Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Deduzione di motivi nuovi in corso di causa ° Disposizioni pertinenti del regolamento di procedura che non prescrivono né termini né formalità specifiche ° Non sussiste decadenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)
2. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Notificazione, in contrasto con il regolamento interno della Commissione, di una decisione non previamente autenticata
(Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della Commissione, art. 12)
3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 173)
Massima
1. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale non prescrive né un termine né una formalità specifica per la deduzione, qualora sia ammissibile, di un motivo nuovo; in particolare tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un dato termine dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati. Orbene, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca.
2. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione, che dev' essere effettuata dopo l' adozione da parte del collegio e prima della notificazione o della pubblicazione, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio. Essa permette dunque di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, alla volontà del loro autore. Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che una decisione notificata senza essere stata autenticata è viziata da violazione delle forme sostanziali, a prescindere da qualsiasi discordanza fra il testo adottato e quello pubblicato o notificato.
3. Dopo che sia stato proposto ricorso contro un atto viziato da violazione delle forme sostanziali, l' istituzione che ha emanato l' atto non può eliminare il detto vizio con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, ad esempio autenticando un atto che era stato notificato senza che si fosse compiuta tale formalità.
Ciò vale particolarmente nel caso di una decisione che infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria, poiché una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di fondamento il motivo relativo al vizio suddetto. Tale soluzione sarebbe contraria alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni.
Parti
Nella causa T-32/91,
Solvay SA, già Solvay e Cie SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Lucien Simont, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation del Belgio, e, nel corso della trattazione orale, Paul-Alain Foriers e Guy Block, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Nicole Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 86 del Trattato CEE (IV/33.133-C: Carbonato di sodio ° Solvay; GU 1991, L 152, pag. 21),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 e 7 dicembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
Contesto economico
1 Il prodotto oggetto del presente procedimento, la soda, viene impiegato nella fabbricazione del vetro (soda densa) oltre che nell' industria chimica e metallurgica (soda leggera). Vanno distinte la soda naturale (densa), prodotta essenzialmente negli Stati Uniti d' America, e la soda sintetica (densa e leggera), fabbricata in Europa mediante un processo produttivo inventato dalla ricorrente oltre cento anni fa.
2 All' epoca dei fatti, i sei produttori comunitari di soda sintetica erano:
° la ricorrente, primo produttore mondiale e nella Comunità, con una quota del mercato comunitario che sfiora il 60% (e addirittura il 70% nella Comunità senza Regno Unito e Irlanda);
° la Imperial Chemical Industries plc, secondo produttore comunitario, con oltre il 90% del mercato del Regno Unito;
° i "piccoli" produttori Chemische Fabrik Kalk e Matthes & Weber (Germania), Akzo (Paesi Bassi) e Rhône-Poulenc (Francia) con una quota complessiva pari al 26% circa.
3 La ricorrente possedeva stabilimenti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo e Austria e disponeva di una rete di vendita in tali paesi, oltre che in Svizzera, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo. Essa era inoltre il primo produttore di sale nella Comunità e si trovava dunque in posizione assai favorevole per quanto riguarda la fornitura della principale materia prima per la fabbricazione di soda sintetica.
4 All' epoca dei fatti il mercato comunitario era caratterizzato da una frammentazione su scala nazionale, in quanto i produttori tendevano generalmente a concentrare le loro vendite negli Stati membri in cui erano siti i rispettivi impianti produttivi.
Procedimento amministrativo
5 A seguito di accertamenti senza preavviso operati nel 1989 presso i principali produttori di soda della Comunità, accertamenti integrati da successive richieste di informazioni, con lettera 13 marzo 1990 la Commissione notificava alla ricorrente una comunicazione degli addebiti articolata in diverse parti in cui si contestava alla ricorrente, tra l' altro, anche un' infrazione all' art. 86 del Trattato CEE.
6 Il 28 maggio 1990 la ricorrente formulava le proprie osservazioni scritte in risposta alla predetta comunicazione degli addebiti. Con lettera 29 maggio 1990 la Commissione invitava la ricorrente a partecipare ad un' audizione prevista per i successivi 25-27 giugno. Con lettera 14 giugno 1990 la ricorrente declinava tale invito.
