Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Retribuzione ° Pagamento nella moneta del paese della sede di servizio ° Coefficiente correttore ° Disposizioni specifiche e disposizioni derogatorie per i dipendenti in servizio nei paesi terzi ° Direttive interne di attuazione ° Legittimità ° Violazione del principio dell' equivalenza del potere d' acquisto e di quello della parità di trattamento ° Insussistenza
(Statuto del personale, artt. 63 e 64; allegato X, artt. 11 e 12, primo comma)
Massima
Sebbene, nell' adottare, per l' applicazione dell' art. 12, primo comma, dell' allegato X dello Statuto, una direttiva interna che limita all' 80% della retribuzione dei dipendenti in servizio nei paesi terzi la parte di retribuzione che, su richiesta degli interessati, è pagata nella moneta della sede di servizio, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede, ma riserva la possibilità di accogliere, in casi debitamente motivati, domande relative ad una percentuale superiore, l' autorità che ha il potere di nomina abbia previsto per tali dipendenti un regime differente da quello in vigore per i dipendenti in servizio nella Comunità, la cui intera retribuzione, in base agli artt. 63 e 64 dello Statuto, viene automaticamente pagata nella moneta e con il coefficiente correttore del paese della sede di servizio, ciò non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, detto principio esige sì che le situazioni analoghe siano trattate in modo analogo, ma implica pure che le situazioni diverse siano trattate in modo diverso, tenendo in giusta considerazione le differenze riscontrate.
La situazione dei dipendenti in servizio in un paese terzo è effettivamente diversa da quella dei dipendenti in servizio nella Comunità, specialmente per quanto riguarda le spese da sostenere eventualmente nel paese della sede di servizio. Per garantire l' equivalenza del potere d' acquisto dei dipendenti, quale che sia la loro sede di servizio, le modalità di pagamento della retribuzione devono tener conto di questa diversa situazione. La presunzione secondo cui i dipendenti in servizio in un paese terzo non possono spendervi che l' 80% della loro retribuzione, mentre i funzionari in servizio nella Comunità possono spendere la loro intera retribuzione nel paese in cui prestano servizio, costituisce una differenza di trattamento proporzionata alla diversa situazione in cui si trovano le due categorie di dipendenti. Infatti, in virtù dell' allegato X, i dipendenti in servizio in un paese terzo non devono sostenere alcuna spesa per l' alloggio né per l' assistenza medica nel luogo ove prestano servizio.
Parti
Nella causa T-47/91,
Annick Auzat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Ginevra, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Griesmar, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione di rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell' intera retribuzione a lei spettante nella moneta del paese nel quale presta servizio, con applicazione del coefficiente correttore corrispondente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso e procedimento
1 La ricorrente, dipendente di grado B1, presta servizio, dal 1 ottobre 1989, presso la Delegazione permanente della Commissione a Ginevra.
2 In data 7 febbraio 1990, la ricorrente richiedeva (unitamente a numerosi altri colleghi) il pagamento integrale della propria retribuzione nella moneta del paese nel quale prestava servizio, con l' applicazione del coefficiente correttore fissato per tale paese.
3 Con nota 3 luglio 1990, il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione respingeva la suddetta domanda.
4 Il 28 agosto 1990, la ricorrente proponeva (insieme ai suoi colleghi) un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), avverso la decisione di rigetto della sua domanda.
5 In data 4 marzo 1991, veniva notificata alla ricorrente la decisione di rigetto del suddetto reclamo.
6 In questo contesto, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 1991.
7 Con atto separato 28 agosto 1991, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità in base all' art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale.
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale in data 14 ottobre 1991, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità sollevata.
9 Con ordinanza 26 novembre 1991, il Tribunale ha deciso di esaminare l' eccezione d' irricevibilità unitamente al merito, a norma dell' art. 114, n. 4, del suo regolamento di procedura.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Conclusioni delle parti
11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
° di conseguenza, annullare la decisione implicita di rigetto (ulteriormente confermata da una decisione esplicita di rigetto, adottata il 3 luglio 1990 dal direttore generale del Personale e dell' Amministrazione) con la quale veniva negato alla ricorrente il pagamente dell' intera retribuzione a lei spettante nella moneta del paese della sua sede di servizio, ossia in franchi svizzeri, con applicazione del coefficiente correttore corrispondente;
° concedere, di conseguenza, alla ricorrente il pagamento, con effetto retroattivo, dell' importo a complemento del 100% della sua retribuzione, nella moneta locale con il coefficiente correttore applicabile, aumentato degli interessi di mora in ragione dell' 8%;
° condannare la convenuta a tutte le spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso irricevibile;
2) dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
3) statuire come di diritto sulle spese;
4) in subordine,
° nella remota ipotesi che questo Tribunale dovesse dichiarare l' illegittimità degli artt. 11 e 12 dell' allegato X dello Statuto e/o delle direttive interne della Commissione, disporre che: la sentenza pronunciata da questo Tribunale non possa essere invocata a sostegno di rivendicazioni relative a periodi retributivi precedenti la data della suddetta sentenza, salvo che dai dipendenti in servizio in un paese terzo (in prosieguo: i "DSPT") che abbiano precedentemente fatto valere i propri diritti in sede giudiziaria o presentato una domanda o un reclamo in tal senso;
° per quel che concerne la situazione specifica della ricorrente, disporre che, nel calcolo degli importi che avrebbero dovuto esserle versati in franchi svizzeri con applicazione del coefficiente correttore fissato per la Svizzera, siano presi in considerazione esclusivamente gli importi a lei effettivamente versati in BFR successivamente al mese di febbraio 1990, e fissare gli interessi di mora al 6% annuo.
