Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Posti di grado A 2 - Intervento di un organo consultivo non previsto dallo Statuto - Libertà dell' amministrazione circa la sua composizione e le sue responsabilità
(Statuto del personale, art. 45)
2. Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
3. Dipendenti - Promozione - Reclamo di un candidato non promosso - Decisione di rigetto - Motivazione - Portata
(Statuto del personale, artt. 45 e 90, n. 2)
Massima
1. Benché le decisioni di promozione e lo scrutinio per merito comparativo previsti dall' art. 45 dello Statuto del personale rientrino nella sola responsabilità dell' autorità investita del potere di nomina, questa può fare intervenire, nella fase preparatoria di dette decisioni, un organo consultivo, come un comitato incaricato di esaminare le candidature ad un posto di grado A 2 di cui può liberamente stabilire la composizione e i compiti.
2. L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione e il Tribunale deve limitare il proprio sindacato ad accertare se detta autorità non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente errato o per uno scopo diverso da quello per il quale le è stato conferito.
3. Se l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta, a norma dell' art. 90, n. 2, a motivare la decisione espressa con la quale respinge un reclamo contro una decisione di promozione, non è invece tenuta a far conoscere al candidato non promosso la propria valutazione comparativa su questo candidato e su quello prescelto per la promozione. L' autorità che ha il potere di nomina può limitarsi ad una motivazione succinta che faccia riferimento all' esistenza delle condizioni legali a cui lo Statuto subordina la legittimità di una promozione.
Parti
Nella causa T-11/91,
Bernhard Schloh, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente in Tervuren (Belgio), con l' avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Philip Bentley, barrister del Lincoln' s Inn e membro dello studio Stanbrook and Hooper di Bruxelles, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Xavier Herlin, direttore aggiunto della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni del segretario generale del Consiglio con cui si nomina il sig. R. B. al posto di direttore del servizio giuridico del Consiglio e si respinge la candidatura del ricorrente per detto posto, nonché della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, D. Barrington e
H. Kirschner, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
visti gli atti di causa ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 5 dicembre 1991,
ha emesso la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I fatti che sono all' origine del ricorso
1 Il ricorrente, nato nel 1929 ed entrato in servizio presso il segretariato generale del Consiglio il 12 maggio 1964, esercita le funzioni di consigliere giuridico nell' ambito del servizio giuridico della stessa istituzione. Dal 1 ottobre 1973 egli è inquadrato nel grado A 3.
2 Il 28 giugno 1989 il Consiglio pubblicava un avviso di posto vacante, relativo ad un posto di grado A 2 presso il servizio giuridico, da attribuire mediante trasferimento interno. Poiché detto avviso non dava alcun risultato concreto, i dipendenti del segretariato generale del Consiglio venivano informati, mediante comunicazione interna recante il n. 4/90 e la data dell' 11 gennaio 1990, del fatto che il posto in parola era disponibile per essere assegnato mediante promozione.
3 Il ricorrente presentava la propria candidatura il 21 gennaio 1990. Erano candidati anche altri sette dipendenti del segretariato generale del Consiglio, inquadrati nel grado A 3.
4 Il 3 aprile 1990, il ricorrente aveva un colloquio con il segretario generale del Consiglio, che esercita, in seno a questa istituzione, le funzioni spettanti all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l' "APN") per le nomine dei dipendenti di grado A 2. Con lettera del 21 maggio 1990, il segretario generale comunicava al ricorrente che la sua candidatura non aveva "potuto essere accolta", avendo l' APN "prescelto un altro candidato".
5 Quest' altro candidato era il sig. R. B., nato nel 1936 ed entrato in servizio presso il segretariato generale del Consiglio nel 1964, il quale aveva ottenuto il grado A 3 nel 1979. Il sig. R. B., che - come il ricorrente - è cittadino tedesco, aveva lavorato da ultimo presso la direzione generale relazioni esterne del segretariato generale del Consiglio.
6 Il 17 agosto 1990, il ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo lo "Statuto"), in cui sosteneva che le decisioni contenute nella lettera del segretario generale del Consiglio in data 21 maggio 1990 erano state adottate in violazione delle norme vigenti.
7 In primo luogo, egli lamentava il fatto che non fossero stati presi in considerazione i meriti da lui acquisiti sia nell' ambito della propria attività a Bruxelles, sia in quanto agente del Consiglio nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.
8 Inoltre, il ricorrente affermava che il segretario generale del Consiglio, sig. Ersboell, non lo trattava obiettivamente. Egli sosteneva che, in vari casi che lo avevano visto implicato, il sig. Ersboell non aveva rispettato "né il diritto né la Corte di giustizia", e che la decisione impugnata rifletteva "questo atteggiamento" del sig. Ersboell nei suoi confronti. A riprova della sua affermazione, il ricorrente richiamava tre indizi:
- Nel luglio 1988, il sig. Ersboell era stato nominato suo capo gabinetto, col grado A 2, senza previa consultazione del comitato di mobilità, di cui il ricorrente era allora membro. Nonostante un intervento scritto di tale comitato presso il segretario generale, questi aveva in un primo tempo tenuto ferma la propria decisione, il che non aveva lasciato al ricorrente altra scelta che quella di dimettersi dal suddetto comitato. Un mese dopo, avendo chiesto e ricevuto un parere del servizio giuridico, il segretario generale revocava la propria decisione, cosicché il ricorrente riprendeva il suo posto nel comitato.
- Alla fine del 1989, il sig. Ersboell aveva evitato, con vari pretesti, di ricevere il ricorrente per intrattenersi con lui circa la sua promozione.
- Il sig. Ersboell aveva indebitamente ritardato l' esecuzione della sentenza della Corte 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio (causa 85/82, Racc. pag. 2105, in particolare pag. 2131), con la quale veniva accolta la domanda di annullamento proposta dal ricorrente contro la nomina di un dipendente di grado A 2 (direttore del bilancio e dello Statuto) in quanto il posto controverso era stato riservato, in contrasto con l' art. 27, ultimo comma, dello Statuto, ad un cittadino di un determinato Stato membro. Dopo l' emanazione della sentenza della Corte, la persona che era stata nominata rimaneva in servizio presso il Consiglio, come agente temporaneo di grado A 2, fino al mese di settembre 1984. Il posto di cui trattasi era stato coperto, con la nomina di un titolare di ruolo, solo dal 1 settembre 1984. Secondo il ricorrente, questa cronologia dei fatti dimostra che il sig. Ersboell non aveva rispettato la suddetta sentenza.
9 Il ricorrente aggiungeva poi che, nel suo paese d' origine (Amburgo), sarebbe considerato vergognoso ("nicht anstaendig") far lavorare un dipendente e farsi da lui difendere più volte dinanzi alla Corte di giustizia senza riconoscere il valore del suo lavoro.
10 Il reclamo veniva respinto con una nota inviata al ricorrente dal segretario generale del Consiglio in data 14 novembre 1990 e redatta nei seguenti termini:
"Il Suo reclamo indicato a margine, diretto contro le decisioni contenute nella mia lettera del 21 maggio 1990 relative alla nomina ad un posto di direttore del servizio giuridico del Consiglio, ha costituito oggetto di esame approfondito.
In esito a tale esame, tengo a fare le seguenti osservazioni.
