Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti - Ricorso - Atto recante pregiudizio - Nozione - Rifiuto di fissare anticipatamente talune modalità di calcolo dei diritti a pensione, come il coefficiente correttore - Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
La nozione di atto che reca pregiudizio comprende sia le decisioni, sia i casi in cui l' amministrazione si sia astenuta dall' adottare un provvedimento imposto dallo Statuto. L' assenza di decisione è quindi idonea ad arrecare pregiudizio all' interessato, qualora l' istituzione dalla quale egli dipende si sia astenuta dall' adottare sia una decisione espressamente contemplata da una specifica norma statutaria, sia una decisione implicitamente imposta dallo Statuto per garantire i diritti dei dipendenti.
Non costituisce un atto che arreca pregiudizio, impugnabile, in quanto tale, la domanda con cui un dipendente invita l' istituzione di appartenenza a fissare in anticipo, cioè prima che il dipendente venga collocato a riposo, talune modalità di calcolo dell' importo delle sue spettanze pensionistiche. Nessuna disposizione dello Statuto, infatti, impone all' ammistrazione una siffatta obbligazione. Al contrario, dagli artt. 10 e 40 dell' allegato VIII dello Statuto emerge che l' istituzione può procedere alla liquidazione delle spettanze di pensione del dipendente solo allorché questi cessi la propria attività, poiché prima di tale momento le basi di calcolo di detti diritti sono, in via di principio, indeterminate e soggette a variazioni.
Solo in via eccezionale, qualora un elemento di detto calcolo sia già determinato definitivamente, l' amministrazione è tenuta ad adottare una decisione ad effetti differiti, atta ad incidere immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato e che costituisce così, nei suoi confronti, un atto recante pregiudizio. In tale ipotesi il dipendente interessato ha un attuale interesse giuridico a far stabilire anticipatamente un elemento incerto della propria situazione.
Per contro, il dipendente ancora in attività di servizio non può avere un attuale interesse giuridico ad ottenere una decisione relativa al coefficiente correttore che si applicherà alla sua futura pensione di anzianità. In effetti, la fissazione di detto coefficiente, che dipende, da un lato, dal luogo di residenza dell' interessato dopo che questi abbia cessato l' attività e, dall' altro, dalla normativa in vigore al momento della liquidazione dei diritti a pensione, non può costituire oggetto di una decisione anticipata, che incida immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato.
Parti
Nella causa T-6/91,
Fred Pfloeschner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa vertente, nell' attuale fase procedurale, sulla ricevibilità del ricorso inteso all' annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 30 ottobre 1990, con cui veniva respinto, in quanto privo di oggetto, il reclamo del ricorrente volto a far liquidare le sue spettanze di pensione, nonché della pretesa decisione tacita della Commissione di mantenere a 100 il coefficiente correttore da applicare alla pensione del ricorrente nell' ipotesi che questi si stabilisca in Svizzera dopo il collocamento a riposo,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e C. Yeraris, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 16 ottobre 1991,
ha emesso la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Nel 1958 il ricorrente, sig. Pfloeschner, nato nel 1928 e cittadino svizzero, veniva nominato in ruolo alle dipendenze della Commissione, in deroga al requisito della cittadinanza, ai sensi dell' art. 28, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto").
2 Il 18 luglio 1988, il coefficiente correttore 145,4, fino a quel momento in vigore per le pensioni corrisposte in Svizzera, veniva ridotto mediante il regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio n. 2175/88, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi (GU L 191, pag. 1; in prosieguo il "regolamento n. 2175/88"), il quale, nell' art. 3, stabilisce che "il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100".
3 Dopo l' entrata in vigore della nuova normativa, con nota del 16 gennaio 1989 la Commissione trasmetteva al sig. Pfloeschner, su richiesta di quest' ultimo, un calcolo provvisorio delle sue spettanze di pensione. Il 18 settembre 1989 il sig. Pfloeschner proponeva un ricorso mirante ad ottenere l' annullamento della "decisione della Commissione 16 gennaio 1989 che stabili((va)) il calcolo delle (sue) spettanze di pensione (...), nella parte in cui ((veniva)) fissato a 100 il coefficiente correttore applicabile alla ((sua)) pensione (...), qualora egli si ((fosse stabilito)) in Svizzera dopo il collocamento a riposo". Detto ricorso veniva dichiarato irricevibile dal Tribunale, per il motivo che, in sostanza, dall' esame del conteggio impugnato risultava che questo era stato fornito a titolo informativo e non aveva, quindi, natura di atto arrecante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto (sentenza 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione, cuasa T-135/89, Racc. pag. II-153).