Sulla ricevibilità
12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due mezzi. Nella fase scritta del procedimento, la Commissione ha eccepito l' irricevibilità di tali mezzi, sostenendo che essi non sarebbero pertinenti rispetto ai rilievi formulati nel reclamo.
13 Il Tribunale prende atto che nel corso dell' udienza, la Commissione ha rinunciato all' eccezione d' irricevibilità e considera che, alla luce del fascicolo presentato, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Sul merito
14 Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente è relativo all' illegittimità degli artt. 11 e 12 dell' allegato X dello Statuto (in prosieguo: l' "allegato X") in quanto violerebbero il principio dell' equivalenza del potere d' acquisto sancito, in particolare, dall' art. 64 dello Statuto, il divieto di discriminazione, nonchè l' art. 62 dello Statuto. Il secondo mezzo è relativo ad un errore di interpretazione dell' art. 12 dell' allegato X che sarebbe stato commesso dalla Commissione in sede di adozione dell' art. 1 delle sue direttive interne relative alla fissazione delle modalità di pagamento di cui all' art. 12 dell' allegato X dello Statuto (in prosieguo: le "direttive interne").
15 L' allegato X, aggiunto allo Statuto con regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3), dispone, all' art. 11, che "La retribuzione e le indennità previste all' articolo 10 sono pagate in franchi belgi in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio", e, all' art. 12, che "A richiesta del funzionario, l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede". L' art. 1 delle direttive interne dispone, invece, che "Ai sensi dell' articolo 12 dell' allegato X dello Statuto, su richiesta del funzionario, l' autorità che ha il potere di nomina procede al pagamento in moneta del paese sede di servizio di una parte della retribuzione dell' interessato, fino ad un massimo dell' 80% della retribuzione netta. In casi debitamente motivati, l' autorità che ha il potere di nomina può accettare di pagare nella moneta della sede di servizio una parte della retribuzione superiore all' 80%".
° Primo mezzo: illegittimità degli artt. 11 e 12 dell' allegato X
Argomenti delle parti
16 La ricorrente fa valere, in sostanza, che gli artt. 11 e 12 dell' allegato X violerebbero il principio generale della parità di trattamento dei dipendenti. Tale principio sarebbe stato sancito, in materia di retribuzione dei dipendenti, dall' art. 64 dello Statuto, la cui funzione è quella di assicurare un potere d' acquisto sostanzialmente equivalente ai dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio (sentenze della Corte 28 giugno 1988, Commissione/Consiglio, causa 7/87, Racc. pag. 3401 e 23 gennaio 1992, Commissione/Consiglio, causa 301/90, Racc. pag. I-221).
17 Secondo la ricorrente, il disposto degli artt. 11 e 12 dell' allegato X, con le relative modalità di attuazione enunciate all' art. 1 delle direttive interne, avrebbe determinato una riduzione artificiale ed arbitraria del suo potere d' acquisto, nella misura in cui limita l' applicazione del coefficiente correttore della sede di servizio all' 80% della retribuzione e prescrive una motivazione particolare affinchè tale coefficiente possa essere applicato al residuo 20%. Questa limitazione comporterebbe, per la ricorrente, una riduzione del 7,8% delle sue spettanze. In tal modo, la ricorrente sarebbe vittima di una doppia discriminazione, nei confronti, in primo luogo, dei DSPT che prestano servizio in paesi per i quali il coefficiente correttore applicabile è inferiore a 100 e, in secondo luogo, nei confronti dei dipendenti che prestano servizio nella Comunità.
18 Quanto alla discriminazione che si sarebbe venuta a determinare nei confronti della prima categoria di dipendenti, la ricorrente osserva che questi beneficiano del regime fissato dall' art. 11 dell' allegato X, le cui disposizioni sarebbero particolarmente favorevoli in quanto il pagamento della retribuzione in franchi belgi con applicazione del coefficiente correttore previsto per il Belgio, indipendentemente dal luogo in cui la retribuzione venga effettivamente spesa e senza alcun obbligo di fornire prove al riguardo, assicurerebbe ai dipendenti in servizio presso le suddette sedi un potere d' acquisto superiore a quello garantito agli altri dipendenti.
19 La ricorrente rileva, nella sua replica, che la circostanza invocata dalla Commissione, e cioè l' esistenza di un sistema di rotazione dei DSPT, per giustificare la differenza di trattamento determinata dall' applicazione dell' art. 11 dell' allegato X ai DSPT che prestano servizio nei paesi per i quali il coefficiente correttore è inferiore a 100 e dell' art. 12 a coloro che prestano invece servizio negli altri paesi, costituirebbe un' ammissione implicita del carattere discriminatorio del regime applicato, in quanto si intenderebbe che agli anni "buoni" seguono gli anni "duri". La ricorrente afferma inoltre che questo sistema non porterebbe al risultato descritto dalla Commissione per due diversi motivi: il primo è che la rotazione è lenta in quanto la Commissione richiede un periodo minimo di servizio di quattro anni e il secondo che i DSPT non formano un corpo stabile di dipendenti in permanente servizio nei paesi terzi, ma sono invece dipendenti che possono essere impiegati talvolta nella Comunità e talaltra nei paesi terzi.
20 Quanto alla presunta discriminazione di cui si ritiene vittima rispetto ai dipendenti in servizio nella Comunità, la ricorrente rileva che questi ultimi beneficiano, in forza dell' art. 64 dello Statuto, dell' applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese in cui prestano servizio all' intero importo della retribuzione, senza dover produrre alcuna prova.