A norma dell' art. 45 dello Statuto, la promozione è conferita con decisione dell' autorità che ha il potere di nomina ed è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.
In proposito mi permetto di precisare che, nella valutazione dei meriti e dei rapporti informativi da prendere in considerazione ai fini della promozione, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, potere che è stato del resto espressamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e posso assicurarLe che, in materia di promozione, l' autorità che ha il potere di nomina si attiene scrupolosamente alle norme stabilite dall' art. 45 dello Statuto.
Tenuto conto di quanto precede, mi spiace non poter dare seguito favorevole al Suo reclamo in data 17 agosto 1990."
Il procedimento
11 Stando così le cose, il ricorrente ha proposto, in data 15 febbraio 1991, il ricorso ora in esame. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. A richiesta del Tribunale, il convenuto ha prodotto in causa un fascicolo contenente i documenti relativi al procedimento per l' attribuzione del posto controverso, nonché i fascicoli personali del ricorrente e del candidato prescelto.
13 Il fascicolo amministrativo relativo al procedimento per l' attribuzione del posto conteneva, in particolare, una nota del segretario generale, datata 23 maggio 1990 e destinata ad essere inserita nel fascicolo della direzione del personale e dell' amministrazione, in cui viene descritta la procedura seguita dall' APN. Secondo questa nota, il segretario generale aveva designato un comitato di selezione composto da tre persone, cioè dal direttore generale del servizio giuridico, dal direttore del personale e dell' amministrazione e da un consigliere del proprio gabinetto. Il segretario generale precisava che, dopo aver sentito una relazione orale di detto comitato, egli si era intrattenuto personalmente con ciascun candidato. In tale occasione, aveva chiesto ad ognuno dei candidati se avesse elementi da aggiungere a quelli già evocati nel corso del colloquio ch' essi avevano avuto in precedenza col direttore generale del servizio giuridico. Nella suddetta nota, il segretario generale sottolineava inoltre che, per l' APN e per il direttore generale del servizio giuridico, "uno dei requisiti indispensabili che il candidato prescelto doveva possedere, oltre, evidentemente, alle qualifiche in campo giuridico, era la capacità di organizzare l' attività di un gruppo di giuristi". La nota era accompagnata da brevi resoconti dei colloqui che il segretario generale aveva avuto con i candidati, compreso quello ch' egli aveva avuto con il ricorrente il 3 aprile 1990. Una copia del fascicolo amministrativo è stata trasmessa al ricorrente.
14 Quanto al fascicolo personale del sig. R. B., è stato prodotto in causa soltanto l' ultimo rapporto informativo. L' avvocato del ricorrente ha avuto modo di prendere visione di questo documento nella cancelleria del Tribunale.
15 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nell' udienza del 5 dicembre 1991. Il rappresentante dell' istituzione convenuta ha risposto, in particolare, a vari quesiti, che il Tribunale gli aveva fatto pervenire in precedenza, sui documenti prodotti in causa. Alla fine dell' udienza, il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento.
16 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare le decisioni del segretario generale del Consiglio con cui si nomina il sig. R. B. al posto di direttore del servizio giuridico e si respinge la candidatura presentata dal ricorrente per detto posto - decisioni notificate con lettera del segretario generale in data 21 maggio 1990 -, nonché la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente - decisione notificatagli con nota del segretario generale in data 14 novembre 1990;
- condannare il Consiglio alle spese.
17 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese, nella misura in cui queste non siano a carico del Consiglio a norma dell' art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
Nel merito
18 Nel corso della fase scritta, il ricorrente ha articolato in un unico mezzo le sue censure nei confronti delle decisioni impugnate. Il Tribunale considera, tuttavia, che sia opportuno distinguere tre mezzi: primo, la violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto, e dei principi generali del diritto, in particolare dei principi di eguaglianza e di giustizia distributiva; secondo, la violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto; terzo, lo sviamento di potere. Occorre inoltre ricordare che il ricorrente ha dedotto in udienza un quarto mezzo, fondato sulla motivazione insufficiente delle decisione con cui è stato respinto il suo reclamo.
Sul mezzo tratto dalla violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto e dei principi generali del diritto
19 Pur facendo espresso riferimento, nell' atto introduttivo, ad una violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto e dei principi generali del diritto, il ricorrente non ha svolto, in relazione a questo mezzo, alcun argomento specifico.
20 Per quanto riguarda la pretesa violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto, il Consiglio sostiene che le candidature del ricorrente e del sig. R. B. sono state esaminate in base a criteri identici, e che il ricorrente non ha spiegato in qual modo gli elementi di fatto evocati nel ricorso potrebbero dimostrare il contrario. Quanto ai principi di eguaglianza e di giustizia distributiva, l' istituzione convenuta ritiene ch' essi trovino espressione negli artt. 5, n. 3, e 45, n. 1, e che la loro portata, nella fattispecie, non vada oltre quella di tali disposizioni. Nella controreplica, essa osserva che il ricorrente non ha ribadito, nella replica, la censura relativa alla violazione di detti principi e ne desume ch' egli l' abbia lasciata cadere.
21 Poiché il ricorrente non ha fatto valere, in relazione al mezzo tratto dalla violazione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto e dei principi generali del diritto, alcun elemento che consenta di valutarne la fondatezza, detto mezzo dev' essere disatteso.
Sul mezzo tratto dalla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto
22 Quanto alla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, il ricorrente sottolinea, in primo luogo, pur riconoscendo l' ampio potere discrezionale dell' APN, che questo potere deve essere esercitato con piena obiettività. A suo avviso, egli non è stato trattato in modo obiettivo. Al fine di dimostrare questa affermazione, il ricorrente richiama le critiche formulate nel suo reclamo, in particolare quelle riguardanti la nomina del capo gabinetto del segretario generale ad un posto A 2 nel 1988, nonché i suoi vani tentativi di incontrare il segretario generale, alla fine del 1989, per discutere con lui della propria promozione.
23 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che nell' adottare la decisione impugnata non si è tenuto conto dei suoi meriti. Per quanto riguarda il lavoro da lui svolto a Bruxelles, egli si riferisce al proprio fascicolo personale, con le valutazioni che vi figurano e i relativi commenti.
24 Per quanto riguarda le sue attività in quanto agente del Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia, il ricorrente fa carico al segretario generale di considerarle "nulle". Egli sostiene di aver rappresentato il Consiglio dinanzi alla Corte in almeno 30 cause, discusse in cinque lingue processuali e vertenti sulle più svariate materie. Queste attività, da lui esercitate per quindici anni, non sarebbero state mai riconosciute e talvolta non sarebbero state nemmeno menzionate nei suoi rapporti informativi. Nello stesso contesto, il ricorrente si riferisce anche al fatto che, pur essendo stato autorizzato ad impartire certi corsi presso le università di Bruxelles e di Saarbruecken, una sola volta egli ha ottenuto un periodo di ferie retribuite per insegnare il diritto comunitario negli Stati Uniti, mentre ha dovuto utilizzare i suoi giorni di ferie normali per potervi effettuare altri soggiorni a scopo d' insegnamento. Egli menziona anche il fatto di non aver mai assistito ad un congresso della FIDE, mentre uno o più direttori o direttori generali del Consiglio vi partecipano sempre. Secondo il ricorrente, il "disprezzo" per le attività da lui esercitate dinanzi alla Corte, ch' egli considera "vicino alla mancanza di rispetto per la Corte", si è manifestato anche nel ritardo con cui si è data esecuzione alla sentenza della Corte 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, sopra ricordata, nella causa che già lo aveva opposto al Consiglio.