4 Il 3 maggio 1990 il sig. Pfloeschner presentava una domanda intesa ad "ottenere una decisione ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, in cui ((venissero)) stabilite dettagliatamente le ((sue)) spettanze di pensione, all' età corrispondente all' aliquota massima", tenuto conto - egli precisava - del fatto "che, dopo il collocamento a riposo, ((si sarebbe stabilito)) in Svizzera, paese di cui (ha) la cittadinanza e in cui ((è stato)) assunto".
5 Non avendo ricevuto risposta dalla Commissione entro il prescritto termine di quattro mesi, il 25 settembre 1990 il sig. Pfloeschner presentava un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la tacita decisione di rigetto della sua domanda.
6 Il 30 ottobre 1990, con lettera del direttore generale del personale e dell' amministrazione, la Commissione rispondeva al suddetto reclamo, facendo sapere al sig. Pfloeschner che il calcolo provvisorio delle sue spettanze di pensione gli sarebbe stato comunicato il più presto possibile. Essa richiamava però l' attenzione dell' interessato "sul carattere informativo e non decisionale di un siffatto conteggio, a meno che esso non venga effettuato in seguito alla domanda (del dipendente) di essere collocato a riposo a una data precisa". La Commissione, infine, considerava che il reclamo era divenuto privo di oggetto.
In una lettera inviata il 16 novembre 1990 al sig. Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione, il sig. Pfloeschner contestava che il suo reclamo fosse divenuto privo di oggetto. Egli sottolineava il fatto di non aver ancora ricevuto risposta alla suddetta domanda del 3 maggio 1990, con la quale aveva invitato la Commissione ad adottare nei suoi confronti una decisione ai sensi dell' art. 90, n, 1, dello Statuto.
Il conteggio provvisorio delle spettanze di pensione del sig. Pfloeschner a decorrere dal 1 gennaio 1991 veniva inviato all' interessato in data 18 dicembre 1990. Il calcolo era stato effettuato in base ad un coefficiente correttore pari a 100 per le pensioni corrisposte in Svizzera.
7 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 1991, il sig. Pfloeschner chiedeva l' annullamento della "decisione in data 30 ottobre 1990 con la quale il sig. Hay (aveva) respinto il (suo) reclamo inteso a far stabilire l' importo delle (sue) spettanze di pensione all' età corrispondente all' aliquota massima" e, di conseguenza, l' annullamento della "decisione tacita di mantenere a 100 il coefficiente correttore da applicare alla (sua) pensione, se (si fosse stabilito) in Svizzera dopo il collocamento a riposo".
8 Senza aver presentato memorie nel merito, la Commissione ha eccepito che il ricorso è irricevibile in ogni suo capo. Il ricorrente ha depositato osservazioni scritte intese a far respingere l' eccezione sollevata dalla convenuta. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, a norma dell' art. 114, n. 3, del proprio regolamento di procedura, di proseguire oralmente il procedimento sulla ricevibilità, senza assunzione di mezzi istruttori. Il dibattimento sull' eccezione d' irricevibilità si è svolto il 16 ottobre 1991 e il presidente ne ha dichiarato la chiusura al termine dell' udienza.
Conclusioni delle parti
9 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta o, quanto meno, rinviare al merito;
- di conseguenza, disporre la riapertura del procedimento di merito;
- porre tutte le spese a carico della convenuta.
Argomenti delle parti e valutazione giuridica
Argomenti delle parti
10 La Commissione eccepisce che il ricorso è irricevibile, sia in quanto diretto all' annullamento della pretesa decisione tacita di mantenere a 100 il coefficiente correttore che sarà applicato alla pensione del ricorrente se questi si stabilirà in Svizzera dopo il collocamento a riposo, sia in quanto inteso a far annullare la lettera 30 ottobre 1990, con la quale viene respinto il reclamo dell' interessato.