21 La ricorrente fa valere, nella sua replica, che non è accettabile, a suo parere, il ricorso della Commissione alla natura derogatoria delle disposizioni dell' allegato X rispetto alle altre previsioni dello Statuto, al fine di giustificare il loro carattere discriminatorio, in quanto la contestazione, da lei avanzata, circa la legittimità degli artt. 11 e 12 dell' allegato X si fonda invece su un principio fondamentale del diritto, senz' altro preminente rispetto agli atti emanati dall' autorità legislativa.
22 Peraltro, la ricorrente non vede come la Commissione possa giustificare tali disposizioni statutarie affermando che è ragionevole supporre che una percentuale non indifferente della retribuzione dei DSPT ° valutata forfettariamente al 20% ° non venga, di norma, utilizzata nel paese in cui essi prestano servizio. Non spetterebbe, infatti, alla Commissione, valutare dove il dipendente spenda effettivamente la propria retribuzione, nè tantomeno stabilire alcuna presunzione al riguardo. L' organizzazione effettiva delle spese ed il luogo in cui esse vengono effettuate rientrerebbero nella sfera privata della vita del dipendente. Ora, a nessun dipendente in servizio nella Comunità verrebbe applicato il coefficiente correttore locale a seconda dell' organizzazione effettiva delle sue spese o, a maggior ragione, della documentazione presentata per comprovare tali spese. L' applicazione integrale del coefficiente correttore della sede di servizio sarebbe peraltro obbligatoria. Solo a titolo di deroga, un dipendente potrebbe richiedere che una parte limitata delle sue spettanze venga versata nello suo Stato membro di origine. Niente potrebbe giustificare il fatto che tale principio venga disatteso ° e di fatto capovolto ° per i DSPT, giungendo in tal modo ad un' ingerenza intollerabile nella vita privata del dipendente, perpetrata per mezzo di una "verifica" delle sue spese personali.
23 La ricorrente sostiene inoltre che l' esistenza dei "vantaggi" di cui, secondo la Commissione, beneficierebbero i DSPT, non può in alcun modo giustificare la riduzione del potere d' acquisto determinata dalla previsione di un tetto dell' 80% della retribuzione, per l' applicazione del coefficiente correttore. Infatti, all' atto dell' adozione dell' allegato X, il rappresentante della Commissione avrebbe sostanzialmente dichiarato al Consiglio che "il sistema proposto ha l' obiettivo di ricercare una maggiore trasparenza ed efficacia con la separazione dei due elementi della retribuzione, compensando le condizioni di vita mediante un' indennità specifica e applicando il coefficiente correttore solo per assicurare l' equivalenza del potere d' acquisto. Poichè, secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento, alcune spese e, in particolare le spese di alloggio, le spese mediche e quelle scolastiche verrebbero sostenute dall' istituzione, questi elementi non sarebbero presi in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore". La ricorrente ne desume che, volendo compensare tali vantaggi, i compilatori intendessero escludere questi ultimi dal calcolo del coefficiente correttore e non limitare l' applicazione di tale coefficiente. Quest' ultimo dovrebbe, pertanto, essere applicato integralmente, per garantire l' equivalenza del potere di acquisto. La riduzione della retribuzione, derivante dall' applicazione parziale di un coefficiente già ridotto, rappresenterebbe una doppia riduzione e un doppio computo dei vantaggi soprammenzionati.
24 La ricorrente è inoltre d' avviso che sia errata la tesi sostenuta dalla Commissione laddove essa presume, sulla base di una maggiore mobilità dei DSPT o della concessione a questi ultimi di alcuni vantaggi derivanti dalla loro posizione statutaria, che il 20% della loro retribuzione non venga speso nel paese della sede di servizio. Secondo la ricorrente, la mobilità dei DSPT non è in alcun modo superiore a quella dei dipendenti in servizio fuori sede, ma nell' ambito della Comunità, e tutti i presunti "vantaggi" corrispondono ad oneri effettivi maggiori o sono già stati presi in considerazione nel calcolo del coefficiente correttore stesso.
25 La ricorrente asserisce che, venendosi a determinare una decurtazione delle sue spettanze, la discriminazione da lei contestata costituirebbe, altresì, una violazione dell' art. 62 dello Statuto, a norma del quale ogni dipendente ha il diritto di percepire la propria retribuzione, intendendosi l' intera sua retribuzione, senza potervi rinunciare.
26 La ricorrente conclude che le disposizioni di cui trattasi sono contrarie ai principi generali di diritto richiamati e devono, di conseguenza, essere dichiarate inapplicabili in forza dell' art. 184 del Trattato CEE.
27 La Commissione espone che la scelta di fissare un tetto dell' 80% è stata compiuta partendo dal ragionevole presupposto che una parte non indifferente della retribuzione dei DSPT ° equivalente, secondo una valutazione forfettaria, al 20% della stessa ° non venga di norma utilizzata nella sede di servizio. Infatti, a differenza dei dipendenti in servizio presso uno Stato membro, i DSPT tendono ad avere una mobilità di gran lunga maggiore e, di conseguenza, a stabilire un legame relativamente minore con i vari paesi nei quali essi prestano successivamente servizio. Inoltre, la Commissione si fa carico di una parte non irrilevante delle spese locali dei DSPT nella misura in cui sostiene integralmente le spese di affitto nel paese sede di servizio, rimborsa la totalità delle spese mediche e contribuisce ad una speciale copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei familiari del dipendente. Non dovendo, pertanto, sostenere, determinate spese fondamentali nella sede di servizio, i DSPT spenderebbero, di norma, gli importi resisi disponibili nel paese in cui ha sede l' istituzione o nel paese ove si trova il loro centro di interessi.
