Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici - Comunicazione inviata dalla Commissione agli organi nazionali incaricati del rilascio dei titoli d' importazione nell' ambito di un contingente tariffario comunitario
(Trattato CEE, art. 173)
2. Ricorso per risarcimento - Ricorso proposto contro la Commissione a causa del comportamento da essa adottato nell' ambito della sua cooperazione con gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria - Irricevibilità
(Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)
Massima
1. Costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento solo i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente. Ciò non si verifica per una comunicazione, emessa da un responsabile di un servizio della Commissione e indirizzata alle autorità di taluni Stati membri, che si limita ad indicare il modo di procedere volto a garantire la gestione corretta di un contingente tariffario comunitario e ad annunciare l' intenzione dei servizi della Commissione di adottare taluni provvedimenti.
2. E' irricevibile un ricorso per risarcimento proposto in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato e basato su un comportamento della Commissione che si colloca nell' ambito della cooperazione interna tra i suoi servizi e gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria, cooperazione che, di regola, non può far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei singoli.
Parti
Nelle cause riunite C-66/91 e C-66/91 R,
Emerald Meats Limited, società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentata dagli avv.ti John Ratliff, barrister of the Middle Temple, e Elisabethann Wright, barrister of the Inn of Court of Northern Ireland, membri dello studio Stanbrook and Hooper, Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas-Edison,
ricorrente,
contro
Commissione della Comunità europee, rappresentata dai sigg. Peter Oliver e Thomas Van Rijn, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa C-66/91, un ricorso diretto ad ottenere:
- l' annullamento della decisione della Commissione 6 febbraio 1991, nella parte in cui la Commissione ha stabilito:
- di attribuire il contingente GATT 1991 di cui trattasi senza garantire che la Emerald Meats ottenga ciò cui ha diritto nel 1990 e nel 1991,
- di ritardare il rilascio dei relativi titoli d' importazione sino alla conclusione di un procedimento pendente dinanzi ai giudici nazionali,
- di negare il rilascio di titoli d' importazione sino all' esito finale di detto procedimento, fatta salva la prestazione di una garanzia equivalente al dazio maggiorato del 20%,
- la condanna della Comunità europea a risarcire la Emerald Meats per le perdite da essa subite o che subirà a seguito dell' omissione della Commissione di amministrare e gestire la ripartizione per il 1991 di detto contingente tariffario comunitario conformemente al diritto comunitario,
- la condanna al pagamento degli interessi sulla somma assegnata come risarcimento del danno,
- la condanna della Commissione all spese,
e, nella causa C-66/91 R, un ricorso volto ad ottenere:
- la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 6 febbraio 1991,
- la concessione di un provvedimento provvisorio che vieti alla Commissione di attuare la suddetta decisione mediante un' ulteriore decisione e/o una politica basata su tale decisione,
- la condanna della Commissione alle spese,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1991, la Emerald Meats Limited (in prosieguo: la "Emerald Meats") ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, e degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della Commissione 6 febbraio 1991 e la condanna della Commissione al risarcimento dei danni causatile da tale decisione.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Emerald Meats ha proposto, a norma dell' art. 186 del Trattato CEE, un' istanza intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione oggetto del ricorso di annullamento e la declaratoria del divieto per la Commissione dell' attuazione di tale decisione.
3 L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3838, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (GU L 367, pag. 3), consente l' importazione di carni nell' ambito di un contingente tariffario per il 1991 ammontante complessivamente a 53 000 tonnellate.
4 Tale quantitativo, ai sensi dell' art. 2 del precitato regolamento n. 3838/90, è suddiviso in due parti: la prima parte corrispondente all' 85% del contingente, viene ripartita tra gli importatori che possono provare di aver importato carni congelate delle voci doganali di cui trattasi durante gli ultimi tre anni; la seconda parte, pari al 15% di detto contingente, viene ripartita tra gli operatori che possono provare di svolgere un' attività relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d' importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.