7 Emerge dagli atti che in esito al procedimento sopra descritto la Commissione, in collegio, nel corso della sua 1 040a riunione tenutasi il 17 e 19 dicembre 1990 emanava la decisione 91/299/CEE, relativa a un procedimento a norma dell' articolo 86 del Trattato CEE (IV/33.133-C: Carbonato di soda ° Solvay; GU 1991, L 152, pag. 21; in prosieguo la "decisione"). In tale decisione sostanzialmente si constatava che la ricorrente occupava una posizione dominante nel mercato della soda dell' Europa continentale occidentale e ne abusava, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, dal 1983 circa, e di conseguenza si infliggeva alla ricorrente un' ammenda di 20 milioni di ECU.
8 La decisione veniva notificata alla ricorrente con raccomandata 1 marzo 1991. Risulta dagli atti che il punto 63 della motivazione non compariva nel testo notificato e, nella successione numerica dei motivi contenuti in tale testo, il punto 64 seguiva immediatamente il punto 62.
9 E' assodato (v. oltre, punto 31) che il testo della decisione notificata non era stato previamente autenticato, con l' apposizione delle firme del presidente e del segretario esecutivo della Commissione, ai sensi dell' art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione 9 gennaio 1963, 63/41/CEE (GU 1963, n. 17, pag. 181), mantenuto provvisoriamente in vigore dall' art. 1 della decisione della Commissione 6 luglio 1967, 67/426/CEE (GU 1967, n. 147, pag. 1), da ultimo modificato dalla decisione della Commissione 8 gennaio 1986, 86/61/CEE, Euratom, CECA (GU L 72, pag. 34), in vigore all' epoca dei fatti (in prosieguo: il "regolamento interno").
Procedimento giurisdizionale
10 E' in queste circostanze che la ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 2 maggio 1991.
11 La fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto corso regolare. Terminatasi la fase scritta, in data 10 aprile 1992 la ricorrente ha depositato una "domanda integrativa" nella quale ha dedotto un motivo nuovo diretto ad ottenere una declaratoria dell' inesistenza della decisione impugnata; riferendosi a due articoli comparsi nello Wall Street Journal del 28 febbraio 1992 e nel Financial Times del 2 marzo 1992, essa ha sostenuto, tra l' altro, che la Commissione aveva pubblicamente dichiarato che l' assenza di autenticazione degli atti adottati dal collegio dei commissari era una prassi seguita da anni e che, da 25 anni, nessuna decisione era stata oggetto di autenticazione. Le menzionate dichiarazioni della Commissione si riferivano a cause allora pendenti dinanzi al Tribunale, nelle quali erano stati proposti vari ricorsi contro un' altra decisione della Commissione con cui questa constatava un' intesa nel settore del policloruro di vinile e che hanno dato origine alla sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la "sentenza PVC").
12 In questa medesima domanda integrativa la ricorrente ha indicato che, con lettera 11 giugno 1991, il segretariato generale della Commissione l' aveva informata del fatto che, "per errore, il punto 63 [della] decisione non appar[iva] nel testo (...) notificato", allegando il testo di tale punto, che faceva riferimento ad un abuso di posizione dominante. Tale punto è così formulato:
(63) Lo sconto speciale "gruppo" dell' 1,5% concesso alle società del gruppo St Gobain era anch' esso discriminatorio. Certo, è esatto che il gruppo St Gobain nel suo insieme fosse di gran lunga il più grosso cliente ma, nel quadro degli accordi con Solvay, gli acquisti del gruppo erano frammentati su base nazionale. Lo sconto "gruppo" non rispecchia di fatto alcun vantaggio di costo connesso alle quantità fornite, ma mira (come riconosciuto dalla stessa Solvay) a garantire la fedeltà del gruppo. Il risultato è che la filiale di St Gobain di uno Stato membro può beneficiare di un prezzo nettamente più vantaggioso di quello di un concorrente che acquisti effettivamente una quantità analoga, o anche maggiore, presso la fabbrica locale di Solvay.
13 Nel termine impartitole dal presidente della Prima Sezione, in forza dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la Commissione ha depositato osservazioni scritte sulla domanda integrativa.