28 La Commissione rileva inoltre che, anche qualora la regola dell' 80% dovesse essere considerata come "compensativa" dei vari "vantaggi" concessi ai DSPT, il che non corrisponderebbe a verità, gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che tali "vantaggi", in realtà, non esistono, sarebbero comunque errati. Il fatto che le spese di alloggio non vengano prese in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore non significa che la gratuità dell' alloggio non rappresenti comunque un vantaggio reale per i DSPT. La scelta di non considerare le spese di alloggio nel calcolo del coefficiente correttore non è altro che la logica conseguenza del fatto che i DSPT non sopportano tali spese. Ciò non toglie comunque che le altre spese, correlate al costo della vita nel paese di destinazione, siano tutte prese in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore. Alla retribuzione dei DSPT verrebbe dunque, in ogni caso, applicato un coefficiente correttore e sarebbero solo i criteri di calcolo di tale coefficiente a subire un lieve adattamento per quel che concerne i DSPT. Va detto, inoltre, che non viene sottratto alcun importo dalla retribuzione dei DSPT in considerazione del fatto che il loro alloggio è messo a disposizione gratuitamente. Per quel che concerne l' assicurazione malattia complementare, la quota a carico dei DSPT è di un massimo del 50% del premio (con un tetto corrispondente allo 0,6% dello stipendio base) mentre il saldo del premio rimane a carico dell' istituzione e non si potrebbe non vedere, in questa circostanza, un ulteriore vantaggio non indifferente e un motivo per ritenere che le spese locali dei DSPT per l' assistenza medica siano ridotte nella stessa misura.
29 La Commissione conclude pertanto che, avendo dimostrato la piena legittimità della sua decisione di fissare all' 80% l' importo della retribuzione pagabile nella moneta del paese sede di servizio, con applicazione del coefficiente correttore stabilito per tale paese, è da considerarsi del tutto infondata l' asserita violazione dell' art. 62 dello Statuto.
Valutazione del Tribunale
30 Il Tribunale constata che entrambe le parti fondano le rispettive argomentazioni sul principio generale della parità di trattamento che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, è alla base degli artt. 64 e 65 dello Statuto (v., da ultimo, sentenza 23 gennaio 1992, Commissione/Consiglio, punti 15 e 29 della motivazione, citata). In sostanza, la ricorrente sostiene che l' unico strumento atto a garantire la parità di trattamento tra tutti i dipendenti, intesa nel senso di un' equivalenza del potere di acquisto nelle diverse sedi di servizio, sarebbe quello previsto dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, i quali dispongono che l' intera retribuzione venga automaticamente pagata nella moneta e con il coefficiente correttore del paese sede di servizio. La Commissione afferma, al contrario, che la parità di trattamento, intesa nei medesimi termini, richiede invece che il sistema dei coefficienti correttori venga applicato con criteri diversi ai dipendenti in servizio nella Comunità e ai DSPT, per tener conto della particolare situazione di questi ultimi, e che questa è la funzione dell' allegato X, nell' interpretazione datane dall' art. 1 delle direttive interne.
31 Il Tribunale ricorda che il principio della parità di trattamento esige che le situazioni analoghe siano trattate in modo analogo e che le situazioni diverse siano trattate in modo diverso, tenendo in giusta considerazione le differenze riscontrate.
32 Al fine di valutare se l' allegato X dello Statuto, quale interpretato dall' art. 1 delle direttive interne, possa, alla stregua degli artt. 64 e 65 dello Statuto, garantire la parità di trattamento, intesa nei termini di un' equivalenza del potere d' acquisto nelle diverse sedi di servizio, il Tribunale ritiene di dover esaminare tre punti: si dovrà accertare, in primo luogo, se la situazione dei DSPT, quale disciplinata dalle disposizioni dell' allegato X, sia da considerare diversa dalla situazione dei dipendenti in servizio nella Comunità, sottoposti invece alla disciplina degli artt. 64 e 65 dello Statuto; in secondo luogo, se i DSPT siano trattati in modo diverso rispetto ai dipendenti in servizio nella Comunità; e, in terzo luogo, se l' eventuale differenza di trattamento non sia giustificata da una diversità nella situazione dei DSPT e dei dipendenti in servizio nella Comunità.