25 Nella replica, il ricorrente ha aggiunto che la stessa istituzione convenuta ha fornito la prova del fatto che il suo segretario generale considera "nulle" le attività svolte dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, affermando, nel controricorso, che un posto di grado A 2 "non richiede necessariamente ed esclusivamente una specifica formazione tecnica, ma anche e soprattutto capacità di direzione, di coordinamento e di contatto ad altissimo livello (...)". Secondo il ricorrente, è ingiustificato qualificare le attività degli agenti delle istituzioni nelle cause dinanzi alla Corte come attività che richiedono "soltanto una specifica formazione tecnica".
26 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che non vi è stato uno scrutinio comparativo conforme alle esigenze dall' art. 45, n. 1, dello Statuto. A sostegno di questa tesi egli richiama, nella replica, le condizioni in cui è avvenuta la nomina del sig. R. B. al posto in questione. Secondo il ricorrente, il sig. R. B. è stato in realtà trasferito, con il suo posto, dalla direzione generale relazioni esterne al servizio giuridico, e questo trsferimento è stato accompagnato da una rivalutazione del posto, e quindi da una promozione, del sig. R. B. A parere del ricorrente, in siffatte circostanze, lo scrutinio per merito comparativo cui assertivamente si è proceduto era privo di qualsiasi significato, di guisa che, necessariamente, è stato violato l' art. 45, n. 1, dello Statuto. Il ricorrente richiama l' attenzione sul fatto che l' avviso di posto vacante non precisava la natura delle funzioni inerenti al posto "per così dire, disponibile".
27 Durante la fase scritta del procedimento, il ricorrente ha fatto valere inoltre che l' istituzione convenuta non aveva versato agli atti alcun documento riguardante lo scrutinio per merito comparativo. In udienza, egli ha sostenuto che i documenti prodotti in causa dal Consiglio su richiesta del Tribunale confermano che non vi è stato un esame comparativo. Egli ha sottolineato che l' offerta di produrre il suo fascicolo personale e quello del sig. R. B. non basta a provare che detto esame abbia avuto luogo. Quanto alla nota del segretario generale in data 23 maggio 1990, sopra ricordata, egli ha rilevato che tale nota è posteriore alla nomina impugnata ed è stata prodotta soltanto dopo la chiusura della fase orale del presente procedimento. Inoltre, egli ha affermato di non aver mai sentito parlare, a suo tempo, dell' esistenza di un comitato di selezione ed ha fatto valere che i candidati non sono stati mai sentiti da detto comitato, mentre, in un altro analogo procedimento di assunzione, gli interessati erano stati informati fin dall' inizio della designazione di un siffatto comitato, che aveva sentito i candidati.
28 Relativamente alle capacità di "management" cui si riferisce la suddetta nota, il ricorrente fa carico all' APN di aver fatto ricorso ad una nozione incontrollabile. Egli sostiene che il sig. R. B. si è piuttosto occupato, nelle sue precedenti mansioni, di questioni diplomatiche e per 25 anni non ha svolto alcuna vera e propria pratica giuridica, mentre egli stesso ha trattato una cinquantina di cause dinanzi alla Corte di giustizia. Egli sottolinea che il sig. R. B. è quindi "soltanto un manager", mentre, per quanto lo riguarda, il sig. Fornasier, ex direttore generale del servizio giuridico, che lo conosceva personalmente, ha attestato, nei suoi rapporti informativi, la sua capacità di dirigere un gruppo di dipendenti. Il ricorrente assume che il segretario generale, che non lo conosceva, non può affermare il contrario senza spiegarne i motivi al Tribunale.
29 Rispondendo ad un quesito formulato dal Tribunale, il rappresentante del ricorrente ha richiamato l' attenzione sul fatto che dalle risposte fornite dal Consiglio non risulta che i fascicoli personali dei candidati siano stati trasmessi al comitato di selezione e all' APN. Inoltre, egli ha fatto valere che il Tribunale non dispone degli elementi necessari per poter verificare se l' APN abbia rispettato le disposizioni dell' art. 45 dello Statuto. In particolare, egli ha sottolineato che, secondo la nota del 23 maggio 1990, il comitato di selezione ha fatto unicamente una relazione orale, il che impedisce di effettuare un controllo di legittimità. Secondo il ricorrente, siffatte circostanze, in cui non è possibile il controllo di legittimità da parte del giudice comunitario, dovrebbero essere sufficienti per giustificare l' annullamento dell' atto impugnato.
30 Nella replica, il ricorrente ha poi suggerito al Tribunale di ordinare la comparizione personale, nella fase orale del procedimento, del segretario generale del Consiglio e dello stesso ricorrente. In udienza, egli ha precisato che non aveva inteso chiedere che il segretario generale venisse sentito come testimone, ma che fosse presente per rispondere, eventualmemte, a quesiti posti dal Tribunale, senza prestare giuramento.
31 Opponendosi al mezzo tratto dalla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, il Consiglio sostiene che gli indizi fatti valere dal ricorrente provano che questi è un giurista che veglia scrupolosamente al rispetto del diritto nella nomina dei dipendenti del segretariato generale del Consiglio, ma che nessuno dei fatti da lui evocati mette in luce una mancanza di obiettività dell' APN nei suoi confronti.
32 Secondo il Consiglio, il ricorrente non ha provato che i suoi meriti non siano stati presi in considerazione. A suo dire, i fatti allegati dal ricorrente circa la propria attività accademica non provano che il suo lavoro in quanto agente nelle cause dinanzi alla Corte non abbia trovato riconoscimento. L' istituzione convenuta osserva che l' attività d' insegnamento svolta da un dipendente durante le ferie non è rilevante ai fini della valutazione della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio dell' interessato, nell' ambito dell' art. 43 dello Statuto. Essa ricorda, inoltre, che le istituzioni non hanno alcun obbligo di concedere aspettative per motivi personali onde consentire a un dipendente di svolgere attività didattica.
33 Nella controreplica, il Consiglio aggiunge che non intendeva sottovalutare le attività esercitate dal ricorrente in quanto agente nelle cause dinanzi alla Corte, quando ha usato, nel controricorso, l' espressione "soltanto una specifica formazione tecnica". Esso ritiene, tuttavia, che il migliore avvocato del mondo non è necessariamente il migliore candidato al posto di direttore del servizio giuridico, e sottolinea che si deve tener conto non soltanto delle qualità di giurista e di avvocato, ma anche delle capacità di direzione, di coordinamento e di contatto ad altissimo livello. Esso invita il Tribunale a confrontare i fascicoli personali del ricorrente e del sig. R. B., per accertare se l' APN abbia agito entro i limiti del potere discrezionale ad essa spettante, tenendo conto di tutti questi elementi, comprese le attività svolte dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia. Il Consiglio tiene, inoltre, a dichiarare ch' esso nutre per la Corte e per le sue sentenze tutto il rispetto che è loro dovuto. Esso aggiunge che qualora, ciononostante, si dovesse constatare una mancanza di rispetto, ciò non proverebbe comunque che vi sia stata una mancanza di obiettività nei confronti del ricorrente.