14 Dopo la pronuncia della Corte in merito al ricorso proposto contro la sentenza PVC del Tribunale, mediante sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555), il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto misure di organizzazione del procedimento con le quali in particolare la Commissione è stata invitata a produrre, fra gli altri documenti, il testo della decisione, nella versione allora autenticata, nelle lingue facenti fede, con le firme del presidente e del segretario generale e allegata al verbale.
15 La Commissione ha risposto che non le pareva opportuno affrontare il problema della fondatezza del motivo dedotto fintantoché il Tribunale non si fosse pronunciato sulla ricevibilità del motivo attinente all' assenza di autenticazione della decisione.
16 Di conseguenza, con ordinanza 25 ottobre 1994, a norma dell' art. 65 del regolamento di procedura, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha ingiunto alla Commissione di produrre il testo di cui sopra.
17 A seguito di tale ordinanza, in data 11 novembre 1994 la Commissione ha prodotto la versione francese della decisione, sulla cui pagina introduttiva compare una formula di autenticazione, non datata, con le firme del presidente e del segretario esecutivo della Commissione. E' accertato che la detta formula, che comprende espressamente "il 'considerando' 63 riprodotto in allegato", è stata apposta soltanto più di sei mesi dopo il deposito del presente ricorso (v. oltre, punto 31). Il testo della decisione autenticato con la detta formula contiene anche, in allegato, il sopraccitato punto 63, che a detta della Commissione faceva parte della decisione adottata il 19 dicembre 1990 dal collegio dei commissari.
18 Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla trattazione orale. Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all' udienza del 6 e 7 dicembre 1994. Alla fine dell' udienza, il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale del procedimento.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° in via principale, annullare la decisione impugnata;
° in subordine, determinare l' ammenda ad una cifra simbolica o quanto meno ridurla in modo rilevante ed equo;
° in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
20 Nella domanda integrativa la ricorrente conclude che il Tribunale voglia dichiarare inesistente o, quanto meno, nulla la decisione impugnata.
21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso perché infondato;
° dichiarare il motivo dedotto nella domanda integrativa irricevibile o, quanto meno, infondato;
° condannare la ricorrente alle spese.
22 Si deve constatare che la ricorrente, a seguito della pronuncia della sentenza della Corte 15 giugno 1994, già citata, e in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, ha dichiarato che le sue conclusioni non sono più dirette ad ottenere una declaratoria dell' inesistenza della decisione, bensì semplicemente il suo annullamento. Essa ha parimenti chiesto al Tribunale di esaminare i motivi a sostegno delle dette conclusioni soltanto sotto il profilo dell' annullamento.
Sulla domanda di annullamento della decisione
23 A sostegno della propria domanda di annullamento la ricorrente deduce una serie di motivi, che si possono dividere in due gruppi distinti. Nel primo gruppo di motivi, attinenti alla regolarità della procedura amministrativa, la ricorrente deduce numerose violazioni delle forme sostanziali. Nella domanda integrativa essa sostiene che, contrariamente a quanto prescrive l' art. 12 del regolamento interno della Commissione, la decisione notificata non è stata né firmata dal presidente della Commissione né autenticata in tempo utile da quest' ultimo e dal segretario generale. Inoltre, non vi sarebbe stata notificazione valida ai sensi dell' art. 191 del Trattato CEE e dell' art. 16, terzo comma, del regolamento interno. In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il principio dell' intangibilità degli atti adottati dalle autorità comunitarie, modificando la decisione dopo la data della sua adozione ufficiale, in particolare con l' inserzione del punto 63, del quale è dubbia l' effettiva adozione da parte del collegio dei membri della Commissione. Nel ricorso, la ricorrente accusa la Commissione di avere infranto il principio della collegialità. Essa sottolinea che, contrariamente all' art. 4 del regolamento interno, la discussione del progetto di decisione non era stata rinviata, malgrado almeno uno dei commissari lo avesse chiesto per avere la possibilità di esaminare utilmente la pratica che gli era stata trasmessa tardivamente.