33 Quanto al primo punto, il Tribunale osserva che la ricorrente ha ammesso, nelle sue memorie (replica pagg. 3 e 4) nonchè nel corso dell' udienza, che la situazione dei DSPT differisce da quella dei dipendenti in servizio nella Comunità. Essa ha affermato, infatti, che i vari vantaggi concessi ai DSPT dalle disposizioni dell' allegato X sarebbero tutti destinati a compensare gli inconvenienti che caratterizzano la loro situazione. Avendo ammesso che i DSPT devono far fronte a inconvenienti che non incontrano, invece, i dipendenti in servizio nella Comunità, la ricorrente ha riconosciuto che la loro situazione è diversa da quella dei dipendenti in servizio nella Comunità. La diversità di tali situazioni è comprovata dalle motivazioni della proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, che hanno determinato l' adozione da parte di quest' ultimo del testo dell' allegato X. Infatti, vi si sostiene, in particolare, che "le condizioni di lavoro del personale in questione differiscono da quelle all' interno del territorio comunitario per alcuni aspetti molto importanti: il personale in servizio fuori delle Comunità lavora in delegazioni con sede all' esterno delle Comunità ed è soggetto a rotazione, il che significa che molto raramente supera un limitato periodo di tempo in ogni sede di lavoro; le condizioni economiche e di vita in molti paesi terzi sono molto diverse da quelle all' interno della Comunità (...). Per il personale in servizio oltremare, la mobilità costituisce un aspetto essenziale delle condizioni di servizio. Il personale delle delegazioni dovrebbe essere trasferito ad intervalli regolari, normalmente non superiori ai quattro anni (...). La prassi seguita da 20 anni dall' AEC (...) consiste nel fornire alloggi gratuiti al proprio personale (...). Gli Stati membri non seguono una prassi uniforme: alcuni paesi infatti forniscono al loro personale diplomatico all' estero l' alloggio gratuito (...). Questa prassi, giustificata dai problemi connessi con una frequente mobilità e l' esigenza di mantenere un' abitazione-base permanente in Europa (...). La politica in materia di indennità scolastiche per il personale in servizio oltremare deve rispettare il principio già riconosciuto che i figli dei funzionari comunitari hanno diritto all' istruzione gratuita, in primo luogo con l' accesso alle scuole europee o altrimenti con la corresponsione di indennità superiori per evitare che il fatto di prestare servizio oltremare costituisca una discriminazione su tal punto. In molte sedi di servizio, le possibilità d' istruzione per i figli dei funzionari, oltre ad essere limitate, sono molto dispendiose. Si propone pertanto di assumere a carico le spese di entità ragionevole, attualmente sostenute dai funzionari in servizio fuori del territorio delle Comunità per l' istruzione dei propri figli (...). E' prevista un' assicurazione complementare destinata a coprire al 100% le spese mediche per far fronte agli altissimi costi sanitari in alcuni di detti paesi e ai rischi supplementari in cui incorrono i funzionari e le loro famiglie (...). Metà del costo dell' assicurazione sarà tuttavia a carico del funzionario (...)".
34 Il testo dei lavori preparatori dell' allegato X dello Statuto mostra anzitutto che l' intento del legislatore comunitario, nell' adottare tali disposizioni, era quello di equiparare la posizione dei DSPT a quella dei diplomatici nazionali che lavorano in condizioni simili. Vi si legge, infatti, che i DSPT sono al servizio della Comunità " presso le delegazioni che rappresentano le istituzioni comunitarie in tutto il mondo". Lo stesso testo fa, in seguito, più volte riferimento alla posizione del personale diplomatico degli Stati membri. Vi si legge ancora: "L' obbligo della mobilità fa sì che il centro d' interesse del personale in servizio fuori delle Comunità coincide raramente con la sede di lavoro (...)".
35 Da quanto precede risulta che la situazione dei DSPT è effettivamente diversa da quella dei dipendenti in servizio nella Comunità.
36 Occorre, pertanto, esaminare il secondo punto valutando, cioè, se i DSPT siano trattati in modo diverso rispetto ai dipendenti in servizio nella Comunità.
37 A tale riguardo, il Tribunale rileva che, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la differenza di trattamento tra i DSPT e i dipendenti in servizio nella Comunità, risiederebbe nel fatto che l' art. 64 dello Statuto, applicabile a questi ultimi, prevede che la retribuzione dei dipendenti che prestano servizio fuori dalla sede dell' istituzione venga pagata automaticamente e integralmente nella moneta della sede di servizio, con applicazione del relativo coefficiente correttore, mentre, nel caso dei DSPT, il pagamento nella moneta della sede di servizio e l' applicazione del coefficiente correttore fissato per la stessa viene effettuato esclusivamente sull' 80% della retribuzione e solo dietro previa richiesta in tal senso.
38 E' opportuno ricordare la ratio legis dell' art. 64 dello Statuto nonchè dell' art. 12 dell' allegato X, quale interpretato dall' art. 1 delle direttive interne. Il meccanismo dei coefficienti correttori ha la funzione di garantire il mantenimento di un potere d' acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio. Ebbene, il potere d' acquisto non è altro che la misura dei beni e dei servizi che si possono acquistare con una data unità monetaria in uno specifico momento. Pertanto, il potere d' acquisto assume un significato solo in rapporto ad una spesa suscettibile di essere sostenuta. L' applicazione rigorosa, dunque, della regola dell' equivalenza del potere d' acquisto dovrebbe teoricamente richiedere che il coefficiente correttore della sede di servizio venga esclusivamente applicato agli importi per i quali sia comprovata la potenzialità di spesa nella sede di servizio.
39 Di fronte all' impossibilità pratica di gestire un sistema nel quale, da un lato, ad ogni dipendente toccherebbe stabilire quali sono le spese suscettibili di essere da lui sostenute nella sede di servizio e quali invece verranno sostenute altrove, mentre, dall' altro lato, sull' amministrazione graverebbe l' incombenza di verificare queste affermazioni, il legislatore comunitario ha elaborato un sistema di presunzioni, formulato nell' art. 64 dello Statuto, per i dipendenti in servizio nella Comunità, e nell' art. 12 dell' allegato X, quale interpretato dall' art. 1 delle direttive interne, per i DSPT.
40 Per quel che concerne la prima categoria di dipendenti, è stata stabilita la presunzione che il 100% delle loro spese siano suscettibili di essere effettuate nella sede di servizio. Tale presunzione può, comunque, essere confutata, nella misura in cui l' art. 17 dell' allegato VII dello Statuto consente al dipendente di far trasferire regolarmente, tramite l' istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l' importo percepito quale indennità di dislocazione (16%) o di espatrio, purchè tali trasferimenti siano destinati a coprire spese risultanti, in particolare, da oneri regolari e comprovati che l' interessato debba assumersi fuori del paese sede della sua istituzione o del paese in cui esercita le proprie funzioni.