11 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità sollevata contro il primo capo della domanda, sopra ricordato, la Commissione assume che il silenzio-rifiuto da essa opposto alla domanda presentata dal ricorrente il 3 maggio 1990 non costituisce un atto arrecante pregiudizio.
12 Preliminarmente, la Commissione ricorda qual è il contesto normativo della presente controversia. Essa osserva che un dipendente ancora in attività non può pretendere che venga adottata una decisione relativa alla liquidazione anticipata delle sue spettanze pensionistiche. Infatti, essa precisa, i diritti alla pensione si perfezionano soltanto nel momento della cessazione dell' attività da parte dell' interessato e non possono essere liquidati se non in quel momento. Ciò risulta, a suo avviso, dall' art. 40 dell' allegato VIII dello Statuto, secondo cui il conteggio particolareggiato della liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità viene notificato all' interessato contemporaneamente alla decisione di concedergli detta pensione, come pure dall' art. 10 dello stesso allegato, a norma del quale il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il dipendente è stato ammesso, d' ufficio o a sua domanda, a fruire della pensione.
A fortiori, secondo la Commissione, un dipendente ancora in attività non può pretendere che venga adottata una decisione riguardante un aspetto isolato dell' operazione di calcolo, nel caso di specie la fissazione del coefficiente correttore, che fa parte integrante del metodo di liquidazione della pensione.
13 Tenuto conto delle suddette norme statutarie, la Commissione contesta l' interpretazione proposta dal ricorrente, secondo la quale la mancata risposta alla domanda da lui presentata il 3 maggio 1990 costituirebbe un' anticipata decisione di mantenere a 100 il coefficiente correttore da applicare alla sua futura pensione, se questa verrà corrisposta in Svizzera. Secondo la Commissione, questa mancata risposta può significare unicamente che, finché il ricorrente non venga collocato a riposo, non può essere adottata alcuna decisione che determini il coefficiente correttore da applicare nella liquidazione delle sue spettanze di pensione.
14 La Commissione sottolinea che, in quanto essa non ha omesso di adottare un provvedimento imposto dallo Statuto, il tacito rifiuto di adottare una decisione mediante la quale vengano liquidate in anticipo le spettanze di pensione del ricorrente non costituisce un atto che arreca pregiudizio, impugnabile, in quanto tale, con reclamo amministrativo o ricorso giurisdizionale (ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1989, Teissonnière/Commissione, causa T-119/89, Racc. 1990, pag. II-7, punto 17 della motivazione). Essa afferma che il ricorrente non fa valere alcuna speciale circostanza per la quale sarebbe imposta, in via derogatoria, una liquidazione anticipata delle spettanze di pensione non ancora maturate e, in particolare, la fissazione anticipata, mediante decisione, del coefficiente correttore destinato a incidere su diritti futuri.
15 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità sollevata contro la domanda di annullamento della lettera del sig. Hay in data 30 ottobre 1990, la Commissione assume che "con questa lettera, si annunciava al ricorrente che, a breve scadenza, sarebbe stato dato seguito alla sua domanda relativa alla liquidazione delle sue spettanze di pensione, precisando che il conteggio che gli sarebbe stato trasmesso avrebbe avuto sempre carattere informativo, finché l' interessato non fosse stato collocato a riposo". E, in ogni caso, è "inutile e irrilevante" - secondo la Commissione - accertare se detta lettera costituisca una decisione di rigetto del reclamo del 25 settembre 1990, visto che tale reclamo era diretto - essa precisa - contro un atto inesistente. Infatti, secondo l' istituzione convenuta, il reclamo riguardava la presunta decisione tacita di mantenere a 100 il coefficiente correttore da applicare alla pensione del ricorrente nel caso che questi si stabilisse in Svizzera dopo il collocamento a riposo, non già la decisione tacita di non effettuare la liquidazione anticipata della pensione, che è la sola che potesse derivare dalla mancata risposta alla domanda del 3 maggio 1990 e che, pertanto, potesse dar luogo a reclamo e ricorso. Inoltre, l' irricevibilità della domanda diretta all' annullamento della suddetta decisione tacita implicherebbe l' irricevibilità della domanda di annullamento della lettera in data 30 ottobre 1990.
