione della distanza di cui all' art. 81, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che per i ricorrenti francesi è pari a sei giorni, il termine per la proposizione del ricorso sarebbe spirato, nel caso di specie, il 9 febbraio 1991. Orbene, il ricorso è stato proposto soltanto il 12 febbraio.
4 Secondo la ricorrente, il termine per il ricorso non è scaduto sabato 9 febbraio 1991, bensì lunedì 11 febbraio 1991. Infatti, a norma dell' art. 81, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, detto termine comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell' atto impugnato, ossia il 4 dicembre 1990. Tenuto conto dei sei giorni supplementari in ragione della distanza, il termine è scaduto il 10 febbraio 1991, che era domenica, sicché esso è stato prorogato, in forza dell' art. 80, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, fino all' 11 febbraio 1991. Il ricorso è stato quindi proposto, al massimo, soltanto un giorno dopo la scadenza del termine.
5 In proposito la ricorrente assume che questo superamento del termine non le è imputabile, in quanto essa avrebbe fatto tutto l' occorrente per depositare in tempo utile il ricorso nella cancelleria della Corte. Essa sostiene che il ricorso è stato spedito, a mezzo di plico postale recante la menzione "espresso", l' 8 febbraio 1991 e che, tenuto conto dei tempi normali d' inoltro della corrispondenza, esso sarebbe dovuto pervenire alla Corte al più tardi entro il giorno successivo. A suo parere, il superamento del termine configura un' ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, connesso vuoi al fine settimana di carnevale - non essendo infatti materialmente possibile il recapito della corrispondenza presso la cancelleria della Corte tra il pomeriggio di sabato 9 e il mattino di martedì 12 -, vuoi alle condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli di quel fine settimana.
6 La Corte ha già avuto modo di dichiarare, nella sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85 (Misset/Consiglio, Racc. pag. 223), come pure nell' ordinanza 15 maggio 1991, causa C-122/90 (Emsland-Staerke/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, GU C 194 del 25.7.1991, pag. 6), che quando - come nella fattispecie - il termine d' impugnazione è espresso in mesi, esso scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dalla norma che fissa detto termine, porta la stessa data del dies a quo, vale a dire del giorno della notifica. Ad esso si aggiunge il termine supplementare in ragione della distanza.
7 Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto dei sei giorni supplementari in ragione della distanza, dei quali la ricorrente poteva giovarsi, il dies ad quem per la proposizione del ricorso era il 9 febbraio 1991. Pertanto il ricorso, proposto il 12 febbraio 1991, è tardivo.
8 Quanto all' assunto della ricorrente secondo il quale la tardività del ricorso nel caso di specie non dovrebbe comportarne l' irricevibilità, è opportuno ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che si può derogare all' applicazione delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte, in quanto l' applicazione rigida delle stesse norme risponde all' esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell' amministrazione della giustizia (v., in particolare, sentenze 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749; 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio, citata; 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione, Racc. pag. 495).
9 Le circostanze allegate dalla ricorrente non possono considerarsi eccezionali né quindi configurare un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della citata norma.
10 In primo luogo, la ricorrente non può fondatamente sostenere di aver fatto, inoltrando il ricorso a mezzo di "espresso" l' 8 febbraio 1991, tutto il necessario per assicurarsi ch' esso pervenisse in tempo utile, vale a dire - nella specie - il giorno successivo, pur disponendo di un termine di sei giorni in ragione della distanza, calcolato per l' appunto sulla scorta della normale durata d' inoltro della corrispondenza, tenendo conto di eventuali problemi del servizio postale. Ciò posto, essa non può addurre un eccezionale cattivo funzionamento del suddetto servizio per eludere la decadenza che il decorso dei termini processuali comporta.
11 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le circostanze allegate in relazione al fine settimana di carnevale ed alle condizioni meteorologiche sfavorevoli, basti rilevare che esse si riferiscono soltanto al periodo successivo al 9 febbraio 1991 e non possono quindi aver impedito il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte sabato 9 febbraio 1991.
12 Da quanto sopra consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Lussemburgo, 5 febbraio 1992.
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