41 Per quel che concerne, invece, i DSPT, la Commissione è giunta alla conclusione che il trattamento da applicare dovesse essere diverso in ragione della loro diversa situazione, illustrata dalla Commissione stessa nelle motivazioni alla proposta di adozione del testo dell' allegato X dello Statuto, da essa sottoposta al Consiglio (v. i punti 33 e 34, di cui sopra). Concludendo tale esposizione, la Commissione si è espressa nei termini seguenti: "Ciò considerando, la Commissione ritiene che debba essere istituito un sistema in virtù del quale lo stipendio e le indennità saranno calcolati e pagati in franchi belgi, con applicazione del coefficiente correttore valido per Bruxelles (...). Le istituzioni dovranno trasferire ai funzionari in servizio fuori della Comunità tutti i fondi di cui essi avessero bisogno nella loro sede di servizio, applicando a tali trasferimenti un coefficiente correttore per tener conto dei costi della vita calcolati con un equo tasso di cambio". In seguito all' approvazione della suddetta proposta da parte del Consiglio, l' art. 11 dell' allegato X dello Statuto dispone pertanto che, in via di principio, la retribuzione dei DSPT verrà pagata in franchi belgi in Belgio e che ad essa verrà applicato il coefficiente correttore fissato per il Belgio. Tuttavia, dovendosi assicurare per quanto possibile l' equivalenza del potere d' acquisto dei dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio, come confermato dall' art. 13 dell' allegato X, l' art. 12 dello stesso provvedimento dispone che: "A richiesta del funzionario, l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso, essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede".
42 L' art. 1 delle direttive interne, adottato in sede di attuazione della suddetta disposizione, stabilisce la presunzione, per quel che concerne i DSPT che richiedano il pagamento della loro retribuzione nella moneta del paese sede di servizio, con applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede, che solo l' 80% della loro retribuzione è suscettibile di essere speso nel paese dove essi prestano servizio. Si presume, pertanto, che il 20% della retribuzione dei DSPT non sia invece suscettibile di essere speso nella sede di servizio. Anche in questo caso, come previsto per i dipendenti in servizio nella Comunità, tale presunzione può essere confutata, nella misura in cui l' ultima frase della suddetta disposizione consente al DSPT, previa debita giustificazione, di ottenere il pagamento di una parte che superi il limite dell' 80% della propria retribuzione, nella moneta del paese sede di servizio, con applicazione del coefficiente correttore fissato per tale paese. In tal modo, il DSPT può dunque far cadere questa presunzione, dimostrando che, per ragioni di ordine personale, la parte della sua retribuzione che è suscettibile di essere spesa nel luogo ove egli presta servizio, è superiore all' 80% di questa.
43 Ne consegue che le diversità di trattamento tra i dipendenti in servizio nella Comunità, da una parte, e i DSPT, dall' altra, consistono ° per quanto attiene al pagamento della loro retribuzione nella moneta del paese sede di servizio, con applicazione del coefficiente correttore fissato per tale paese ° in primo luogo, nel fatto che solo i DSPT devono presentare una richiesta al fine di beneficiare della presunzione di spesa della loro retribuzione nel paese ove prestano servizio e, in secondo luogo, nel fatto che tale presunzione si applica, per i primi, al 100% della retribuzione e, per i DSPT, solo all' 80% di questa, pur trattandosi in entrambi i casi di presunzioni per le quali è ammessa la prova contraria.
44 Il Tribunale deve pertanto esaminare il terzo punto, accertando se tali diversità di trattamento siano giustificate, alla luce delle diverse situazioni nelle quali si trovano i dipendenti in servizio nella Comunità e i DSPT.
45 Per quanto attiene, in primo luogo, al carattere automatico del pagamento della retribuzione nella moneta del paese sede di servizio, con applicazione del relativo coefficiente correttore, da un lato, e alla necessità di una richiesta in tal senso, dall' altro, il Tribunale considera che non vi è motivo perchè la ricorrente ravvisi una discriminazione in questa diversità di trattamento. Infatti, tale diversità di trattamento è giustificata, in primo luogo, dalla ratio della disciplina derogatoria applicabile ai DSPT, fondata sulla volontà del legislatore di assimilare la posizione di questi ultimi a quella dei diplomatici nazionali e, in secondo luogo, dalla necessità di tutelare i DSPT dall' applicazione automatica del coefficiente correttore, nel caso essi si trovino in un paese terzo per il quale è fissato un coefficiente correttore inferiore a 100.
46 Ne consegue che la prima differenza di trattamento esaminata trae origine dai vantaggi concessi ai DSPT dalle disposizioni dell' allegato X dello Statuto, vantaggi che ampiamente compensano l' inconveniente rappresentato dall' obbligo, posto a carico di questi dipendenti, di presentare una richiesta sottoscrivendo un modulo prestampato. Questa differenza di trattamento è pertanto proporzionata alla diversità di situazione esistente tra i DSPT e gli altri dipendenti.
47 Il Tribunale constata, peraltro, che nel corso dell' udienza la ricorrente ha rinunciato al mezzo da lei dedotto, nella misura in cui si fonda su una presunta discriminazione esistente a suo danno, in termini di potere d' acquisto, rispetto ai DSPT in servizio in paesi terzi per i quali il coefficiente correttore fissato è inferiore a 100.