34 Per quanto riguarda la tesi del ricorrente secondo cui non avrebbe avuto luogo uno scrutinio per merito comparativo in conformità all' art. 45, n. 1, dello Statuto, il Consiglio fa valere che spetta al ricorrente dimostrare la mancanza di un siffatto scrutinio. Esso richiama la sentenza della Corte 11 maggio 1978, Oslizlok/Commissione (causa 34/77, Racc. pag. 1099, in particolare pag. 1113), per affermare che l' APN dispone di un ampio potere discrezionale quando si tratti dell' assunzione e della dispensa dall' impiego di funzionari A 1 e A 2, il che implica una grande libertà di decisione tanto in merito alle obiettive necessità del servizio, quanto in merito alla valutazione delle qualità individuali dei dipendenti interessati. A suo avviso, da questa sentenza si desume che il ricorrente deve addurre fatti i quali provino chiaramente che l' APN non ha effettuato alcuno scrutinio comparativo dei meriti e dei rapporti informativi dei candidati. Secondo il Consiglio, ciò si verificherebbe, ad esempio, se i fatti dimostrassero che l' APN è stata influenzata da uno Stato membro o dalla cittadinanza del candidato prescelto, come nella prima causa Schloh (sentenza 30 giugno 1983, sopra menzionata, causa 85/82). Ora, nella presente fattispecie, il ricorrente e il candidato prescelto hanno la stessa cittadinanza e non è stato sostenuto che alcuno Stato membro abbia influito sulla decisione dell' APN. Il Consiglio mette inoltre in evidenza le qualificazioni del candidato prescelto e i suoi rapporti informativi, che sono stati sempre eccezionalmente brillanti.
35 Nella controreplica, il Consiglio contesta che il posto o le funzioni del sig. R. B. siano stati trasferiti dalla direzione generale relazioni esterne al servizio giuridico. Esso sostiene che il sig. R. B. esercita funzioni del tutto nuove, da quando è stato destinato al servizio giuridico. Anzitutto, gli sono stati affidati compiti relativi all' unificazione tedesca, nei casi in cui questa ha richiesto provvedimenti urgenti da parte della Comunità. Attualmente, egli è incaricato di assistere il direttore generale nell' esercizio delle funzioni di consigliere giuridico delle due conferenze intergovernative in corso sull' Unione economica e monetaria e sull' Unione politica, nonché nella trattazione degli aspetti giuridici della libera circolazione delle persone. Secondo il Consiglio, queste funzioni non hanno nulla che vedere con quelle esercitate in precedenza dal sig. R. B. presso la direzione generale relazioni esterne, ove egli si era occupato dei rapporti con l' Europa orientale e con la Cina, della normativa commerciale, ivi compresi problemi "anti-dumping", delle organizzazioni economiche internazionali, delle questioni Nord-Sud, ecc.
36 Il Consiglio sostiene che si è "avuto un vero e proprio concorso per il posto da coprire": è stato pubblicato un avviso di posto vacante; otto dipendenti, compreso il ricorrente, hanno presentato la propria candidatura; i fascicoli degli otto candidati hanno costituito oggetto di uno scrupoloso esame; ciascuno degli otto candidati è stato sentito personalmente; ed è stato prescelto il candidato che, secondo la valutazione effettuata dall' APN, si presentava complessivamente come il più qualificato.
37 Quanto alla censura secondo cui non sarebbe stato prodotto in causa alcun documento relativo all' esame delle candidature, il Consiglio fa valere che i fascicoli personali del ricorrente e del sig. R. B. permetteranno al Tribunale di valutare se l' APN abbia superato i limiti del suo potere discrezionale, nel ritenere che la candidatura del sig. R. B. rispondeva meglio di quella del ricorrente alle esigenze del posto da coprire, tenuto conto in particolare dei rapporti informativi compilati sui due candidati dai loro vari superiori gerarchici, dopo le rispettive promozioni al grado A 3.
38 Rispondendo ai quesiti rivolti dal Tribunale all' istituzione convenuta, il rappresentante di quest' ultima ha precisato che l' amministrazione del personale aveva trasmesso all' APN, in data 30 gennaio 1990, i fascicoli contenenti i rapporti informativi degli otto candidati al posto di cui trattasi, alcune schede amministrative che illustravano la rispettiva carriera in seno all' istituzione e i loro atti di candidatura. Egli ha aggiunto che il comitato di selezione menzionato nella suddetta nota del 23 maggio 1990 era stato creato in base ad una decisione "ad hoc" del segretario generale e che tale comitato aveva proposto all' APN di nominare il sig. R. B. Sia il comitato di selezione sia l' APN avevano avuto a disposizione i fascicoli personali dei candidati, che contenevano i rispettivi rapporti informativi.
39 Quanto alla censura secondo cui nell' avviso di posto vacante non sarebbe stata precisata la natura delle funzioni inerenti al posto da coprire, il Consiglio fa valere che la definizione delle funzioni del nuovo direttore non era stata stabilita al momento della pubblicazione di detto avviso, e ch' essa rientra, come l' attribuzione di tutti gli incarichi degli agenti del servizio giuridico, non già nella competenza dell' APN, ma in quella del direttore generale del servizio. Il Consiglio rileva inoltre che non è consuetudine includere, negli avvisi relativi alla vacanza di posti A 2 presso il servizio giuridico, condizioni relative a particolari qualificazioni in questo o quel settore, dato che le attribuzioni dei "capi sezione" di tale servizio possono cambiare, ed effettivamente cambiano, in funzione delle circostanze, su decisione del direttore generale del servizio. A riprova, il Consiglio si riferisce agli avvisi pubblicati relativamente a tali posti nel corso degli ultimi dieci anni, avvisi prodotti in allegato alla replica.
40 Quanto al suggerimento del ricorrente di ordinare che il segretario generale e lui stesso compaiano personalmente in udienza, il Consiglio fa valere che gli indizi dedotti dal ricorrente non costituiscono nemmeno un inizio di prova di una violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto o di uno sviamento di potere, e che sarebbe quindi inutile raccogliere la testimonianza dell' APN.
41 Prima di esaminare gli argomenti svolti dalle parti, è opportuno precisare anzitutto la natura giuridica del procedimento di assunzione per il quale, nella fattispecie, il Consiglio ha optato al fine di attribuire il posto vacante di direttore del servizio giuridico (grado A 2).
42 L' art. 29, n. 1, dello Statuto stabilisce che, per provvedere ai posti vacanti in un' istituzione, l' APN, dopo avere esaminato: a) le possibilità di promozione e di trasferimento all' interno dell' istituzione; b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell' ambito dell' istituzione; c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle Comunità europee, bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che, per l' assunzione dei funzionari di grado A 1 e A 2, nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l' autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.
43 Nella fattispecie, dal fascicolo prodotto in causa dal Consiglio e dalle dichiarazioni fatte in udienza dal rappresentante dell' istituzione convenuta risulta che l' APN ha deciso di attribuire il posto A 2, vacante presso il servizio giuridico, mediante una promozione ai sensi dell' art. 45. n. 1, dello Statuto. Di conseguenza, l' art. 29, n. 2, dello Statuto, che offre all' APN un' altra possibilità per la copertura dei posti di grado A 2, non è rilevante per valutare la legittimità della decisione impugnata. Si deve perciò accertare se, nel decidere di promuovere il sig. R. B. al posto in questione, l' APN del Consiglio abbia rispettato l' art. 45, n. 1.