24 Nel secondo gruppo di motivi la ricorrente adduce una violazione degli artt. 86 e 190 del Trattato CEE, oltre che delle norme in materia di produzione delle prove, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che, da un lato, la ricorrente occupasse una posizione dominante e, dall' altro, avesse abusato di tale posizione. Inoltre, essa sostiene che l' ingiunzione rivoltale all' art. 2 della decisione d' informare la Commissione in merito alle modalità di qualsiasi nuovo sistema di sconti è illegittima, in quanto non si fonda né su un articolo del Trattato né su una disposizione di regolamento. Infine, essa sottolinea il carattere eccessivo dell' ammenda inflitta, il cui importo elevato sarebbe assolutamente sproporzionato alla gravità dell' infrazione contestata e la cui imposizione per giunta non sarebbe regolarmente motivata.
25 Il Tribunale ritiene opportuno procedere anzitutto all' esame del motivo dedotto dalla ricorrente nella domanda integrativa, attinente all' irregolarità dell' autenticazione e della modificazione dell' atto adottato dalla Commissione.
Sul motivo relativo all' irregolarità dell' autenticazione e della modificazione dell' atto adottato dalla Commissione
Argomenti delle parti
26 Nella domanda integrativa la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l' art. 12 del proprio regolamento interno in quanto la decisione notificata non avrebbe presentato la prescritta formula di autenticazione previa. A questo proposito, essa fa riferimento ai due articoli di stampa menzionati in precedenza (v. supra, punto 10), allegati a tale domanda e apparsi poco tempo dopo la pronuncia della sentenza PVC, nella quale il Tribunale aveva rilevato gravi irregolarità formali della decisione PVC di cui trattavasi. La ricorrente rileva inoltre che un esame comparato della versione notificata della decisione e di quella pubblicata fa emergere una divergenza fondamentale: mentre la formula finale della prima contiene la dicitura "per la Commissione, Sir Leon Brittan, vicepresidente", la seconda contiene le parole "dalla Commissione (...)".
27 Per quanto riguarda più in particolare il punto 63, la ricorrente s' interroga sul reale contenuto della decisione ed in particolare sulla questione se il punto 63 sia stato realmente adottato, il 19 dicembre 1990, dal collegio dei commissari. Rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale la ricorrente, da un lato, ha sottolineato il fatto che il punto 63 le era stato trasmesso soltanto dopo il deposito del proprio ricorso e, dall' altro, ha affermato che, qualora il detto punto non fosse stato regolarmente adottato il 19 dicembre 1990, il segretariato generale della Commissione non poteva né modificare né completare la motivazione della decisione adottata in tale data. Facendo riferimento alla sentenza della Corte 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905, punto 37), la ricorrente ne ha desunto che né il segretario generale né altri dipendenti della Commissione avevano dunque il potere di inserire il detto punto 63.
28 In udienza, la ricorrente ha dichiarato, facendo rimando alla citata sentenza della Corte 15 giugno 1994, che l' autenticazione prevista dall' art. 12 del regolamento interno della Commissione deve intervenire prima della notificazione dell' atto impugnato. Essa ha sottolineato che l' autenticazione tardiva cui hanno proceduto nel caso di specie il presidente e il segretario generale della Commissione è avvenuta dopo la notificazione della decisione, addirittura dopo il deposito del presente ricorso, e non può dunque essere considerata idonea a sanare a tutti gli effetti il vizio procedurale originario, a meno di negare il concetto stesso di forma ad substantiam. La ricorrente ha aggiunto che, poiché l' autenticazione è avvenuta oltre un anno dopo l' adozione della decisione, è evidente che il presidente e il segretario generale della Commissione non erano umanamente più in grado di verificare se l' atto presentato per l' autenticazione fosse effettivamente conforme all' atto che era stato adottato.
29 La Commissione sostiene, in via principale, che il motivo va respinto in quanto tardivo e dunque irricevibile. Per quanto riguarda il punto 63, essa rileva che l' invio della rettifica, mediante lettera del segretariato generale datata 11 giugno 1991, non ha provocato reazioni da parte della ricorrente. Essa sostiene di essere in possesso soltanto di una lettera del legale della ricorrente, datata 4 luglio 1991, nella quale si conferma l' avvenuto ricevimento della rettifica. La ricorrente non avrebbe tratto alcuna conseguenza dalla notificazione tardiva del punto 63, né nella menzionata lettera del suo legale, né nella replica.