48 Per quel che concerne, in secondo luogo, la ragionevolezza della decisione di limitare all' 80% la parte della retribuzione dei DSPT presumibilmente suscettibile di essere spesa nel luogo ove essi prestano servizio, il Tribunale ritiene che questo punto deve essere esaminato raffrontando le spese suscettibili di essere sostenute nelle rispettive sedi di servizio dai dipendenti in servizio nella Comunità e dai DSPT. Emerge, su tal punto, dagli artt. 5, 18 e 23 dell' allegato X, che i DSPT non hanno modo di sostenere alcuna spesa per l' alloggio nella sede di servizio, in quanto l' istituzione mette a loro disposizione un alloggio corrispondente alla composizione della loro famiglia mentre, ove ciò non avvenga, essi hanno diritto, per sé e per i loro familiari, al rimborso delle spese d' albergo preventivamente approvate dall' autorità che ha il potere di nomina, ovvero al rimborso delle spese di affitto sostenute, a condizione che l' alloggio corrisponda al livello delle funzioni da loro esercitate e alla composizione della famiglia a carico. Al contrario, i dipendenti che prestano servizio nella Comunità sostengono, nella sede di servizio, tutte le spese relative al proprio alloggio nonchè a quello dei familiari. Il fatto, inoltre, che i DSPT beneficino di una copertura integrale delle loro spese mediche, tramite un' assicurazione malattia complementare, pur essendo quest' ultima parzialmente a loro carico (art. 24 dell' allegato), implica altresì che essi non dovranno affrontare spese sanitarie nel luogo ove prestano servizio, mentre i dipendenti in servizio nella Comunità devono, di regola, sostenere il 20% delle spese suddette nel paese della sede di servizio (art. 72 dello Statuto).
49 In ragione della ratio legis del sistema, secondo la quale il coefficiente correttore non è applicabile se non agli importi che siano presumibilmente suscettibili di essere spesi nella sede di servizio, appare ragionevole la scelta di non applicare, in via automatica, il coefficiente correttore a quella parte della retribuzione del DSPT che corrisponde alla parte della retribuzione del dipendente in servizio nella Comunità destinata a far fronte alle spese di alloggio e all' assistenza medica, poichè, a differenza di quest' ultimo, il DSPT non avrà modo di effettuare tali spese nel paese dove presta servizio.
50 Appare opportuno chiedersi se sia ragionevole fissare al 20% la parte della retribuzione che corrisponde alla quota che il dipendente in servizio nella Comunità dovrà presumibilmente spendere, per l' alloggio e per l' assistenza medica, nel paese dove egli presta servizio. A tale riguardo, appare pienamente fondata la scelta compiuta dalla Commissione di far riferimento, come indice della ragionevolezza di tale valutazione, alla quota che i DSPT dovevano versare all' istituzione di appartenenza, prima dell' entrata in vigore dell' allegato X, a titolo di contributo per l' alloggio messo a disposizione, in una misura che variava dal 15 al 20% della loro retribuzione. Questa quota del 20% corrisponde, peraltro, all' importanza della voce "alloggio" nella struttura ponderata dei consumi dei dipendenti e dunque al peso attribuito al fattore alloggio nel calcolo dei coefficienti correttori per una data sede di servizio (v. paragrafo 19 delle conclusioni dell' avvocato generale Da Cruz Vilaça, nella causa 7/87, Racc. pag. 3414, citata). La suddetta valutazione appare tanto più ragionevole in quanto i DSPT non devono sostenere alcuna spesa per l' assistenza medica nel luogo ove prestano servizio.
51 Si deve, inoltre, rilevare che, nella fattispecie, la ragionevolezza della suddetta presunzione appare comprovata dal fatto che, nel corso dell' intero procedimento, la ricorrente non ha mai sostenuto di dover spendere più dell' 80% della propria retribuzione nella sua sede di servizio e che la stessa non ha presentato alcuna domanda debitamente motivata ai sensi dell' art. 1, secondo comma, delle direttive interne.
52 Il Tribunale osserva, peraltro, che la ricorrente ha contestato il limite posto alle spese da effettuarsi nella sede di servizio, fissato presuntivamente all' 80% della retribuzione in base alla gratuità dell' alloggio messo a disposizione dei DSPT, sostenendo che si arriverrebbe, in tal modo, a tener conto per due volte, a danno dei suddetti dipendenti, della gratuità dell' alloggio, giacchè questa voce era già stata esclusa dal calcolo del coefficiente correttore. Il Tribunale considera che la decisione di tener conto due volte della gratuità dell' alloggio sia pienamente giustificata in quanto, non avendo i DSPT da sostenere alcuna spesa presumibile per l' alloggio nella sede di servizio, tale voce non deve in alcun modo rientrare nel calcolo del potere d' acquisto assicurato ai DSPT dalla loro retribuzione (v. il summenzionato punto 38). Infatti, le spese di alloggio non fanno parte dei beni e dei servizi suscettibili di essere acquistati dai DSPT con la propria retribuzione, nel paese ove prestano servizio. Di conseguenza, le suddette spese non devono essere in alcun modo considerate nel calcolo del costo della vita per i DSPT nella sede di servizio, espresso dal coefficiente correttore. Quest' ultimo non è, inoltre, applicabile ad importi palesemente non suscettibili di essere spesi nel paese sede di servizio. Di conseguenza, non vi è alcun motivo per cui il coefficiente correttore della sede di servizio debba essere applicato alla parte della retribuzione dei DSPT che corrisponde alla quota destinata alle spese di alloggio dai dipendenti in servizio nella Comunità.
