Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Disposizione che sospende l' applicazione, per quanto riguarda l' aeroporto di Gibilterra, del regolamento relativo all' esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri ° Irricevibilità
[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 294/91, art. 1, n. 3]
Massima
L' art. 1, n. 3, del regolamento n. 294/91, relativo all' esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri, che sospende l' applicazione del detto regolamento all' aeroporto di Gibilterra fino alla data di entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra il Regno di Spagna e il Regno Unito per tale aeroporto, non costituisce una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, con la conseguenza che un ricorso d' annullamento proposto contro di esso da una persona fisica o giuridica è irricevibile.
Infatti, le limitazioni o le deroghe di natura temporanea o di portata territoriale che una norma comporta formano parte integrante dell' insieme delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime. Orbene, la sospensione, prevista dal detto articolo, dell' applicazione del regolamento, che ha a sua volta portata generale, incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino un servizio aereo per il trasporto di merci fra un altro aeroporto della Comunità e l' aeroporto di Gibilterra e, più in generale, su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Peraltro, essa altro non è se non la conseguenza dell' esistenza di un ostacolo di ordine oggettivo all' applicazione immediata del regolamento all' aeroporto di Gibilterra, relativo all' esistenza di una disputa fra i due Stati membri.
Parti
Nella causa C-128/91,
Government of Gibraltar e Gibraltar Development Corporation, rappresentati dai signori Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, Richard O. Plender, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Antonio Sacchetini, direttore presso il servizio giuridico e, inizialmente, dal signor Jacques Delmoly, successivamente dal signor John Carbery, consiglieri giuridici presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e interistituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico preposto ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Derrick Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14 boulevard Roosevelt,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 294, relativo all' esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU L 36, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 8 maggio 1991, il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 294, relativo all' esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU L 36, pag. 1).
2 Il regolamento n. 294/91 riguarda l' accesso al mercato per l' esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da parte di vettori aerei di merci comunitari, nonché le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri. Esso mira a liberalizzare solamente i servizi aerei per il trasporto di merci, al fine di attuare l' obiettivo della liberalizzazione dei servizi aerei per il trasporto di merci combinato con il trasporto di passeggeri, prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1990, n. 2343, sull' accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU L 217, pag. 8).
3 Alla stregua di quest' ultimo regolamento, il regolamento n. 294/91 prevede una disposizione che sospende la sua applicazione all' aeroporto di Gibilterra fino alla data di entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito.
4 Tale disposizione, contenuta nell' art. 1, n. 3, del regolamento oggetto del presente ricorso, recita:
"L' applicazione del presente regolamento all' aeroporto di Gibilterra è sospesa fino a che non sarà in applicazione il regime previsto dalla dichiarazione congiunta fatta il 2 dicembre 1987 dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio della data di decorrenza dell' applicazione".
5 La dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 prevede in particolare, al punto 8, che il regime di utilizzazione congiunta dell' aeroporto di Gibilterra avrà inizio nel momento in cui le autorità britanniche avranno notificato al loro equivalente spagnolo l' entrata in vigore della normativa necessaria per dare attuazione al punto 3.3 (controllo doganale e controllo sull' immigrazione in ogni aerostazione) e sarà stata condotta a termine la costruzione dell' aerostazione spagnola e, comunque, al più tardi, un anno dopo la notifica di cui sopra.
6 Il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso, ai sensi dell' art. 91, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, chiedendo a quest' ultima di statuire sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
7 Ai sensi dell' art. 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, il presidente della Corte, con ordinanza 16 ottobre 1991, ha ammesso il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee a intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto.
8 A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, il Consiglio fa valere, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva del governo di Gibilterra, rilevando che, in forza del diritto britannico, la proposizione del presente ricorso sarebbe di competenza del governatore. Esso ritiene inoltre che i due ricorrenti, sia il governo di Gibilterra sia la Gibraltar Development Corporation, non siano interessati né direttamente né individualmente dalla disposizione impugnata.
9 Il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation chiedono il rigetto dell' eccezione di irricevibilità. Essi fanno valere, in primo luogo, che il diritto britannico riconosce la personalità giuridica del governo di Gibilterra che comprende, in particolare, la capacità di proporre il presente ricorso in quanto riguardante una "questione specifica di interesse locale" ai sensi dell' art. 55 del decreto 23 maggio 1969 sulla costituzione di Gibilterra e della circolare ministeriale recante pari data, che ricomprende il turismo e l' aerostazione civile dell' aeroporto nel novero delle competenze attribuite ai ministri di Gibilterra. I ricorrenti sostengono, inoltre, che il governo di Gibilterra è direttamente ed individualmente interessato dalla disposizione di cui trattasi in ragione della forma della sua partecipazione al procedimento di autorizzazione dei servizi di trasporto aereo di merci e in quanto responsabile del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Gibilterra. Infine, anche la Gibraltar Development Corporation sarebbe direttamente ed individualmente interessata dalla medesima disposizione, essendo proprietaria dell' aerostazione civile dell' aeroporto di Gibilterra.