16 Il ricorrente sostiene, dal canto suo, che il ricorso è ricevibile. Egli osserva anzitutto di avere espressamente e formalmente chiesto alla Commissione, il 3 maggio 1990, in forza dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, di adottare una decisione circa l' entità del coefficiente correttore che sarebbe stato applicato alle sue spettanze di pensione, in seguito all' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 2175/88 e tenuto conto della sua intenzione di stabilirsi, dopo il collocamento a riposo, in Svizzera, paese di cui è cittadino e in cui è stato assunto.
17 Il ricorrente fa valere che il rifiuto della Commissione - dapprima tacito, in quanto non era stata data risposta alla sua domanda, fondata sull' art. 90, n. 1, di adottare una decisione, indi espresso, in quanto concretatosi nel conteggio delle sue spettanze di pensione inviatogli il 18 dicembre 1990 - di applicare il coefficiente correttore alla liquidazione dei suoi diritti pensionistici è una decisione chiara e incondizionata dell' autorità competente, che determina fin d' ora l' importo delle sue spettenze di pensione e dalla quale risulta ch' egli non potrà fruire di un coefficiente correttore superiore a 100. A suo avviso, è irrilevante in proposito che l' effetto di tali diritti sia sospeso fino alla data dell' effettivo collocamento a riposo, dal momento ch' esso è fin d' ora certo. Tale certezza è rafforzata dal prossimo raggiungimento dell' età pensionabile e dalla fortissima probabilità che la normativa sostanzialmente contestata venga nel frattempo modificata. Inoltre, il fatto di stabilire la data del suo collocamento a riposo non avrebbe alcuna incidenza sull' importo delle sue spettanze di pensione, calcolate in base all' aliquota massima. Il ricorrente osserva infine che la forma in cui gli è stata trasmessa la decisione impugnata è irrilevante quanto alla natura di atto lesivo propria della stessa.
18 Per specificare la sua tesi, il ricorrente fa valere che non è logico pretendere che il dipendente fissi la data del proprio collocamento a riposo o della cessazione, per qualsiasi motivo, della propria attività, prima di fargli sapere quale sarà, in quel momento, la sua situazione amministrativa e finanziaria. Basandosi sulla sentenza della Corte 1 febbraio 1979, Deshormes/Commissione, (causa 17/78, Racc. pag. 189), egli sostiene di avere un "attuale interesse giuridico, sufficiente per attribuirgli la legittimazione a chiedere che venga fin d' ora precisato, in sede giurisdizionale, un elemento incerto della propria situazione", ed aggiunge, in proposito, ch' egli possiede già i requisiti necessari per chiedere il collocamento a riposo e che "la data in cui deciderà di mettersi in pensione dipende essenzialmente dalla previa conoscenza dell' importo delle sue spettanze pensionistiche".
19 Il ricorrente sottolinea ch' egli ha tanto più interesse a far determinare la propria situazione giuridica in quanto la decisione impugnata modifica la sua situazione iniziale. Egli precisa infatti che in un precedente calcolo dei suoi diritti a pensione, effettuato nel 1988, prima che entrasse in vigore il regolamento n. 2175/88 con cui si è abolita l' applicazione del coefficiente correttore per le pensioni corrisposte in un paese terzo, all' importo della pensione che gli sarebbe stata versata in Svizzera era stato applicato il coefficiente 145,4.
20 Quanto alla lettera della Commissione in data 30 ottobre 1990, il ricorrente sostiene che, nonostante il suo carattere intenzionalmente ambiguo, questa lettera costituisce in effetti una decisione di rigetto del reclamo da lui presentato il 25 settembre 1990 contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda.
Valutazione giuridica
21 Onde statuire sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, è necessario accertare, come richiede l' art. 91, n. 1, dello Statuto, se gli atti impugnati siano idonei ad arrecare pregiudizio al ricorrente, ai sensi dell' art. 90, n. 2.
22 Secondo quest' ultima disposizione, la nozione di atto che arreca pregiudizio comprende sia le decisioni, sia i casi in cui l' autorità si sia astenuta dall' adottare un provvedimento imposto dallo Statuto. L' omissione è quindi idonea ad arrecare pregiudizio all' interessato, qualora l' istituzione dalla quale egli dipende si sia astenuta dall' adottare sia una decisione espressamente contemplata da una specifica norma statutaria, sia una decisione implicitamente imposta dallo Statuto per garantire i diritti dei dipendenti.