44 Al riguardo, si deve esaminare anzitutto la censura del ricorrente secondo cui non avrebbe avuto luogo lo scrutinio per merito comparativo dei candidati.
45 Il Consiglio ha affermato che il segretario generale ha effettuato questo scrutinio. Secondo la nota 23 maggio 1990, sopra richiamata, l' APN avrebbe sentito, prima di adottare la decisione, il parere di un comitato di selezione di cui era membro, in particolare, il capo del servizio interessato, che aveva avuto un colloquio con ciascuno dei candidati. Inoltre, il segretario generale avrebbe sentito personalmente i candidati. Rispondendo ai quesiti formulati dal Tribunale, il rappresentante dell' istituzione convenuta ha affermato, senza essere contraddetto dal ricorrente, che il comitato di selezione e l' APN disponevano dei rapporti informativi dei candidati, di schede predisposte dall' amministrazione del personale, relative alla situazione amministrativa di ciascun candidato e allo svolgimento della sua carriera in seno all' istituzione, nonché degli atti di candidatura.
46 Il ricorrente ha espresso talune perplessità in merito alla suddetta nota 23 maggio 1990. Egli non ha, tuttavia, contestato espressamente la veridicità del suo contenuto. Benché dalla nota risultino i nomi dei membri del comitato di selezione, la cui testimonianza avrebbe potuto essere assunta in proposito, il ricorrente non ha neppure offerto di provare che tale nota e i relativi allegati non descrivano esattamente il procedimento seguito. Per contro, egli ha ammesso di aver avuto, con il direttore generale del servizio giuridico e con l' APN, i colloqui di cui si fa cenno nella nota. Stando così le cose, le imprecise obiezioni che sono state sollevate dal ricorrente non bastano a suscitare dubbi riguardo alla descrizione che viene data, nella nota, della procedura seguita per l' attribuzione del posto controverso.
47 Ora, la procedura seguita nella fattispecie dall' APN, quale risulta dal fascicolo prodotto in causa dal Consiglio e dalle risposte del suo rappresentante ai quesiti del Tribunale, è stata coscienziosamente elaborata al fine di garantire un serio esame delle candidature presentate. Il ricorso ad un comitato di selezione dimostra la preoccupazione dell' APN di adottare la decisione solo in esito ad una consultazione che fosse la più ampia e obiettiva possibile. Il fatto che la creazione di un siffatto comitato "ad hoc" non sia prevista dallo Statuto non inficia, d' altra parte, la legittimità della procedura seguita dall' APN. Benché, infatti, le decisioni di promozione e lo scrutinio per merito comparativo previsto dall' art. 45 dello Statuto del personale rientrino nella sola responsabilità dell' APN, questa può far intervenire, nella fase preparatoria di dette decisioni, un organo consultivo di cui può liberamente stabilire la composizione e i compiti (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 febbraio 1987, Bouteiller/Commissione, causa 324/85, Racc. pag. 529, in particolare pag. 547). Va rilevato inoltre che questo comitato poteva fondare la raccomanda1zione da esso rivolta all' APN sui rapporti informativi, di cui aveva preso visione, nonché sui risultati dei colloqui che il direttore generale del servizio giuridico, membro del comitato, aveva avuto con i candidati.
48 Il fatto che il segretario generale non soltanto disponesse dei rapporti informativi dei candidati, ma inoltre abbia avuto colloqui personali con ciascuno di loro, indica poi che l' APN si è preoccupata di raccogliere tutte le informazioni rilevanti sui candidati e di formarsi una propria opinione circa la loro personalità e i meriti che potevano servire di base per uno scrutinio comparativo. Dal resoconto del colloquio che il ricorrente aveva avuto col segretario generale in data 3 aprile 1990 risulta che al ricorrente era stata così offerta l' occasione di richiamare l' attenzione dell' APN sui meriti da lui acquisiti nell' ambito del servizio giuridico del Consiglio.
49 Il complesso di questi elementi conferma quanto sostenuto dall' istituzione convenuta, secondo cui aveva certamente avuto luogo uno scrutinio per merito comparativo dei candidati.
50 Riguardo alla censura formulata dal ricorrente, secondo cui lo scrutinio per merito comparativo al quale assertivamente si era proceduto deve ritenersi privo di qualsiasi significato in quanto la nomina del sig. R. B. costituirebbe, in realtà, un trasferimento di questi con il suo posto, con successiva rivalutazione delle funzioni e promozione dell' interessato, va osservato che questa tesi è incompatibile con lo svolgimento del procedimento di assunzione, quale risulta dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni fatte dalla parte convenuta, e di cui il ricorrente non ha contestato l' esattezza fondandosi su allegazioni precise. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che possa spiegare perché l' APN avrebbe articolato in tante fasi un siffatto procedimento, facendo, in particolare, intervenire un comitato di selezione "ad hoc" senza esservi obbligata dallo Statuto, se l' esito di detto procedimento era predeterminato. Quanto all' argomento che il ricorrente trae, in proposito, dal fatto che l' avviso di posto vacante non precisava le funzioni inerenti a detto posto, va rilevato che l' avviso di cui trattasi descriveva con sufficiente precisione i compiti essenziali che devono essere assolti da un direttore del servizio giuridico di un' istituzione comunitaria, e cioè, in particolare, dirigere un' unità amministrativa, consigliare il direttore generale, mantenere contatti ed effettuare studi specializzati ad alto livello. La circostanza che questa descrizione corrisponda a quella data abitualmente negli avvisi relativi alla vacanza di posti di direttore presso il servizio giuridico prova anch' essa che tale argomento va necessariamente disatteso.
51 Quanto alla censura formulata in subordine dal ricorrente, secondo cui un eventuale scrutinio per merito comparativo dei candidati sarebbe stato viziato, si deve preliminarmente ricordare che l' APN dispone di un ampio potere discrezionale, in materia di promozione, e che il Tribunale deve limitare il proprio sindacato ad accertare se detta autorità non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente errato (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, causa 111/86, Racc. pag. 5345, in particolare pag. 5362).
52 Al riguardo il ricorrente sostiene che i fascicoli personali dei candidati non erano stati comunicati integralmente al comitato di selezione e all' APN. Tuttavia, a norma dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, i soli documenti che è indispensabile prendere in considerazione ai fini dello scrutinio comparativo sono i rapporti informativi di cui i dipendenti hanno costituito oggetto. Pertanto, la mancanza degli altri documenti facenti parte dei fascicoli personali dei candidati non fa presumere che lo scrutinio comparativo dei meriti di questi ultimi sia stato effettuato su base incompleta o insufficiente. Inoltre, la valutazione dei rispettivi meriti dei candidati si fonda su un' intera serie di elementi che non figurano necessariamente nei loro fascicoli personali.