30 Rispondendo ad un quesito scritto formulato dal Tribunale, la Commissione ha precisato che in questo caso non sussiste alcun elemento di diritto o di fatto che sia emerso durante il procedimento, ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. In primo luogo, la sentenza PVC non può essere considerata di per sé come un fatto nuovo (v. ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione, Racc. pag. II-1591, punto 12). In secondo luogo, è discutibile che dichiarazioni fatte da rappresentanti della Commissione nell' ambito di un diverso procedimento possano essere qualificate, di per sé, "fatto nuovo" nell' ambito del presente procedimento. Inoltre, il semplice riferimento ad articoli di giornale relativi ad un' altra causa nella quale non era coinvolta non può, in via generale, consentire ad una parte di dedurre un fatto nuovo, a meno di aprire la porta ad ogni sorta di speculazione. Infine, la procedura di adozione della decisione nella causa PVC sarebbe stata in parte caratterizzata da vincoli di tempo specifici. Poiché non è questo il caso nella presente causa, non vi sarebbe motivo di supporre, contrariamente alla presunzione di validità di cui beneficia la presente decisione, che la procedura seguita nella causa PVC sia stata, in tutte le sue modalità, identica alla procedura seguita in altre cause in cui si discute dell' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Quanto alle discrepanze di formulazione menzionate dalla ricorrente, la Commissione ritiene che avrebbero già potuto essere rilevate sin dall' inizio del procedimento.
31 Nel merito, la Commissione ha spiegato in udienza che non è più possibile, oggi, indicare la data precisa alla quale la decisione è stata autenticata dalle firme del presidente e del segretario generale della Commissione. E' tuttavia evidente che tale autenticazione è avvenuta all' inizio del 1992, per precauzione, dopo che erano stati sollevati dinanzi al Tribunale i problemi di autenticazione nell' ambito delle cause che hanno dato origine alla sentenza PVC.
32 La Commissione ha tuttavia sostenuto che l' autenticazione di una decisione non deve necessariamente precedere la sua notificazione. Infatti, l' autenticazione non costituirebbe parte integrante dell' iter di adozione della decisione stessa da parte del collegio e l' art. 12 del regolamento interno non fisserebbe alcuna data precisa a questo fine. Di conseguenza, l' autenticazione effettuata dopo la notificazione sarebbe giuridicamente valida nella misura in cui essa confermi con un grado di certezza sufficiente che il testo della decisione adottata dal collegio dei commissari è identico al testo notificato all' impresa interessata. Questo è ciò che è avvenuto precisamente nel caso di specie, in cui la decisione è stata effettivamente adottata senza modifiche dal collegio il 19 dicembre 1990, con conseguente rispetto del principio di collegialità; inoltre, diversamente dalla decisione PVC, il testo adottato, quello notificato e quello pubblicato sarebbero identici e la decisione nel caso di specie non sarebbe inficiata da nessuno dei vizi che si contestavano nella causa PVC.
33 La Commissione ha aggiunto che l' autenticazione è soltanto una delle modalità dirette a garantire la certezza del diritto allorché è controversa la corrispondenza tra il testo notificato e il testo adottato. Orbene, nel caso di specie, una controversia del genere non sussiste. Di conseguenza, il fatto che il presidente e il segretario generale della Commissione non abbiano apposto le loro firme prima della notificazione non avrebbe inciso in maniera sostanziale sulla posizione della ricorrente. La circostanza che l' autenticazione della decisione sia avvenuta dopo la sua notificazione e addirittura dopo il deposito del presente ricorso non rivestirebbe per la ricorrente un carattere essenziale, in quanto non sarebbe idonea, di per sé, a far sorgere dubbi sull' autenticità del testo di cui trattasi. Dunque, la presunzione di validità di cui beneficiano gli atti amministrativi dovrebbe trovare piena applicazione.
34 La Commissione ha sottolineato che, in queste circostanze, voler negare lo status di autenticazione valida alle firme del presidente e del segretario generale della Commissione apposte a posteriori sul testo della decisione equivarrebbe ad un puro formalismo privo di senso, tanto più che sarebbe comunemente riconosciuto che tale formalità costituisce necessariamente una qualche finzione, dato che non è possibile controllare integralmente testi voluminosi. Infatti, quando un' autorità amministrativa o giudiziaria sottoscrive un documento, non si può pretendere che tutte le persone firmatarie abbiano letto integralmente il testo del documento stesso.
