Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d' intervento e conseguente avviso di aggiudicazione
((Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 2436/91))
Massima
Il regolamento n. 2436/91, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d' intervento, nonché un avviso di aggiudicazione pubblicato in esecuzione del medesimo, i quali fissano il principio e le modalità della gara per l' aggiudicazione in parola, non riguardano gli aggiudicatari potenziali se non nella loro obiettiva qualità di operatori economici del settore del commercio del tabacco, alla stessa stregua di qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione identica, e non li riguardano individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, a prescindere dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l' identità degli operatori ai quali potrebbero applicarsi.
Parti
Nelle cause riunite C-232/91 e C-233/91,
Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki Etairia AE, società per azioni di diritto ellenico, con sede in Kavala (Grecia), (causa C-232/91),
Syllogos Kapnemporon Makedonias kai Thrakis, federazione con sede in Kavala (causa C-233/91),
con l' avv. Eleni Liratzaki, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Dupuis, 9, rue Plaetis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xénophon A. Yataganas, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d' intervento tedesco, greco e italiano (GU L 222, pag. 23), e dell' avviso di aggiudicazione n. 91/C/213/04 della Commissione del 15 agosto 1991, pubblicato in applicazione del summenzionato regolamento n. 2436/91 (GU C 213, pag. 5),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 17 settembre 1991, le società Odette Nikou Petridi Anonymos Kapnemporiki Etairia AE (causa C-232/91) e Syllogos Kapnemporon Makedonias kai Thrakis (causa C-233/91) hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d' intervento tedesco, greco e italiano (GU L 222, pag. 23), e dell' avviso di aggiudicazione n. 91/C/213/04 della Commissione del 15 agosto 1991, pubblicato in applicazione del summenzionato regolamento n. 2436/91 (GU C 213, pag. 5).
2 Con ordinanza 5 novembre 1991, in conformità dell' art. 43 del regolamento di procedura, il presidente della Corte ha riunito le cause C-232/91 e C-233/91 ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
3 L' art. 1 del summenzionato regolamento n. 2436/91 prevede la vendita per l' esportazione di undici partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989, detenuti dagli enti di intervento tedesco, greco ed italiano, per un peso complessivo di 105 486 276 kg. Nell' allegato del regolamento sono indicati le partite ed i quantitativi oggetto di quattro successive vendite.
4 Con il citato avviso n. 91/C/213/04, la Commissione ha stabilito le modalità e le condizioni della prima vendita relativa a quattro partite, per un peso complessivo di 54 557 558 kg di tabacco in colli. Nell' avviso di aggiudicazione viene precisato che non possono essere effettuate offerte parziali e che le offerte devono essere accompagnate dalla prova della costituzione di una cauzione pari a 0,339 ECU per kg di tabacco.
5 In ordine alla ricevibilità dei ricorsi, le ricorrenti asseriscono che gli atti impugnati le riguardano direttamente ed individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, pur essendo stati adottati sotto forma di un regolamento e di un atto avente portata generale. I controversi provvedimenti riguarderebbero le ricorrenti individualmente, in quanto la Commissione sarebbe a conoscenza sia dell' identità delle imprese che prendono parte alle gare sia della rilevanza delle partite per le quali dette imprese sono in grado di presentare un' offerta. Gli stessi provvedimenti riguarderebbero le ricorrenti direttamente, in quanto inciderebbero sulla loro situazione giuridica.
6 Quanto al merito, le ricorrenti assumono che la rilevanza delle partite offerte all' asta nonché delle cauzioni da prestare fa sì che la possibilità di partecipare alla gara sia riservata unicamente alle grandi società internazionali e che ne vengano esclusi potenziali aggiudicatari di minori dimensioni, come le ricorrenti. Così operando, la Commissione avrebbe trasgredito l' art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, che istituisce un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1), il quale impone che lo smercio dei tabacchi acquistati dagli enti di intervento avvenga in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato e da assicurare la parità di accesso alle merci e di trattamento degli acquirenti; la Commissione avrebbe poi violato i principi generali del libero scambio e della libera concorrenza nonché il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), e 86 del Trattato CEE e avrebbe commesso uno sviamento di potere.
7 In forza dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, in caso di manifesta irricevibilità della domanda la Corte può, sentito l' avvocato generale, provvedere con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
8 In ordine alla ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorre ricordare come questa disposizione permetta ai soggetti privati di impugnare le decisioni delle quali sono destinatari ovvero quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, li riguardano direttamente ed individualmente.
9 Secondo una giurisprudenza costante, è sufficiente verificare, tralasciando il punto se il provvedimento impugnato possa essere considerato come un regolamento, se esso riguardi direttamente ed individualmente le ricorrenti (sentenza 16 marzo 1978, UNICME, causa 123/77, Racc. pag. 845).
10 Sotto tale aspetto, va rilevato che come varie volte la Corte ha avuto modo di ribadire, la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dal provvedimento (sentenza 16 marzo 1978, UNICME, testé citata).
11 A questo proposito, si deve constatare che il regolamento e l' avviso di aggiudicazione controversi, che fissano il principio e le modalità della gara per l' aggiudicazione del tabacco, non riguardano le ricorrenti se non nella loro obiettiva qualità di operatori economici del settore del commercio del tabacco, alla stessa stregua di qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione identica.
12 Di conseguenza, i ricorsi vanno dichiarati irricevibili, in conformità dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) I ricorsi nelle cause C-232/91 e C-233/91 sono irricevibili.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 14 novembre 1991.
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