53 Quanto alla pretesa mancanza di obiettività dell' APN nei confronti del ricorrente, si deve rilevare che gli indizi fatti valere in proposito dall' interessato riguardano soprattutto divergenze di vedute, in particolare sul piano giuridico, verificatesi in passato fra lui stesso e l' APN, nonché infruttuosi tentativi, da parte del ricorrente, di ottenere un colloquio col segretario generale. Pur non potendosi escludere che divergenze come quelle cui il ricorrente fa riferimento possano creare una certa irritazione in un superiore gerarchico nei confronti di un funzionario a lui subordinato, una siffatta eventualità non implica, in quanto tale, che il superiore gerarchico non sia più in grado di valutare obiettivamente i meriti del dipendente di cui trattasi. Ora, le circostanze richiamate dal ricorrente non costituiscono elementi concreti dai quali sia lecito desumere che il segretario generale del Consiglio non sia stato obiettivo nei suoi confronti. Per di più, l' intervento del comitato di selezione nel procedimento di promozione controverso ed il fatto che l' APN abbia seguito la proposta di detto comitato sono incompatibili con la tesi che il rigetto della candidatura del ricorrente sia derivato dalla circostanza che l' APN era prevenuta contro quest' ultimo.
54 Il ricorrente si duole inoltre del fatto che i suoi meriti, in particolare in quanto agente dell' istituzione nelle cause dinanzi alla Corte, non siano stati riconosciuti e non vengano apprezzati al loro giusto valore. Gli indizi da lui addotti in questo contesto, e che riguardano, da un lato, le sue attività scientifiche e didattiche per le quali il Consiglio non gli ha concesso le agevolazioni ch' egli desiderava e, dall' altro, i provvedimenti adottati dal Consiglio per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa 85/82, non consentono tuttavia di constatare che le prestazioni del ricorrente siano state considerate "nulle". Infatti, la circostanza che i superiori gerarchici di un alto funzionario ritengano contrastante con l' interesse del servizio il fatto che questi fruisca di un congedo speciale per impartire corsi all' estero non è assolutamente incompatibile con una valutazione molto favorevole della competenza e del lavoro dell' interessato. D' altra parte, non esiste alcun nesso fra il seguito dato dall' istituzione alla suddetta sentenza 30 giugno 1983, causa 85/82, in cui il ricorrente era parte, e la valutazione delle sue prestazioni professionali in veste di rappresentante dell' istituzione. Perciò, gli indizi fatti valere dal ricorrente non provano che i suoi meriti in quanto agente del Consiglio dinanzi alla Corte non siano stati presi in considerazione nell' ambito dello scrutinio comparativo.
55 D' altro canto, neppure l' espressione "specifica formazione tecnica", usata nel controricorso dall' istituzione convenuta, significa che l' attività svolta dal ricorrente in qualità di agente dinanzi alla Corte sia stata sottovalutata dall' APN. Essa è piuttosto intesa a mettere in evidenza che l' APN ha attribuito maggior peso, nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo, a qualificazioni diverse da quelle necessarie per assolvere bene i compiti di agente di un' istituzione dinanzi ai giudici comunitari. Ora, si deve osservare che una siffatta ponderazione delle qualifiche necessarie rientra nel potere discrezionale di cui dispone l' APN allorché questa procede allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione.
56 Infine, è opportuno rilevare che, pur avendo avuto la possibilità di prendere visione dell' ultimo rapporto informativo del sig. R. B., rapporto che è stato versato agli atti, l' avvocato del ricorrente non ha presentato, in udienza, alcun argomento che metta in dubbio, sotto questo aspetto, la fondatezza del giudizio comparativo.
57 Dalle precedenti considerazioni risulta che gli elementi allegati dal ricorrente non sono atti a provare che lo scrutinio per merito comparativo dei candidati sia stato viziato.
58 Il ricorrente ha sostenuto inoltre che la nomina impugnata dev' essere annullata in quanto il Tribunale non disporrebbe di elementi sufficienti per accertarne la legittimità. Tuttavia, su richiesta del Tribunale, il Consiglio ha prodotto in causa documenti che, insieme alle risposte date ai quesiti formulati dal Tribunale in udienza, dimostrano che l' APN ha rispettato le esigenze poste dall' art. 45, n. 1, dello Statuto. Il ricorrente non ha dedotto elementi concreti per contestare il contenuto di detti documenti, né la veridicità delle affermazioni fatte dal rappresentante del Consiglio in udienza. Ora, in mancanza di obiezioni corroborate da allegazioni precise o da concrete offerte di prova, gli elementi di fatto di cui il Tribunale dispone nel caso di specie sono sufficienti per permettergli di controllare la legittimità della decisione impugnata. Questa, perciò, non dev' essere annullata per tale motivo.
59 D' altra parte, non vi era neppure la necessità di accedere alla richiesta del ricorrente, ordinando la comparizione personale in udienza del segretario generale del Consiglio. In effetti, soltanto nell' ipotesi che il ricorrente avesse allegato fatti concreti e precisi per contraddire le indicazioni fornite dall' istituzione convenuta, il Tribunale avrebbe dovuto assumere provvedimenti istruttori.
Sul mezzo tratto dallo sviamento di potere
60 Il ricorrente sostiene che, almeno dal 1989 o dal 1990, il segretario generale del Consiglio era deciso a "non promuovere mai Schloh" ed ha successivamente agito di conseguenza. Secondo il ricorrente, la decisione controversa non sarebbe stata quindi dettata dall' interesse del servizio, bensì dalla volontà del segretario generale di non promuoverlo, perché aveva di lui "un cattivo ricordo" in ragione delle due cause summenzionate (quella relativa alla nomina, poi revocata, del capo gabinetto del segretario generale nel grado A 2, e la causa 85/82), nelle quali era stato implicato il ricorrente e nelle quali il segretario generale aveva "perso sul terreno giuridico".
61 Nell' atto introduttivo, il ricorrente ha sottolineato che la decisione di rigetto del reclamo si limitava, in realtà, a due righe e conteneva quindi una motivazione "poco sviluppata". Egli fa riferimento alla suddetta sentenza 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, per affermare che la brevità di tale decisione, che non rispondeva né alle sue allegazioni relative alla mancanza di rispetto per il diritto e per la Corte, né alla sua censura secondo cui il comportamento dell' APN si poteva qualificare "nicht anstaendig" (vergognoso), costituisce un indizio di sviamento di potere.
62 Il ricorrente descrive poi le circostanze nelle quali è intervenuta la nomina del sig. R. B., per dimostrare ch' essa era stata decisa per uno scopo diverso dall' interesse del servizio. Egli osserva che, quando, nel mese di luglio 1989, si era constatato che non vi erano candidati per un trasferimento interno al posto A 2 resosi vacante presso il servizio giuridico, il direttore generale, sig. Fornasier, aveva deciso di riorganizzare temporaneamente detto servizio in tre sezioni (ciascuna diretta da un funzionario di grado A 2), invece di quattro. La sezione diretta dal sig. Dashwood era stata allora incaricata delle questioni relative all' agricoltura e delle questioni istituzionali. Il sig. Fornasier aveva stabilito che il ricorrente doveva occuparsi, nell' ambito di tale sezione, delle questioni giuridiche relative all' agricoltura. Secondo il ricorrente, questo provvedimento era accettabile come soluzione transitoria, ma contrastante con l' interesse del servizio in quanto soluzione permanente, poiché il carico di lavoro nei due settori indicati, che durante i 25 anni precedenti non erano stati mai trattati da un solo capo sezione, rendeva impossibile a quest' ultimo di occuparsi di varie pratiche importanti.