Giudizio del Tribunale
° Sulla ricevibilità
35 Per valutare la ricevibilità del motivo nuovo, attinente all' irregolarità dell' autenticazione e dedotto nella domanda integrativa dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, mentre il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla sentenza che conclude il procedimento.
36 Va aggiunto che il motivo in questione si articola in due parti, attinenti, l' una, ad una irregolare autenticazione dell' atto adottato dalla Commissione e, l' altra, ad una modifica del testo della decisione, che consiste nell' aggiunta di un punto 63 successivamente al deposito del ricorso.
37 Quanto alla prima parte del motivo, il Tribunale ritiene anzitutto che le dichiarazioni fatte dai rappresentanti della Commissione in merito all' assenza sistematica, per svariati anni, di autenticazione degli atti adottati dal collegio dei commissari costituiscono un elemento di fatto, che può essere invocato dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso. Infatti, anche se è vero che tali dichiarazioni sono state rilasciate nel contesto specifico della causa PVC, il loro contenuto abbraccia tutti i procedimenti a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato svoltisi fino alla fine del 1991, ivi compreso il procedimento oggetto della presente lite.
38 Il Tribunale considera poi che, se la mancanza di autenticazione della decisione impugnata era un fatto già acquisito prima dell' introduzione del presente ricorso, non ci si poteva aspettare che la ricorrente sollevasse questo punto già nel ricorso, depositato il 2 maggio 1991. Infatti, il testo della decisione, notificato in forma di copia conforme certificata dalla firma del segretario generale della Commissione, non poteva far sospettare, nemmeno ad un' attenta lettura, che allora l' originale della decisione non fosse stato autenticato. Certamente, nel testo della decisione mancava il punto 63. Tuttavia la ricorrente, in quanto destinataria della decisione, non poteva inferire da tale circostanza l' assenza di autenticazione.
39 Parimenti la ricorrente non poteva sapere, già prima di proporre il proprio ricorso, che, secondo quanto poi dichiarato dalla Commissione, la procedura di autenticazione di cui all' art. 12 del regolamento interno della Commissione era da lungo tempo "caduta in desuetudine" (v. sentenza della Corte 15 giugno 1994, già citata, punto 32), dato che a quell' epoca non era ancora stato reso noto al pubblico interessato il fatto che tale formalità fosse caduta in desuetudine. Ne consegue che l' omessa previa autenticazione della decisione notificata configura un elemento di fatto rivelatosi alla ricorrente nel corso del presente procedimento.
40 Quanto al punto se la deduzione, nella domanda integrativa presentata il 10 aprile 1992 dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, del motivo nuovo fondato sul predetto elemento di fatto possa essere considerata effettuata in tempo utile o se essa avrebbe dovuto invece prodursi in un momento precedente, va osservato che l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura non prescrive né termini né formalità specifiche per la deduzione di un motivo nuovo; in particolare, tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un termine determinato dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati. Orbene, il Tribunale rileva che, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca. Ne consegue che la ricorrente era libera di sollevare il motivo nuovo nella propria domanda integrativa presentata dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e prima dell' avvio della trattazione orale.
41 Peraltro, anche se si dovesse interpretare la detta disposizione nel senso che un motivo nuovo è ricevibile soltanto se viene prodotto il più rapidamente possibile, è importante constatare che la ricorrente, nel caso di specie, ha soddisfatto questo requisito. Infatti, se è vero che la Commissione aveva già dichiarato, nell' udienza del 10 dicembre 1991, relativa alle cause che hanno dato origine alla sentenza PVC, che l' omessa autenticazione degli atti adottati dal collegio dei commissari rifletteva una prassi consolidata, va sottolineato che né la ricorrente né i legali di questa erano implicati in tali cause e dunque non si poteva presumere che la ricorrente fosse al corrente del contenuto di tale dichiarazione verbale della Commissione prima della pubblicazione tra la fine di febbraio e inizio marzo 1992 dei due articoli sopraccitati. Di conseguenza, non si poteva pretendere che la ricorrente deducesse il motivo in questione già nella sua replica, depositata il 20 dicembre 1991. Quanto, infine, al lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione dei detti articoli e il deposito della domanda integrativa, il Tribunale considera la sua durata ragionevole, in quanto esso era obiettivamente necessario per un riesame attento, alla luce del contenuto dei detti articoli, del testo della decisione e della procedura seguita per la sua adozione, al fine di individuare eventuali vizi di forma.