5 L' art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Commissione 27 dicembre 1990, n. 3885, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3838/90 per quanto riguarda le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 26 91 (GU L 367, pag. 136), riproduce i criteri di assegnazione delle due parti del contingente tariffario. Ai termini dell' art. 1, n. 3, la prova di aver importato negli ultimi tre anni carni congelate classificate nelle voci doganali di cui trattasi è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica o il documento d' esportazione. Tale disposizione precisa che per gli anni di riferimento 1988 e 1989 gli Stati membri possono disporre che la prova dell' avvenuta importazione sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d' importazione.
6 L' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 3885/90 stabilisce che ghli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d' importazione, corredata della prova di cui all' art. 1, n. 3, entro e non oltre il 25 gennaio 1991, e che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 7 febbraio 1991, l' elenco degli importatori.
7 In base all' art. 6, n. 1, la Commissione è competente a stabilire i limiti entro i quali possono essere accolte le domande.
8 La Emerald Meats è un' impresa, con sede in Irlanda, che importa nella Comunità prodotti a base di carne.
9 Per l' esercizio 1990 la Emerald Meats aveva presentato una domanda d' importazione alle autorità irlandesi producendo, a sostegno della domanda, taluni documenti come prova delle importazioni effettuate negli anni 1987, 1988 e 1989.
10 Essendosi rifiutato di riconoscere la natura probatoria di taluni di detti documenti, il ministero dell' Agricoltura irlandese inviava alla Commissione, per l' anno 1990 e in base alla normativa in vigore per tale anno, un elenco di importatori sul quale la Emerald Meats non compariva con il quantitativo che dichiarava di aver importato.
11 L' 8 febbraio 1990 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 337/90, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere accolte le domande di rilascio di titoli d' importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 4024/89 nel settore delle carni bovine (GU L 37, pag. 11).
12 La Emerald Meats proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso d' annullamento del regolamento n. 337/90, ed un ricorso per responsabilità extracontrattuale (causa C-106/90, attualmente pendente dinanzi alla Corte). Una domanda di provvedimenti urgenti, con cui la Emerald Meatd aveva chiesto la sospensione dell' esecuzione del citato regolamento n. 337/90 veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 agosto 1990, Emerald Meats / Commissione (causa C-106/90 R, Racc. pag. I-3377).
13 Già prima di adire la Corte, la Emerald Meats aveva impugnazto dinanzi ai giudici irlandesi il provvedimento con cui il ministero dell' Agricoltura irlandesi non l' aveva considerata importatrice di tutti i quantitativi dichiarati durante gli anni 1987-1989.
14 Per il 1991 la Emerald Meats depositava presso le autorità del Regno Unito una domanda d' importazione producendo, a sostegno della stessa, i documenti relativi alle importazioni che essa sosteneva di aver effettuato in Irlanda nel 1988 e nel 1989, e riguardanti il quantitativo delle importazioni cui, a suo avviso, avrebbe avuto diritto nel 1990.
15 Il 6 febbraio 1991 il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione inviava alle autorità competenti dell' Irlanda e del Regno Unito un telex relativo al rilascio dei titoli d' importazione nell' ambito del contingente tariffario GATT per il 1991.
