Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Provvedimenti provvisori ° Modifica ° Presupposti ° Mutamento delle circostanze
(Regolamento di procedura della Corte, art. 87)
Massima
Ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura della Corte, l' ordinanza con cui viene concesso un provvedimento provvisorio può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.
Non può essere considerata come un mutamento di circostanze, atte a giustificare la modifica o la revoca del provvedimento provvisorio, l' emanazione di una normativa nazionale che abbia gli stessi effetti degli atti amministrativi di cui, col provvedimento provvisorio, s' è ordinata la sospensione dell' esecuzione. Infatti tale normativa non può sanare retroattivamente l' illegittimità, dal punto di vista del diritto comunitario che, prima facie, vizia gli atti amministrativi in oggetto. Per salvaguardare l' effetto utile della sentenza che sarà pronunciata, occorre pertanto confermare il provvedimento provvisorio.
Parti
Nella causa C-272/91 R,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Aresu e Raphael Pellicer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo Maria Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere che sia ingiunto alla Repubblica italiana di adottare i provvedimenti necessari per sospendere l' esecuzione dell' aggiudicazione della concessione del sistema d' automazione del gioco del lotto,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con lettera 23 marzo 1992 il governo italiano ha chiesto al presidente della Corte, ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura, di riconsiderare l' ordinanza 31 gennaio 1992 con cui è stato ingiunto alla Repubblica italiana di adottare i provvedimenti necessari a sospendere gli effetti giuridici del decreto 14 giugno 1991 del ministro delle Finanze che aggiudica la concessione del sistema d' automazione del gioco del lotto nonché l' esecuzione del contratto stipulato a tal fine con il consorzio Lottomatica.
2 Detta ordinanza è stata emanata su domanda di provvedimento provvisorio presentata dalla Commissione delle Comunità europee nell' ambito di un ricorso proposto il 18 ottobre 1991, ex art. 169 del Trattato CEE, diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di comunicare, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dapprima, all' inizio del 1990, un bando di gara indicativo riguardante il totale degli appalti che il ministero italiano delle Finanze intendeva aggiudicare nel corso dello stesso anno, nonché successivamente, nel novembre 1990, un bando relativo ad un appalto-concorso per la concessione del sistema d' automazione del gioco del lotto, ed avendo riservato, infine, la partecipazione al predetto appalto-concorso ai soli enti, società, consorzi o raggruppamenti il cui capitale sociale, considerato singolarmente o complessivamente, fosse a prevalente partecipazione pubblica, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CEE e degli artt. 9 e 17-25 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE (GU L 127, pag. 1).
3 Nell' ordinanza 31 gennaio 1992 il presidente della Corte ha accertato, conformemente all' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, che sussistevano gli argomenti di fatto e di diritto che giustificavano prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto dalla Commissione, nonché il sussistere di motivi di urgenza di detto provvedimento. Ha rilevato che, tenuto conto della sentenza 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione / Italia (Racc. pag. 4035), il ricorso della Commissione non pareva, in questa fase, privo di fondamento e che in caso di accoglimento del ricorso principale la sentenza, in difetto di provvedimenti provvisori, sarebbe stata privata di effetto utile.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, delle osservazioni delle parti e della motivazione della pronuncia del presidente della Corte si fa rinvio all' ordinanza 31 gennaio 1992.
5 Il governo italiano invoca come elemento nuovo a sostegno della domanda di riesame della citata ordinanza l' emanazione del decreto legge 1º febbraio 1992, n. 47, il cui art. 7 ha autorizzato il ministero delle Finanze a trasferire i propri poteri inerenti al gioco del lotto automatizzato a società a prevalente capitale pubblico ed ha precisato che per la prima applicazione di questa disposizione i poteri di cui sopra sono trasferiti alla Lottomatica, cioè alla società aggiudicataria dell' appalto su cui verte il ricorso per inadempimento.
6 Va rammentato che, ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura, l' ordinanza con cui viene concesso un provvedimento provvisorio può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.
7 Nel caso di specie la modifica della normativa italiana non può essere considerata un mutamento di circostanze atto a giustificare la modifica o la revoca del provvedimento provvisorio. Infatti la nuova norma, quand' anche disponesse un trasferimento di pubblici poteri all' aggiudicatario, non può sanare retroattivamente l' illegittimità, dal punto di vista del diritto comunitario, che prima facie vizia l' appalto-concorso e, pertanto, l' aggiudicazione della concessione al consorzio Lottomatica nonché il contratto stipulato con detto consorzio.
8 Al fine di salvaguardare l' effetto utile della sentenza che sarà pronunciata va pertanto confermato il provvedimento provvisorio che ingiunge alla Repubblica italiana di sospendere gli effetti giuridici del decreto 14 giugno 1991 del ministero delle Finanze che aggiudica la concessione del sistema d' automazione del gioco del lotto nonché l' esecuzione del contratto stipulato a tal fine con il consorzio Lottomatica.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda del governo italiano è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 12 giugno 1992.
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