63 Secondo il ricorrente, si pensava, a quell' epoca, che grazie alla nomina di un quarto funzionario di grado A 2 i compiti del servizio giuridico avrebbero potuto essere ripartiti di nuovo fra quattro sezioni, e che le questioni istituzionali e quelle relative all' agricoltura sarebbero state nuovamente separate. Ma ciò non avveniva. Soltanto le questioni dell' immigrazione ed alcune altre materie venivano affidate al sig. R. B., il quale doveva principalmente occuparsi delle questioni giuridiche sollevate dall' unificazione tedesca. Queste mansioni, secondo il ricorrente, corrispondevano ai compiti che già erano stati quelli del sig. R. B., quando questi era alle dipendenze della direzione generale relazioni esterne, presso la quale egli si era occupato, fra l' altro, dei problemi dell' Europa dell' Est. Il ricorrente fa valere che il compito di occuparsi della legislazione necessaria a seguito dell' ampliamento geografico della Comunità non era stato attribuito al servizio giuridico in occasione dell' ampliamento precedente. Così pure, i compiti relativi alle conferenze intergovernative sull' Unione economica e monetaria e sull' Unione politica, affidati al sig. R. B., erano stati precedentemente di competenza della direzione generale relazioni esterne.
64 Da quanto precede risulterebbe, a suo avviso, che il segretario generale si è "servito dell' unificazione tedesca" per destinare il sig. R. B., con i suoi precedenti compiti, al servizio giuridico, al fine di poter affermare che non erano più vacanti posti di grado A 2, e che quindi il ricorrente non poteva essere promosso. Il ricorrente ne desume che il segretario generale ha usato l' ampio potere discrezionale a lui spettante per uno scopo diverso da quello per il quale esso gli era stato conferito, cosicché la nomina del sig. R. B. sarebbe viziata da sviamento di potere.
65 A questo mezzo, il Consiglio oppone che gli indizi dedotti dal ricorrente non provano che l' APN abbia perseguito uno scopo estraneo all' interesse del servizio, e che detti indizi non hanno alcun nesso con le questioni che devono essere risolte dal Tribunale.
66 Più precisamente, l' istituzione convenuta sostiene che la brevità della decisione in risposta al reclamo del ricorrente non costituisce un indizio di sviamento di potere. Essa sottolinea che la situazione, nella presente fattispecie, è diversa da quella esaminata nella causa 85/82, nella quale la mancanza di qualsiasi riferimento, nella decisione di rigetto dei reclami di vari dipendenti, alla specifica censura da questi formulata e secondo cui nel posto A 2 allora in questione era stato "paracadutato un funzionario lussemburghese", era stata considerata come un indizio di sviamento di potere. Mentre, in quella causa, tanto il ricorrente quanto un altro dipendente avevano denunciato, nei loro reclami, la violazione di un principio giuridico in relazione alla nomina controversa, nella presente fattispecie mancava, nel reclamo del ricorrente, un siffatto riferimento.
67 Quanto all' interesse del servizio, l' istituzione convenuta sostiene che il ricorrente sbaglia nel modo d' intendere la riorganizzazione interna del servizio giuridico alla quale il direttore generale aveva proceduto nel 1989. Il Consiglio sottolinea che la relativa decisione era stata adottata dal direttore generale nell' ambito del normale esercizio dei suoi poteri di gestione, non già dall' APN. Esso ricorda che la questione dell' unificazione tedesca non era all' ordine del giorno nel luglio 1989, quando veniva adottata la decisione di riorganizzare il servizio giuridico. Tuttavia, mentre si stava svolgendo il procedimento per l' attribuzione del posto, veniva a delinearsi la possibilità dell' unificazione tedesca ed assumevano più ampia portata le questioni dell' Unione economica e monetaria e dell' Unione politica. Successivamente alla nomina del sig. R. B., il direttore generale aveva perciò ritenuto opportuno creare un piccolo gruppo di collaboratori incaricato di seguire, in stretto collegamento con lui, tali questioni estremamente importanti e delicate sul piano giuridico.
68 Secondo il Consiglio, il ricorrente dà un' inesatta interpretazione dei fatti quando sostiene che, nel luglio 1989, l' APN avrebbe ridotto da quattro a tre il numero delle sezioni in seno al servizio giuridico allo scopo di creare, più tardi, una sezione incaricata di occuparsi della legislazione resa necessaria dall' ampliamento geografico della Comunità, compito per il quale egli non avrebbe avuto l' esperienza richiesta.
69 Nella controreplica, il Consiglio ha offerto di produrre in causa talune note redatte dal sig. R. B., per dimostrare che questi è effettivamente incaricato di svolgere un lavoro di carattere giuridico, che non gli sarebbe stato affidato se avesse continuato ad occupare il suo posto precedente.
70 Per stabilire se il presente mezzo, tratto dallo sviamento di potere, sia fondato, si deve accertare se l' APN abbia fatto uso del suo potere discrezionale, nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, per uno scopo diverso da quello per il quale le era stato conferito, e cioè lo scopo di provvedere all' attribuzione del posto vacante mediante la nomina del candidato più qualificato ad esercitare i compiti inerenti a detto posto.
71 Secondo il ricorrente, il vero scopo perseguito dall' APN era quello d' impedire ch' egli venisse promosso al grado A 2. Nel complesso degli indizi dedotti dal ricorrente a sostegno di questa tesi rientrano, in primo luogo, fatti dai quali risulta che fra il ricorrente ed il segretario generale vi erano state divergenze di vedute sul piano giuridico in un certo numero di casi nei quali era infine prevalso il punto di vista del ricorrente. Pur non potendosi escludere l' ipotesi che siffatte circostanze provochino in un superiore gerarchico una certa irritazione nei confronti di un funzionario a lui subordinato, questa eventualità non basta, di per sé, a provare che nella fattispecie il segretario generale sia stato mosso da un risentimento personale verso il ricorrente e sia stato, perciò, indotto ad adottare una decisione in contrasto con l' interesse del servizio e in violazione delle norme vigenti. Ora, il ricorrente non ha fatto valere alcuna manifestazione concreta di un partito preso del segretario generale nei suoi confronti, dalla quale sia lecito desumere che la decisione controversa sia stata adottata allo scopo di impedire la sua promozione.
72 Per quanto riguarda, poi, la brevità della risposta data al reclamo del ricorrente, va osservato che non esiste alcuna regola generale secondo cui una risposta succinta o perfino la mancata risposta ad un reclamo costituisca un indizio di irregolarità.
73 Anzitutto, dall' art. 90, n. 2, dello Statuto risulta che l' APN ha la facoltà di astenersi dal rispondere ad un reclamo. Inoltre, benché sia tenuta, a norma di detto art. 90, n. 2, a motivare la decisione espressa con la quale respinga un reclamo contro una decisione di promozione (v., ad esempio, sentenze della Corte 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, causa 188/73, Racc. pag. 1099, e 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, causa C-343/87, Racc. pag. I-225), l' APN non è tenuta a far conoscere, al candidato non promosso, la propria valutazione comparativa su questo stesso candidato e su quello prescelto per la promozione. L' APN può limitarsi ad una motivazione che faccia riferimento all' esistenza delle condizioni legali cui lo Statuto subordina la legittimità d' una promozione (v. sentenza della Corte 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, sopra menzionata, Racc. pag. 1108, e, per quanto riguarda la motivazione di una decisione adottata ai sensi dell' art. 50 dello Statuto, sentenza della Corte 11 maggio 1978, Oslizlok/Commissione, sopra menzionata, Racc. pagg. 1099, in particolare pag. 1113).