16 Detto telex invitava i due Stati membri a comunicare alla Commissione, entro e non oltre il 7 febbraio 1991, l' elenco dei richiedenti con, in particolare, i quantitativi richiesti. La Commissione dichiarava di voler stabilire, sulla base di tali informazioni, i limiti entro i quali potessero essere accolte dette domande. La Commissione ricordava inoltre che non erano state ancora definite talune cause intentate in Irlanda dalla Emerald Meats, dirette ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ai titoli d' importazione, e che per l' anno 1991 la società medesima aveva già depositato nel Regno Unito le richieste di titoli. Tenuto conto di tali circostanze, secondo la Commissione le domande presentate nel Regno Unito e in Irlanda ai sensi del citato regolamento n.? 3885/90 andavano esaminate in modo da evitare che ci si avvalesse per due volte dello stesso quantitativo di riferimento. Anche le autorità irlandesi e britanniche venivano invitate a identificare tutte le domande corrispondenti alle soprammenzionate azioni giudiziarie e a trasmettere alla Commissione, prima del 7 febbraio 1991, una copia di ciascuna di dette domande nonché di tutti i documenti probatori ad esse allegati. La Commissione dichiarava anche di avere intenzione di stabilire, in base al regolamento che determina i limiti entro i quali possono essere accolte le domande, che i titoli basati sulle domande di cui trattasi potessero essere rilasciati solo dietro costituzione di una garanzia. Tale garanzia sarebbe stata svincolata solo per i titoli che, una volta esperite le azioni giudiziarie in Irlanda, potessero essere considerati veri e propri certificati GATT.
17 Avverso detto telex, da essa qualificato decisione, la Emerald Meats proponeva il ricorso di annullamento e l' istanza di provvedimenti urgenti e, sostenendo l' illegittimità del comportamento della Commissione che si sarebbe manifestata in detto testo, presentava un ricorso per responsabilità extracontrattuale.
18 Il 21 febbraio 1991 la Commissione inviava un telex alle autorità di tutti gli Stati membri con cui autorizzava a rilasciare, a partire dal 25 febbraio, i titoli d' importazione conformemente ai citati regolamenti nn. 3838/90 e 3885/90 e al progetto di regolamento in materia di contingenti fissati per gli "importatori tradizionali" e, rispettivamente, per i "nuovi importatori". In detto telex la Commissione precisava che per le importazioni effettuate prima dell' approvazione formale da parte della Commissione di detto progetto di regolamento si sarebbe dovuto costituire una garanzia pari al prelievo normale.
19 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 1991, la Emerald Meats chiedeva formalmente alla Corte di ingiungere alla Commissione la revoca di detto telex, almeno fino al momùento in cui la Corte stessa non avesse statuito sull' istanza di provvedimenti urgenti.
20 Con due atti depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1991, la Commissione, in forza dell' art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità dei ricorsi di annullamento e per responsabilità extracontrattuale (causa C-66/91) nonché della domanda di provvedimenti urgenti (causa C-66/91 R).
21 Quanto al ricorso di annullamento della Emerald Meats (causa C-66/91), la Commissione osserva in sostanza che il telex 6 febbraio 1991, firmato dal direttore della direzione generale Agricoltura, non può esszere considerato una decisione. Lungi dal costituire un atto giuridico vincolante, esso costituirebbe solo una dichiarazione d' intenti. Il telex non produrrebbe quindi un effetto giuridico nei confronti della ricorrente, ma si inserirebbe nell' ambito di una cooperazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri. La Commissione aggiunge che soltanto un regolamento che concretizzasse le sue intenzioni potrebbe, se del caso, incidere sulla posizione della ricorrente.
22 La Commissione sostiene che anche il ricorso per risarcimento (causa C-66/91) è irricevibile, poiché la posizione espressa nel suo telex non può costituire un atto o un' omissione che possano far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti della ricorrente.
23 Di conseguenza, l' istanza di provvedimenti urgenti, in quanto basata sul ricorso di annullamento, è del pari irricevibile.
24 Con un altro atto separato, anch' esso depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1991, la Commissione rileva che, riguardo al problema delle domande doppie deposiutato in Irlanda e nel Regno Unito, le è risultato impossibile adottare il regolamento sulla base dell' art. 6 del citato regolamento n. 3885/90, e ha dovuto sottoporre il progetto di regolamento al comitato di gestione. Poiché le autorità di vari Stati membri hanno espresso la loro preoccupazione di fronte ai ritardi dovuti a detto procedimenti, la Commissione avrebbe adottato una soluzione provvisoria che comunque non lederebbe affatto i diritto degli operatori economici interessati.