23 Si deve perciò stabilire se, mantenendo il silenzio dopo che il ricorrente, il 3 maggio 1990, aveva presentato la domanda intesa ad ottenere una decisione relativa al coefficiente correttore da applicare alla sua futura pensione di anzianità per il caso che si stabilisca in Svizzera, la Commissione si sia astenuta dall' adottare un provvedimento che il ricorrente poteva pretendere in forza dello Statuto.
24 In proposito, il Tribunale ricorda che nessuna disposizione statutaria impone espressamente all' istituzione di appartenenza l' obbligo di fissare in anticipo, cioè prima che il dipendente venga collocato a riposo, talune modalità del calcolo dell' importo delle sue spettanze pensionistiche. Al contario, le norme rilevanti dello Statuto prevedono che la liquidazione dei diritti a pensione avvenga nel momento in cui il dipendente viene ammesso al pensionamento. Infatti, secondo l' art. 40 dell' allegato VIII dello Statuto, relativo alle modalità del regime delle pensioni, "la liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità (...) compete all' istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario (...)". L' art. 10 dello stesso allegato precisa che "il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il funzionario è stato ammesso (...) al beneficio della pensione".
25 La suddetta norma statutaria, secondo cui l' istituzione può procedere alla liquidazione delle spettanze di pensione del dipendente solo allorché questi cessi la propria attività, è dettata dalle esigenze di un diritto in corso di formazione, per il quale le basi di calcolo sono, in via di principio, indeterminate e soggette a variazioni finché l' interessato non sia stato collocato a riposo. Il complesso degli elementi del calcolo dell' importo delle spettanze pensionistiche di un dipendente non può, quindi, in generale, essere stabilito prima che l' interessato abbia cessato la propria attività.
26 Tuttavia, una siffatta norma non si giustifica più qualora, in via eccezionale, un elemento di detto calcolo sia già determinato definitivamente. In tale ipotesi, le disposizioni statutarie vanno interpretate nel senso ch' esse impongono in modo implicito all' istituzione considerata di adottare immediatamente una decisione. La Corte si è pronunziata in tal senso, nella suddetta sentenza 1 febbraio 1979, Deshormes/ Commissione, causa 17/78, punti 10-12 della motivazione, nel caso di una decisione relativa all' inclusione, nel computo delle annualità di anzianità, di periodi lavorativi anteriori all' assunzione del dipendente in ruolo. Da questa sentenza risulta infatti che, quando una decisione ad effetti differiti, atta ad incidere immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato, può essere adottata in base ad elementi determinati e invariabili, l' interessato ha un attuale interesse giuridico a far stabilire anticipatamente un elemento incerto della propria situazione (v. anche ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1989, Teissonnière/Commissione, sopra richiamata, causa T-119/89, punto 19).
27 Per quanto riguarda la presente fattispecie, il Tribunale rileva che il coefficiente correttore da applicare dipende, da un lato, dal luogo di residenza dell' interessato dopo che questi abbia cessato l' attività e, dall' altro, dalla normativa in vigore al momento della liquidazione. In proposito, si deve notare che la scelta del luogo di residenza dev' essere fatta dall' interessato, allorché questi chiede il collocamento a riposo o viene d' ufficio collocato a riposo. Pertanto, il dipendente ancora in attività di servizio non può avere un attuale interesse giuridico ad ottenere una decisione relativa al coefficiente correttore che si applicherà alla sua futura pensione di anzianità. In effetti, data la suddetta condizione, legata alla scelta del paese di residenza e verificabile solo dopo che l' interessato abbia cessato l' attività, la fissazione del coefficiente correttore non può costituire oggetto di una decisione anticipata, che incida immediatamente e direttamente sulla situazione giuridica dell' interessato.
28 Per questo complesso di motivi, il Tribunale constata che, astenendosi dal rispondere alla domanda del 3 maggio 1990, la Commissione non ha omesso di adottare un provvedimento imposto, espressamente o implicitamente, dallo Statuto.
29 Ne consegue che la decisione tacita di rigetto, risultante, in forza dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, dalla mancata risposta della Commissione alla domanda presentata il 3 maggio 1990, alla scadenza di un termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della stessa, non può arrecare pregiudizio al ricorrente. Il ricorso dev' essere quindi dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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