10 Tutte le parti intervenienti hanno ripreso e sviluppato l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, da un lato, contestando la capacità giuridica e la legittimazione attiva del governo di Gibilterra e, dall' altro, sostenendo che il regolamento impugnato non contiene nessuna decisione che riguardi direttamente ed individualmente l' uno o l' altro dei due ricorrenti.
11 Ai sensi dell' art. 91, n. 3. del regolamento di procedura, in caso di eccezione formulata ai sensi del n. 1, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento su tale domanda prosegue oralmente. Nella fattispecie, la Corte ritiene di essere sufficientemente informata per statuire con ordinanza sulla ricevibilità del ricorso, senza che si debba far luogo alla fase orale.
12 Ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE:
"La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (...)".
13 Considerato che il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation non rientrano, né del resto asseriscono di rientrare, nel novero dei ricorrenti di cui al primo comma dall' art. 173, la ricevibilità del loro ricorso va valutata esclusivamente alla luce del secondo comma dell' articolo stesso.
14 Occorre anzitutto rammentare che la Corte ha precisato, nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Consiglio (Racc. pag. 877), che il termine "decisione", di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato, va inteso nel senso tecnico di cui all' art. 189 del Trattato medesimo e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa ed una decisione nel senso di quest' ultimo articolo va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi.
15 Risulta peraltro da una giurisprudenza costante della Corte che la portata generale e, quindi, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero ovvero l' identità stessa dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo in riferimento ad una situazione obiettiva, di diritto e di fatto, definita dall' atto stesso, in relazione con il suo scopo (sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 595; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11 della motivazione; 30 settembre 1982, causa 242/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3213, punto 7 della motivazione; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Astéris/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 13 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale/Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 29 della motivazione; sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl/Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 25 della motivazione).
16 Infine, la Corte ha già ammesso che le limitazioni o le deroghe di natura temporanea (sentenze Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, citata, e Compagnie française commerciale e financière/Commissione, anch' essa citata, punti 12-15 della motivazione) ovvero di portata territoriale (sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite 103/78 - 109/78, Société des usines de Beauport/Consiglio, Racc. pag. 17, punti 15-19 della motivazione) che una norma comporta formano parte integrante del complesso delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime.
17 Nel caso di specie, la portata generale del regolamento n. 294/91 è pacifica per tutte le sue disposizioni, salvo per quanto riguarda l' art. 1, n. 3. Tale regolamento riguarda, infatti, tutti i vettori aerei comunitari, fissando le nuove norme di accesso al mercato e, segnatamente, quelle relative all' esercizio dei diritti di traffico.
18 Per quanto riguarda la disposizione impugnata, essa sospende l' applicazione di tali nuove norme per i servizi per e da Gibilterra fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come ha già stabilito la Corte in riferimento all' analoga disposizione contenuta nella direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/463/CEE, recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all' autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (GU L 226, pag. 14), tale provvedimento sospensivo incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo fra un altro aeroporto della Comunità e l' aeroporto di Gibilterra e, più in generale, su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Esso si applica quindi a situazioni oggettivamente definite (sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Government of Gibraltar/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 20 della motivazione).
19 Il regolamento controverso motiva la sospensione della sua applicazione a tale aeroporto facendo riferimento all' accordo di cui alla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come già rilevato dalla Corte nella citata sentenza Government of Gibraltar/Consiglio, al punto 22 della motivazione, tale riferimento rappresenta la constatazione di un ostacolo di ordine oggettivo all' applicazione del regolamento, tenuto conto delle finalità di quest' ultimo. Infatti, alla luce della disputa, alla quale gli stessi ricorrenti hanno fatto ampio richiamo, fra il Regno di Spagna ed il Regno Unito in ordine alla sovranità sul territorio nel quale è situato l' aeroporto di Gibilterra e delle difficoltà di esercizio connesse a tale disputa, lo sviluppo dei servizi aerei fra questo aeroporto e gli altri aeroporti della Comunità è subordinato all' entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i due Stati.
20 Alla luce di quanto precede, deve escludersi che l' art. 1, n. 3, del regolamento n. 294/91, costituisca una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, partecipando esso, al contrario, del carattere generale di tale regolamento.
21 Conseguentemente, il ricorso è irricevibile e deve, pertanto, essere respinto senza che vi sia bisogno di esaminare gli altri motivi addotti a sostegno dell' eccezione di irricevibilità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation sono rimasti soccombenti e vanno pertanto condannati alle spese. Ai sensi dell' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
3) Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 12 luglio 1993.
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