Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei mezzi di prova ° Irricevibilità con riferimento ai motivi di rigetto del ricorso da parte del Tribunale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 119)
Massima
Nel contesto di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, il motivo che deduce errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale nella valutazione dei mezzi di prova necessari per esaminare la fondatezza del ricorso non può essere utilmente invocato né avverso il rigetto per irricevibilità di taluni capi del ricorso, né avverso il rigetto nel merito di un altro capo di detto ricorso fondato sulla constatazione che la decisione contestata dal ricorrente era la sola che poteva essere legittimamente adottata, e che doveva quindi farsi applicazione dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Parti
Nel procedimento C-294/91 P,
Elfriede Sebastiani, dipendente del Parlamento europeo, residente in Wellen (Repubblica federale di Germania), con l' avvocato Paul Greinert, del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 25 settembre 1991, nella causa T-163/89, Elfriede Sebastiani contro Parlamento europeo,
procedimento in cui l' altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest' ultimo, 22, Côte d' Eich,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias M. Zuleeg, J.L. Murray e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la signora Elfriede Sebastiani ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 25 settembre 1991, Sebastiani/Parlamento europeo causa T-163/69, Racc. pag. II-715, con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della signora Sebastiani inteso a sentire condannare il Parlamento europeo:
1) a risarcire il danno causato alla ricorrente dal rifiuto di assegnarla ad interim ad un impiego di grado B3 presso la divisione tedesca di traduzione;
2) a promuovere la ricorrente al grado B3 con effetto retroattivo o a promuoverla a un grado più elevato;
3) a correggere gli aspetti discriminatori e iniqui della politica del personale di detta istituzione.
2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, ha in primo luogo, ritenuto che il secondo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione.
3 Ha quindi ritenuto che il terzo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che le censure sulle quali era fondato non riguardavano la ricorrente personalmente, bensì la politica generale del personale del Parlamento, e per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione.
4 Il Tribunale ha, infine, respinto il primo capo del ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente avverso il rifiuto di assegnazione interim che le era stato opposto era fondato.
5 Su questo primo capo del ricorso, il Tribunale ha disatteso, in primo luogo, il motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento, affermando che la ricorrente non aveva dedotto a sostegno di detto motivo elementi di fatto precisi che consentano al Tribunale di concludere che l' autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe, in conseguenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere, violato detto principio, e considerando che, d' altronde, dai documenti versati agli atti non risultava che l' APN si sia avvalsa dei suoi poteri per fini diversi da quelli per i quali le erano stati conferiti.
6 In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso il motivo che deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, affermando che, nonostante l' espresso invito rivoltole, la ricorrente non era stata in grado di produrre la prova scritta che i suoi superiori gerarchici le avrebbero dato in merito alla sua posizione amministrativa assicurazioni tali da ingenerare in lei un legittimo affidamento.
7 Il Tribunale, in terzo luogo, ha disatteso il motivo che deduce la violazione dell' art. 45 dello Statuto, il quale fissa i criteri di promozione, affermando che secondo l' organigramma, nessun impiego corrispondente al grado B3 era vacante nel servizio considerato fino al 1 gennaio 1990.
8 Il Tribunale, in quarto luogo, ha disatteso per la stessa ragione il motivo che deduce la violazione dell' art. 7, n. 2, dello Statuto relativo all' occupazione ad interim degli impieghi.
9 Il Tribunale ha concluso che, considerato quanto sopra, il ricorso della signora Sebastiani doveva essere respinto, "senza che sia necessario ordinare l' esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nel suo atto introduttivo" (punto 51 della sentenza del Tribunale).
10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la procedura seguita dinanzi al Tribunale non è stata regolare in quanto questo, in primo luogo, non ha esaminato tutti i motivi che erano stati dedotti e tutte le prove che erano state offerte, ha preteso, in secondo luogo, dalla ricorrente elementi di prova che non potevano essere prodotti, e, in terzo luogo, ha esaminato mezzi di prova inappropriati per valutare se il Parlamento si fosse reso responsabile di discriminazione o di grave negligenza nei confronti della ricorrente.
11 Il Parlamento europeo contesta, in principalità, la ricevibilità del ricorso deducendo, in sostanza, che la decisione del Tribunale sull' ammissibilità delle prove offerte dalla ricorrente rientra nel potere sovrano di valutazione dei fatti da parte di detto giudice e non può, pertanto, costituire l' oggetto di un ricorso, limitato alle questioni di diritto. Il Parlamento aggiunge che il ricorso deve, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato, dal momento che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità di procedura nella sentenza impugnata.
12 I motivi dedotti dalla signora Sebastiani a sostegno del suo ricorso devono essere disattesi.
13 Da un lato, la ricorrente non può utilmente avvalersi degli errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale nella valutazione dei mezzi di prova necessari per esaminare la fondatezza del ricorso onde contestare l' irricevibilità del secondo e terzo capo del ricorso.
14 Dall' altro lato, la ricorrente non può neppure avvalersi utilmente di detti pretesi errori onde contestare il rigetto nel merito del primo capo del ricorso. Infatti la ricorrente non contesta che nessun impiego di grado B3 era disponibile fino al 1 gennaio 1990 nella divisione tedesca di traduzione. Così, l' APN, la quale non poteva assegnare regolarmente la signora Sebastiani, ad interim o per promozione, a un posto di detto grado, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, era tenuta a rifiutare il provvedimento chiesto dalla ricorrente. Pertanto, il Tribunale non poteva che respingere le conclusioni del ricorso intese ad ottenere il risarcimento del danno che detto provvedimento avrebbe arrecato.
15 Da quanto sopra emerge che il ricorso della signora Sebastiani è manifestamente infondato e che ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. A norma dell' art. 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell' art. 122 di detto regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti delle istituzioni. Poiché la signora Sebastiani è rimasta soccombente va condannata alle spese relative alla presente causa.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La signora Sebastiani è condannata alle spese.
Lussemburgo, 30 settembre 1992
Full & Egal Universal Law Academy