42 Si desume da quanto precede che la prima parte del motivo, attinente alla irregolare autenticazione della decisione, va dichiarata ricevibile.
43 Va aggiunto che comunque il Tribunale, nell' ordinanza 25 ottobre 1994, ha ingiunto alla Commissione di produrre, tra gli altri documenti, il testo della decisione a suo tempo autenticata. Come emerge dalla motivazione dell' ordinanza, il Tribunale ha tenuto conto anzitutto della citata sentenza 15 giugno 1994, nella quale la Corte, vista l' ammissione da parte della Commissione del fatto che gli atti adottati dal collegio dei commissari già da lungo tempo non venivano più autenticati, ha giudicato che l' omessa autenticazione di una decisione quale quella oggetto del presente procedimento costituisce una violazione di forma ad substantiam (punto 76). In secondo luogo, si è ispirato ad una giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice comunitario può rilevare d' ufficio la violazione delle forme sostanziali (sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pag. 7, e causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc. pag. 73; 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 89; 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 14, e causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283, punto 18).
44 Quanto alla seconda parte del motivo, attinente alla successiva modifica del testo della decisione consistente nell' inserimento di un punto 63, va constatato che l' unico elemento di cui la ricorrente era a conoscenza prima di proporre il ricorso era la circostanza che, nella successione numerica dei motivi, il punto 62 era immediatamente seguito dal punto 64, cosa che poteva essere interpretata dalla ricorrente come un semplice errore di numerazione e non implicava necessariamente l' omissione di un intero paragrafo. Peraltro, lo stesso testo del punto 63 è stato reso noto alla ricorrente soltanto dopo il deposito del suo ricorso.
45 Va ricordato che, l' 11 giugno 1991, il segretario generale della Commissione ha comunicato alla ricorrente il testo del punto 63. In quell' occasione la ricorrente ha potuto rendersi conto del fatto che il testo della decisione notificatole era incompleto. Tuttavia, come è stato accertato in precedenza (v. punto 40), l' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura non obbligava la ricorrente a menzionare questo elemento nuovo già nella replica. Di conseguenza, anche la seconda parte del motivo va dichiarata ricevibile.
° Nel merito
46 Quanto alla seconda parte del motivo, va constatato che, secondo le dichiarazioni della Commissione in risposta ad un quesito scritto formulato dal Tribunale, il punto 63 figurava nel progetto di decisione approvato dal collegio (v. allegato 1 alla risposta della Commissione 17 maggio 1993). Sempre secondo la Commissione, dopo l' adozione della decisione da parte del collegio, il testo di questa ha subito alcune modifiche puramente formali, relative alla spaziatura e ai caratteri tipografici utilizzati, il che ha reso necessaria una nuova impaginazione del documento. E' probabile che il punto in questione sia scomparso nel corso di tale rimpaginazione. Trattandosi di un paragrafo approvato dalla Commissione e facente dunque parte della decisione adottata, il segretariato generale della Commissione, avendo constatato l' assenza di tale paragrafo nel testo notificato, avrebbe dovuto comunicarne il contenuto, conformemente all' art. 191, secondo comma, del Trattato, all' impresa destinataria della decisione.
47 Questa spiegazione è confermata dalla formula di autenticazione successivamente apposta al testo della decisione, secondo la quale il "' considerando' 63 riprodotto nell' allegato è stato adottato dalla Commissione nel corso della sua 1 040a riunione (...)". Anche se questa autenticazione non è avvenuta in conformità al regolamento interno della Commissione (v. in prosieguo punti 50-53), il Tribunale considera che essa va accettata come un elemento di prova dimostrante l' effettiva adozione del punto 63 da parte del collegio.
