Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Spese - Rinuncia agli atti giustificata dal comportamento dell' altra parte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)
Parti
- 457.943 -
Nella causa C-249/91,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dapprima dai signori Jean-Pierre Puissochet, direttore degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, segretario aggiunto principale degli Affari esteri presso la direzione degli Affari giuridici dello stesso ministero, in seguito dal signor Philippe Pouzoulet e dalla signora Catherine de Salins, rispettivamente vicedirettore e consigliere degli Affari esteri presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto la constatazione che la Repubblica francese, fissando il prezzo dei vini dolci naturali sul mercato francese ed imponendo norme restrittive per la loro vendita e la loro esportazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono come membro della Comunità europea e, in particolare, in virtù delle disposizioni dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 822/87 (GU L 84, pag. 1) e n. 823/87 (GU L 84, pag. 59) applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l' avvocato generale C.O. Lenz,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha informato la Corte, conformemente all' art. 78 del regolamento di procedura, che rinuncia agli atti ed ha chiesto che, a norma dell' art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sia condannata alle spese.
2 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1994 la convenuta ha preso atto della rinuncia e non ha sollevato obiezioni quanto ad una sua condanna alle spese.
3 A norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia è condannata alle spese se la controparte ne fa richiesta. Tuttavia, su istanza della parte che rinuncia, le spese sono poste a carico della controparte, se il provvedimento appare giustificato in virtù del comportamento di detta parte.
4 Nella fattispecie, ricorso e successiva rinuncia della Commissione vanno imputati all' atteggiamento della Repubblica francese, che solo dopo l' esperimento del ricorso da parte della Commissione ha adottato le misure necessarie per assolvere i suoi obblighi.
5 La Repubblica francese va perciò condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-249/91 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Lussemburgo, 4 marzo 1994.
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