74 Nella suddetta nota del 14 novembre 1990, con la quale respingeva il reclamo del ricorrente, il segretario generale del Consiglio, dopo aver affermato che tale reclamo era stato oggetto di esame approfondito, ricordava i termini dell' art. 45, n. 1, dello Statuto. Sottolineando poi l' ampio potere discrezionale di cui gode l' APN in materia di promozione, il segretario generale dichiarava di essersi scrupolosamente attenuto a quanto prescritto dall' art. 45 dello Statuto. In base a queste considerazioni di carattere generale, egli concludeva di non poter dare seguito favorevole al reclamo del ricorrente.
75 La nota non fornisce, quindi, alcuna indicazione relativa alle circostanze concrete del presente caso, per giustificare il rigetto del reclamo. Tuttavia, da essa emerge chiaramente che l' APN sostiene di aver proceduto ad un esame comparativo dei meriti e dei rapporti informativi dei candidati. In modo implicito, ma non equivoco, da questa nota risulta altresì che detto esame ha portato alla scelta di un candidato diverso dal ricorrente.
76 Si deve quindi constatare che la motivazione contenuta nella nota del 14 novembre 1990, benché succinta, soddisfa la condizione posta dall' art. 90, n. 2, dello Statuto. Pertanto, la brevità della suddetta motivazione non può essere indizio di uno sviamento di potere.
77 Il fatto che nella causa 85/82, sopra ricordata, sia stato dato un giudizio diverso si spiega in base alle particolari circostanze di tale causa, in cui l' istituzione convenuta aveva passato sotto silenzio allegazioni concrete, specifiche e complete, relative all' irregolarità in questione (v. sentenza 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, sopra menzionata, Racc. pag. 2105, in particolare pag. 2119 e segg.). Nella presente fattispecie si tratta, invece, della mancanza di una specifica risposta a valutazioni espresse dal ricorrente su determinati comportamenti dell' APN. Ora, il fatto che l' APN, nella sua risposta al reclamo, si sia astenuta dal commentare tali valutazioni non costituisce indizio di uno sviamento di potere.
78 Neppure le circostanze della riorganizzazione del servizio giuridico, dapprima per far fronte alla mancanza di un quarto direttore, indi per tener conto dei nuovi compiti attribuiti a detto servizio, possono far supporre che alla redistribuzione delle funzioni si sia proceduto per escludere la possibilità di una promozione del ricorrente, piuttosto che nell' interesse del servizio. La prima riorganizzazione, in tre sezioni, si spiega in base alla promozione di un ex direttore, e non ne risulta alcuna discriminazione a danno del ricorrente. La seconda era una conseguenza della promozione impugnata, in quanto l' avviso di posto vacante non faceva alcun riferimento all' unificazione tedesca. L' allegazione del ricorrente secondo cui l' APN si era servita di questo provvedimento come di un espediente per dare la preferenza, nella promozione, al sig. R. B. non è quindi corroborata da elementi obiettivi.
79 Stando così le cose, va ricordato che l' allegazione relativa allo sviamento di potere può esser presa in considerazione solo qualora il ricorrente fornisca indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che possano rivelare la sussistenza di tale vizio (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Caturla-Poch e De la Fuente/Parlamento, cause riunite 361/87 e 362/87, Racc. pag. 2471, in particolare pag. 2489, e sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, Valverde Mordt/Corte di giustizia, causa T-156/89, Racc. pag. II-407, punto 120 della motivazione). Dalle precedenti considerazioni risulta che gli indizi addotti dal ricorrente non soddisfano queste condizioni. Si deve perciò constatare che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a sostegno del suo mezzo relativo allo sviamento di potere.
80 Si deve altresì rilevare che, se al termine della fase scritta del procedimento potevano ancora sussistere dubbi circa lo scopo perseguito dall' APN nell' adottare la decisione di cui è causa, i documenti relativi al procedimento seguito per lo scrutinio comparativo dei candidati, e specialmente i rispettivi rapporti informativi, che il Consiglio ha versato agli atti su richiesta del Tribunale, hanno permesso a questo di accertare che tali dubbi dovevano essere esclusi.
81 Dalle precedenti considerazioni risulta che anche il mezzo basato sullo sviamento di potere dev' essere disatteso.
Sulla motivazione della decisione impugnata
82 Nella fase scritta del procedimento, il ricorrente si era limitato a far valere, a sostegno del mezzo basato sullo sviamento di potere, che la motivazione della decisione di rigetto del suo reclamo era "poco sviluppata". Soltanto in udienza egli ha inoltre dedotto il difetto di motivazione di tale decisione. In proposito, già durante la fase scritta, il Consiglio aveva sostenuto, riferendosi alla sentenza della Corte 11 maggio 1978, Oslizlok, sopra menzionata, causa 34/77, che la nota con la quale il reclamo è stato respinto contiene una motivazione sufficiente per soddisfare le condizioni poste dall' art. 190 del Trattato CEE.
83 L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale vieta la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accertare d' ufficio se il Consiglio abbia adempiuto l' obbligo di motivare la propria decisione (v. sentenze del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning/Parlamento, causa T-37/89, Racc. pag. II-463, e 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, causa T-115/89, Racc. pag. II-831).
84 In proposito, va ricordato che la nota del 14 novembre 1990 con la quale è stato respinto il reclamo del ricorrente era sufficientemente motivata alla stregua dell' art. 90, n. 2, dello Statuto (v. supra, punti 73-76).
85 Sussidiariamente, il Tribunale rileva che la nota 23 maggio 1990, prodotta in causa dall' istituzione convenuta, a richiesta del Tribunale, dopo la fine della fase scritta del procedimento, ha fornito indicazioni supplementari quanto alla motivazione, in particolare col riferimento al peso attribuito alle qualità di "management" dei candidati. Il ricorrente è stato informato, in udienza, della natura dei documenti in base ai quali è stata effettuata la selezione. Egli ha potuto conoscere l' esito della relazione orale del comitato di selezione, in cui era stata proposta la promozione del sig. R. B. Il suo rappresentante ha potuto, inoltre, prendere visione dell' ultimo rapporto informativo di quest' ultimo. Il ricorrente ha perciò avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito allo scrutinio comparativo effettuato dall' APN, nonché di ampliare la propria argomentazione al riguardo. Così pure, le indicazioni fornite dall' istituzione convenuta hanno permesso al Tribunale di controllare la legittimità della decisione impugnata, nella misura compatibile con l' ampio potere discrezionale di cui gode l' APN in materia di promozione.
86 Stando così le cose, si deve constatare che, in ogni caso, un' eventuale insufficienza di motivazione della decisione impugnata è stata resa inoperante dalle spiegazioni fornite dall' istituzione convenuta in corso di causa e non può più essere qualificata come una violazione di forme sostanziali che di per sé giustifichi l' annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente (v., ad esempio, sentenza della Corte 8 marzo 1988, Sergio/Commissione, cause riunite 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, Racc. pag. 1399, in particolare pag. 1440).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
87 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Ciascuna delle parti dev' essere quindi condannata a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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