48 Di conseguenza, si deve constatare che il punto 63, malgrado fosse stato adottato dalla Commissione, non è stato notificato alla ricorrente prima del deposito del ricorso. Tuttavia, il fatto che la notificazione sia stata così viziata non può, da solo, comportare l' annullamento della decisione; l' unica conseguenza di questo fatto può essere l' inopponibilità del punto non notificato. La seconda parte del motivo, pertanto, è infondata.
49 Quanto alla prima parte del motivo, va ricordata la formulazione dell' art. 12 del regolamento interno della Commissione, nella versione in vigore all' epoca dei fatti:
"Gli atti adottati dalla Commissione (...) sono autenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del presidente e del segretario esecutivo.
I testi di tali atti sono allegati al verbale della Commissione in cui è fatta menzione della loro adozione.
Il presidente notifica, se del caso, gli atti adottati dalla Commissione".
Per quanto riguarda le varie fasi della procedura soprammenzionata, il Tribunale rileva che la stessa economia di questa normativa comporta un iter di svolgimento, seguendo il quale gli atti vengono in primo luogo, conformemente al primo comma della disposizione, adottati dal collegio dei commissari e poi autenticati, prima di essere, se del caso, notificati agli interessati, in forza del terzo comma della disposizione e, da ultimo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, l' autenticazione di un atto deve necessariamente precedere la sua notificazione.
50 Questo iter, che emerge da un' interpretazione letterale e sistematica, viene confermato dalla finalità della disposizione relativa all' autenticazione. Infatti, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza 15 giugno 1994, già citata, la detta disposizione è la conseguenza dell' obbligo che incombe alla Commissione di adottare provvedimenti che le consentano di identificare con certezza il testo completo degli atti adottati dal collegio (punto 73). La Corte ha aggiunto, nella stessa sentenza, che l' autenticazione mira pertanto a garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio, affinché si possa controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell' autore dell' atto (punto 75). La Corte ne ha concluso che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE (punto 76).
51 Nel caso di specie, si deve rilevare che l' autenticazione della decisione impugnata è avvenuta dopo la sua notificazione. Di conseguenza, vi è stata violazione di una forma sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato.
52 Si deve precisare che la detta violazione è costituita unicamente dall' inosservanza della forma sostanziale in questione. Pertanto, essa non dipende dalla questione se il testo adottato, quello notificato e quello pubblicato comportino delle discrepanze e, in caso affermativo, se queste ultime rivestano o meno carattere essenziale, ragion per cui non rileva il fatto che le divergenze testuali fatte valere dalla ricorrente ° rispettivamente "per la Commissione" e "dalla Commissione" e la lacuna riguardante il punto 63 ° siano da considerarsi insignificanti.
53 Indipendentemente dalle considerazioni fin qui esposte, si deve ricordare che nel caso di specie l' autenticazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso. Orbene, è escluso che, dopo il deposito dell' atto introduttivo del procedimento, un' istituzione possa eliminare, con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, un vizio sostanziale della decisione impugnata. Ciò vale in particolare quando si tratta, come nel caso di specie, di una decisione che infligge all' impresa interessata una sanzione pecuniaria. Infatti, una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di ogni fondamento il motivo relativo all' omessa autenticazione prima della notificazione. Il Tribunale osserva che una soluzione del genere sarebbe contraria, ancora una volta, alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni. Di conseguenza, occorre constatare che il vizio risultante dalla violazione di una forma sostanziale non è stato regolarizzato dall' autenticazione intervenuta un anno dopo il deposito del ricorso.
54 Risulta da tutto quanto precede che si deve accogliere la prima parte del motivo, attinente alla irregolare autenticazione dell' atto adottato dalla Commissione. Di conseguenza, la decisione va annullata nel suo complesso, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente nella sostanza delle proprie conclusioni, va condannata alle spese del procedimento, senza che sia necessario tenere conto della parziale rinuncia agli atti della ricorrente relativamente alle sue conclusioni dirette ad ottenere una declaratoria dell' inesistenza della decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 86 del Trattato CEE (IV/33.133-C: Carbonato di sodio ° Solvay), è annullata.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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