53 Le voci interamente e necessariamente estranee alla struttura delle spese dei DSPT nella loro sede di servizio non devono essere prese in considerazione, nè per il calcolo del coefficiente correttore, nè tantomeno per la sua applicazione. Ne consegue che la differenza di trattamento rilevata appare proporzionata alla diversità di situazione dei DSPT rispetto ai dipendenti in servizio nella Comunità.
54 Quanto al resto, si deve sottolineare che, nella misura in cui l' argomento dedotto dalla ricorrente tende a stabilire un confronto tra la situazione dei DSPT quale disciplinata dal sistema della partecipazione alle spese di alloggio vigente prima dell' adozione dell' allegato X e la situazione degli stessi dopo l' entrata in vigore di tali disposizioni, la ricorrente non può invocare il principio della parità di trattamento per contestare la decisione del legislatore di modificare, a decorrere da un dato periodo, il sistema retributivo applicabile ai DSPT.
55 Nella fattispecie, il Tribunale constata che, con l' adozione dell' allegato X, il legislatore ha inteso modificare il sistema vigente in precedenza e, in particolare, il sistema di partecipazione alle spese di alloggio. Tale modifica non ha potuto in alcun modo ledere i diritti acquisiti dalla ricorrente, nella misura in cui l' art. 27 dell' allegato X prevede esplicitamente che "il funzionario nonchè l' agente di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3018/87 riceve, per un periodo limitato alla durata della sua assegnazione in corso al momento dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni, e al massimo per cinque anni, un livello di retribuzione almeno pari a quello della retribuzione che riceveva alla vigilia dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni".
56 La ricorrente non può, inoltre, fondare le proprie argomentazioni su un sistema che è stato modificato prima che fosse applicabile nei suoi confronti, giacchè la stessa non ha acquisito alcun diritto ai sensi di tale sistema. Infatti, la ricorrente è stata assegnata alla sede di Ginevra a partire dal 1 ottobre 1989, mentre la disciplina posta in essere dall' allegato X e dalle direttive interne è entrata in vigore il 10 ottobre 1987.
57 Da tutto quanto precede risulta che è da considerarsi infondata la tesi della ricorrente secondo la quale gli artt. 11 e 12 dell' allegato X, quali interpretati dall' art. 1 delle direttive interne, violano il principio della parità di trattamento. Tuttavia, si deve osservare che tale rilievo sarebbe stato fondato qualora i DSPT avessero dovuto pagare essi stessi le spese per l' alloggio e l' assistenza medica, senza che tali voci fossero prese in considerazione nel calcolo del coefficiente correttore e senza che quest' ultimo venisse applicato all' intera retribuzione loro spettante. In questo caso, infatti, i DSPT dovrebbero sostenere tali spese nella loro sede di servizio, come i funzionari in servizio nella Comunità, ed esse dovrebbero pertanto venir prese in considerazione due volte, come avviene per questi ultimi.
58 Ne consegue che il primo mezzo deve essere respinto.
° Secondo mezzo: errata interpretazione dell' art. 12 dell' allegato X nell' art. 1 delle direttive interne
Argomenti delle parti
59 La ricorrente sostiene, in via subordinata, che, anche se l' art. 12 dell' allegato X non fosse intrinsecamente illegittimo, esso si presterebbe ad un' interpretazione diversa da quella data dal testo dell' art. 1 delle direttive interne. Secondo l' interpretazione avanzata dalla ricorrente, il diritto di richiedere il pagamento della retribuzione nella moneta locale, con l' applicazione del coefficiente correttore corrispondente, spetterebbe al dipendente che presenta una richiesta in tal senso, mentre l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") dovrebbe accogliere tale richiesta nella misura stessa in cui questa è stata formulata. L' espressione "può decidere" andrebbe interpretata nel senso che tale potere non viene attribuito d' ufficio all' APN, e che tale autorità non può esercitarlo in mancanza di un' iniziativa del dipendente interessato. I termini "interamente o in parte" consentirebbero al dipendente di stabilire in prima persona la quota della retribuzione che egli desidera ricevere convertita nella moneta locale con applicazione del coefficiente correttore corrispondente. Qualora il dipendente richiedesse il pagamento dell' intera retribuzione nella moneta locale con applicazione del coefficiente correttore corrispondente, l' APN non avrebbe la facoltà di opporsi a tale richiesta, imponendo al dipendente una quota inferiore stabilita arbitrariamente.
60 La ricorrente conclude che il Tribunale, nel caso accettasse tale interpretazione, dovrebbe dichiarare l' illegittimità dell' art. 1 delle direttive interne e annullare il provvedimento impugnato.
61 La Commissione ribatte che l' interpretazione dell' art. 12 dell' allegato X proposta dalla ricorrente è manifestamente in contrasto con il testo di tale disposizione, nel quale è inequivocabilmente previsto che spetta all' APN decidere se pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. Se è vero che l' iniziativa di richiedere all' APN il pagamento della retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio, spetta al dipendente, il potere di decidere in merito a tale richiesta appartiene, invece, all' APN.
62 Quanto al resto, la Commissione rinvia all' esame degli argomenti da essa esposti per confutare le tesi presentate dalla ricorrente a sostegno del primo mezzo dedotto.
Valutazione del Tribunale
63 Il Tribunale considera che, avendo già constatato nella sua valutazione del primo mezzo, che l' art. 12, quale interpretato dall' art. 1 delle direttive interne, è da considerarsi legittimo, non occorre statuire in merito ad un' altra interpretazione dello stesso articolo.
64 Di conseguenza, anche il secondo mezzo deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
65 Ai sensi dell' art. 87, n. 2 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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