25 Invitata a pronunciarsi sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente ha sostenuto, in un atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1991, che il telex 6 febbraio 1991 costituiva una decisione. Essa deduce infatti che detto telex, collocato nel contesto degli avvenimenti successivi e di taluni elementi relativi alla politica della Commissione, non può essere considerato un atto preparatorio di una decisione futura, e contiene già la decisione della Commissione secondo la quale vi sono domande doppie per quanto riguarda la ripartizione del contingente tariffario per il 1991. Pertanto detta decisione inciderebbe direttamente e individualmente sulla ricorrente. La ricorrente nega inoltre che la sua azione sia prematura. Essa fa valere che, almeno a prima vista, taluni elementi permettono di considerare il telex una decisione, e che vi è un interesse evidente a garantire la legittimità del regolamento della Commissione relativo alla ripartizione di questo contingente tariffario.
26 Per statuire sulla fondatezza dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente (v. sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, causa 60/81, Racc. pag. 2639; ordinanza 17 ottobre 1984, F.B. / Commissione, causa 135/84, Racc. pag. 3577; sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex, causa 133/79, Racc. pag. 1299).
27 A tale riguardo è opportuno constatare che il telex 6 febbraio 1991 si limita a invitare gli Stati membri a fornire taluni dati, i quali consentano alla Commissione di garantire una gestione legittima del contingente comunitario GATT e di evitare, in particolare, una doppia utilizzazione dei quantitativi di riferimento. Per il resto, la Commissione si limita a comunicare che dovrà adottare in seguito una decisione sulla ripartizione del contingente tariffario, e che ha l' intenzione di subordinare il rilascio dei titoli d' importazione alla costituzione di una garanzia.
28 Siffatta comunicazione la quale, emessa da un responsabile di un servizio della Commissione, mostra soltanto il modo di procedere volto a garantire una gestione corretta del sistema di cui trattasi, e annuncia, per il resto, l' intenzione dei servizi della Commissione di adottare taluni provvedimenti, non può essere considerata una decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente.
29 Ne consegue che il telex 6 febbraio 1991 non presenta le caratteristiche di un atto della Commissione che possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento, e pertanto il ricorso proposto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato deve essere dichiarato irricevibile.
30 Per quanto riguarda il ricorso per responsabilità extracontrattuale, va rilevato che il telex e l' intenzione della Commissione con esso manifestata non possono considerarsi un atto o un comportamento che possano recare pregiudizio a un terzo. Detto telex, infatti, come del resto il complessivo comportamento di cui si fa carico alla Commissione, si colloca nell' ambito della cooperazione interna fra i suoi servizi e gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria in questo settore, cooperazione che, di regola, non può far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei singoli (v. sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex, già citata).
31 Da quanto precede discende che il ricorso per responsabilità extracontrattuale dev' essere del pari dichiarato irricevibile, in quanto basato sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.
32 L' istanza di provvedimenti urgenti, poiché si basa sul ricorso di annullamento della Emerald Meats, dev' essere pertanto del pari dichiarato irricevibile.
33 La domanda supplementare diretta alla concessione di un provvedimento provvisorio che ingiunge alla Commissione di sospendere l' esecuzione del telex 21 febbraio 1991, nell' attesa che la Corte statuisca sulla domanda di provvedimenti urgenti nella causa C-66/91 R dev' essere del pari dichiarata irricevibile, poiché detta domanda supplementare è legata all' istanza di provvedimenti urgenti. Tuttavia, poiché detta domanda di provvedimenti urgenti si basa sull' asserita illegittimità del telex 21 febbraio 1991, è sufficiente constatare che tale atto non ha costituito oggetto di un ricorso di annullamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso nella causa C-66/91 e irricevibile.
2) Il ricorso nella causa C-66/92 R è irricevibile, ivi compresa la domanda diretta alla concessione della sospensione dell' esecuzione del telex 21 febbraio 1991.
3) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 8 marzo 1991.
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